Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 12/01/2026, n. 153
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto impugnato per mancanza di motivazione

    La Corte rileva che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha documentato la notifica della cartella di pagamento presupposta, divenuta definitiva per omessa impugnazione. Inoltre, il ricorrente ha presentato domanda di definizione agevolata, riconoscendo la propria posizione debitoria.

  • Rigettato
    Decadenza e/o prescrizione della pretesa erariale

    La Corte ritiene che la presentazione della domanda di definizione agevolata da parte del ricorrente abbia interrotto la prescrizione di tutti i debiti e abbia costituito rinuncia alla prescrizione, qualora già maturata. Pertanto, tra la data della domanda di definizione agevolata e la notifica dell'intimazione di pagamento non è maturato alcun termine di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 12/01/2026, n. 153
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 153
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo