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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 12/01/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 153/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
UN CE, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2979/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Mascalucia - Casa Comunale 95030 Mascalucia CT
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 29320239004772282000 IRPEF-ALTRO 2008
- INTIMAZIONE PAG n. 29320239004772282000 I.C.I. 2003
- INTIMAZIONE PAG n. 29320239004772282000 I.C.I. 2004
- INTIMAZIONE PAG n. 29320239004772282000 I.C.I. 2005
- INTIMAZIONE PAG n. 29320239004772282000 I.C.I. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110075448872000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso depositato in data 08.04.2024, ricorre contro l'Agenzia delle entrate- Riscossione, l'Agenzia delle Entrate ed il Comune di Mascalucia. Più esattamente, con ricorso contenente istanza di mediazione ex art. 17 bis, D. Lgs. 546/92, impugna l'intimazione di pagamento n. 293 2023
90047722 82, avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 293 2011 00754488 72, asseritamente notificata in data 08.05.2012, nella parte dei ruoli formati dall'Amministrazione finanziaria relativi alle imposte IRPEF
2008, nonché Addizionale comunale e regionale IRPEF anno 2008, per il complessivo importo di euro
7.271,43 comprensivo di sanzioni ed interessi.
In ricorso, notificato alle controparti in data 19.12.2023, il ricorrente premette di avere ricevuto la notifica dell'atto impugnato in data 13.11.2023.
A sostegno del proprio ricorso, in breve, parte ricorrente deduce: la nullità dell'atto impugnato per mancanza di motivazione, nonché l'intervenuta decadenza e/o prescrizione della relativa pretesa erariale.
Sulla scorta di detti motivi il ricorrente chiede dichiararsi l'annullamento della cartella di pagamento intimata, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Con memoria depositata in data 30.04.2024 si è costituita in lite l'Agenzia delle Entrate la quale contesta la fondatezza del ricorso per il quale si chiede l'inammissibilità in quanto, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, l'odierna cartella di pagamento è stata regolarmente notificata nei termini di legge come da documentazione allegata;
contesta, altresì, le eccezioni di prescrizione dei termini per la riscossione dei tributi portati dalle cartelle di pagamento e dall'intimazione impugnata, atteso che le medesime eccezioni, peraltro infondate nel merito, avrebbero dovuto essere proposte mediante impugnazione della cartella di pagamento emessa e regolarmente notificata, tenendo anche conto della sospensione dei termini a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; chiede la condanna alle spese del giudizio a carico del ricorrente.
Con atto depositato in data 24.05.2024 resiste l'Agenzia delle entrate-Riscossione la quale evidenzia il proprio difetto di legittimazione nonché l'infondatezza del ricorso del quale si chiede l'inammissibilità e/o il rigetto, con il favore delle spese e competenze del presente giudizio. In particolare, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, la cartella di pagamento impugnata è stata regolarmente notificata nei termini e non è maturata alcuna prescrizione, posto che si applicano, tra l'altro, i provvedimenti di sospensione previsti per fronteggiare l'emergenza COVID 19; evidenzia, inoltre, quale atto interruttivo della prescrizione, la presentazione da parte dello stesso ricorrente, in data 05.07.2019, della domanda di definizione agevolata
(rottamazione ter) dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Il Comune di Mascalucia, evocato in giudizio, non risulta costituito.
In data 21.11.2025 la difesa di parte ricorrente deposita memorie illustrative con le quali insiste nell'accoglimento dei motivi di impugnazione esposti nel ricorso introduttivo.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che il Comune di Mascalucia, evocato in giudizio, non è parte in causa ed è privo di legittimazione passiva non essendo stato impugnato alcun atto e/o pretesa tributaria di sua competenza.
Posto ciò, osserva la Corte che il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Rileva il decidente che l'Agenzia delle entrate-Riscossione, con riguardo alla cartella di pagamento intimata, ha sostenuto e documentato che:
- ancor prima dell'atto impugnato è stata notificata al ricorrente, segnatamente in data 08.05.2012, la presupposta cartella di pagamento, notifica che si è perfezionata col rito dell'irreperibilità e/o con la consegna dell'atto a mani di un familiare convivente, la stessa cartella è divenuta definitiva per omessa impugnazione entro il previsto termine di decadenza di sessanta giorni successivi alla notificazione della stessa ex art. 21
D.lgs. n. 546/92 (cfr. documentazione versata in atti);
- il ricorrente, proprio perché consapevole della propria posizione debitoria, in data 30.04.2019, ha inoltrato all'Agente della Riscossione domanda di definizione agevolata, istanza che è stata accolta con prot. n. 242831, ex art. 6 D.L. 139/2016, avente ad oggetto, tra l'altro, la cartella di pagamento n. 293 2011
0075448872, sottesa all'odierna intimazione opposta (cfr. documentazione versata in atti);
- il ricorrente non ha effettuato il pagamento delle rate richieste e concesse come da piano di ammortamento allegato alla comunicazione di accoglimento della definizione agevolata n. 29390201900029253000, ragion per cui è decaduto dalla suddetta agevolazione.
Tutto ciò premesso, si deve dare atto che l'istanza di definizione agevolata, al pari della richiesta di maggiore rateazione, va ritenuta sia come riconoscimento del debito, con conseguente interruzione della prescrizione di tutti i debiti, sia come rinuncia alla prescrizione per tutti i debiti per i quali la stessa sarebbe già eventualmente maturata, ragion per cui tra la predetta data della domanda di definizione agevolata
(30.04.2019) e quella di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento, avvenuta il 13.11.2023, non risulta maturato alcun termine di prescrizione (decennale e/o quinquennale) previsto per il recupero dei tributi erariali, come nel caso di specie.
In definitiva, la Corte ritiene che il ricorso, avverso la cartella di pagamento intimata sia infondato e debba perciò essere rigettato.
Le spese del giudizio vengono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione XIV - così provvede: rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato;
condanna parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che liquida, cadauno, in euro 600,00
(seicento/00), oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della XIV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania il 05.12.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Salvatore Toscano) (dott. Francesco Bruno)
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
UN CE, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2979/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Mascalucia - Casa Comunale 95030 Mascalucia CT
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 29320239004772282000 IRPEF-ALTRO 2008
- INTIMAZIONE PAG n. 29320239004772282000 I.C.I. 2003
- INTIMAZIONE PAG n. 29320239004772282000 I.C.I. 2004
- INTIMAZIONE PAG n. 29320239004772282000 I.C.I. 2005
- INTIMAZIONE PAG n. 29320239004772282000 I.C.I. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110075448872000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso depositato in data 08.04.2024, ricorre contro l'Agenzia delle entrate- Riscossione, l'Agenzia delle Entrate ed il Comune di Mascalucia. Più esattamente, con ricorso contenente istanza di mediazione ex art. 17 bis, D. Lgs. 546/92, impugna l'intimazione di pagamento n. 293 2023
90047722 82, avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 293 2011 00754488 72, asseritamente notificata in data 08.05.2012, nella parte dei ruoli formati dall'Amministrazione finanziaria relativi alle imposte IRPEF
2008, nonché Addizionale comunale e regionale IRPEF anno 2008, per il complessivo importo di euro
7.271,43 comprensivo di sanzioni ed interessi.
In ricorso, notificato alle controparti in data 19.12.2023, il ricorrente premette di avere ricevuto la notifica dell'atto impugnato in data 13.11.2023.
A sostegno del proprio ricorso, in breve, parte ricorrente deduce: la nullità dell'atto impugnato per mancanza di motivazione, nonché l'intervenuta decadenza e/o prescrizione della relativa pretesa erariale.
Sulla scorta di detti motivi il ricorrente chiede dichiararsi l'annullamento della cartella di pagamento intimata, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Con memoria depositata in data 30.04.2024 si è costituita in lite l'Agenzia delle Entrate la quale contesta la fondatezza del ricorso per il quale si chiede l'inammissibilità in quanto, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, l'odierna cartella di pagamento è stata regolarmente notificata nei termini di legge come da documentazione allegata;
contesta, altresì, le eccezioni di prescrizione dei termini per la riscossione dei tributi portati dalle cartelle di pagamento e dall'intimazione impugnata, atteso che le medesime eccezioni, peraltro infondate nel merito, avrebbero dovuto essere proposte mediante impugnazione della cartella di pagamento emessa e regolarmente notificata, tenendo anche conto della sospensione dei termini a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; chiede la condanna alle spese del giudizio a carico del ricorrente.
Con atto depositato in data 24.05.2024 resiste l'Agenzia delle entrate-Riscossione la quale evidenzia il proprio difetto di legittimazione nonché l'infondatezza del ricorso del quale si chiede l'inammissibilità e/o il rigetto, con il favore delle spese e competenze del presente giudizio. In particolare, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, la cartella di pagamento impugnata è stata regolarmente notificata nei termini e non è maturata alcuna prescrizione, posto che si applicano, tra l'altro, i provvedimenti di sospensione previsti per fronteggiare l'emergenza COVID 19; evidenzia, inoltre, quale atto interruttivo della prescrizione, la presentazione da parte dello stesso ricorrente, in data 05.07.2019, della domanda di definizione agevolata
(rottamazione ter) dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Il Comune di Mascalucia, evocato in giudizio, non risulta costituito.
In data 21.11.2025 la difesa di parte ricorrente deposita memorie illustrative con le quali insiste nell'accoglimento dei motivi di impugnazione esposti nel ricorso introduttivo.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che il Comune di Mascalucia, evocato in giudizio, non è parte in causa ed è privo di legittimazione passiva non essendo stato impugnato alcun atto e/o pretesa tributaria di sua competenza.
Posto ciò, osserva la Corte che il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Rileva il decidente che l'Agenzia delle entrate-Riscossione, con riguardo alla cartella di pagamento intimata, ha sostenuto e documentato che:
- ancor prima dell'atto impugnato è stata notificata al ricorrente, segnatamente in data 08.05.2012, la presupposta cartella di pagamento, notifica che si è perfezionata col rito dell'irreperibilità e/o con la consegna dell'atto a mani di un familiare convivente, la stessa cartella è divenuta definitiva per omessa impugnazione entro il previsto termine di decadenza di sessanta giorni successivi alla notificazione della stessa ex art. 21
D.lgs. n. 546/92 (cfr. documentazione versata in atti);
- il ricorrente, proprio perché consapevole della propria posizione debitoria, in data 30.04.2019, ha inoltrato all'Agente della Riscossione domanda di definizione agevolata, istanza che è stata accolta con prot. n. 242831, ex art. 6 D.L. 139/2016, avente ad oggetto, tra l'altro, la cartella di pagamento n. 293 2011
0075448872, sottesa all'odierna intimazione opposta (cfr. documentazione versata in atti);
- il ricorrente non ha effettuato il pagamento delle rate richieste e concesse come da piano di ammortamento allegato alla comunicazione di accoglimento della definizione agevolata n. 29390201900029253000, ragion per cui è decaduto dalla suddetta agevolazione.
Tutto ciò premesso, si deve dare atto che l'istanza di definizione agevolata, al pari della richiesta di maggiore rateazione, va ritenuta sia come riconoscimento del debito, con conseguente interruzione della prescrizione di tutti i debiti, sia come rinuncia alla prescrizione per tutti i debiti per i quali la stessa sarebbe già eventualmente maturata, ragion per cui tra la predetta data della domanda di definizione agevolata
(30.04.2019) e quella di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento, avvenuta il 13.11.2023, non risulta maturato alcun termine di prescrizione (decennale e/o quinquennale) previsto per il recupero dei tributi erariali, come nel caso di specie.
In definitiva, la Corte ritiene che il ricorso, avverso la cartella di pagamento intimata sia infondato e debba perciò essere rigettato.
Le spese del giudizio vengono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione XIV - così provvede: rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato;
condanna parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che liquida, cadauno, in euro 600,00
(seicento/00), oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della XIV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania il 05.12.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Salvatore Toscano) (dott. Francesco Bruno)