CASS
Sentenza 20 luglio 2023
Sentenza 20 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/07/2023, n. 31772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31772 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GN LA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/01/2021 del TRIBUNALE di SIENA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette: a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Perla Lori, la quale ha chiesto disporre l'annullamento dell'ordinanza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione con trasmissione degli atti al giudice civile;
b) distinte memorie delle parti civili, MA Di CA e OB AU, con le quali si insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, si contesta che sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione e si chiede, per il caso che esso sia spirato nella pendenza del ricorso, la decisione sulle statuizioni civili;
c) conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 31772 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 12/07/2023 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 25 gennaio 2023 il Tribunale di Siena, ritenendo che non fosse stata proposta impugnazione con riferimento alle statuizioni civili, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000, l'inammissibilità dell'atto di appello proposto nell'interesse di RI IG avverso la sentenza con la quale il giudice di pace di Siena l'aveva condannata alla pena di 300 euro di multa nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili. 2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta violazione di legge, contestando l'interpretazione dell'art. 37 cit. recepita dall'ordinanza e aggiungendo che comunque l'atto di appello aveva investito anche gli effetti civili della sentenza di condanna. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Perla Lori, la quale ha chiesto disporre l'annullamento dell'ordinanza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione con trasmissione degli atti al giudice civile;
b) distinte memorie delle parti civili, MA Di CA e OB AU, con le quali si insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, si contesta che sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione e si chiede, per il caso che esso sia spirato nella pendenza del ricorso, la decisione "sulle statuizioni civili"; c) conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Va, innanzi tutto, esaminata la questione della dedotta intervenuta prescrizione del reato del quale si tratta, ossia della minaccia posta in essere, secondo la prospettazione accusatoria, in data 20 gennaio 2014. Il termine ordinario di prescrizione di sette anni e mezzi, discendente dall'applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., era destinato a scadere in data 20 luglio 2021. Occorre, tuttavia, considerare i periodi di sospensione della prescrizione. Innanzi tutto si registrano una serie di rinvii per ragioni conciliative (dal 4 novembre 2016 al 3 marzo 2017; dal 3 marzo 2017 al 3 novembre 2017; dal 3 novembre 2017 al 16 marzo 2018; dal 16 marzo 2018 al 14 settembre 2018); quindi si ravvisa un rinvio per ragioni di salute dell'imputata (dal 1 febbraio 2019 al 21 giugno 2019, calcolato per mera prudenza e nel rispetto del favor rei, in 60 giorni complessivi, ai sensi dell'art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen.) e, infine, un rinvio dal 21 giugno 2019 al 15 novembre 2019 per l'impegno di un difensore come relatore in un convegno, che, tuttavia, non può essere considerato un 1 impedimento di natura professionale, per la prevalenza da assegnare al servizio pubblico correlato allo svolgimento dei processi rispetto all'attività scientifica: si tratta quindi di rinvio su richiesta per un totale di 147 giorni. Si giunge, in tal modo, ad un totale di due anni e 156 giorni di sospensione, che conducono al 23 dicembre 2023. 2. Esclusa l'intervenuta prescrizione, si osserva che il ricorso è fondato. Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l'affermazione della responsabilità penale. (Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Rolimeni, Rv. 276459 - 01). Ma vi è di più. L'atto di appello, dopo avere dedicato i primi due motivi all'affermazione di responsabilità, sotto il profilo dell'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato - che rappresenta il presupposto dell'obbligazione risarcitoria -, denuncia esplicitamente, con il terzo motivo, l'erroneità del capo della sentenza relativo al danno subito dalle parti civili e, con il quarto motivo, la quantificazione delle spese processuali. Gli ultimi due motivi, che pure investono esplicitamente le statuizioni civili e illuminano il significato delle doglianze relative ai presupposti, oggettivo e soggettivo, della responsabilità, non lasciano dubbio alcuno sulla portata dell'appello e privano di qualunque fondamento l'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Siena per il giudizio. Così deciso il 12/07/2023
lette: a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Perla Lori, la quale ha chiesto disporre l'annullamento dell'ordinanza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione con trasmissione degli atti al giudice civile;
b) distinte memorie delle parti civili, MA Di CA e OB AU, con le quali si insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, si contesta che sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione e si chiede, per il caso che esso sia spirato nella pendenza del ricorso, la decisione sulle statuizioni civili;
c) conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 31772 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 12/07/2023 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 25 gennaio 2023 il Tribunale di Siena, ritenendo che non fosse stata proposta impugnazione con riferimento alle statuizioni civili, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000, l'inammissibilità dell'atto di appello proposto nell'interesse di RI IG avverso la sentenza con la quale il giudice di pace di Siena l'aveva condannata alla pena di 300 euro di multa nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili. 2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta violazione di legge, contestando l'interpretazione dell'art. 37 cit. recepita dall'ordinanza e aggiungendo che comunque l'atto di appello aveva investito anche gli effetti civili della sentenza di condanna. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Perla Lori, la quale ha chiesto disporre l'annullamento dell'ordinanza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione con trasmissione degli atti al giudice civile;
b) distinte memorie delle parti civili, MA Di CA e OB AU, con le quali si insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, si contesta che sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione e si chiede, per il caso che esso sia spirato nella pendenza del ricorso, la decisione "sulle statuizioni civili"; c) conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Va, innanzi tutto, esaminata la questione della dedotta intervenuta prescrizione del reato del quale si tratta, ossia della minaccia posta in essere, secondo la prospettazione accusatoria, in data 20 gennaio 2014. Il termine ordinario di prescrizione di sette anni e mezzi, discendente dall'applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., era destinato a scadere in data 20 luglio 2021. Occorre, tuttavia, considerare i periodi di sospensione della prescrizione. Innanzi tutto si registrano una serie di rinvii per ragioni conciliative (dal 4 novembre 2016 al 3 marzo 2017; dal 3 marzo 2017 al 3 novembre 2017; dal 3 novembre 2017 al 16 marzo 2018; dal 16 marzo 2018 al 14 settembre 2018); quindi si ravvisa un rinvio per ragioni di salute dell'imputata (dal 1 febbraio 2019 al 21 giugno 2019, calcolato per mera prudenza e nel rispetto del favor rei, in 60 giorni complessivi, ai sensi dell'art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen.) e, infine, un rinvio dal 21 giugno 2019 al 15 novembre 2019 per l'impegno di un difensore come relatore in un convegno, che, tuttavia, non può essere considerato un 1 impedimento di natura professionale, per la prevalenza da assegnare al servizio pubblico correlato allo svolgimento dei processi rispetto all'attività scientifica: si tratta quindi di rinvio su richiesta per un totale di 147 giorni. Si giunge, in tal modo, ad un totale di due anni e 156 giorni di sospensione, che conducono al 23 dicembre 2023. 2. Esclusa l'intervenuta prescrizione, si osserva che il ricorso è fondato. Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l'affermazione della responsabilità penale. (Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Rolimeni, Rv. 276459 - 01). Ma vi è di più. L'atto di appello, dopo avere dedicato i primi due motivi all'affermazione di responsabilità, sotto il profilo dell'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato - che rappresenta il presupposto dell'obbligazione risarcitoria -, denuncia esplicitamente, con il terzo motivo, l'erroneità del capo della sentenza relativo al danno subito dalle parti civili e, con il quarto motivo, la quantificazione delle spese processuali. Gli ultimi due motivi, che pure investono esplicitamente le statuizioni civili e illuminano il significato delle doglianze relative ai presupposti, oggettivo e soggettivo, della responsabilità, non lasciano dubbio alcuno sulla portata dell'appello e privano di qualunque fondamento l'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Siena per il giudizio. Così deciso il 12/07/2023