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Sentenza 13 settembre 2023
Sentenza 13 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/09/2023, n. 37406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37406 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AL CH nato a [...] il [...] EL IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37406 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 18/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 maggio 2022 la Corte di assise di appello di Bari - a seguito dell'annullamento con rinvio in relazione al trattamento sanzionatorio, disposto da questa Corte in accoglimento, per quel che qui rileva, del ricorso presentato nell'interesse di CC RR e ER BE — in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bari in data, ha ritenuto la prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen. in relazione all'imputazione di sequestro di persona aggravato (capo 17-bis della rubrica), ha rideterminato in mitius le pene a loro irrogate e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza rescissoria è stato proposto ricorso per cassazione, nell'interesse dei predetti imputati per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Sia il difensore di CC RR sia il difensore di ER BE hanno formulato un unico motivo, denunciando entrambi la violazione della legge penale e la mancanza di motivazione in relazione agli aumenti di pena ex art. 81, comma 2, cod. pen., rispetto a quella inflitta per il reato più grave, che la Corte di merito non avrebbe in effetti motivato, in difformità rispetto ai princìpi posti dalla giurisprudenza e, anzitutto, dalle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 — 01), peraltro procedendo a un aumento cumulativo: - come dedotto nell'interesse del RR, per tutti i reati in materia di stupefacenti di cui questi è stato ritenuto responsabile;
- come rassegnato nell'interesse del BE, per tutti i reati in materia di stupefacenti (quantunque tra essi vi siano violazioni sia del comma 1 sia del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, le quali ultime potrebbero essersi estinte per prescrizione il che non avrebbe consentito di apprezzare la congruità e la proporzione dei relativi aumenti); - nonché, come assunto dal difensore del BE, irrogando un aumento «spropositato» di sei mesi di reclusione per la violazione della misura di prevenzione, tenuto conto pure che l'impegno motivazionale del giudice è tanto più elevato quanto più le pene si discostano dai minimi edittali. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili. 1. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di i 2 pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite»; tuttavia, hanno precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). E condivisibilmente la giurisprudenza successiva, tenuto conto di quanto affermato dalle Sezioni Unite, ha affermato che «in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01). 1.1. Ciò posto, nel caso in esame, la sentenza impugnata - nella parte in cui ha determinato il trattamento sanzionatorio - per entrambi gli imputati ha fatto rimando al precedente par. 4, nel quale la Corte di merito ha indicato, quali dati rilevanti al fine della commisurazione della pena, il numero dei reati, la loro estrema gravità, la notevole lesione dei beni protetti e l'intensità del dolo. 1.1.1. E, quanto al Baldassare, rilevata la «estrema e particolare gravità» di alcuni dei reati da lui commessi, il Giudice di appello ha così determinato la pena: - ritenuto più grave il reato punito dall'art. 630 cod. pen., ha indicato la pena per esso in sedici anni e otto mesi di reclusione (muovendo dal minimo edittale di venticinque anni di reclusione ed operando la riduzione massima per l'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen., stimata prevalente); - ha disposto: un aumento di due anni di reclusione per il reato associativo di cui all'art. 74 d.p.r. 309, cit., ben al di sotto del minimo edittale;
un aumento di complessivi due anni di reclusione per i sette delitti in materia di stupefacenti di cui il ricorrente è responsabile, ossia in una misura di poco superiore a tre mesi per ciascun reato, anche in questo caso con evidenza inferiore al minimo previsto per le incriminazioni poste dall'art. 73, cit.; un aumento di un anno e quattro mesi di reclusione «per il grave reato in materia di armi», aggravato ex art. 61 n. 2 cod. pen., di cui al capo 50 (avente ad oggetto una pistola e tre fucili), anch'esso non elevato alla luce dello spazio edittale previsto dagli artt. 2 e 7, I. 895/1967; infine, un aumento di sei mesi per la violazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, anch'esso inferiore al minimo edittale posto dall'art. 75, comma 2, d. Igs. 159/2011. 3 Ne deriva che, tenuto conto della limitata misura dei detti aumenti, alla luce dei princìpi sopra posti la motivazione della sentenza impugnata può dirsi con evidenza adeguata;
pertanto, il ricorso del RR è manifestamente infondato (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916 - 01); il che esime dal dilungarsi per rilevare che, a ben vedere, il ricorso non si è neppure puntualmente confrontato con l'iter esposto nella decisione impugnata (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), segnatamente non censurando in alcun modo quanto premesso dalla Corte territoriale a proposito della determinazione delle pene (cfr. retro, par. 1.1.1.). 1.1.2. Con riguardo al BE, il Giudice distrettuale - che pure ha evidenziato l'«estrenna e particolare gravità» di alcuni dei reati da lui commessi - ha così determinato la pena: - ritenuto più grave il reato punito dall'art. 630 cod. pen., ha indicato la pena per esso in sedici anni e otto mesi di reclusione (muovendo dal minimo edittale di venticinque anni di reclusione ed operando la riduzione massima per la prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen.); - ha disposto: un aumento di due anni di reclusione per il reato associativo di cui all'art. 74, cit., ben al di sotto del minimo edittale;
un aumento di complessivi tre anni di reclusione per i quattordici «gravi delitti in materia di stupefacenti» di cui il ricorrente è responsabile, ossia in una misura inferiore a tre mesi per ciascun reato, anche in questo caso al di sotto del minimo previsto per le incriminazioni poste dall'art. 73, cit. (ivi compresa l'ipotesi di cui al comma 5 della norma ult. cit., profilo rispetto al quale l'allegazione difensiva è per vero del tutto generica); un aumento complessivo di un anno e dieci mesi di reclusione per i sei reati in materia di armi, ossia di poco superiore a tre mesi per ciascun reato, anch'esso non elevato tenuto conto dello spazio edittale previsto dagli artt. 2, 4 e 7, I. 895/1967, ed anzi ben inferiore al minimo;
infine, un aumento di sei mesi per la violazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, anch'esso inferiore al minimo edittale posto dall'art. 75, comma 2, d. Igs. 159/2011. Pertanto, alla stessa stregua di quanto già osservato per il RR, tenuto conto della limitata misura dei detti aumenti e dei princìpi sopra posti, la motivazione della sentenza impugnata può dirsi adeguata;
pertanto, il ricorso del BE è manifestamente infondato, oltre che generico (come anticipato, nella parte in cui muove censure relative alle sanzioni irrogate per le ipotesi di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; nonché perché non si è compiutamente confrontato con la motivazione della sentenza rescissoria, non censurando in alcun modo quanto premesso dalla Corte territoriale a proposito della determinazione delle 4 pene: cfr. retro, par. 1.1.1.) e versato in fatto nella parte in cui ha assunto che sarebbe «spropositato» l'ultimo aumento di pena appena sopra indicato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ag Così deciso il 04/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37406 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 18/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 maggio 2022 la Corte di assise di appello di Bari - a seguito dell'annullamento con rinvio in relazione al trattamento sanzionatorio, disposto da questa Corte in accoglimento, per quel che qui rileva, del ricorso presentato nell'interesse di CC RR e ER BE — in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bari in data, ha ritenuto la prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen. in relazione all'imputazione di sequestro di persona aggravato (capo 17-bis della rubrica), ha rideterminato in mitius le pene a loro irrogate e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza rescissoria è stato proposto ricorso per cassazione, nell'interesse dei predetti imputati per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Sia il difensore di CC RR sia il difensore di ER BE hanno formulato un unico motivo, denunciando entrambi la violazione della legge penale e la mancanza di motivazione in relazione agli aumenti di pena ex art. 81, comma 2, cod. pen., rispetto a quella inflitta per il reato più grave, che la Corte di merito non avrebbe in effetti motivato, in difformità rispetto ai princìpi posti dalla giurisprudenza e, anzitutto, dalle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 — 01), peraltro procedendo a un aumento cumulativo: - come dedotto nell'interesse del RR, per tutti i reati in materia di stupefacenti di cui questi è stato ritenuto responsabile;
- come rassegnato nell'interesse del BE, per tutti i reati in materia di stupefacenti (quantunque tra essi vi siano violazioni sia del comma 1 sia del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, le quali ultime potrebbero essersi estinte per prescrizione il che non avrebbe consentito di apprezzare la congruità e la proporzione dei relativi aumenti); - nonché, come assunto dal difensore del BE, irrogando un aumento «spropositato» di sei mesi di reclusione per la violazione della misura di prevenzione, tenuto conto pure che l'impegno motivazionale del giudice è tanto più elevato quanto più le pene si discostano dai minimi edittali. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili. 1. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di i 2 pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite»; tuttavia, hanno precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). E condivisibilmente la giurisprudenza successiva, tenuto conto di quanto affermato dalle Sezioni Unite, ha affermato che «in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01). 1.1. Ciò posto, nel caso in esame, la sentenza impugnata - nella parte in cui ha determinato il trattamento sanzionatorio - per entrambi gli imputati ha fatto rimando al precedente par. 4, nel quale la Corte di merito ha indicato, quali dati rilevanti al fine della commisurazione della pena, il numero dei reati, la loro estrema gravità, la notevole lesione dei beni protetti e l'intensità del dolo. 1.1.1. E, quanto al Baldassare, rilevata la «estrema e particolare gravità» di alcuni dei reati da lui commessi, il Giudice di appello ha così determinato la pena: - ritenuto più grave il reato punito dall'art. 630 cod. pen., ha indicato la pena per esso in sedici anni e otto mesi di reclusione (muovendo dal minimo edittale di venticinque anni di reclusione ed operando la riduzione massima per l'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen., stimata prevalente); - ha disposto: un aumento di due anni di reclusione per il reato associativo di cui all'art. 74 d.p.r. 309, cit., ben al di sotto del minimo edittale;
un aumento di complessivi due anni di reclusione per i sette delitti in materia di stupefacenti di cui il ricorrente è responsabile, ossia in una misura di poco superiore a tre mesi per ciascun reato, anche in questo caso con evidenza inferiore al minimo previsto per le incriminazioni poste dall'art. 73, cit.; un aumento di un anno e quattro mesi di reclusione «per il grave reato in materia di armi», aggravato ex art. 61 n. 2 cod. pen., di cui al capo 50 (avente ad oggetto una pistola e tre fucili), anch'esso non elevato alla luce dello spazio edittale previsto dagli artt. 2 e 7, I. 895/1967; infine, un aumento di sei mesi per la violazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, anch'esso inferiore al minimo edittale posto dall'art. 75, comma 2, d. Igs. 159/2011. 3 Ne deriva che, tenuto conto della limitata misura dei detti aumenti, alla luce dei princìpi sopra posti la motivazione della sentenza impugnata può dirsi con evidenza adeguata;
pertanto, il ricorso del RR è manifestamente infondato (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916 - 01); il che esime dal dilungarsi per rilevare che, a ben vedere, il ricorso non si è neppure puntualmente confrontato con l'iter esposto nella decisione impugnata (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), segnatamente non censurando in alcun modo quanto premesso dalla Corte territoriale a proposito della determinazione delle pene (cfr. retro, par. 1.1.1.). 1.1.2. Con riguardo al BE, il Giudice distrettuale - che pure ha evidenziato l'«estrenna e particolare gravità» di alcuni dei reati da lui commessi - ha così determinato la pena: - ritenuto più grave il reato punito dall'art. 630 cod. pen., ha indicato la pena per esso in sedici anni e otto mesi di reclusione (muovendo dal minimo edittale di venticinque anni di reclusione ed operando la riduzione massima per la prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen.); - ha disposto: un aumento di due anni di reclusione per il reato associativo di cui all'art. 74, cit., ben al di sotto del minimo edittale;
un aumento di complessivi tre anni di reclusione per i quattordici «gravi delitti in materia di stupefacenti» di cui il ricorrente è responsabile, ossia in una misura inferiore a tre mesi per ciascun reato, anche in questo caso al di sotto del minimo previsto per le incriminazioni poste dall'art. 73, cit. (ivi compresa l'ipotesi di cui al comma 5 della norma ult. cit., profilo rispetto al quale l'allegazione difensiva è per vero del tutto generica); un aumento complessivo di un anno e dieci mesi di reclusione per i sei reati in materia di armi, ossia di poco superiore a tre mesi per ciascun reato, anch'esso non elevato tenuto conto dello spazio edittale previsto dagli artt. 2, 4 e 7, I. 895/1967, ed anzi ben inferiore al minimo;
infine, un aumento di sei mesi per la violazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, anch'esso inferiore al minimo edittale posto dall'art. 75, comma 2, d. Igs. 159/2011. Pertanto, alla stessa stregua di quanto già osservato per il RR, tenuto conto della limitata misura dei detti aumenti e dei princìpi sopra posti, la motivazione della sentenza impugnata può dirsi adeguata;
pertanto, il ricorso del BE è manifestamente infondato, oltre che generico (come anticipato, nella parte in cui muove censure relative alle sanzioni irrogate per le ipotesi di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; nonché perché non si è compiutamente confrontato con la motivazione della sentenza rescissoria, non censurando in alcun modo quanto premesso dalla Corte territoriale a proposito della determinazione delle 4 pene: cfr. retro, par. 1.1.1.) e versato in fatto nella parte in cui ha assunto che sarebbe «spropositato» l'ultimo aumento di pena appena sopra indicato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ag Così deciso il 04/2023.