Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XII, sentenza 13/02/2026, n. 571
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità del rilievo per costi indeducibili

    La Corte ha confermato il rilievo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la ricorrente non abbia fornito prova certa della normalità dei costi secondo l'art. 110, comma 7, del T.U.I.R. La certificazione del revisore non ha valore probatorio privilegiato. I costi relativi alla categoria CEO non sono considerati a basso valore aggiunto né shareholder cost, e le linee guida OCSE escludono tali costi come infragruppo. La documentazione relativa alla categoria Property non dimostra il servizio reso alla società italiana. La giurisprudenza e le sentenze precedenti confermano la posizione dell'ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XII, sentenza 13/02/2026, n. 571
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 571
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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