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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3569/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250022856972000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5499/2025 depositato il
23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 rappresentata e difesa avv. Difensore_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione Roma, Agenzia delle Entrate Riscossione Direzione Provinciale di Caserta e
Regione Campania, impugna la cartella di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- intervenuta prescrizione/decadenza del credito preteso;
- nullità della cartella in quanto priva della corretta sottoscrizione per rimozione incarico dei dirigenti funzionari dell'Agenzia dell'Entrate;
- omessa indicazione analitico degli interessi maturati.
Chiede:
- nullità/inefficacia della Cartella di Pagamento nr. 02820250022856972000;
- prescrizione/decadenza del credito preteso;
- spese e competenze con attribuzione al procuratore costituito.
Si costituisce in giudizio Regione Campania.
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Agenzia Entrate – Riscossione.
Chiede:
- rigetto del ricorso;
- spese e competenze di giudizio.
All'Udienza del 15/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è infondata l'eccezione di intervenuta prescrizione/decadenza del credito preteso. L'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato al contribuente con semplice raccomandata A/R, modalità semplificata e diretta di notificazione espressamente prevista, per le tasse automobilistiche, dall'art.
3 - comma 5 - del D.L. n. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. n. 248/2007 (Cass. n.
27319/2014). Non è maturata la prescrizione/decadenza del credito preteso.
Assorbiti gli altri motivi.
Il ricorso non trova accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 150,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA per ciascuna delle resistenti costituite.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3569/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250022856972000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5499/2025 depositato il
23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 rappresentata e difesa avv. Difensore_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione Roma, Agenzia delle Entrate Riscossione Direzione Provinciale di Caserta e
Regione Campania, impugna la cartella di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- intervenuta prescrizione/decadenza del credito preteso;
- nullità della cartella in quanto priva della corretta sottoscrizione per rimozione incarico dei dirigenti funzionari dell'Agenzia dell'Entrate;
- omessa indicazione analitico degli interessi maturati.
Chiede:
- nullità/inefficacia della Cartella di Pagamento nr. 02820250022856972000;
- prescrizione/decadenza del credito preteso;
- spese e competenze con attribuzione al procuratore costituito.
Si costituisce in giudizio Regione Campania.
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Agenzia Entrate – Riscossione.
Chiede:
- rigetto del ricorso;
- spese e competenze di giudizio.
All'Udienza del 15/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è infondata l'eccezione di intervenuta prescrizione/decadenza del credito preteso. L'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato al contribuente con semplice raccomandata A/R, modalità semplificata e diretta di notificazione espressamente prevista, per le tasse automobilistiche, dall'art.
3 - comma 5 - del D.L. n. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. n. 248/2007 (Cass. n.
27319/2014). Non è maturata la prescrizione/decadenza del credito preteso.
Assorbiti gli altri motivi.
Il ricorso non trova accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 150,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA per ciascuna delle resistenti costituite.