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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 16/12/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA (R.G. 649/2020)
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Potenza, riunita in camera di consiglio e composta dai signori
Magistrati:
dott.ssa IA GESUMMARIA Presidente;
dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere;
avv. CC ER SIVILLA Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 649/2020 di Ruolo Generale, avente ad oggetto,
l'impugnazione della sentenza n. 816/2020 del Tribunale di POTENZA pubblicata il dì
05.11.2020, non notificata, resa nell'ambito del giudizio iscritto al numero di R.G.
1514/2015 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratto di appalto.
TRA
con sede in Muro Lucano (PZ) alla via Trinità n. 70 (c.f. Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Nino R. Venece con domicilio in Villa D'Agri alla P zza T Morlino 13,
APPELLANTE
CONTRO
con sede in Arezzo, 52100, Via Ser Gorello n. 11/a, (c.f. ), già CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Panozzi, Controparte_2 con domicilio presso l'Avv. Michele Carulli in Potenza, alla Via Caserma Lucania n. 109,
APPELLATA
***
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato in data 18.5.2015 la società Controparte_2 proponeva opposizione, nei confronti della società
[...] [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 243/2015 provvisoriamente Parte_1 esecutivo emesso dal Tribunale di Potenza in data 27.3.2015, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 59.963,39, oltre interessi nella misura stabilita dal D.lgs. 231/2002 dal giorno dell'emissione della fattura fino al soddisfo,
Pag. 1 di 11 a titolo di saldo di corrispettivo dovuto in virtù di un contratto di appalto. La società opponente eccepiva in via preliminare la nullità del decreto ingiuntivo sotto il profilo della mancata indicazione del numero e della indeterminatezza della pretesa azionata e l'inidoneità della documentazione prodotta dal creditore opposto ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo e nel merito, pur riconoscendo che fra le parti era stato stipulato un contratto di subappalto, avente ad oggetto la realizzazione dei lavori di palificazione in un cantiere sito in Panzano di Chianti, contestava la regolare esecuzione di parte dei lavori subappaltati (quelli relativi alle fasi successive alle prime due) e la somma di cui era stato ingiunto il pagamento, assumendo che le tre fatture poste a base dell'ingiunzione erano state emesse senza esser state autorizzate e per importi non concordati. Deduceva inoltre che la mancata consegna dei resoconti dei lavori e della documentazione di riferimento da parte della e reiteratamente richiesta dalla Tecna Parte_1 aveva reso impossibile per la Tecna medesima di procedere a sua volta alla predisposizione della contabilità, dei SAL e conseguentemente di poter emettere regolarmente la fattura nei confronti della propria committente Parte_2 che l'aveva autorizzata ad emettere solo una fattura. Deduceva inoltre che, pur non tenuta, pro bono pacis, aveva pagato rilevanti importi alla subappaltatrice, per la prima fattura, emessa senza autorizzazione;
che la seconda delle fatture invocate si riferiva ad altri cantieri ed era stata interamente pagata, e che la società opposta aveva emesso dopo sette anni una pretesa fattura a saldo non dovuta.
2. Si costituiva la società opposta la quale specificava che i Parte_1 rapporti di collaborazione tra la e la Parte_1 CP_2 Controparte_2 si sviluppavano da diversi anni (oltre un decennio); la somma ab origine
[...] determinatasi di € 224.812,93, quale portata dalle tre fatture poste a base dell'ingiunzione e pagate in parte, per complessivi euro 164.849,54, scaturiva dall'esecuzione dei lavori eseguiti dalla per il cantiere di Parte_1
Panzano in Chianti; detta lavorazione era stata portata a compimento sulla scorta di accordo verbale a volte e di accordo scritto altre volte intercorso tra le due Società; la documentazione prodotta riportava le fasi di lavorazione/esecuzione e la contabilità come verificata oltre che dalla anche dal Geom. della Società Committente CP_2 Per_1
Parte_2
3. Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, istruita con interrogatorio formale e prove testimoniali la causa è stata decisa con sentenza n. 816/2020 pubblicata il 5.11.2020 con la quale il Tribunale di Potenza ha così disposto: -
"accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
243/2015 emesso dal Tribunale di Potenza in data 27-3-2015; - condanna la società
Pag. 2 di 11 al pagamento in favore della società Parte_1 Parte_3 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 7.795,00 a titolo di
[...] compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge".
4. Il Tribunale ha così motivato la decisione:
a) Dopo aver rigettato le eccezioni di nullità del decreto ingiuntivo ed aver richiamato i principi regolatori della materia, nel merito ha affermato che, a fronte della contestazione sollevata dal debitore ingiunto in ordine alla effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto e all'entità della somma ingiunta, la documentazione prodotta in sede monitoria dal creditore opposto, nonostante sia stata integrata nel corso del giudizio di opposizione, non appare sufficiente a fornire la prova dell'esistenza e del quantum della pretesa dallo stesso azionata.
b) Il Tribunale ha affermato sul punto che la fattura commerciale, se è considerata prova idonea al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 634 c.p.c., in un ordinario giudizio di cognizione, come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha alcuna valenza probatoria, se non indiziaria, circa l'esistenza del credito in favore della parte che la ha emessa, in quanto atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, se l'altra parte ha contestato il fatto costitutivo del diritto fatto valere, gravando in tal caso sul creditore l'onere di fornirne la dimostrazione aliunde (richiamando ex plurimis Corte di cassazione n. 1823 del
1969, Corte di cassazione n. 3261 del 1979, Corte di cassazione n. 9593 del 2004,
Corte di cassazione n. 15383 del 2010, Corte di cassazione n. 20802 del 2011 e
Corte di cassazione n. 17050 del 2011).
c) Tanto premesso, il Tribunale ha anche affermato che avendo il debitore ingiunto, contestato l'esecuzione delle prestazioni relative alle fasi di lavorazione successive alle prime due (in relazione alle quali è pacifico fra le parti che il corrispettivo dovuto è stato pagato dal subcommittente) e l'ammontare della somma ingiunta sotto il profilo del calcolo in difformità rispetto al regolamento contrattuale, alla documentazione prodotta dal creditore opposto, in considerazione delle sue caratteristiche genetiche
(formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), non può essere attribuita efficacia di prova documentale dell'esistenza e dell'ammontare del credito azionato. Né la società nel corso del giudizio ha fornito la Controparte_3 prova - il cui onere per le suesposte ragioni gravava su di lei - di avere effettivamente eseguito le prestazioni indicate nella fattura in atti, né, che in relazione ad esse, è maturato il credito azionato nella misura richiesta in conformità alle previsioni del regolamento contrattuale.
Pag. 3 di 11 d) Il Tribunale ha altresì affermato che, posto che costituisce circostanza pacifica fra le parti la intervenuta stipulazione di un contratto di subappalto avente ad oggetto i lavori di palificazione in un cantiere sito in Panzano in Chianti che erano stati appaltati dalla società alla società Parte_2 Controparte_2 [...]
in ordine all'adempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta Parte_3 dalla società subappaltatrice ed alla consistenza dei lavori dalla stessa realizzati forniscono soltanto un elemento indiziario, di per sé non sufficiente a suffragare la tesi difensiva del creditore opposto relativamente alla effettiva realizzazione dei lavori ed all'ammontare della somma pretesa a titolo di residuo corrispettivo, gli assegni emessi e pagati dalla società subappaltatrice depositati nel procedimento per decreto ingiuntivo e i disegni e le minute dei lavori da eseguire in località Panzano in Chianti e il resoconto dei lavori eseguiti che sono stati prodotti nel corso del giudizio di opposizione, per le ragioni ivi esposte.
e) In particolare il Tribunale ha affermato che gli assegni bancari in atti attengono a lavori pacificamente realizzati dal subappaltatore e, quindi, il loro rilascio in favore della il relativo pagamento ad opera della società Parte_1 subcommittente non sono significativi della esecuzione di ulteriori lavorazioni, quelle oggetto della pretesa azionata in questa sede dal creditore opposto, avendo le parti concordemente riconosciuto la riferibilità di tale pagamento ad altre opere che avevano costituito oggetto del contratto di subappalto.
f) Quanto ai disegni, alle minute dei lavori da eseguire in località Panzano in Chianti e al resoconto dei lavori eseguiti, si tratta di atti di provenienza unilaterale, che non sono sottoscritti per accettazione dal rappresentante legale della società CP_2 né da un suo delegato e soprattutto, sebbene la emissione di alcuni di questi documenti sia stata confermata nel corso del giudizio dal Direttore di cantiere incaricato dalla società committente ( , la loro efficacia Parte_2 probatoria quanto all'entità dei lavori realizzati risulta inficiata da una duplice considerazione.
g) Il geom. ha dichiarato di avere verificato, nella sua qualità di Controparte_4
Direttore di cantiere incaricato dalla società i lavori effettuati Parte_2 dalla società subappaltatrice e di averne approvato la consistenza, come da documentazione da lui sottoscritta depositata agli atti e relativa alle fasi di lavorazione dalla n. 1 alla n. 8, ma poi ha precisato che “non vedo agli atti la fase 3 e nulla posso confermare” (il Tribunale ha richiamato sul punto le dichiarazioni rese dal teste
[...]
riportate nel verbale di udienza del 20.10.2017). CP_4
Pag. 4 di 11 h) Se è vero, poi, che il teste ha affermato di avere constatato direttamente, nella suddetta qualità, che i lavori erano stati portati regolarmente a compimento, è anche vero che lo stesso teste ha precisato di non sapere se il contratto di subappalto era stato stipulato con la oppure con la e, Parte_1 Controparte_5 in ogni caso - in difetto della relativa contabilizzazione e a fronte di una documentazione incompleta, in quanto non attinente a tutte le fasi di lavorazione - le sue dichiarazioni consentono soltanto di concludere che le opere subappaltate sono state realizzate, ma non di quantificarne la consistenza e di determinare il relativo importo.
i) D'altra parte, la deposizione resa dal teste , geologo assistente di Testimone_1 cantiere incaricato dalla società committente, non soltanto non fornisce elementi di riscontro alla documentazione agli atti, non essendo stato il teste in grado di riferire in ordine alla consegna dei resoconti numerici ad opera della Parte_1 ma concorre a provare la circostanza allegata dalla società opponente della intervenuta contestazione ad opera della stessa della completezza della documentazione di cantiere consegnata dalla società subappaltatrice, avendo il teste riferito che la società appaltatrice dei lavori ( aveva emesso Parte_2
e pagato soltanto una fattura ed aveva rifiutato il pagamento di quelle successive a causa della incompletezza della documentazione di cantiere (sul punto richiama la deposizione resa dal teste riportata nel verbale di udienza del Testimone_1
20.10.2017).
j) Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ha concluso che il creditore opposto non ha assolto all'onere della prova su di lui gravante, non avendo fornito - a fronte della specifica contestazione sollevata sul punto dal debitore ingiunto - la dimostrazione dell'esecuzione di tutte le prestazioni in relazioni alle quali ha agito né la prova dell'entità del corrispettivo maturato. Pertanto, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla società il Parte_3 decreto ingiuntivo è stato revocato regolando le spese secondo il criterio della soccombenza.
5. Con atto di citazione notificato il dì 15.12.2020 la società Parte_1 ha proposto appello avverso la predetta sentenza così concludendo: "1) accogliere
[...] il gravame e rigettare l'opposizione, e, previa conferma del D.I. opposto, condannare la soc. appellata al pagamento della somma di £ € 59.963,59, oltre interessi moratori ex
D.L.gs. 231/2002, dalla maturazione del credito e sino all'effettivo pagamento;
2) condannare la soc. appellata al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art. 96 cpc,
Pag. 5 di 11 liquidando l'importo in via equitativa anche ex art, 1226 c.c. Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”.
6. Quali motivo di doglianza l'appellante denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
113,115,116 cpc- omessa e/o mancata valutazione della documentazione in atti e delle risultanze istruttorie, violazione del principio dispositivo, di non contestazione e ”juxsta alligata e probata iudex iudicare debet”.
7. Afferma l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel non considerare la documentazione agli atti, ed in particolare le fatture emesse dalla , i Parte_4 pagamenti ricevuti in acconto di queste, le note trasmesse dalla alla Parte_1
e dalla Tecna alla contenenti le indicazioni della fasi dei CP_2 Parte_2 lavori svolti ed anche le risultanze delle prove testimoniali e dell'interrogatorio formale, che avrebbero dimostrato non solo l'esistenza del contratto, riconosciuto anche dall'opponente, ma anche che gli stessi sono stati compiuti, in ogni fase e non contestati.
Conferma l'appellante quanto sostenuto dall'appellata e cioè che il lavori subappaltati erano divisi in “fasi” e, secondo gli accordi presi, dovevano essere eseguiti secondo la procedura dello “ Stop & Go”: terminata una fase, si provvedeva all'accertamento della regolarità e rendicontazione alla committente, che avrebbe autorizzato la emissione delle fatture e pagato il relativo importo, e quindi si passava alla fase successiva;
afferma altresì che tuttavia la non avrebbe dimostrato l'esistenza di contestazioni della CP_2 committente in ordine alle lavorazioni, ed inoltre non avrebbe contestato le fatture emesse dalla ed anzi avrebbe pagato rilevanti importi relativi a Parte_1 dette fatture.
8. L'appellante critica inoltre la liquidazione delle spese che avrebbero potuto esser compensate e insiste sulla condanna della controparte per danni per lite temeraria.
9. Con comparsa depositata il 18.3.2021 si è costituita la argomentando e CP_1 concludendo circa l'inammissibilità ed infondatezza dell'appello.
10. All'udienza del 18.3.2025, tenutasi in forma scritta, lette le note di trattazione scritta dell'appellante la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art
190 c.p.c. ed è quindi decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
12. Preliminarmente si deve rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale formulata da parte appellata perché l'appello rispetta le condizioni di cui all'art. 342 c.p.c., anche nel testo esito della modifica introdotta con legge n.134/2012, in quanto dalla lettura del medesimo emerge che esso contiene l'individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
Pag. 6 di 11 parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice. Tale contenuto (salvo ovviamente verifica della fondatezza di tali critiche) deve essere considerato sufficiente, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (per tutte Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 36481 del
13.12.2022)
13. Sta di fatto che le critiche svolte alla sentenza di primo grado, come anticipato non appaiono fondate.
14. Va osservato infatti che anche all'esito del riesame del materiale probatorio raccolto in primo grado, così come sollecitato dall'appellante, si giunge al medesimo risultato di giudizio cui è giunto il Tribunale secondo cui, se pure è pacifica tra le parti l'esistenza di un contratto di subappalto inter partes, sebbene non documentato, è rimasta priva di prova la consistenza delle opere eseguite e l'entità del corrispettivo effettivamente maturato del quale l'appellante reclama un saldo.
15. Sul punto va infatti innanzitutto osservato, quanto alle fatture, che non soltanto è principio pacifico quello per il quale “L'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa” (per tutte Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33575 del 11/11/2021), ma nella specie le tre fatture emesse dalla appellante e prodotte in giudizio, appaiono generiche e prive di indicazioni che possano fornire elementi per individuare l'entità delle lavorazioni svolte e dei corrispettivi pattuiti ed effettivamente maturati. Ed infatti la fattura n. 16/2006 di euro 120.000,00, di cui euro 100.000,00 per imponibile ed euro 20.000,00 per iva, riporta l'indicazione “lavori di micropali eseguiti presso il cantiere di Panzano in
Chianti, ditta Lonconi Costruzioni” utile ad individuare il rapporto, ma riporta altresì la dicitura “Acconto per prestazioni di cui all'oggetto” e quindi non è indicativa dell'importo effettivamente maturato;
la fattura n. 23 del 23.10.2006 riporta quale oggetto “lavori di micropali presso i vostri cantieri” ed indica cinque cantieri e quindi non solo quello di
Panzano in Chianti oggetto di giudizio ma anche altri quattro cantieri che pacificamente non sono oggetto di giudizio;
in detta fattura viene poi indicato genericamente “si rimette fattura a saldo per prestazione di cui all'oggetto” e si indica l'importo complessivo di euro 67.374,2 oltre iva per un totale di euro 80.849,54, senza distinzione dei vari cantieri, onde non è dato comprende quale importo a saldo si riferirebbe al cantiere oggetto di causa;
la fattura 52/2013 del dì 11.10.2013 per un totale complessivo di euro 23.963,39
(questa volta senza iva con indicazione di esser l'operazione soggetta al regime di
Pag. 7 di 11 reverge charge) indica nuovamente “lavori di Micropali eseguiti preso il cantiere di ditta Lonconi Costruzioni srl” ma indica nuovamente fattura a saldo dei Parte_5 lavori di cui all'oggetto, laddove già la seconda fattura era indicata a saldo anche per il cantiere di Ne consegue che da un lato la genericità di dette fatture Parte_5 non rendeva nemmeno necessaria una puntuale contestazione degli elementi ivi mancanti, rendendo sufficiente la contestazione dell'opposta circa la maturazione di corrispettivi ulteriori rispetto a quelli già pacificamente pagati;
dall'altro dette fatture non possono nemmeno rappresentare indizio circa l'esistenza di eventuale residuo dovuto per i lavori oggetto di causa. Sul punto si osserva che nemmeno nei propri atti del giudizio l'appellante ha mai specificato quali e quanti fossero i lavori concordati, quanti ne siano stati realizzati ed il prezzo convenuto, non avendo sul punto assolto anzitutto l'onere di allegazione, prima ancora che quello di prova delle proprie pretese;
va considerato infatti che la documentazione ha la funzione di fornire riscontro a quanto sostenuto in punto di fatto ma non può costringere a ricercare in essa conteggi e elementi sostanziali mai invocati.
16. Va peraltro osservato che, in ogni caso, non possono ritenersi idonee prove documentali gli ulteriori documenti prodotti (doc. 27-57), contestati dall'appellata, che non rappresentano una ordinata contabilità di un appalto utile a ricavare quantità e prezzi, ma per lo più rappresentati da brogliacci e minute con schemi manuali, peraltro privi di valorizzazione economica, che non sono sottoscritti dal legale rappresentante della società né da un suo delegato. Sul punto va chiarito che anche la CP_2 testimonianza di resa all'udienza del 20.10.2017, seppure abbia Controparte_4 riferito che i lavori siano stati svolti correttamente, e di non esser a conoscenza di contestazioni, è generica ed inidonea a dimostrare l'esatta consistenza dei lavori concordati e svolti e conseguentemente dei corrispettivi maturati;
egli infatti ha riconosciuto come da sé redatti, in qualità di direttore di cantiere della committente i predetti indicati fogli prodotti in giudizio e che avrebbero Parte_2 dovuto rappresentare i lavori svolti in ciascuna fase, ma ha precisato che tra essi mancava la fase 3, di cui nulla quindi può dire, così facendo mancare riscontro di almeno una delle fasi di lavorazione;
egli ha anche affermato di non essere a conoscenza dei rapporti tra la e la ed anzi di non saper se i lavori fossero Parte_1 CP_1 stati commissionati alla o alla ; ha poi affermato Parte_1 Controparte_5 di aver redatto la documentazione ma di non saper nulla in ordine alla consegna della stessa e ha ribadito di non conoscere i rapporti tra le parti del giudizio;
ha anche affermato di non aver contestato nulla personalmente ma precisando che c'erano altre persone che avrebbero potuto contestare.
Pag. 8 di 11 17. Ed infatti il teste geologo incaricato dalla quale assistente al Testimone_1 Parte_2 cantiere, pur non offrendo anch'egli elementi decisivi per la soluzione della causa, avendo dichiarato di esser presente saltuariamente sul cantiere, ha dichiarato di esser a conoscenza di contestazioni della lla Tecna circa la documentazione incompleta Pt_2
e di esser a conoscenza che la vesse autorizzato solo l'emissione di una fattura, Pt_2 anche se non ricordava quale fosse.
18. L'appellante invoca nella propria conclusionale la portata che sarebbe decisiva dell'invocato documento n. 35 - 36, che dovrebbe rappresentare un consuntivo dei lavori.
Sul punto tuttavia si osserva che esso si riferisce solo alle prime cinque fasi e comunque proviene dalla stessa e non vi è prova che sia stato inviato alla Parte_1
né che la stessa lo abbia mai approvato;
quanto ai successivi documenti n. 38-42 CP_2
e che rappresenterebbero dei consuntivi della Tecna inviati alla anch'essi privi di Pt_2 firma e comunque contestati, riguarderebbero in ogni caso i rapporti tra la Tecna ed il proprio committente, con i prezzi con esso eventualmente convenuti, ma non il rapporto con la subappaltatrice;
senza contare che, pacifico tra le parti che solo dopo l'approvazione di ciascuna fase da parte della committente si sarebbe proceduto nei pagamenti e nelle successive lavorazioni, non vi è prova che detto consuntivo sia stato approvato dalla committente ed anzi in detto documento prodotto dalla stessa Pt_2 vi è invece la conferma che l'unica fattura pagata dalla per Parte_1 Pt_2 detti lavori sia stata una fattura di euro 47.000,00 per imponibile.
19. Quanto ai pagamenti effettuati dalla alla è evidente che essi CP_2 Parte_1 non possono che confermare l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, comunque pacifico, ma certamente non possono costituire prova di eventuali residui crediti.
20. Sul punto va anche chiarito che, dalle stesse imputazioni degli assegni operate dalla
(come da documentazione del fascicolo monitorio, ove in Parte_1 corrispondenza di ognuna delle prime due fatture risultano allegate le copie di assegni emessi e pagati dalla raggruppandoli appunto per fattura e con indicazione a CP_2 penna sulla fotocopia dell'imputazione), emerge che della fattura in acconto n. 16/2006 di
120.000,00 sono stati pagati complessivamente euro 104.000,00 ma come detto, poiché non vi è modo di verificare l'esatta consistenza delle opere effettivamente compiute ed il corrispettivo maturato, non vi è modo di verificare se sia dovuto un preteso residuo importo fatturato di 16.000,00.
21. Va anche osservato che la fattura n. 23/2006 di euro 80.849,54, contrariamente a quanto riferito dall'appellante nella comparsa conclusionale - ove invoca in via subordinata, un residuo credito pacifico di euro 20.000,00 su detta fattura, in quanto unica non contestata
- essa risulta invece interamente pagata. Ed infatti risultano allegate copie di quattro
Pag. 9 di 11 assegni rispettivamente di euro 25.848,54, euro 10.000,00, euro 20.000,00 ed euro
25.000,00, la cui sommatoria porta ad euro 80.848,54 (25.848,54 + 10.000,00 +
20.000,00 + 25.000,00 = 80.848,54).
22. Quanto alla fattura n.52 del 2013, come detto, risulta esser stata emessa dalla
[...]
a saldo dei lavori sul cantiere in in contrasto con quanto già Parte_1 Pt_5 indicato nella precedente fattura n. 23/2006, anch'essa emessa a saldo, anche per il cantiere in e comunque, come detto, non vi è modo di verificare l'esatta Pt_5 consistenza delle opere effettivamente compiute ed il corrispettivo maturato, onde non vi è modo di verificare se sia dovuto un preteso saldo.
23. Resta infatti fermo che né la documentazione agli atti né le prove per interpello sono idonee a colmare quel vuoto probatorio, rispetto all'onere incombente sull'appaltatore di dimostrare l'esatta entità delle opere compiute e del corrispettivo maturato e quindi dell'eventuale residuo dovuto rispetto ai pagamenti già ricevuti.
24. Conclusivamente l'appello va integralmente rigettato e non vi sono i presupposti affinché ai sensi dell'art 92 c.p.c. si possa procedere alla riforma della sentenza di primo grado nemmeno in ordine alla chiesta compensazione delle spese.
25. Anche per questo grado di giudizio le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dell'appellante. Esse vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M.
2014 n. 55, con l'aggiornamento da ultimo di cui al D.M. n. 147 del 13.08.2022, ed in particolare possono essere utilizzati i valori minimi previsti per le cause di valore tra euro
€ 52.001,00 ed euro 260.000,00.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Potenza, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
816/2020 del Tribunale di POTENZA così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al rimborso, in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di questo grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro € 7.052,00 oltre 15% per rimborso spese generali, Cap e iva se dovuta, come per legge.
3. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1° quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art. 1 co. 17 della Legge
24.12.2012 n. 228, e quindi dell'obbligo a carico di Parte_1 al versamento della somma pari a quella dovuta per il contributo unificato, per la proposta impugnazione.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Pag. 10 di 11 CC ER LA IA RI
Pag. 11 di 11