CASS
Sentenza 26 aprile 2024
Sentenza 26 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/04/2024, n. 11183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11183 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20557/2019 R.G. proposto da: RI GI, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via G. P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CONTALDI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ELENA SORGENTE, come da procura a margine del ricorso;
– ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata - nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore p.t. - intimata - revocazione Civile Sent. Sez. 5 Num. 11183 Anno 2024 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: LUME FEDERICO Data pubblicazione: 26/04/2024 2 per la revocazione della sentenza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 33580/2018, depositata il 28/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2024 dal consigliere dott. Federico Lume;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. Alessandro Pepe, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udita l’avv. Stefania Contaldi per parte ricorrente. FATTI DI CAUSA 1. EL IO propose appello avverso la sentenza n. 101/1/11 resa dalla Commissione tributaria provinciale di Asti con la quale era stato rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso la cartella esattoriale n. 010 2010 0013704 153, recante iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992, delle somme dovute per Iva, PE e RA relative agli anni d'imposta 2003 e 2004. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, ritenuta l’infondatezza di tutti i motivi di gravame formulati dal contribuente, concernenti, tra l'altro, il difetto di sottoscrizione della cartella e del ruolo, il difetto di motivazione della cartella di pagamento, l’omessa indicazione della data di consegna del ruolo e del responsabile del procedimento, nonché l’indeterminatezza degli interessi dovuti e dei conteggi degli importi dei compensi di riscossione e delle spese di notifica, confermò la decisione di primo grado. 2. Avverso la suddetta decisione propose ricorso per cassazione EL IO, affidandosi ad otto motivi. In tale giudizio UI RD s.p.a. depositò atto di costituzione mentre l'Agenzia delle Entrate non svolse attività difensiva. Con sentenza n. 33580/2018 la Corte rigettò il ricorso, dando atto che l’iscrizione a ruolo relativa all’anno di imposta 2003 era stata sgravata dall’Agenzia delle Entrate in esito a sentenza della Corte di 3 cassazione n. 26195/2018 depositata il 18/10/2018, che aveva disposto la cassazione con rinvio della sentenza n. 6/15/10 della CTR del Piemonte, mentre, per quanto concerne invece l’iscrizione a ruolo relativo all’anno 2004, non risultava compiutamente provata l’intervenuta rottamazione della cartella;
rigettata pertanto la richiesta di cessazione della materia del contendere, rigettò il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese in favore di UI RD s.p.a. 3. Contro tale sentenza propone ricorso per revocazione il contribuente, affidandosi ad un motivo. L’Agenzia delle entrate ed UI RD s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate Riscossione) sono rimaste intimate. Fissato il ricorso in pubblica udienza, il P.G. depositava conclusioni scritte in senso favorevole alla revocazione della sentenza e la parte depositava memoria. Il ricorso, tolto dal ruolo veniva nuovamente avviato alla trattazione in camera di consiglio ed era quindi fissato per la trattazione in pubblica udienza alla data dell’8/03/2024, per la quale il PG depositava memoria scritta per l’accoglimento del ricorso e, in riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo il ricorrente evidenzia l’errore percettivo della Corte che ha ritenuto non intervenuta la rottamazione della cartella impugnata in relazione al 2004 per la presenza in atti solo della email datata 29/10/2018 e la mancanza di prova dell’integrale pagamento;
evidenzia infatti che questa ha formato oggetto di rottamazione con effetto di definizione totale perfezionatasi a far tempo dal 30/09/2018, data in cui è avvenuto il pagamento dell’ultima delle rate comunicate dal Concessionario della Riscossione. Evidenzia che l’ammissione alla 4 procedura ed il pagamento di tutte le rate erano state documentate a questa Corte con le produzioni effettuate ex art. 372 cod. proc. civ., sub A) e B), notificate e depositate in giudizio in data 8/11/2018. Il contribuente chiede che, in conseguenza dell’errore di fatto commesso da questa Corte venga revocata la sentenza n. 33580/2018 con rimozione di tutte le statuizioni decisorie, compresa la disposta reiezione del ricorso, il dispositivo di condanna al pagamento delle spese (errato di per sé in assenza di svolgimento di attività difensiva di UI RD s.p.a.) e i conseguenti effetti e dichiarandosi, in luogo, l’avvenuta cessazione della materia del contendere con spese compensate. 2. Il ricorso è fondato. Agli atti del giudizio n. RG 15363/2013, concluso con la sentenza n. 33580/2018, sono presenti, infatti, sia la comunicazione di ADER di ammissione alla procedura di definizione agevolata (ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016) relativa alla cartella per l’anno di imposta 2004 sia i cinque bollettini di pagamento estintivo delle somme dovute come comunicate dall’agente della riscossione nonché la mail datata 29/10/2018 attestante l’avvenuto integrale pagamento;
tali documenti furono infatti depositati ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. in data 8/11/2018, previa notifica alle altre parti del giudizio. Pertanto, l'erronea affermazione della loro non esistenza in atti di causa è all'evidenza frutto di un mero errore percettivo. Secondo il consolidato indirizzo di legittimità, l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o 5 l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato (cfr. anche Cass. n. 442/2018). Nel caso di specie è, dunque, ravvisabile proprio tale errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa e ricorre la condizione prevista nell’ultimo capoverso del n.4 dell’art. 395 cod. proc. civ., a mente del quale il fatto non deve costituire un punto controverso sul quale il giudice ebbe a pronunciarsi. Inoltre, l'errore è decisivo: avendo negato l'esistenza del pagamento integrale la Corte ha ritenuto di non poter - per tale ragione - dichiarare la considerata controversia definita ed estinto il giudizio, decidendo nel merito il ricorso per cassazione anche per quanto riguarda la materia per la quale era ormai cessata materia del contendere. Questa Corte ha ritenuto che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, questo deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente (in tal senso, Cass. 23/06/2021, n. 17915), oppure perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora egli sia resistente o intimato (Cass. 7/04/2023, n. 9535), in ogni caso pronunciando la cessazione della materia del contendere ove risulti il pagamento integrale di quanto dovuto. Pertanto, previo accoglimento della domanda di revocazione, nella fase rescissoria, verificata la regolare sussistenza dei presupposti di cui all’art. 6 comma 3, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio in quanto la ricorrente ha aderito per il 2004 alla definizione agevolata di 6 cui all’art. 6 del d. l. n. 193 del 2016 e la cessata materia del contendere (la Corte, infatti, nella sentenza impugnata aveva già dato atto, in motivazione, dello sgravio della cartella in relazione all’anno 2003, per essere stata emessa sentenza di questa Corte che aveva cassato la sentenza della CTR relativa al presupposto avviso di accertamento). In conseguenza della dichiarata estinzione, vanno altresì revocate le statuizioni relative alle spese di lite e al pagamento del doppio contributo unificato, poiché le spese dell’intero giudizio vanno compensate e l’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 7/12/2018, n. 31732).
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l’effetto revoca la sentenza n. 33580/2018 di questa Corte;
decidendo nel giudizio n. RG 15363/2013, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, in data 8 marzo 2024.
– ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata - nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore p.t. - intimata - revocazione Civile Sent. Sez. 5 Num. 11183 Anno 2024 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: LUME FEDERICO Data pubblicazione: 26/04/2024 2 per la revocazione della sentenza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 33580/2018, depositata il 28/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2024 dal consigliere dott. Federico Lume;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. Alessandro Pepe, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udita l’avv. Stefania Contaldi per parte ricorrente. FATTI DI CAUSA 1. EL IO propose appello avverso la sentenza n. 101/1/11 resa dalla Commissione tributaria provinciale di Asti con la quale era stato rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso la cartella esattoriale n. 010 2010 0013704 153, recante iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992, delle somme dovute per Iva, PE e RA relative agli anni d'imposta 2003 e 2004. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, ritenuta l’infondatezza di tutti i motivi di gravame formulati dal contribuente, concernenti, tra l'altro, il difetto di sottoscrizione della cartella e del ruolo, il difetto di motivazione della cartella di pagamento, l’omessa indicazione della data di consegna del ruolo e del responsabile del procedimento, nonché l’indeterminatezza degli interessi dovuti e dei conteggi degli importi dei compensi di riscossione e delle spese di notifica, confermò la decisione di primo grado. 2. Avverso la suddetta decisione propose ricorso per cassazione EL IO, affidandosi ad otto motivi. In tale giudizio UI RD s.p.a. depositò atto di costituzione mentre l'Agenzia delle Entrate non svolse attività difensiva. Con sentenza n. 33580/2018 la Corte rigettò il ricorso, dando atto che l’iscrizione a ruolo relativa all’anno di imposta 2003 era stata sgravata dall’Agenzia delle Entrate in esito a sentenza della Corte di 3 cassazione n. 26195/2018 depositata il 18/10/2018, che aveva disposto la cassazione con rinvio della sentenza n. 6/15/10 della CTR del Piemonte, mentre, per quanto concerne invece l’iscrizione a ruolo relativo all’anno 2004, non risultava compiutamente provata l’intervenuta rottamazione della cartella;
rigettata pertanto la richiesta di cessazione della materia del contendere, rigettò il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese in favore di UI RD s.p.a. 3. Contro tale sentenza propone ricorso per revocazione il contribuente, affidandosi ad un motivo. L’Agenzia delle entrate ed UI RD s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate Riscossione) sono rimaste intimate. Fissato il ricorso in pubblica udienza, il P.G. depositava conclusioni scritte in senso favorevole alla revocazione della sentenza e la parte depositava memoria. Il ricorso, tolto dal ruolo veniva nuovamente avviato alla trattazione in camera di consiglio ed era quindi fissato per la trattazione in pubblica udienza alla data dell’8/03/2024, per la quale il PG depositava memoria scritta per l’accoglimento del ricorso e, in riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo il ricorrente evidenzia l’errore percettivo della Corte che ha ritenuto non intervenuta la rottamazione della cartella impugnata in relazione al 2004 per la presenza in atti solo della email datata 29/10/2018 e la mancanza di prova dell’integrale pagamento;
evidenzia infatti che questa ha formato oggetto di rottamazione con effetto di definizione totale perfezionatasi a far tempo dal 30/09/2018, data in cui è avvenuto il pagamento dell’ultima delle rate comunicate dal Concessionario della Riscossione. Evidenzia che l’ammissione alla 4 procedura ed il pagamento di tutte le rate erano state documentate a questa Corte con le produzioni effettuate ex art. 372 cod. proc. civ., sub A) e B), notificate e depositate in giudizio in data 8/11/2018. Il contribuente chiede che, in conseguenza dell’errore di fatto commesso da questa Corte venga revocata la sentenza n. 33580/2018 con rimozione di tutte le statuizioni decisorie, compresa la disposta reiezione del ricorso, il dispositivo di condanna al pagamento delle spese (errato di per sé in assenza di svolgimento di attività difensiva di UI RD s.p.a.) e i conseguenti effetti e dichiarandosi, in luogo, l’avvenuta cessazione della materia del contendere con spese compensate. 2. Il ricorso è fondato. Agli atti del giudizio n. RG 15363/2013, concluso con la sentenza n. 33580/2018, sono presenti, infatti, sia la comunicazione di ADER di ammissione alla procedura di definizione agevolata (ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016) relativa alla cartella per l’anno di imposta 2004 sia i cinque bollettini di pagamento estintivo delle somme dovute come comunicate dall’agente della riscossione nonché la mail datata 29/10/2018 attestante l’avvenuto integrale pagamento;
tali documenti furono infatti depositati ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. in data 8/11/2018, previa notifica alle altre parti del giudizio. Pertanto, l'erronea affermazione della loro non esistenza in atti di causa è all'evidenza frutto di un mero errore percettivo. Secondo il consolidato indirizzo di legittimità, l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o 5 l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato (cfr. anche Cass. n. 442/2018). Nel caso di specie è, dunque, ravvisabile proprio tale errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa e ricorre la condizione prevista nell’ultimo capoverso del n.4 dell’art. 395 cod. proc. civ., a mente del quale il fatto non deve costituire un punto controverso sul quale il giudice ebbe a pronunciarsi. Inoltre, l'errore è decisivo: avendo negato l'esistenza del pagamento integrale la Corte ha ritenuto di non poter - per tale ragione - dichiarare la considerata controversia definita ed estinto il giudizio, decidendo nel merito il ricorso per cassazione anche per quanto riguarda la materia per la quale era ormai cessata materia del contendere. Questa Corte ha ritenuto che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, questo deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente (in tal senso, Cass. 23/06/2021, n. 17915), oppure perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora egli sia resistente o intimato (Cass. 7/04/2023, n. 9535), in ogni caso pronunciando la cessazione della materia del contendere ove risulti il pagamento integrale di quanto dovuto. Pertanto, previo accoglimento della domanda di revocazione, nella fase rescissoria, verificata la regolare sussistenza dei presupposti di cui all’art. 6 comma 3, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio in quanto la ricorrente ha aderito per il 2004 alla definizione agevolata di 6 cui all’art. 6 del d. l. n. 193 del 2016 e la cessata materia del contendere (la Corte, infatti, nella sentenza impugnata aveva già dato atto, in motivazione, dello sgravio della cartella in relazione all’anno 2003, per essere stata emessa sentenza di questa Corte che aveva cassato la sentenza della CTR relativa al presupposto avviso di accertamento). In conseguenza della dichiarata estinzione, vanno altresì revocate le statuizioni relative alle spese di lite e al pagamento del doppio contributo unificato, poiché le spese dell’intero giudizio vanno compensate e l’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 7/12/2018, n. 31732).
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l’effetto revoca la sentenza n. 33580/2018 di questa Corte;
decidendo nel giudizio n. RG 15363/2013, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, in data 8 marzo 2024.