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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/11/2025, n. 4454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4454 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ha pronunziato, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - sciogliendo la riserva di decisione assunta all'esito dell'udienza del 22 ottobre 2025 - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019 l'8 febbraio 2019 al numero 1385, avente per oggetto una controversia in materia di appello avverso la sentenza del giudice
di pace di Buccino contrassegnata da numero 403 del 2018 pubblicata in
data 15 novembre 2018, nell'ambito dei procedimenti riuniti iscritti al ruolo generale dell'anno 2018 al numero 184, 192 e 193 (avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità da circolazione stradale)
TRA
, in Parte_1
persona del suo procuratore, Dott. , delegato alla Parte_2
rappresentanza e firma sociale giusto atto dell'11 novembre 2009, Rep.
345088, Racc. n. 22352, Notaio Dott.ssa Persona_1
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Rumolo, giusta procura in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliata in Salerno alla via Renato De
Martino n. 33;
APPELLANTE
E
, e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Luigi Arnone,
[...]
in Sala Consilina (Salerno), alla Via Bisanti, 21, che li rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATI
NONCHÉ
; CP_4
APPELLATO CONTUMACE
All'esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il
Tribunale – sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti –, una volta riservata la decisione, ha depositato la sentenza che segue.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atti di citazione ritualmente e separatamente notificati CP_1
, e hanno convenuto in giudizio
[...] Controparte_2 CP_3 [...]
e al fine di ottenerne la condanna al CP_5 Controparte_6
risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi lungo la via provinciale del Corticato in data 23 luglio 2017, alle ore 12,00 circa.
In particolare, gli attori hanno tutti dedotto: a) di avere viaggiato, nelle richiamate circostanze di tempo e di luogo, in qualità di trasportati, all'interno della vettura recante la targa DH909BD, appartenente a , CP_4
urtata dalla vettura targata CZ989XT, la quale, a sua volta, nell'atto di
2 svoltare alla via Bisanti, era stata tamponata dall'autovettura targata
AX721ZK; b) di avere patito lesioni personali.
Costituitasi nei diversi giudizi incardinati presso l'ufficio del giudice di pace di Buccino, ha evidenziato: a) l'integrale Controparte_6
soddisfacimento delle pretese risarcitorie durante le fasi stragiudiziali;
b)
l'infondatezza della domanda di ristoro del danno biologico, in quanto di lieve entità e non supportato, sul piano probatorio, da accertamenti diagnostici strumentali;
c) l'inconfigurabilità del danno morale, pure invocato dagli attori.
Dal canto suo, – come emerge dalla lettura della sentenza del CP_4
giudice di prime cure - ha confermato i profili dinamici del sinistro narrati dalle parti attoree, pretendendo (solo) di essere tenuto indenne dal peso economico di una statuizione di condanna.
Il giudice di pace, una volta riuniti i diversi processi, svolta l'istruttoria e disposto lo svolgimento di un accertamento tecnico d'ufficio di tipo medico legale, ha accolto le domande, condannando e Controparte_6
, “ognuno per il proprio titolo”, una volta detratti gli acconti CP_4
ricevuti nella fase stragiudiziale, al pagamento: 1) in favore di CP_1
dell'ulteriore somma di euro 1.300,00 “oltre interessi legali a far
[...]
data dal sinistro sino al soddisfo”; 2) in favore di Controparte_2
dell'ulteriore somma dovuta di euro 665,00, “oltre interessi legali a far data
dal sinistro sino al soddisfo”; 3) in favore di della ulteriore CP_3
somma di euro 1.820,00, “oltre interessi legali a far data dal sinistro sino al
soddisfo”.
Avverso la sentenza – depositata il 15 novembre 2018 e contrassegnata dal numero 403 del 2018 -, con atto di citazione notificato il 4 febbraio 2019,
3 (costituitasi l'8 febbraio 2019) ha Parte_1
proposto appello, dolendosi dell'erronea liquidazione del danno biologico, né
strumentalmente né visivamente accertato, nonché dell'iter tecnico valutativo seguito dal consulente tecnico dell'ufficio per giungere alle conclusioni rassegnate, lamentando, infine, il riconoscimento del ristoro del pregiudizio morale, non provato all'esito del dibattito processuale svolto dinanzi al giudice di pace.
Il 5 giugno 2019 , e hanno Controparte_1 Controparte_2 CP_3
accettato il contraddittorio dinanzi a questo Tribunale, eccependo l'inammissibilità dell'appello, in quanto costruito in modo dissonante rispetto al paradigma di cui all'art. 342 c.p.c., ed evidenziando la validità
dell'apparato argomentativo tessuto dal giudice di prime cure a fondamento delle decisioni assunte.
Differentemente, ha deciso di non costituirsi dinanzi a questo CP_4
Tribunale, sebbene regolarmente evocato in giudizio.
Il giudice precedentemente deputato alla trattazione del processo, una volta valutata l'ammissibilità del gravame, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza limitatamente agli importi riconosciuti a titolo di danno morale.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata, quindi, assegnata allo scrivente in data 12 luglio 2023 e, dopo una serie di rinvii disposti per assicurare la definizione delle cause di più risalente iscrizione, il processo è
stata differito per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Infine, il Tribunale, sciogliendo la riserva di decisione assunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
19, lett. b) del d.lgs. n. 149 del 2022, ha depositato la presente sentenza nel fascicolo telematico.
4 In limine, va dichiarata la contumacia di , che, sebbene CP_4
regolarmente evocato in giudizio, non ha accettato il contraddittorio.
Va, poi, affermata la tempestività dell'impugnazione, esperita nel rispetto del termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. al cospetto di una sentenza depositata il 15 novembre 2018 (termine ultimo fissato per il giorno 15
maggio 2019).
Ancora, l'appello è certamente procedibile in quanto l'attore ha curato la propria costituzione dinanzi a questo Tribunale in data 8 febbraio 2019, entro il termine di dieci giorni dal perfezionamento della prima notifica dell'atto (si veda Cass. n. 1663 del 2016 e Cass. n. 7679 del 2019).
Tanto chiarito, il gravame è ammissibile, in quanto costruito in ossequio al paradigma di cui all'art. 342 c.p.c., ratione temporis applicabile, che, nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio
prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (da ultimo Cass. n. 1600 del
2024).
Orbene, proprio alla luce delle coordinate ermeneutiche che immediatamente precedono, deve predicarsi l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dello
5 sperimentato atto di appello, atteso che nel corpo dello scritto difensivo vengono individuati i punti contestati della sentenza di primo grado,
specificate le doglianze, argomentate le ragioni ad esse sottese e prospettate le modifiche alla pronuncia investita dal gravame, consentendo, in tal guisa,
alla controparte di dispiegare le proprie difese.
L'appello che ci impegna è, poi, senz'altro immune da una censura d'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante, a ben vedere,
sviluppato argomentazioni logico-giuridiche meritevoli di approfondimento a sostegno dell'esperito gravame.
Infine, permanendo sul piano delle notazioni preliminari, giova rammentare che, per consolidato orientamento della Corte di cassazione – pienamente condiviso da questo giudice -, l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado,
bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili aliunde ed esplicitati dalla parte interessata (si vedano Cass. n. 9498
del 2019; Cass. n. 10164 del 2022; Cass. n. 10202 del 2023).
Tanto puntualizzato, questo Tribunale ritiene che, in ragione degli specifici motivi d'impugnazione e della documentazione allegata dalle parti, invitate alla ricostruzione – sottoposta al contraddittorio nel corso del dibattito processuale –, il giudizio di appello possa essere deciso anche senza avere acquisito il fascicolo afferente al giudizio svolto dinanzi all'ufficio del giudice di pace di Buccino.
6 Orbene, il primo motivo di appello appare fuori fuoco.
Al riguardo, va premesso che l'art. 32, commi 3-ter e 3-quater del d.l. n. 1
del 2012, convertito nella legge n. 27 del 2012, ha introdotto alcune modifiche nel sistema risarcitorio delle lesioni di lieve entità. In particolare, il comma
3-ter ha aggiunto al secondo comma dell'art. 139 d.lgs. n. 209 del 2005 il seguente periodo: "In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano
suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar
luogo a risarcimento per danno biologico permanente". Il comma 3-quater
ha previsto, invece, che "il danno alla persona per lesioni di lieve entità di
cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 139 è risarcito solo a seguito di
riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente
accertata l'esistenza della lesione"-
Le legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma diciannovesimo ha ulteriormente riscritto il testo dell'art. 139 cit., aggiungendo un espresso richiamo, peraltro ininfluente in questa sede, alle cicatrici e al danno visivamente riscontrabile.
Contestualmente, la legge n. 124 del 2017, art. 1, comma trentesimo, lett. b),
ha abrogato il comma 3-quater del d.l.n. 1 del 2012.
Ora, sull'interpretazione da attribuire alle disposizioni ora richiamate la Corte
di cassazione ha già avuto occasione di pronunciarsi, evidenziando,
innanzitutto, che la normativa introdotta nell'anno 2012 ha come obiettivo quello di sollecitare tutti gli operatori del settore (magistrati, avvocati e consulenti tecnici) ad un rigoroso accertamento dell'effettiva esistenza delle patologie di modesta entità, cioè quelle che si individuano per gli esiti permanenti contenuti entro la soglia del nove per cento.
7 Il legislatore, cioè, ha voluto dettare una norma che, in considerazione dei possibili margini di aggiramento della prova rigorosa dell'effettiva sussistenza della lesione, imponga viceversa una prova sicura.
Ciò è del tutto ragionevole – è stato osservato - se si riflette sul fatto che le richieste di risarcimento per lesioni di lieve entità sono, ai fini statistici (che,
come è noto, assumono grande rilevanza per la gestione del sistema assicurativo), le più numerose;
ragion per cui dette richieste, nonostante il loro modesto contenuto economico, comportano comunque ingenti costi collettivi.
D'altronde, anche la Corte costituzionale, tornando ad occuparsi della materia, dopo la sentenza n. 235 del 2014, con l'ordinanza n. 242 del 2015,
ha avuto modo di chiarire che il senso della normativa del 2012 è quello di impedire che l'accertamento diagnostico ridondi in una "discrezionalità
eccessiva, con rischio di estensione a postumi invalidanti inesistenti o
enfatizzati", anche in considerazione dell'interesse "generale e sociale degli
assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi".
Il che conferma l'esigenza economica di un equilibrio tra i premi incassati e le prestazioni che le società di assicurazione devono erogare. Più di recente,
poi, la Consulta (si veda Corte cost. n. 98 del 2019) ha avuto modo di precisare che, "attualmente, nell'art. 139 occorre distinguere tra lesioni
micropermanenti di incerta accertabilità, il cui danno non patrimoniale non
è risarcibile (come danno assicurato) e lesioni micropermanenti che invece
sono ritenute... adeguatamente comprovate e quindi tali da escludere
plausibilmente il rischio che esse siano simulate".
La Corte di cassazione ha chiarito che i criteri di accertamento del danno biologico, evocati dalla normativa vigente, stanno complessivamente a
8 significare la necessità di condurre a una obiettività dell'accertamento medico legale che riguardi le lesioni ed i relativi postumi (Cass. n. 18773 del 2016),
precisando (Cass. n. 1272 del 2018; ord. nn. 22066 del 2018, 5820 del 2019
e 11218 del 2019) che le modifiche legislative del 2012 hanno assunto come obiettivo quello di rimarcare l'imprescindibilità di un rigoroso accertamento dell'effettiva esistenza di dette patologie, anche quando normativamente di modesta entità, e cioè con esiti permanenti contenuti entro la soglia invalidante del nove per cento.
Ciò posto, è stato osservato che il rigore - che il legislatore ha dimostrato di esigere e che, peraltro, deve caratterizzare ogni tipo di accertamento in tale materia - non può essere inteso nel senso che la prova della lesione debba essere fornita, nel caso di microlesioni, sempre e comunque con l'accertamento clinico strumentale (radiografie, TAC, risonanze magnetica e così via). Infatti – si è evidenziato -, è sempre e soltanto l'accertamento medico legale, che sia svolto in conformità alle leges artis, a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile (Cass. n. 7753
del 2020).
In tale ottica, l'accertamento medico legale non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente fosse posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, posto che il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e che la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza, anche nei casi di danni anatomici non accertabili strumentalmente (quali fratture, lussazioni, lesioni legamentose,
ecc.).
9 Pertanto, il rigore, che il legislatore ha dimostrato di esigere, va inteso nel senso che - fermo restando un accertamento rigoroso in rapporto ad ogni singola patologia e ferma restando l'irrilevanza della mera sintomatologia soggettiva riferita dal danneggiato - accanto a situazioni nelle quali, data la natura della patologia e la modestia della lesione, l'accertamento strumentale risulta, in concreto, l'unico in grado di fornire la prova rigorosa che la legge richiede, ve ne possano essere altre nelle quali, al contrario, sempre data la natura della patologia e la modestia della lesioni, è possibile pervenire ad una diagnosi attendibile anche senza ricorrere a tali accertamenti, tenuto conto del ruolo insostituibile della visita medico legale e dell'esperienza clinica dello specialista, sulla cui base dovranno essere rassegnate al giudice conclusioni scientificamente documentate e giuridicamente ineccepibili.
In definitiva, l'accertamento del danno alla persona deve essere sì condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, ma nell'ambito di detta criteriologia, anche nel caso di micro-permanenti, sono ammissibili anche fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali. Gli esami strumentali,
infatti, non sono l'unico mezzo utilizzabile, ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico, demandato al medico legale. I criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale
(e cioè il criterio visivo, il criterio clinico ed il criterio strumentale), invero,
non sono tra di loro gerarchicamente ordinati e neppure vanno unitariamente intesi, ma vanno utilizzati dal medico legale, secondo la legis artis, nella prospettiva di una "obiettività" dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi eventuali postumi.
10 A impedire il risarcimento del danno alla salute con esiti di lieve entità,
dunque, non è di per sé l'assenza di riscontri diagnostici strumentali, ma, in definitiva, solo l'assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza stessa, che ben può essere compiuta sulla base di qualsivoglia elemento probatorio od anche indiziario, purché in quest'ultimo caso munito dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c.
La nuova normativa, dunque, valorizza (e, al contempo, grava di maggiore responsabilità) il ruolo del medico legale, imponendo a quest'ultimo la corretta e rigorosa applicazione di tutti i criteri medico legali di valutazione e stima del danno alla persona. Pertanto, sarà risarcibile anche il danno i cui postumi non siano "visibili", ovvero non siano suscettibili di accertamenti strumentali, a condizione che l'esistenza di essa possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale.
Tale conclusione, peraltro, si pone in perfetta linea con la constatazione - di recente formulata dalle sezioni unite della Corte di cassazione (si veda Cass.
sez. un. n. 3086 del 2022, p. 20 e ss.) - "che nel passaggio dal codice di
procedura civile del 1865 al codice vigente l'istituto peritale è fatto oggetto,
nel rinnovato assetto valoriale che ha posto il giudice al centro
dell'ordinamento processuale, di un profondo ripensamento che, ben più di
quanto non rendano percepibile l'assunzione di una nuova denominazione e
la nuova collocazione nella topografia del codice, ne ha mutato alla radice
la natura in nome di una diversa concezione del ruolo che - già in allora, ma
tanto più oggi di fronte alla preponderante lievitazione del contenzioso ad
alto tasso di specialità - l'apporto del sapere tecnico gioca nella risoluzione
delle controversie civilistiche" (per le considerazioni sviluppate si confronti
Cass. n. 37477 del 2022).
11 Alla stregua delle osservazioni che precedono - che hanno tratto alimento da assetti interpretativi ormai consolidati – questo giudice ritiene che il primo motivo di appello sia infondato. Ed infatti, posta la fungibilità dell'esame strumentale - alternativo rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico, demandato al medico legale –, il giudice di pace ha correttamente posto alla base della propria decisione le valutazioni espresse dal consulente dell'ufficio, i cui elaborati sono basati su un percorso motivazionale logico e congruo. Invero, l'ausiliare ha dato conto di avere esaminato i documenti sanitari allegati e di avere svolto gli accertamenti medici legali demandatigli, accertamenti sostanziatisi, oltre che nell'acquisizione dei dati anamnestici e nella valutazione della sintomatologia dolorosa, anche nell'esame clinico di specifiche parti del corpo degli attori [viso ( , polso destro ( ), CP_3 Controparte_1
spalla destra e cranio (La Padura Rossella)], esame che – si ripete – costituisce un criterio scientifico di accertamento obiettivo delle lesioni alla salute e non gerarchicamente subordinato a quello strumentale.
Ciò chiarito, appare fondato, invece, il secondo motivo di appello, in quanto non convince affatto il riconoscimento, a ciascuna delle odierne parti appellate, già attrici nei diversi giudizi riuniti, anche di un importo a titolo di ristoro del danno morale.
Ora, deve evidenziarsi che, correttamente, il giudice di pace, per tradurre in termini monetari le convincenti risultanze medico-legali, ha fatto ricorso al potere di liquidazione equitativa riconosciuto dall'art. 1226 c.c., richiamato,
per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c., utilizzando la tabella unica nazionale introdotta per la liquidazione dell'invalidità cc.dd.
micropermanenti (fino a nove punti percentuali) previste dall'art. 139 d.lgs.
12 209 del 2005 (riproduttivo dell'art. 5 della l. 57 del 2001), dettato – nella versione ratione temporis applicabile al sinistro stradale de quo vertitur - in materia di liquidazione del danno biologico per lesioni di lieve entità [la nuova versione della norma in discorso è entrata in vigore il 29 agosto 2017,
prima, dunque, della verificazione del sinistro de quo agitur e ciò che trova applicazione anche ai giudizi pendenti è, a ben vedere, il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base all'art. 139 cit. (Cass. n. 28994 del 2019 e Cass. n. 28990 del 2019)].
Va, però, rammentato che la norma di cui all'art. 139 d.lgs. n. 209 del 2005,
ratione temporis applicabile, prevede che l'ammontare del danno biologico -
rappresentativo di quella lesione temporanea o permanente all'integrità
psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che
esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito-, liquidato ai sensi del comma primo, può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
Dunque, il legislatore ha, da un lato, riferito la personalizzazione al solo danno biologico e, dall'altro, ha escluso qualsiasi collegamento tra danno biologico e danno morale, dotato di una propria autonomia risarcitoria in quanto afferente alla dimensione interna del pregiudizio non patrimoniale,
differente, dunque, dal danno biologico, risarcibile quale conseguenza dinamico relazionale della lesione alla salute.
Del resto, la Corte di cassazione ha ribadito l'ontologica differenza tra danno morale e danno biologico (i.e., il danno dinamico-relazionale), da cui
13 discende che il giudice, allorquando è chiamato a risarcire il danno non patrimoniale, non può esimersi dall'esaminare (e, ove concretamente riscontratele, dal liquidare) partitamente ambedue le dimensioni (interna ed esterna) nelle quali esso può manifestarsi, pur tenendo presente la necessità
di neutralizzare il rischio di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie,
attribuendo al danneggiato il danno "esistenziale", in uno col danno biologico.
In definitiva, la Corte di cassazione afferma che, se c'è lesione della salute, il danno biologico assorbe ogni profilo "esistenziale" (salva, naturalmente, la personalizzazione) e, in aggiunta ad esso, è possibile tributare al danneggiato il solo danno morale. Differentemente, in assenza di danno biologico, la doppia dimensione del pregiudizio sarà data dal danno "relazionale puro", e dal
"danno morale interiore" (Cass. n. 26304 del 17 ottobre 2019, che ha ripreso gli argomenti di Cass. n. 901 del 2018).
Più di recente, su tale direttrice ricostruttiva si posto anche il legislatore,
innovando la disposizione normativa di cui all'art. 139 cit.
In particolare, l'articolo 1, comma diciannovesimo, della legge n. 124 del 2017
ha modificato la rubrica del suddetto articolo in “danno non patrimoniale per
lesioni di lieve entità”, sostituendo quella precedente “danno biologico per
lesioni di lieve entità”, e ha introdotto, al comma terzo, proprio la distinzione fra danno dinamico-relazionale e danno morale.
A ciò si aggiunga che la nuova formulazione dell'articolo 139 cit., pur non essendo applicabile ratione temporis al caso che ci occupa, conferma, in ogni caso, che il danno morale - inteso come danno-conseguenza consistente nel turbamento dello stato d'animo provocato dalla menomazione dell'integrità
psico-fisica - costituisce un'entità ontologicamente distinta dal danno biologico, consistente nella lesione, temporanea o permanente, all'integrità
14 psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali, indipendentemente dalle sue ripercussioni sulla capacità di produrre reddito - ed è risarcibile come componente del danno non patrimoniale anche in presenza di lesioni di lieve entità.
Poste queste necessarie premesse di carattere teorico, deve evidenziarsi come,
in linea generale, sia per procedere alla personalizzazione, in relazione alle specifiche condizioni soggettive del danneggiato, nella misura massima di un quinto del danno biologico (art. 139 d.lgs. cit.) che alla liquidazione del danno morale, occorre che l'attore abbia assolto due oneri: quello di allegazione e quello di prova.
Sul piano dell'allegazione, è necessario che l'attore individui quante e di che tipo siano state le conseguenze negative del fatto illecito, sia sul piano del turbamento psichico patito, sub specie, dunque, di danno morale, che sul piano dell'appesantimento del valore tabellare in ragione delle ripercussioni della lesione alla salute sui rapporti familiari o sociali, sull'attività lavorativa o sul tempo libero, ripercussioni che, però, per acquisire rilevanza devono essere diverse e ultronee rispetto a quelle normalmente correlate alla lesione dell'integrità psico – fisica del soggetto.
Sul piano della prova, poi, il danneggiato è chiamato ad asseverare le proprie allegazioni, giovandosi anche delle presunzioni semplici.
Orbene, tra le pieghe argomentative dei diversi atti di citazione dinanzi all'ufficio del giudice di pace di Buccino non emerge alcuna specifica allegazione.
In particolare, sul piano della cd. personalizzazione, le parti attoree non hanno evocato specifiche circostanze di fatto, caratterizzate dalla irripetibile
15 singolarità della propria esperienza di vita individuale [è noto, infatti, che le peculiari condizioni soggettive legittimanti la personalizzazione del danno biologico devono involgere situazioni relative «alle dinamiche emotive della
vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti
funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di
apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione
"economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una
differente (e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari,
rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità» (vedasi Cass.
n. 21939 del 2017)].
Neppure sono stati prospettati fatti da cui inferire il patimento del pregiudizio morale - che, in quanto appartenente alla dimensione interna dell'individuo,
sfugge, di regola, alle prove dirette – e, in ogni caso, la lieve entità della lesione alla salute e il limitato periodo d'inabilità temporanea patito non persuadono,
effettivamente, circa il patimento di un pregiudizio morale da parte di CP_3
[...
, e (del resto, nel corpo della Controparte_1 Controparte_2
sentenza qui in scrutinio non sono enucleati in modo chiaro gli elementi di fatto posti alla base del riconoscimento del ristoro del pregiudizio morale).
Precipitato logico giuridico di quanto precede è che la sentenza pronunciata dal giudice di pace a definizione dei giudizi riuniti contrassegnati da numeri di ruolo generale 184, 192 e 193 del 2018 va, in parte, riformata, dovendo escludersi il ristoro del pregiudizio morale secondo gli importi monetari enucleati dal giudice di prime cure, scilicet euro 284,41 per CP_1
, euro 214,60 per e, infine, euro 703,05 per
[...] Controparte_2 CP_3
[...
, importi indicati anche alla dodicesima pagina dell'atto di appello.
16 E così, considerati gli acconti enucleati dal giudice di pace e richiamati dall'appellante, va riconosciuto il diritto di: a) al Controparte_1
pagamento del minore importo di euro 1.015,59; b) al Controparte_2
pagamento del minore importo di euro 450,40; c) al pagamento del CP_3
minore importo di euro 1.116,95 (si rammenti che le modalità di detrazione degli acconti non sono state oggetto d'impugnazione, così come, del resto, la misura legale degli interessi e della svalutazione da ritardato pagamento (si veda Cass. n. 13780 del 2017; Cass. n. 500 del 2017; Cass. n. 18093 del 2005).
Gli effetti favorevoli dell'impugnazione promossa dall'assicuratore si estendono, poi, anche al proprietario del veicolo vettore, litisconsorte necessario (Cass. n. 23822 del 2025; si veda anche Cass. n. 27078 del 2022),
rimasto contumace, pure condannato al risarcimento del danno dal giudice di prime cure in solido con l'odierna appellante (si confronti per i plurimi riferimenti giurisprudenziali Cass. n. 29038 del 2018).
Non resta, allora, che statuire sulle spese di lite, imponendosi, in ragione della riforma della sentenza di primo grado, la rivalutazione anche della statuizione resa sul punto dal giudice di pace, in applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 336 c.p.c. “rientrando nel potere del giudice d'appello di
procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale
conseguenza della pronunzia di merito adottata in caso di riforma in tutto o in
parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere
attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite” (tra le tante,
Cass. n. 7616 del 2021; da ultimo Cass. n. 14728 del 2025).
In tale prospettiva, considerato, quindi, l'esito complessivo della lite, a governo delle spese di entrambi i gradi di giudizio si pone pur sempre la soccombenza di e Parte_1 CP_4
17 nei confronti di , e Controparte_1 CP_3 Controparte_2
Pertanto, e vanno Parte_1 CP_4
condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute da , Controparte_1
e in relazione a entrambi i gradi di giudizio, CP_3 Controparte_2
spese liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del decisum
(si confronti Cass. n. 13145 del 2025), della dichiarazione di antistatarietà del comune procuratore ad litem, delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità, e dell'attività difensiva concretamente svolta, anche in relazione all'incidente cautelare (Cass. n. 2671 del 2013), della riunione dei giudizi dinanzi al giudice di prime cure [si veda Cass. n. 17693 del 2022 (“E'
stato chiarito che, in tema di compensi professionali, in caso di riunione di più
cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione
deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione
all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla
riunione, può essere liquidato un compenso unico compenso sul quale è facoltà
del giudice applicare la maggiorazione in presenza dei presupposti previsti
dalla tariffa (Cass. n. 13276/2018)”], elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi posti dalla disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (si veda Cass. n. 19989 del 2021).
Va precisato, infine, che, ai sensi del d.m n. 55 del 2014, art. 4, comma secondo, prima parte, ratione temporis applicabile al caso di specie," Quando
in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione
processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre
il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e
18 del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di
trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più
cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui
l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti ".
Nel caso in esame, il Tribunale non ritiene di dover esercitare la facultas di far luogo all'aumento dell'unitario compenso in ragione dell'assistenza prestata a più parti processuali, ponendo mente al fatto che la prestazione professionale svolta a favore dei diversi attori non ha comunque comportato la trattazione di diverse e specifiche questioni di fatto e di diritto, dovendosi evidenziare la sostanziale unitarietà del costrutto argomentativo delle difese elevate.
Da ultimo, le spese occorse alla redazione delle consulenze tecniche d'ufficio vanno poste a definitivo carico di Parte_1
e . CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace di Buccino contrassegnata
da numero 403 del 2018 pubblicata in data 15 novembre 2018, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore istanza disattesa, assorbita ogni questione non oggetto di trattazione:
1) dichiara la contumacia di;
CP_4
2) accoglie in parte l'appello promosso nell'interesse di
[...]
e, per l'effetto, in riforma della Parte_1
sentenza impugnata, condanna l'appellante e , in CP_4
solido tra loro, al pagamento, in favore di , del Controparte_1
minore importo di euro 1.015,59, in favore di , del Controparte_2
minore importo di euro 450,40 e, infine, in favore di , del CP_3
19 minore importo di euro 1.116,95, oltre interessi nella misura e con la decorrenza indicati dal giudice di pace;
3) condanna e Controparte_7 CP_4
alla rifusione delle spese di lite sostenute dal procuratore della
[...]
parte attorea, dichiaratosi antistatario, avv. Luigi Arnone, che si liquidano: 1) in relazione al primo grado di giudizio, in euro 375,00
per esborsi ed euro 800,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge;
2) in relazione al presente grado di giudizio, in euro 174,00 per esborsi ed euro
2.200,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge;
4) pone le spese occorse alla redazione delle consulenze tecniche, svolta nel corso del giudizio di primo grado, a definitivo carico di
[...]
e Controparte_7 CP_4
Così deciso in Salerno 4 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
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