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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/12/2025, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2539/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice NG TI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2539/2024 R.G.A.C./A, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c., con il provvedimento reso ai sensi dell'art.127-ter c.p.c. in data
12/11/2025, e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Parte_1 CodiceFiscale_1
UD ed elettivamente domiciliato in Mendicino (CS), alla Via Figurella n. 14, giusta procura in atti;
Opponente
E
(p.i./c.f. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Toma ed elettivamente domiciliato in Maglie, alla Via Malta
n. 65, giusta procura in atti;
Opposta
(c.f. , in persona del p.t., Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro presso i cui uffici in
Catanzaro, alla Via Gioacchino Da Fiore n. 34, legalmente domicilia;
Opposto
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento ex art. 615 c.p.c.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: Opponente: “accertare e dichiarare: - nel merito, in accoglimento della proposta
opposizione, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 28 L. 689/81, alla data di notifica dell'intimazione
opposta (26.06.2024), la prescrizione quinquennale del credito iscritto a ruolo e contenuto nella
cartella esattoriale n. 03420080034736144 000 con decorrenza, tenuto conto della omessa e/o
invalida notifica della cartella e del verbale di accertamento della violazione presupposto, dall'anno in
cui è stata commessa la presunta violazione (anno 1996) o, in subordine, con decorrenza dalla data di
presunta notifica del verbale di accertamento della violazione e/o della medesima cartella
(05.08.2009). Con condanna dei convenuti in solido al pagamento delle competenze del giudizio ex
art. 93 c.p.c.”.
opposta: “- in via preliminare, dichiarare la competenza del GDP di Cosenza;
- nel merito, CP_4
accertare e dichiarare la regolarità formale e la legittimità dell'operato dell'agente della riscossione e
per l'effetto, respingere integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e diritto;
- in subordine,
nel caso venissero individuate irregolarità in riferimento a questioni riguardanti la notifica di atti e
documenti non di competenza dell'Agente della Riscossione e/o l'iscrizione a ruolo dell'importo
indicato nel provvedimento impugnato, riconoscere e dichiarare che gli enti impositori, in persona del
legale rapp. p.t, sia tenuta, ex art. 39 del D.Lgs. 112/99, a garantire l'Agente della riscossione da ogni
richiesta avversa, esentandolo da tutte le conseguenze pregiudizievoli che il giudizio dovesse
produrre, ivi compresa quella relativa alle spese di lite;
- con condanna di controparte per lite
temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e con condanna alle spese di lite in favore dello scrivente
difensore che si dichiara antistatario”.
MINISTERO opposto: “1. - In via pregiudiziale, dichiarare inammissibile il ricorso nei confronti del
, in quanto privo di legittimazione passiva. 2. - Nel merito, Controparte_2
respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Spese ed onorari di causa vinti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione, si è opposto all'intimazione di pagamento n. Parte_1
03420249009300241/000, notificata dall in data 26/06/2024, Controparte_5
limitatamente alla cartella n. 03420080034736144000 notificata il 05/08/2009, emessa a ruolo dal pagina 2 di 7 Gen. Tesoro Serv. Antiriciclaggio Valutario e Cont., e avente ad oggetto Controparte_6
sanzione amministrativa ex L. n. 689/81- 197/91.
A fondamento dell'opposizione, l'istante ha eccepito la prescrizione del credito contenuto nella cartella di pagamento richiamata in premessa, poiché alla luce della omessa e/o invalida notifica della cartella e degli atti presupposti, le somme pretese sono prescritte per decorrenza del termine quinquennale dal momento in cui risulterebbe essere stata commessa la violazione contestata (anno 1996) o comunque a decorrere dalla data di presunta notifica del verbale di accertamento della violazione contestata e/o della cartella esattoriale (05/08/2009) sino alla data di notifica dell'intimazione opposta
(26/06/24).
In ragione di tanto, ha rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
Si è costituito in giudizio l che, in via preliminare e pregiudiziale Controparte_7
ha eccepito l'incompetenza per valore del Tribunale di Cosenza in favore del UD di Pace di
Cosenza essendo la sanzione pecuniaria applicata inferiore al limite di € 15.493,70.
Nel merito, ha dedotto che il termine prescrizionale comincia a decorrere alla scadenza del termine
(60 giorni) utile per impugnare e che comunque la L. 147/2013 (Legge Stabilità) ha sospeso i termini di riscossione e di conseguenza della prescrizione, dall'01.01.2014 al 01.07.2014 (Legge n. 147/2013
(art. 1 c. 623), D.L. n. 16/2014 (art. 2, co. 1, lett. d), Emendamento conversione D.L. n. 16/2014) e alla luce dell'orientamento espresso dall nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, Controparte_1
nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma
2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo. Ad ogni modo, evidenzia che la cartella è stata ritualmente notificata e non è stata impugnata, pertanto la prescrizione non può che decorrere dalla notifica di quest'ultima e quindi dal 5/08/2009, cui è seguita la notifica dei seguenti atti interruttivi: 16/10/2015 03420159009692121000 Avvisi di Intimazione;
14/01/2016 0342015902096
7357000 Avvisi di Intimazione;
18/01/2022 03420219005127529000 Avvisi di Intimazione;
07/03/2024
03420239004004518000 Avvisi di Intimazione;
26/06/2024 03420249009300241000 Avvisi di
Intimazione.
pagina 3 di 7 Ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Si è costituito altresì in giudizio il eccependo: 1) Controparte_2
l'inammissibilità assoluta della domanda in ragione dell'omessa individuazione del suo oggetto, dal momento che l'atto introduttivo non consente di comprendere le ragioni per le quali il CP_2
sarebbe il titolare del credito nonché il legittimato passivo per il presente giudizio che, invero, ha ad oggetto esclusivamente l'opposizione alla cartella notificata dall;
2) l Controparte_8
'inammissibilità della domanda nei confronti del opposto per difetto di legittimazione passiva, CP_2
essendo unico legittimato passivo l'Ente della Riscossione, in ragione della riferibilità esclusiva a quest'ultimo delle censure fondate su fatti successivi alla corretta formazione del titolo esecutivo.
Per tali ragioni, il ha rassegnato le conclusioni come sopra Controparte_2
riportate.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, 3°
comma c.p.c., con provvedimento reso ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in data 12/11/2025.
Preliminarmente, deve ravvisarsi la competenza del giudice adito atteso che in materia di opposizione alle cartelle esattoriali aventi ad oggetto sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150
del 2011, l'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata, come nel caso in esame, per una violazione concernente disposizioni in materia di antiriciclaggio.
Nel merito, deve rilevarsi anzitutto che la censura, propedeutica alla eccepita prescrizione, della omessa notifica della notifica della cartella sottostante l'atto impugnato risulta smentita dalla documentazione prodotta da CP_4
Dall'avviso di ricevimento versato in atti si evince, infatti, che la cartella n. 03420080034736 144000 è
stata regolarmente notificata il 05/08/2009 dall'ente riscossore mediante consegna del plico a mani proprie del destinatario. Avverso tale avviso di ricevimento alcuna contestazione specifica ha sollevato l'opponente.
A tal proposito, va detto che il disconoscimento operato dall'opponente circa la conformità agli originali degli avvisi di ricevimento e delle relate prodotte sul presupposto che i suddetti documenti sono
“difformi dagli originali poiché gli stessi non possono contenere alcuna firma dell'istante atteso che lo pagina 4 di 7 stesso giammai ne ha avuto contezza e, pertanto, giammai ne ha potuto sottoscrivere la ricezione” è
inidoneo a privare la documentazione prodotta di efficacia probatoria, attesa la genericità del disconoscimento operato.
Ai sensi dell'art. 2719 c.c., infatti, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio deve avvenire con una dichiarazione chiara ed univoca che identifichi il documento contestato e gli aspetti differenziali rispetto all'originale. La genericità del disconoscimento riferito solo alla conformità all'originale non è sufficiente per attribuire efficacia al disconoscimento stesso (Cass. civ.,
Sez. II, Sentenza, 21/07/2025, n. 20482).
Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione maturata eventualmente prima della notifica della cartella 03420080034736144000 è inammissibile, poiché con tale doglianza il ricorrente ha contestato la legittimità dell'intimazione di pagamento facendo valere un vizio della pretesa erariale e non anche un vizio proprio dell'intimazione. Quest'ultima, infatti, facendo seguito alla cartella sopra menzionata,
si esaurisce in una ingiunzione di pagamento della somma dovuta in base a determinati avvisi di accertamento e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa, ai sensi del D.Lgs. 1992/546, art.19, co 3 resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento (Cass. n.17937/2004). I vizi dell'atto da cui nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo e dell'ingiunzione non sono perciò deducibili davanti al giudice chiamato a conoscere dell'impugnazione di quest'ultimo, eccettuato il caso in cui solo attraverso questo il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell'atto con cui è
stata accertata. Tale ipotesi però non ricorre nel caso in esame, atteso che la cartella sottostante,
come detto sopra, è stata regolarmente notificata.
Deve, invece, ritenersi che la ripresa tributaria si sia prescritta successivamente alla notificazione di tale cartella, atteso che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta effettuata in data 26/06/2024, il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla notifica della cartella eseguita il 5.8.2009, era già decorso.
Del resto, non può tenersi conto dell'effetto interruttivo determinato dalla notificazione dei seguenti avvisi di intimazione 03420159009692121000 eseguita il 16/10/2015, 034201590209 67357000
pagina 5 di 7 eseguita il 14/01/2016, 03420219005127529000 eseguita il 18/01/2022 e 0342023 9004004518000
eseguita il 07/03/2024, in quanto, pur volendone ritenere la regolarità, la notificazione di detti avvisi è
intervenuta quando il termine di prescrizione quinquennale, decorrente, come detto sopra, dalla notifica della cartella eseguita il 5.8.2009, era già spirato.
Rispetto alla rilevata inidoneità della notificazione di tali avvisi di intimazione ad interrompere il decorso del termine di prescrizione, nella memoria datata 20.12.2024, ha eccepito che “qualora, CP_4
controparte non abbia in precedenza impugnato un atto (ad esempio un avviso di intimazione
intermedio) validamente notificato in una determinata data ed in relazione alla quale risultava
eventualmente intervenuta la prescrizione breve del tributo, ma ne impugni uno successivo - che però
risulti notificato rispettando il termine di prescrizione calcolato dalla notifica del precedente atto
interruttivo, nessuna prescrizione può dirsi maturata”.
La censura non appare condivisibile.
La stessa, infatti, si fonda sul principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contenzioso tributario sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92, che,
pertanto, non può estendersi al processo civile, che, a differenza di quello tributario, non è un processo impugnatorio.
Di conseguenza, nell'ambito nel processo civile non può sostenersi che un atto, ove non impugnato nei termini decadenziali, determinando la cristallizzazione della pretesa impositiva,
preclude al destinatario di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.
Sulla base di tali ragioni, deve ritenersi che il credito intimato sia prescritto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
in accoglimento della proposta opposizione, accerta e dichiara la prescrizione quinquennale del credito intimato;
pagina 6 di 7 condanna, in solido, gli enti convenuti, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.540,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e con distrazione ove richiesta.
Cosenza, 16 dicembre 2025
Il UD NG TI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice NG TI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2539/2024 R.G.A.C./A, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c., con il provvedimento reso ai sensi dell'art.127-ter c.p.c. in data
12/11/2025, e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Parte_1 CodiceFiscale_1
UD ed elettivamente domiciliato in Mendicino (CS), alla Via Figurella n. 14, giusta procura in atti;
Opponente
E
(p.i./c.f. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Toma ed elettivamente domiciliato in Maglie, alla Via Malta
n. 65, giusta procura in atti;
Opposta
(c.f. , in persona del p.t., Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro presso i cui uffici in
Catanzaro, alla Via Gioacchino Da Fiore n. 34, legalmente domicilia;
Opposto
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento ex art. 615 c.p.c.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: Opponente: “accertare e dichiarare: - nel merito, in accoglimento della proposta
opposizione, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 28 L. 689/81, alla data di notifica dell'intimazione
opposta (26.06.2024), la prescrizione quinquennale del credito iscritto a ruolo e contenuto nella
cartella esattoriale n. 03420080034736144 000 con decorrenza, tenuto conto della omessa e/o
invalida notifica della cartella e del verbale di accertamento della violazione presupposto, dall'anno in
cui è stata commessa la presunta violazione (anno 1996) o, in subordine, con decorrenza dalla data di
presunta notifica del verbale di accertamento della violazione e/o della medesima cartella
(05.08.2009). Con condanna dei convenuti in solido al pagamento delle competenze del giudizio ex
art. 93 c.p.c.”.
opposta: “- in via preliminare, dichiarare la competenza del GDP di Cosenza;
- nel merito, CP_4
accertare e dichiarare la regolarità formale e la legittimità dell'operato dell'agente della riscossione e
per l'effetto, respingere integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e diritto;
- in subordine,
nel caso venissero individuate irregolarità in riferimento a questioni riguardanti la notifica di atti e
documenti non di competenza dell'Agente della Riscossione e/o l'iscrizione a ruolo dell'importo
indicato nel provvedimento impugnato, riconoscere e dichiarare che gli enti impositori, in persona del
legale rapp. p.t, sia tenuta, ex art. 39 del D.Lgs. 112/99, a garantire l'Agente della riscossione da ogni
richiesta avversa, esentandolo da tutte le conseguenze pregiudizievoli che il giudizio dovesse
produrre, ivi compresa quella relativa alle spese di lite;
- con condanna di controparte per lite
temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e con condanna alle spese di lite in favore dello scrivente
difensore che si dichiara antistatario”.
MINISTERO opposto: “1. - In via pregiudiziale, dichiarare inammissibile il ricorso nei confronti del
, in quanto privo di legittimazione passiva. 2. - Nel merito, Controparte_2
respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Spese ed onorari di causa vinti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione, si è opposto all'intimazione di pagamento n. Parte_1
03420249009300241/000, notificata dall in data 26/06/2024, Controparte_5
limitatamente alla cartella n. 03420080034736144000 notificata il 05/08/2009, emessa a ruolo dal pagina 2 di 7 Gen. Tesoro Serv. Antiriciclaggio Valutario e Cont., e avente ad oggetto Controparte_6
sanzione amministrativa ex L. n. 689/81- 197/91.
A fondamento dell'opposizione, l'istante ha eccepito la prescrizione del credito contenuto nella cartella di pagamento richiamata in premessa, poiché alla luce della omessa e/o invalida notifica della cartella e degli atti presupposti, le somme pretese sono prescritte per decorrenza del termine quinquennale dal momento in cui risulterebbe essere stata commessa la violazione contestata (anno 1996) o comunque a decorrere dalla data di presunta notifica del verbale di accertamento della violazione contestata e/o della cartella esattoriale (05/08/2009) sino alla data di notifica dell'intimazione opposta
(26/06/24).
In ragione di tanto, ha rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
Si è costituito in giudizio l che, in via preliminare e pregiudiziale Controparte_7
ha eccepito l'incompetenza per valore del Tribunale di Cosenza in favore del UD di Pace di
Cosenza essendo la sanzione pecuniaria applicata inferiore al limite di € 15.493,70.
Nel merito, ha dedotto che il termine prescrizionale comincia a decorrere alla scadenza del termine
(60 giorni) utile per impugnare e che comunque la L. 147/2013 (Legge Stabilità) ha sospeso i termini di riscossione e di conseguenza della prescrizione, dall'01.01.2014 al 01.07.2014 (Legge n. 147/2013
(art. 1 c. 623), D.L. n. 16/2014 (art. 2, co. 1, lett. d), Emendamento conversione D.L. n. 16/2014) e alla luce dell'orientamento espresso dall nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, Controparte_1
nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma
2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo. Ad ogni modo, evidenzia che la cartella è stata ritualmente notificata e non è stata impugnata, pertanto la prescrizione non può che decorrere dalla notifica di quest'ultima e quindi dal 5/08/2009, cui è seguita la notifica dei seguenti atti interruttivi: 16/10/2015 03420159009692121000 Avvisi di Intimazione;
14/01/2016 0342015902096
7357000 Avvisi di Intimazione;
18/01/2022 03420219005127529000 Avvisi di Intimazione;
07/03/2024
03420239004004518000 Avvisi di Intimazione;
26/06/2024 03420249009300241000 Avvisi di
Intimazione.
pagina 3 di 7 Ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Si è costituito altresì in giudizio il eccependo: 1) Controparte_2
l'inammissibilità assoluta della domanda in ragione dell'omessa individuazione del suo oggetto, dal momento che l'atto introduttivo non consente di comprendere le ragioni per le quali il CP_2
sarebbe il titolare del credito nonché il legittimato passivo per il presente giudizio che, invero, ha ad oggetto esclusivamente l'opposizione alla cartella notificata dall;
2) l Controparte_8
'inammissibilità della domanda nei confronti del opposto per difetto di legittimazione passiva, CP_2
essendo unico legittimato passivo l'Ente della Riscossione, in ragione della riferibilità esclusiva a quest'ultimo delle censure fondate su fatti successivi alla corretta formazione del titolo esecutivo.
Per tali ragioni, il ha rassegnato le conclusioni come sopra Controparte_2
riportate.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, 3°
comma c.p.c., con provvedimento reso ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in data 12/11/2025.
Preliminarmente, deve ravvisarsi la competenza del giudice adito atteso che in materia di opposizione alle cartelle esattoriali aventi ad oggetto sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150
del 2011, l'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata, come nel caso in esame, per una violazione concernente disposizioni in materia di antiriciclaggio.
Nel merito, deve rilevarsi anzitutto che la censura, propedeutica alla eccepita prescrizione, della omessa notifica della notifica della cartella sottostante l'atto impugnato risulta smentita dalla documentazione prodotta da CP_4
Dall'avviso di ricevimento versato in atti si evince, infatti, che la cartella n. 03420080034736 144000 è
stata regolarmente notificata il 05/08/2009 dall'ente riscossore mediante consegna del plico a mani proprie del destinatario. Avverso tale avviso di ricevimento alcuna contestazione specifica ha sollevato l'opponente.
A tal proposito, va detto che il disconoscimento operato dall'opponente circa la conformità agli originali degli avvisi di ricevimento e delle relate prodotte sul presupposto che i suddetti documenti sono
“difformi dagli originali poiché gli stessi non possono contenere alcuna firma dell'istante atteso che lo pagina 4 di 7 stesso giammai ne ha avuto contezza e, pertanto, giammai ne ha potuto sottoscrivere la ricezione” è
inidoneo a privare la documentazione prodotta di efficacia probatoria, attesa la genericità del disconoscimento operato.
Ai sensi dell'art. 2719 c.c., infatti, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio deve avvenire con una dichiarazione chiara ed univoca che identifichi il documento contestato e gli aspetti differenziali rispetto all'originale. La genericità del disconoscimento riferito solo alla conformità all'originale non è sufficiente per attribuire efficacia al disconoscimento stesso (Cass. civ.,
Sez. II, Sentenza, 21/07/2025, n. 20482).
Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione maturata eventualmente prima della notifica della cartella 03420080034736144000 è inammissibile, poiché con tale doglianza il ricorrente ha contestato la legittimità dell'intimazione di pagamento facendo valere un vizio della pretesa erariale e non anche un vizio proprio dell'intimazione. Quest'ultima, infatti, facendo seguito alla cartella sopra menzionata,
si esaurisce in una ingiunzione di pagamento della somma dovuta in base a determinati avvisi di accertamento e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa, ai sensi del D.Lgs. 1992/546, art.19, co 3 resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento (Cass. n.17937/2004). I vizi dell'atto da cui nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo e dell'ingiunzione non sono perciò deducibili davanti al giudice chiamato a conoscere dell'impugnazione di quest'ultimo, eccettuato il caso in cui solo attraverso questo il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell'atto con cui è
stata accertata. Tale ipotesi però non ricorre nel caso in esame, atteso che la cartella sottostante,
come detto sopra, è stata regolarmente notificata.
Deve, invece, ritenersi che la ripresa tributaria si sia prescritta successivamente alla notificazione di tale cartella, atteso che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta effettuata in data 26/06/2024, il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla notifica della cartella eseguita il 5.8.2009, era già decorso.
Del resto, non può tenersi conto dell'effetto interruttivo determinato dalla notificazione dei seguenti avvisi di intimazione 03420159009692121000 eseguita il 16/10/2015, 034201590209 67357000
pagina 5 di 7 eseguita il 14/01/2016, 03420219005127529000 eseguita il 18/01/2022 e 0342023 9004004518000
eseguita il 07/03/2024, in quanto, pur volendone ritenere la regolarità, la notificazione di detti avvisi è
intervenuta quando il termine di prescrizione quinquennale, decorrente, come detto sopra, dalla notifica della cartella eseguita il 5.8.2009, era già spirato.
Rispetto alla rilevata inidoneità della notificazione di tali avvisi di intimazione ad interrompere il decorso del termine di prescrizione, nella memoria datata 20.12.2024, ha eccepito che “qualora, CP_4
controparte non abbia in precedenza impugnato un atto (ad esempio un avviso di intimazione
intermedio) validamente notificato in una determinata data ed in relazione alla quale risultava
eventualmente intervenuta la prescrizione breve del tributo, ma ne impugni uno successivo - che però
risulti notificato rispettando il termine di prescrizione calcolato dalla notifica del precedente atto
interruttivo, nessuna prescrizione può dirsi maturata”.
La censura non appare condivisibile.
La stessa, infatti, si fonda sul principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contenzioso tributario sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92, che,
pertanto, non può estendersi al processo civile, che, a differenza di quello tributario, non è un processo impugnatorio.
Di conseguenza, nell'ambito nel processo civile non può sostenersi che un atto, ove non impugnato nei termini decadenziali, determinando la cristallizzazione della pretesa impositiva,
preclude al destinatario di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.
Sulla base di tali ragioni, deve ritenersi che il credito intimato sia prescritto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
in accoglimento della proposta opposizione, accerta e dichiara la prescrizione quinquennale del credito intimato;
pagina 6 di 7 condanna, in solido, gli enti convenuti, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.540,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e con distrazione ove richiesta.
Cosenza, 16 dicembre 2025
Il UD NG TI
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