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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/01/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4016/2024
TRIBUNALE DI MILANO
Terza Sezione Civile
Verbale della causa n. r.g. 4016/2024 tra
Parte_1 attore opponente
e
Controparte_1 convenuta opposta
Oggi 16 gennaio 2025 ad ore 12.45, innanzi al Dott. Roberto Angelini, sono comparsi: per l'attore opponente l'Avv. Gaetano Di Nuzzo;
per la Parte_1
convenuta opposta l'Avv. Alberto Rinaldi in sostituzione degli Controparte_1
Avv.ti Alfonso Formato e Giulio Russo. I procuratori si riportano al contenuto dei rispettivi scritti.
Il Giudice
esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione, fa precisare le conclusioni, che i procuratori precisano come in atti, e provvede ai sensi dell'art. 281-sexies3 c.p.c.
Il Giudice
Dott. Roberto Angelini
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Roberto Angelini ha pronunciato ex art. 281-sexies3 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 44220/2023
promossa da:
(c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Gaetano di Nuzzo del Foro di Santa Maria Capua Vetere, elettivamente domiciliato presso il difensore in indirizzo telematico attore opponente contro
(c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Alfonso Formato e dell'Avv. Giulio Russo, entrambi del Foro di Santa Maria Capua
Vetere, elettivamente domiciliata presso il difensore in indirizzo telematico convenuta opposta
Conclusioni come da verbale d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il IG. si oppone «ex art. 615 e segg. c.p.c.» all'atto di precetto Parte_1
con cui la IG.ra gli ha intimato di pagare l'importo Controparte_1 complessivo di € 23.644,57 oltre ad imposta di registro, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 3549/2022, depositata dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere in data 10 ottobre 2022, non appellata e quindi passata in giudicato. pagina 2 di 4 Con l'atto di opposizione l'attore solleva eccezioni inerenti a fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria, anteriori al titolo esecutivo, come tali deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo.
Il IG. invoca infatti la nullità della notifica dell'atto di citazione con cui era Pt_1
stato introdotto a suo tempo il giudizio all'esito del quale è stata emessa la sentenza sopra citata.
Più precisamente, secondo l'attore opponente la notifica era nulla in quanto effettuata ad un indirizzo p.e.c. non utilizzabile, ai sensi della normativa all'epoca vigente, per la comunicazione di atti di natura contenziosa.
Ritualmente costituitasi, la IG.ra insta per il rigetto dell'opposizione, CP_1 invocando l'inammissibilità dei motivi di merito su cui essa si fonda, rilevando come la questione sollevata esuli dalla sfera di valutazione del Giudice dell'opposizione a precetto.
2. L'opposizione deve essere rigettata.
Le argomentazioni contenute nell'atto di citazione in opposizione sono irricevibili alla luce del consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte che, nell'ipotesi di titolo esecutivo di formazione giudiziale, in sede di opposizione a precetto consente che possano dedursi «solo fatti successivi alla formazione del titolo
i quali siano estintivi modificativi o impeditivi delle pretesa del creditore procedente,
e non già eccezioni inerenti a fatti estintivi, modificativi o impeditivi che siano anteriori a quel titolo, deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo»1.
In questa sede, pertanto, non è consentita alcuna delibazione delle vicende che hanno condotto all'emissione del provvedimento giudiziale in forza del quale è stato intimato l'atto di precetto, e pertanto non è consentito il rilievo delle contestazioni – fondate o infondate che possano essere – rivolte all'atto introduttivo dell'iter 1 Cfr., solo esemplificativamente, Cass., n. 12644/2000 e 2870/97, nonché, più di recente,Cass., III, 7 maggio 2015, n. 9247, secondo cui «qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione». pagina 3 di 4 processuale conclusosi con la citata sentenza, contestazioni pertinenti unicamente al thema decidendum del relativo (non proposto) giudizio di appello.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della limitata attività processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'attore opponente al pagamento delle spese di lite, che Parte_1 si liquidano in € 2.000,00 a favore della convenuta opposta, , Controparte_1
importo cui devono aggiungersi spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. se dovuta.
Milano, 16 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Roberto Angelini
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI MILANO
Terza Sezione Civile
Verbale della causa n. r.g. 4016/2024 tra
Parte_1 attore opponente
e
Controparte_1 convenuta opposta
Oggi 16 gennaio 2025 ad ore 12.45, innanzi al Dott. Roberto Angelini, sono comparsi: per l'attore opponente l'Avv. Gaetano Di Nuzzo;
per la Parte_1
convenuta opposta l'Avv. Alberto Rinaldi in sostituzione degli Controparte_1
Avv.ti Alfonso Formato e Giulio Russo. I procuratori si riportano al contenuto dei rispettivi scritti.
Il Giudice
esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione, fa precisare le conclusioni, che i procuratori precisano come in atti, e provvede ai sensi dell'art. 281-sexies3 c.p.c.
Il Giudice
Dott. Roberto Angelini
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Roberto Angelini ha pronunciato ex art. 281-sexies3 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 44220/2023
promossa da:
(c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Gaetano di Nuzzo del Foro di Santa Maria Capua Vetere, elettivamente domiciliato presso il difensore in indirizzo telematico attore opponente contro
(c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Alfonso Formato e dell'Avv. Giulio Russo, entrambi del Foro di Santa Maria Capua
Vetere, elettivamente domiciliata presso il difensore in indirizzo telematico convenuta opposta
Conclusioni come da verbale d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il IG. si oppone «ex art. 615 e segg. c.p.c.» all'atto di precetto Parte_1
con cui la IG.ra gli ha intimato di pagare l'importo Controparte_1 complessivo di € 23.644,57 oltre ad imposta di registro, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 3549/2022, depositata dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere in data 10 ottobre 2022, non appellata e quindi passata in giudicato. pagina 2 di 4 Con l'atto di opposizione l'attore solleva eccezioni inerenti a fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria, anteriori al titolo esecutivo, come tali deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo.
Il IG. invoca infatti la nullità della notifica dell'atto di citazione con cui era Pt_1
stato introdotto a suo tempo il giudizio all'esito del quale è stata emessa la sentenza sopra citata.
Più precisamente, secondo l'attore opponente la notifica era nulla in quanto effettuata ad un indirizzo p.e.c. non utilizzabile, ai sensi della normativa all'epoca vigente, per la comunicazione di atti di natura contenziosa.
Ritualmente costituitasi, la IG.ra insta per il rigetto dell'opposizione, CP_1 invocando l'inammissibilità dei motivi di merito su cui essa si fonda, rilevando come la questione sollevata esuli dalla sfera di valutazione del Giudice dell'opposizione a precetto.
2. L'opposizione deve essere rigettata.
Le argomentazioni contenute nell'atto di citazione in opposizione sono irricevibili alla luce del consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte che, nell'ipotesi di titolo esecutivo di formazione giudiziale, in sede di opposizione a precetto consente che possano dedursi «solo fatti successivi alla formazione del titolo
i quali siano estintivi modificativi o impeditivi delle pretesa del creditore procedente,
e non già eccezioni inerenti a fatti estintivi, modificativi o impeditivi che siano anteriori a quel titolo, deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo»1.
In questa sede, pertanto, non è consentita alcuna delibazione delle vicende che hanno condotto all'emissione del provvedimento giudiziale in forza del quale è stato intimato l'atto di precetto, e pertanto non è consentito il rilievo delle contestazioni – fondate o infondate che possano essere – rivolte all'atto introduttivo dell'iter 1 Cfr., solo esemplificativamente, Cass., n. 12644/2000 e 2870/97, nonché, più di recente,Cass., III, 7 maggio 2015, n. 9247, secondo cui «qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione». pagina 3 di 4 processuale conclusosi con la citata sentenza, contestazioni pertinenti unicamente al thema decidendum del relativo (non proposto) giudizio di appello.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della limitata attività processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'attore opponente al pagamento delle spese di lite, che Parte_1 si liquidano in € 2.000,00 a favore della convenuta opposta, , Controparte_1
importo cui devono aggiungersi spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. se dovuta.
Milano, 16 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Roberto Angelini
pagina 4 di 4