Decreto cautelare 21 febbraio 2026
Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 04/05/2026, n. 7968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7968 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07968/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02147/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2147 del 2026, proposto da IC LE, rappresentato e difeso dall’avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
FO Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione di valutazione e Selexi S.r.l., non costituite in giudizio;
per l’annullamento,
1) della comunicazione trasmessa dalla Selexi S.r.l. a mezzo email in data 09.02.2026 inerente la convocazione al 12.0.2026 - ore 12.00 per lo svolgimento della prova scritta della selezione per prova scritta e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 (una) risorsa con funzioni dirigenziali da assegnare alla Direzione Gestione Progetti PNRR (Lavoro pubblico);
2) dell’avviso di convocazione alla prova scritta pubblicato sul portale InPa;
3) dell’elenco degli idonei alla prova scritta, per come reso pubblico il 13.02.2026, per come pubblicato sul portale InPA, nelle parti di interesse;
4) delle istruzioni per il candidato per come rese pubbliche il 04.02.2026 sul portale InPa, limitatamente agli interessi di parte ricorrente;
5) degli esiti delle prove scritte, limitatamente agli interessi di parte ricorrente;
6) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) gli esiti del colloquio, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b) i verbali di fissazione della prova scritta; c) il provvedimento di assegnazione di incarico e il relativo contratto di lavoro; d) l’atto di nomina della Commissione di valutazione nonché l’atto successivo di sostituzione, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; e) il bando di concorso, ove di interesse e se necessario; f) la graduatoria di merito pubblicata eventualmente nelle more del giudizio;
nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a partecipare alla selezione in questione con possibilità di svolgere le prove in sessione suppletiva;
con la conseguente condanna per l’Amministrazione ad assumere ogni provvedimento utile alla tutela degli interessi di parte ricorrente, tra cui consentire al medesimo di svolgere le prove concorsuali in una sessione suppletiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di FO Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2026 il dott. CA FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato articolo 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Premesso che il ricorrente ha partecipato a una procedura di selezione indetta da FO con bando pubblicato in data 6 agosto 2025, per l’assunzione a tempo indeterminato di una risorsa con funzioni dirigenziali da assegnare alla Direzione Gestione Progetti PNRR. Il ricorrente, in proposito, ha esposto di essere stato convocato per lo svolgimento della prova scritta solamente tre giorni prima del suo svolgimento, con comunicazione inviata da Selexi S.r.l. in data 9 febbraio 2026;
Considerato che il ricorrente, con la proposizione del ricorso in esame, ha lamentato l’illegittimità dell’operato di FO Pa per violazione degli articoli 4, comma 6, e 7 del d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, nonché per eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza manifesta, violazione dei principi di proporzionalità, uguaglianza e par condicio , difetto di motivazione e violazione dell’articolo 51 della Costituzione, in quanto nel caso di specie risulterebbe violato l’obbligo, posto a carico della Amministrazione, di effettuare le comunicazioni inerenti alle prove delle procedure selettive per il reclutamento del personale almeno quindici giorni prima della data fissata per il loro svolgimento. Ad avviso del ricorrente, risulterebbero affetti da illegittimità derivata tutti i successivi atti della procedura concorsuale adottati successivamente alla convocazione del 9 febbraio 2026;
Rilevato che FO Pa si è costituita in giudizio e, con memoria depositata in data 20 marzo 2026, ha eccepito:
- l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in considerazione della natura giuridica di FO Pa;
- l’infondatezza del gravame;
Dato atto che all’udienza camerale del 23 marzo 2026 è stato dato avviso della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e poi la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata da FO con i propri scritti difensivi, sia meritevole di accoglimento;
Ritenuto, in proposito, che FO Pa possieda natura di associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 6, recante “ Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ”. In particolare, per quel che rileva ai fini del presente giudizio che l’articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 6/2010 denomina il FO – Centro di Formazione studi in “ FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. ”, il comma 2 prevede che “ FO PA è un’associazione riconosciuta, con personalità giuridica di diritto privato sottoposta al controllo, alla vigilanza, ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica […] Il Dipartimento della funzione pubblica è socio fondatore dell’associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per cento […]”, mentre il comma 3 stabilisce che “ Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, le altre amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti pubblici economici possono entrare a far parte dell’associazione di cui al comma 1 ”;
Rilevato, inoltre, come dallo Statuto di FO Pa (versato in atti) emerga che tale associazione sia un “ organismo in house della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli Associati ai sensi della normativa vigente ” (articolo 5, comma 7);
Considerato come la natura privatistica di FO Pa sia stata riconosciuta anche dalla Corte di Cassazione, che ne ha tratto le seguenti conseguenze in ordine alla natura dei rapporti di lavoro instaurati con l’anzidetta associazione “ Dalla personalità giuridica di diritto privato di FO discende la natura privatistica dei rapporti di lavoro dallo stesso instaurati, con conseguente applicabilità delle norme del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati ” (cfr. Corte di Cassazione, sez. lavoro, sent. n. 30939 del 7 novembre 2023). La Corte di Cassazione, peraltro, ha anche affermato che ai fini del radicamento della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di personale è necessario che gli atti della procedura selettiva siano riconducibili all’esercizio di pubblici poteri (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU. civili, sent. n. 28330 del 22 dicembre 2011; pronuncia poi ripresa da Cons. Stato, sez. V, sent. n. 2794 dell’8 giugno 2015);
Ritenuto, alla luce del suesposto quadro normativo, della natura di FO Pa, nonché dei principi pretori innanzi richiamati, che la circostanza che una associazione riconosciuta di diritto privato abbia autonomamente scelto di applicare, per il reclutamento del proprio personale, le modalità previste dalla legge in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, non è idonea ad attrarre la procedura selettiva per cui è causa nell’alveo della sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. FO Pa, pur se partecipata con capitali pubblici e soggetta a varie forme di controllo e indirizzi pubblici, permane una associazione riconosciuta con capacità di diritto privato e, ai fini dell’assunzione del proprio personale, non è in alcun modo equiparabile ad una pubblica amministrazione, né esercita poteri di carattere autoritativo;
Ritenuto, sulla scorta delle suesposte considerazioni, che il presente ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia in esame nella sfera di competenza giurisdizionale dell’Autorità giudiziaria ordinaria, dinanzi alla quale il ricorrente potrà provvedere alla riassunzione del giudizio con le modalità e i termini previsti dall’articolo 11 c.p.a.;
Ritenuto che le spese di lite sino ad ora maturate possano essere eccezionalmente compensate, avuto riguardo alla natura della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e dichiara la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria, dinanzi alla quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’articolo 11 c.p.a.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI RI, Presidente
CA FA, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| CA FA | RI RI |
IL SEGRETARIO