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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/12/2025, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1263/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1263/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. NOLE' DOMENICO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA GIUSEPPE CP_1 C.F._1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
ha convenuto dinanzi al Giudice di Pace di Lucera chiedendo di CP_1 Controparte_2 accertare, ex art. 1284, 1346, 1418 e 1419 c.c., art. 124 TUB, la nullità della clausola di determinazione del TAEG contenuta nel contratto di prestito personale n. 00298/0634488 stipulato in data 12.4.2007, con la conseguente condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito a qualunque titolo, anche per spese illegittime, in applicazione dell'art. 1284 c.c. e art. 125. co 6 e 7 TUB.
In particolare l'attore, richiamando una consulenza tecnica di parte, ha eccepito l'erroneità della determinazione contrattuale del TAEG per omessa inclusione delle spese assicurative obbligatorie.
si è costituita in primo grado eccependo l'incompetenza per valore del Giudice di Controparte_2 Pace e chiedendo il rigetto della domanda nel merito.
Il Giudice di Pace, espletata una c.t.u. contabile, ha accolto la domanda attorea ed ha condannato la banca a restituire al la somma di euro 5000,00, così determinata nel limite del quantum dedotto CP_1 nell'atto introduttivo.
ha proposto appello lamentando l'erronea applicazione della normativa di settore e Controparte_2 l'inattendibilità delle risultanze della c.t.u. fondate sull'applicazione di una norma - l'art. 125 bis co. 6 TUB - introdotta dal dlgs. n. 141/10 dopo la stipula del contratto di finanziamento per cui è causa. In pagina 1 di 4 particolare, l'Istituto di Credito ha reiterato le osservazioni già formulate in primo grado in ordine alla natura meramente facoltativa delle polizze assicurative abbinate al contratto di finanziamento.
Il ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
Orbene, ritiene questo giudicante che la decisione del giudice di prime cure sia giuridicamente corretta e vada pertanto integralmente confermata.
L'art. 19 co. 2 della L. 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per il recepimento delle direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE in materia di credito al consumo, e poi l'art. 122 T.U. bancario hanno conferito al CICR il potere di stabilire con propria delibera "le modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo".
L'autorizzazione alla fonte secondaria a definire modalità di calcolo del TAEG, inclusioni ed esclusioni, è in linea con la direttiva n. 87/102 che, in uno dei considerando, riserva a futura decisione l'armonizzazione delle modalità di calcolo, consentendo agli Stati membri di (continuare a) seguire propri metodi o prassi per il calcolo di tale tasso.
Gli elementi e i criteri di calcolo del TAEG sono stati individuati con D.M. Tesoro 8.7.1992, in seguito integrato dal D.M. Economia 6.5.2000.
L'art. 2 D.M. Tesoro 8.7.1992 così individuava i costi rilevanti ai fini del TAEG: "3. Nel calcolo del TAEG sono inclusi: a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
e) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente.
4. Sono escluse dal calcolo del TAEG: a) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale inclusi gli interessi di mora;
b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratti di un acquisto in contanti o a credito;
c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;
e) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente".
La suesposta disciplina che regola il TAEG dettata dal Decreto Ministeriale del 08 luglio 1992 è stata poi implementata dalla riforma della disciplina legislativa del credito al consumo, contenuta nell'art. 1° del Decreto Legislativo n° 141 del 2010 entrato in vigore il 19.09.2010 che, dando attuazione alla Direttiva CE n° 48 del 2008, ha sostituito gli articoli da 121 a 126 del Testo Unico delle Leggi Bancarie (TUB), il Decreto Legislativo n° 385 del 1993.
In particolare, con riguardo al TAEG, l'art. 121 del TUB al comma 1 lett. m) ed ai successivi commi 2 e 3 ha previsto che: “m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.”
Successivamente alla entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 141 del 2010 la disciplina per il calcolo del TAEG dei finanziamenti indicata nel Decreto Ministeriale del 08.07.1992 è stata pagina 2 di 4 parzialmente modificata con il provvedimento della Banca d'Italia 9 febbraio 2011 recante le disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti - Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori”, il quale alla Sezione VII – Credito ai consumatori, Paragrafo 4 - Pubblicità e informazioni precontrattuali, Sottoparagrafo 4.2 Informazioni precontrattuali, Punto 4.2.4 Tasso annuo effettivo globale, ha previsto che: “Il TAEG è il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore. Il TAEG è calcolato secondo la formula matematica riportata negli allegati 5B (per le aperture di credito in conto corrente) e 5C (per i contratti diversi dalle aperture di credito in conto corrente)”. Il punto 4.2.4 prosegue così: “Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte. Il calcolo del TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito. Se un contratto di credito contiene clausole che permettono di modificare il tasso debitore o le altre spese computate nel TAEG, ma in modo non quantificabile al momento del calcolo del TAEG stesso, si ipotizza che il tasso debitore e le altre spese rimarranno invariati rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto di credito. Dal calcolo del TAEG sono comunque escluse: – le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora;
– le spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquisto di merci o servizi, tramite pagamento in contanti o a credito.”.
Nel caso di specie, i seguenti indici presuntivi, accertati anche dal nominato c.t.u., convergono nel far ritenere il carattere sostanzialmente obbligatorio delle polizze assicurative RI sottoscritte dal
CP_1 la contestualità tra la stipula del contratto di finanziamento e l'adesione alle coperture assicurative;
l'espressa previsione della copertura assicurativa a garanzia del rischio del credito derivante dal finanziamento;
la previsione di una durata della garanzia assicurativa corrispondente alla durata del finanziamento;
il versamento di un premio assicurativo unico ed anticipato al momento della stipula del contratto di finanziamento ed il calcolo dell'indennizzo in relazione all'ammontare residuo del debito derivante dallo stesso finanziamento.
Si tratta di indici sintomatici univocamente dimostrativi della stretta connessione genetica e funzionale tra il finanziamento e la garanzia assicurativa, tale da poter considerare l'adesione alle polizze assicurative come un requisito necessario per l'ottenimento del credito.
Ne discende, ai sensi dell'art. 124 co. 5 TUB (vigente al momento della stipula del contratto), la nullità della clausola contrattuale di determinazione del TAEG per omessa inclusione delle spese assicurative e la conseguente rideterminazione del piano di ammortamento con applicazione del tasso sostitutivo previsto dalla stessa norma di legge, così come correttamente ricalcolato dal nominato c.t.u.
Del tutto inconferente è il richiamo di parte appellante all'art. 54 del DPR n.180 del 1950, non vertendosi nell'ipotesi di prestito contro cessione del quinto dello stipendio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al pagina 3 di 4 d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna la parte appellante a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 1700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. De Luca dichiaratosi antistatario.
Foggia, 11.12.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1263/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. NOLE' DOMENICO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA GIUSEPPE CP_1 C.F._1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
ha convenuto dinanzi al Giudice di Pace di Lucera chiedendo di CP_1 Controparte_2 accertare, ex art. 1284, 1346, 1418 e 1419 c.c., art. 124 TUB, la nullità della clausola di determinazione del TAEG contenuta nel contratto di prestito personale n. 00298/0634488 stipulato in data 12.4.2007, con la conseguente condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito a qualunque titolo, anche per spese illegittime, in applicazione dell'art. 1284 c.c. e art. 125. co 6 e 7 TUB.
In particolare l'attore, richiamando una consulenza tecnica di parte, ha eccepito l'erroneità della determinazione contrattuale del TAEG per omessa inclusione delle spese assicurative obbligatorie.
si è costituita in primo grado eccependo l'incompetenza per valore del Giudice di Controparte_2 Pace e chiedendo il rigetto della domanda nel merito.
Il Giudice di Pace, espletata una c.t.u. contabile, ha accolto la domanda attorea ed ha condannato la banca a restituire al la somma di euro 5000,00, così determinata nel limite del quantum dedotto CP_1 nell'atto introduttivo.
ha proposto appello lamentando l'erronea applicazione della normativa di settore e Controparte_2 l'inattendibilità delle risultanze della c.t.u. fondate sull'applicazione di una norma - l'art. 125 bis co. 6 TUB - introdotta dal dlgs. n. 141/10 dopo la stipula del contratto di finanziamento per cui è causa. In pagina 1 di 4 particolare, l'Istituto di Credito ha reiterato le osservazioni già formulate in primo grado in ordine alla natura meramente facoltativa delle polizze assicurative abbinate al contratto di finanziamento.
Il ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
Orbene, ritiene questo giudicante che la decisione del giudice di prime cure sia giuridicamente corretta e vada pertanto integralmente confermata.
L'art. 19 co. 2 della L. 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per il recepimento delle direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE in materia di credito al consumo, e poi l'art. 122 T.U. bancario hanno conferito al CICR il potere di stabilire con propria delibera "le modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo".
L'autorizzazione alla fonte secondaria a definire modalità di calcolo del TAEG, inclusioni ed esclusioni, è in linea con la direttiva n. 87/102 che, in uno dei considerando, riserva a futura decisione l'armonizzazione delle modalità di calcolo, consentendo agli Stati membri di (continuare a) seguire propri metodi o prassi per il calcolo di tale tasso.
Gli elementi e i criteri di calcolo del TAEG sono stati individuati con D.M. Tesoro 8.7.1992, in seguito integrato dal D.M. Economia 6.5.2000.
L'art. 2 D.M. Tesoro 8.7.1992 così individuava i costi rilevanti ai fini del TAEG: "3. Nel calcolo del TAEG sono inclusi: a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
e) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente.
4. Sono escluse dal calcolo del TAEG: a) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale inclusi gli interessi di mora;
b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratti di un acquisto in contanti o a credito;
c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;
e) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente".
La suesposta disciplina che regola il TAEG dettata dal Decreto Ministeriale del 08 luglio 1992 è stata poi implementata dalla riforma della disciplina legislativa del credito al consumo, contenuta nell'art. 1° del Decreto Legislativo n° 141 del 2010 entrato in vigore il 19.09.2010 che, dando attuazione alla Direttiva CE n° 48 del 2008, ha sostituito gli articoli da 121 a 126 del Testo Unico delle Leggi Bancarie (TUB), il Decreto Legislativo n° 385 del 1993.
In particolare, con riguardo al TAEG, l'art. 121 del TUB al comma 1 lett. m) ed ai successivi commi 2 e 3 ha previsto che: “m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.”
Successivamente alla entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 141 del 2010 la disciplina per il calcolo del TAEG dei finanziamenti indicata nel Decreto Ministeriale del 08.07.1992 è stata pagina 2 di 4 parzialmente modificata con il provvedimento della Banca d'Italia 9 febbraio 2011 recante le disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti - Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori”, il quale alla Sezione VII – Credito ai consumatori, Paragrafo 4 - Pubblicità e informazioni precontrattuali, Sottoparagrafo 4.2 Informazioni precontrattuali, Punto 4.2.4 Tasso annuo effettivo globale, ha previsto che: “Il TAEG è il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore. Il TAEG è calcolato secondo la formula matematica riportata negli allegati 5B (per le aperture di credito in conto corrente) e 5C (per i contratti diversi dalle aperture di credito in conto corrente)”. Il punto 4.2.4 prosegue così: “Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte. Il calcolo del TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito. Se un contratto di credito contiene clausole che permettono di modificare il tasso debitore o le altre spese computate nel TAEG, ma in modo non quantificabile al momento del calcolo del TAEG stesso, si ipotizza che il tasso debitore e le altre spese rimarranno invariati rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto di credito. Dal calcolo del TAEG sono comunque escluse: – le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora;
– le spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquisto di merci o servizi, tramite pagamento in contanti o a credito.”.
Nel caso di specie, i seguenti indici presuntivi, accertati anche dal nominato c.t.u., convergono nel far ritenere il carattere sostanzialmente obbligatorio delle polizze assicurative RI sottoscritte dal
CP_1 la contestualità tra la stipula del contratto di finanziamento e l'adesione alle coperture assicurative;
l'espressa previsione della copertura assicurativa a garanzia del rischio del credito derivante dal finanziamento;
la previsione di una durata della garanzia assicurativa corrispondente alla durata del finanziamento;
il versamento di un premio assicurativo unico ed anticipato al momento della stipula del contratto di finanziamento ed il calcolo dell'indennizzo in relazione all'ammontare residuo del debito derivante dallo stesso finanziamento.
Si tratta di indici sintomatici univocamente dimostrativi della stretta connessione genetica e funzionale tra il finanziamento e la garanzia assicurativa, tale da poter considerare l'adesione alle polizze assicurative come un requisito necessario per l'ottenimento del credito.
Ne discende, ai sensi dell'art. 124 co. 5 TUB (vigente al momento della stipula del contratto), la nullità della clausola contrattuale di determinazione del TAEG per omessa inclusione delle spese assicurative e la conseguente rideterminazione del piano di ammortamento con applicazione del tasso sostitutivo previsto dalla stessa norma di legge, così come correttamente ricalcolato dal nominato c.t.u.
Del tutto inconferente è il richiamo di parte appellante all'art. 54 del DPR n.180 del 1950, non vertendosi nell'ipotesi di prestito contro cessione del quinto dello stipendio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al pagina 3 di 4 d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna la parte appellante a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 1700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. De Luca dichiaratosi antistatario.
Foggia, 11.12.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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