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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/05/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice istruttore Dott. Stefano Sajeva, in funzione di giudice unico, ha pronunciato ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n° 11378 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
(C.F. ), nata a Parte_1 C.F._1
Palermo, il 18.11.1974, elettivamente domiciliata in Palermo, Via
Gaetano Daita n. 15, presso lo Studio dell'Avv. Agate Giovanni, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
nato a [...], il [...], e (C.F. Controparte_2
), nato a [...], il [...], rappresentati e C.F._3
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
difesi dall'Avv. Pierni Gabriele Teodoro, presso il cui studio sito in
Via Alfonso Lamarmora n. 36, sono domiciliati, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.
CONVENUTI
FATTO E DIRITTO
rilevato che con atto di citazione, ritualmente notificato,
l'attrice in epigrafe indicata spiegava opposizione ai sensi degli artt.
615 e 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole il 12.9.2024 con il quale gli odierni convenuti le avevano intimato il rilascio dell'appezzamento di terreno, sito in Partinico, C.da San GI
(distinto al foglio di mappa 15, particella n. 127), con relativa villetta abusiva (censita al N.C.E.U. di Partinico al foglio 15, particella n.
979, sub 1-2, insistente sul terreno catastalmente distinto con le partt. 977 e 979 del foglio 15), nonché il pagamento della somma complessiva di € 72.323,45 a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione abusiva dell'immobile predetto, in esecuzione della sentenza n. 1601/2018, emessa al Tribunale di Palermo in data
4.4.2018, allegando: i) la nullità dell'atto di precetto in quanto non preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo;
ii) l'inesistenza del credito posto a fondamento del precetto in considerazione della parziale riforma, intervenuta con la sentenza n. 1445/2020,
pubblicata in data 28.09.2020, della Corte di Appello di Palermo, del titolo giudiziale azionato nella parte in cui condannava l'odierna opponente al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione dell'immobile oggetto del giudizio;
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considerato che con comparsa del 12 dicembre 2024 si costituivano i convenuti, i quali chiedevano il rigetto dell'opposizione, perché infondata in fatto e in diritto;
rilevato che la causa, istruita mediante produzione documentale, una volta preso atto della caducazione della proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. in data 26 marzo
2025, perveniva in decisione sulle conclusioni precisate dai difensori dalle parti con le note tempestivamente depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
ricordato che, per condiviso indirizzo, l'opposizione a precetto, risolvendosi nella contestazione del diritto del creditore a procedere esecutivamente, da avvio ad un ordinario giudizio di cognizione diverso, per struttura e funzione, da quello di opposizione a decreto ingiuntivo: se quest'ultimo si risolve in una fase impugnatoria del provvedimento monitorio secondo lo schema proprio della cd. provocatio ad opponendum, quella di cui agli artt. 615
e 617 c.p.c., invece, ha natura di azione di accertamento negativo della pretesa vantata dal creditore procedente e risultante dal titolo esecutivo, sicchè spetta esclusivamente alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito e tutte le suddette "eccezioni" costituiscono
causa petendi della domanda soggette, dunque, al relativo regime sostanziale e processuale (sul riparto dell'onere probatorio in tali casi cfr. Cass., sez. Un., n. 12307/2015), mentre spetta all'opposto
(ovvero il creditore procedente), che assume la veste di convenuto,
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contrastare le deduzioni avversarie avvalendosi sia di eccezioni in senso tecnico, sia di mere difese (cfr. Cass., n. 438/2012; già Cass. n.
3477/2003; Cass. n. 1328/2011; Cass. n. 16541/2011, ma cfr. anche
Cass. n. 5635/2017 in parte motiva nonché Tribunale di Cuneo, n.
582/2024; Tribunale di Spoleto, n. 275/2020);
osservato che, allo stesso modo, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
spetta al debitore esecutato che promuove opposizione ex art. 617
c.p.c. per denunciare l'omessa preventiva notifica del titolo esecutivo, l'onere di fornire la prova dell'esistenza del dedotto vizio
(e a fortiori dell'esistenza di un atto di precetto) dell'ulteriore svolgimento della azione esecutiva, senza che la negatività del fatto escluda od inverta l'onere della prova (cfr. Cass. n. 13212/2015; Cass.
n. 5137/1991; cfr. anche Trib. di Palermo, sez. IV civ., sent. n.
1461/2017);
ritenuta, alla stregua dei superiori principi di diritto, infondata la domanda attorea, per difetto di prova dei fatti costitutivi della domanda, poiché l'opponente non ha neppure prodotto: i) la copia dell'atto di precetto che assume essere viziato (impedendo in tal modo al Tribunale di verificare la sua stessa esistenza, nonché la sua validità), limitandosi piuttosto ad allegare l'omessa notifica del titolo esecutivo giudiziale posto a suo fondamento, circostanza,
quest'ultima, peraltro specificatamente contestata dalla parte opposta;
ii) la copia della sentenza (n. 1445/2020, pubblicata in data
28.09.2020) della Corte d'appello di Palermo che assume essere passata in giudicato (fatto questo che peraltro andava dimostrato
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con la produzione del relativo certificato di cancelleria, cfr., fra le altre, Cass., n. 4410/2025) e che, in riforma della sentenza di primo grado, avrebbe rigettato la domanda di risarcimento del danno per l'occupazione dell'immobile oggetto dell'ordine di rilascio;
ritenuto, pertanto, che l'opponente non abbia assolto all'onere probatorio che le incombeva e, per tale assorbente ragione,
l'opposizione debba essere rigettata in quanto infondata;
ritenuto, infine, che le spese di lite - calcolate e liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, per come modificato dal D.M. 147/2022,
tenendo conto del valore della causa (pari ad euro € 72.323,45,
determinato in base al valore del credito oggetto del precetto opposto), applicando i parametri minimi per tutte le fasi (in ragione e dell'assenza di questioni di fatto o di diritto trattate) in € 7.616,00
oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali pari al 15% del compenso totale – ai sensi dell'art. 91 c.p.c., debbano essere poste integralmente a carico dell'attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
CONDANNA a rifondere a Parte_1 CP_1
e a le spese di lite che liquida in
[...] Controparte_2
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complessivi € 7.616,00 oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali pari al 15% del compenso totale.
Manda la cancelleria perché si comunichi.
Così deciso a Palermo, il 14 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
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