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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/11/2025, n. 3423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3423 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 2609 /2023
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I Sezione civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri magistrati:
1) Dott. ssa Enrica De Sire - Presidente
2) Dott. Simone Iannone - Giudice rel ed est.
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2609/2023 R.G.A.C, riservato per la decisione all'udienza del 15.10.2025 e vertente TRA
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OR EL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
presso il Tribunale di Nocera Inferiore Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSO
Con ricorso depositato in data 10/05/2023 esponeva che: Parte_1
a) che in data 30.05.2022 le veniva diagnosticata “Disforia di genere in soggetto femminile”, come da certificazione e relazione asl (doc. allegato al ricorso); b) che, già da tempo, invero sin da bambina, aveva assunto nel contesto sociale di riferimento comportamenti univocamente diretti a riconoscersi con il genere maschile, verso il quale vorrebbe completare il percorso di transizione;
c) che si era sottoposta a cure ormonali a far data dall'anno 2022 (mese di novembre);
1 Part d) che dalla relazione allegata, è emersa una pervicace, seria e ponderata volontà di riconoscersi nel genere maschile, di cui assume i comportamenti sin da quando era bambina;
e) che la propria decisione è definitiva e ponderata e si è irreversibilmente determinata verso il riconoscimento dell'identità di genere maschile, sorreggendo, a tal fine, oltre che il percorso personale e terapeutico intrapreso, anche la pervicace volontà di di farsi chiamare con il nome Pt_1
“ ”; Per_1
e) che non è sposata e che, tuttavia, ha un figlio, di nome , nato a Per_2
Salerno il 22.12.2017; f) in ragione di ciò, ai sensi di legge è stato nominato un Curatore, nella persona dell'Avv. ARTILLO, la quale, pur non opponendosi in via di principio al cambio di genere della ricorrente, ha chiesto effettuarsi i più opportuni accertamenti, al fine di valutare se il figlio di – – potesse Pt_1 Per_2 subire un qualche pregiudizio dalla libera scelta della madre di completare il percorso di transizione verso il genere maschile;
Part g) che, per l'effetto, incaricata l di competenza, ove peraltro è Pt_1 affidata, tramite elaborata relazione è emersa l'assenza di qualsiasi correlazione tra la scelta della madre e lo stato psico-emotivo del minore (privo di elementi di NPI), per le quali è stato relazionato quanto di seguito trascritto:
“Storia clinica: Nucleo familiare composto dal bambino e dall'unico genitore che lo ha condotto a valutazione. Il genitore ha avviato nel 2021 circa percorso di affermazione di genere, è affetto da fibromialgia, non altre problematiche di salute riferite. Familiarità per disturbo dell'umore nelle nonna e maculopata NAS in una zia. Gravidanza, parto e fenomeni neonatali normoevoluti. Tappe dello sviluppo psicomotorio in epoca. Alimentazione regolare con esclusione del glutine per riferita intolleranza. Ritmo sonno-veglia regolare con occasionali parasonnie. In follow-up ORL per ipertrofia tonsillare e ricorrenti episodi infettivi delle alte vie aeree. Autonomie personali e socio-relazionali riferite nella norma, frequenta attività sportiva in gruppo di pari. Attualmente il bambino frequenta il III anno di scuola primaria con buon profitto e motivazione. Al passaggio al I anno di scuola primaria iniziali difficoltà di adattamento alle richieste per temperamento "vivace" e difficoltà nel restare seduto a lungo. Attualmente tali aspetti hanno avuto andamento migliorativo e non hanno franco impatto sul funzionamento scolastico o generale del bambino. Esame obiettivo: Bambino di 7 anni, giunge a visita in compagnia del genitore dal quale si separa senza difficoltà per prendere parte al colloquio individuale.
2 Aspetto ben curato, adeguata l'interazione sociale e lo scambio comunicativo per condivisione di vissuti emotivi e personali che avviene anche in modo spontaneo senza particolare sollecitazione. Linguaggio espressivo e livello cognitivo adeguati all'età. Intervistato circa il percorso di affermazione di genere intrapreso dal genitore
si mostra sereno e consapevole - compatibilmente a quanto atteso Per_2 per età. Buona la relazione con la figura genitoriale presente, descrive la Per_2 presenza di un nucleo affettivo stabile con possibile coinvolgimento di altre figure di riferimento (le zie) per gli aspetti pratici ed emotivi della quotidianità. Per quel che riguarda l'aspetto scolastico conferma quanto riferito dal Per_2 padre circa il temperamento "vivace" ma mostra buona motivazione e propensione per le attività scolastiche associate ad elevate aspettative circa le proprie prestazioni. Il tono dell'umore è eutimico, non emergono né vengono riferiti sintomi riconducibili a disturbi di pertinenza NPI. Osservazione clinica negativa - non sintomi di pertinenza NPI in atto, attuale benessere psicologico” h) d'altronde, la madre stessa ha rappresentato come abbia da sempre coinvolto il figlio dell'importante scelta personale intrapresa ed il bambino ha sempre – come peraltro anche la relazione attesta – risposto positivamente, anzi collaborando con la madre nella scelta del nome maschile che la stessa vorrebbe assumere;
i) la ricorrente, peraltro, in udienza ha anche dichiarato quanto segue:
“confermo i fatti di cui al ricorso. Sin da piccolo, io ho sempre desiderato questo e, da un po' di anni, ho realizzato il mio fermo desiderio di diventare uomo. Da piccolo avevo paura per i pregiudizi, anche familiari. Preciso come dall'anno 2022, mese di novembre, mi sono sottoposto a cure ormonali e, peraltro, ho già chiesto di essere messo in lista per l'intervento, perché purtroppo i tempi sono molto lunghi. Preciso di avere avuto un figlio da un'unione fuori dal matrimonio, , nato a [...] il [...]. Ho coinvolto Per_2 personalmente mio figlio in questa decisione, il quale, peraltro, in più di un'occasione, nonostante l'età, ha anche preso le mie difese, quando qualcuno ha provato ad ironizzare sulla mia scelta di cambiare sesso. Addirittura abbiamo deciso insieme il mio nuovo nome, ovvero ”; Per_1
l) il Tribunale, pertanto, valorizza, nel caso di specie, la compartecipazione – anche emotiva – del minore a questa importante scelta della madre, a cui è legato da un amore vero, disinteressato e volto, unicamente, a salvaguardare il benessere della propria genitrice (significativa è, invero, la presa di posizione di nel difendere la madre nella scelta intrapresa). Per_2
Ciò premesso,
3 ai sensi dell'art. 3 della L. 14 aprile 1982 n. 164 (nella formulazione successiva alla modifica introdotta con DPR n. 396/2000, oggi non più vigente) il Tribunale, quando risultava necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizzava con sentenza. Detta disposizione, poi, è stata sostituita dall'art. 31 comma 4 del d.lgs. n. 150/2011. Sul punto, tuttavia, va evidenziato che, con la sentenza n. 143 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis».
Nel caso di specie, l'irreversibile scelta del percorso di transizione è emersa dalla documentazione medica in atti da cui emerge l'esistenza nel ricorrente di una netta inversione psicologica nel ruolo maschile, qualificata come disturbo dell'identità di genere, tale che le caratteristiche psicologiche e della personalità, di tipo femminile, non sono in accordo con quelle somatiche sessuali maschili (v. relazione psicodiagnostica dell'ASL SALERNO del allegata al fascicolo di parte ricorrente), oltre che con i desiderata della ricorrente, matura sin dall'infanzia. Tale diagnosi, inoltre, non appare affatto inficiata da disturbi psichiatrici (essendo stato accertato che la ricorrente ha mostrato il suo convincimento in modo sereno e lucido) mentre allo stato, la presenza degli originari caratteri sessuali femminili determina un evidente disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale, rappresentando un ostacolo al diritto indisponibile ed irrinunciabile del soggetto di assumere l'identità sessuale di cui lo stesso si sente portatore. Inoltre, il convincimento del soggetto è apparso stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso maschile anche nel corso dell'udienza (v. verbale di udienza del 11.01.2024), in cui la parte – in aggiunta a quanto sopra – ha anche rappresentato di aver maturato questa
4 sua decisione anche grazie al sostegno del proprio figlio, il quale l'ha sempre difesa, ogni qual volta qualcuno ironizzava sull'importante scelta intrapresa.
Pertanto, dovendosi ritenere irreversibile la scelta del percorso di transizione, deve essere disposto il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento del sesso, in considerazione dell'illegittimità costituzione dell'art. 31 co. 4 d.lgs. 150/2011 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge non solo che parte ricorrente ha intrapreso un serio e motivato percorso terapeutico individuale verso il riconoscimento nell'identità di genere maschile (invero, ancor più autentico e rafforzato proprio dal coinvolgimento del figlio minore), ma anche, a tal fine, ha intrapreso cura ormonale al fine di adeguare i propri caratteri sessuali secondari alla propria identità maschile. Risulta, inoltre, a suggellamento del percorso individuale di , anche Pt_1 depositata in atti anche relazione psicologica dalla quale è emersa una disforia di genere, unitamente alla relazione della specialista, la quale, anche in relazione al figlio , ha, incontestabilmente, confermato gli esiti Per_2 della relazione concludendo, pertanto, per la disforia di genere e per Pt_2
l'assenza, invero, di sintomi, nel bambino, riconducibili a problematiche neuropsichiatriche infantili. Inoltre, sentita la ricorrente all'udienza succitata, quest'ultima ha confermato la serietà e ponderazione della propria scelta, all'uopo, peraltro, avanzando una richiesta di rettifica del nome che vorrebbe sostituire a quello posseduto, ovvero da “ ” a “ ”. Pt_1 Per_1 Part Infine, anche la Curatrice Speciale, preso atto della relazione depositata, con le rassegnate conclusioni, si è rimessa al Tribunale per le più opportune valutazioni, tuttavia non opponendosi alla domanda processuale della ricorrente. Da quanto precede emerge, dunque:
- che l'attrice presenta un disturbo di identità di genere da donna a uomo
- che si trova attualmente in avanzato stadio di transizione in senso maschile,
- che la stessa non presenta disturbi psicopatologici,
- che da molto tempo conduce una vita al maschile e che la sua decisione di cambiare genere e sesso è seria e, del tutto verosimilmente (anche per quanto potuto appurare dal confronto con la parte), definitiva.
In tale contesto gli interventi chirurgici di modificazione dei caratteri sessuali primari appaiono coerenti con il percorso di adeguamento del corpo di
5 a quello del sesso maschile nel quale si identifica, in quanto Pt_1 consentirebbero all'attrice di completare tale percorso.
Il Collegio ritiene che le suesposte conclusioni risultano provate all'esito di indagini approfondite e rese con argomentazioni immuni da vizi logici.
Pertanto, in ossequio alla pronuncia della Consulta, va dichiarato il non luogo a provvedere in merito alla domanda di autorizzazione a sottoporsi all'adeguamento dei propri caratteri sessuali, giacché, all'evidenza, irragionevole, ben potendolo fare a prescindere dall'intervento autorizzato giudiziale.
Occorre, invece, autorizzare, a prescindere dall'adeguamento dei propri caratteri sessuali, la rettificazione del genere e del pronome dell'attrice, da nata a [...] il [...] di sesso Parte_1 femminile a nato a [...] il [...], Persona_3 di sesso maschile. Lo scrivente Collegio, infatti, aderisce all'ormai prevalente orientamento giurisprudenziale che consente tale rettifica, anche alla luce delle acquisizioni della precedente pronuncia della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n.221/2015 ha ritenuto non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui stabilisce che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso sia realizzata in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, in quanto un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, alla luce del rispetto dei diritti fondamentali della persona, non imporrebbe il trattamento chirurgico, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
“Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a
6 consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. (Corte. Cost. cit.).
Nel caso di specie, pertanto, fermo restando il non luogo provvedere in merito all'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, appare accertato alla luce dei contenuti della relazione medica, dell'audizione della parte che sia contestualmente necessario autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute e del benessere psico-fisico della ricorrente nelle more dell'intervento, ciò, pertanto, in attuazione del principio costituzione di cui all'art. 32.
Detto principio, peraltro, trova la sua genesi nel diritto irrinunciabile ed insopprimibile alla salute ed al proprio benessere psico-fisico, come peraltro anche riconosciuto dalla normativa sovranazionale.
Sulla base di quanto precede, non ravvisandosi ragioni ostative, la domanda va senz'altro accolta.
La natura del giudizio, anche per effetto dell'assenza di soccombenza, legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte ricorrente, pur dando atto, tuttavia, dell'ammissione al gratuito patrocinio delle spese, a carico dello Stato, per il minore , con documentata Per_2 delibera del 31.05.2024 e ciò in relazione alla richiesta liquidazione della Curatrice – ammessa al g.p. nell'indicata qualità – per la quale si provvederà con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
1) dispone il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento del sesso, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024;
2) ordina, a prescindere dall'adeguamento medico chirurgico dei caratteri sessuali primari, con riguardo alla persona di
[...] nata a [...] il [...] di sesso Pt_1 femminile
7 la rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da
“ ” a “ ) e al nome (da “ ” a Per_4 Per_5 Pt_1
“ ”), con tutti gli adempimenti susseguenti ai sensi della Per_1
L. 164 del 1982.
3) Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente
Dott.ssa Enrica De Sire
8
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I Sezione civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri magistrati:
1) Dott. ssa Enrica De Sire - Presidente
2) Dott. Simone Iannone - Giudice rel ed est.
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2609/2023 R.G.A.C, riservato per la decisione all'udienza del 15.10.2025 e vertente TRA
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OR EL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
presso il Tribunale di Nocera Inferiore Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSO
Con ricorso depositato in data 10/05/2023 esponeva che: Parte_1
a) che in data 30.05.2022 le veniva diagnosticata “Disforia di genere in soggetto femminile”, come da certificazione e relazione asl (doc. allegato al ricorso); b) che, già da tempo, invero sin da bambina, aveva assunto nel contesto sociale di riferimento comportamenti univocamente diretti a riconoscersi con il genere maschile, verso il quale vorrebbe completare il percorso di transizione;
c) che si era sottoposta a cure ormonali a far data dall'anno 2022 (mese di novembre);
1 Part d) che dalla relazione allegata, è emersa una pervicace, seria e ponderata volontà di riconoscersi nel genere maschile, di cui assume i comportamenti sin da quando era bambina;
e) che la propria decisione è definitiva e ponderata e si è irreversibilmente determinata verso il riconoscimento dell'identità di genere maschile, sorreggendo, a tal fine, oltre che il percorso personale e terapeutico intrapreso, anche la pervicace volontà di di farsi chiamare con il nome Pt_1
“ ”; Per_1
e) che non è sposata e che, tuttavia, ha un figlio, di nome , nato a Per_2
Salerno il 22.12.2017; f) in ragione di ciò, ai sensi di legge è stato nominato un Curatore, nella persona dell'Avv. ARTILLO, la quale, pur non opponendosi in via di principio al cambio di genere della ricorrente, ha chiesto effettuarsi i più opportuni accertamenti, al fine di valutare se il figlio di – – potesse Pt_1 Per_2 subire un qualche pregiudizio dalla libera scelta della madre di completare il percorso di transizione verso il genere maschile;
Part g) che, per l'effetto, incaricata l di competenza, ove peraltro è Pt_1 affidata, tramite elaborata relazione è emersa l'assenza di qualsiasi correlazione tra la scelta della madre e lo stato psico-emotivo del minore (privo di elementi di NPI), per le quali è stato relazionato quanto di seguito trascritto:
“Storia clinica: Nucleo familiare composto dal bambino e dall'unico genitore che lo ha condotto a valutazione. Il genitore ha avviato nel 2021 circa percorso di affermazione di genere, è affetto da fibromialgia, non altre problematiche di salute riferite. Familiarità per disturbo dell'umore nelle nonna e maculopata NAS in una zia. Gravidanza, parto e fenomeni neonatali normoevoluti. Tappe dello sviluppo psicomotorio in epoca. Alimentazione regolare con esclusione del glutine per riferita intolleranza. Ritmo sonno-veglia regolare con occasionali parasonnie. In follow-up ORL per ipertrofia tonsillare e ricorrenti episodi infettivi delle alte vie aeree. Autonomie personali e socio-relazionali riferite nella norma, frequenta attività sportiva in gruppo di pari. Attualmente il bambino frequenta il III anno di scuola primaria con buon profitto e motivazione. Al passaggio al I anno di scuola primaria iniziali difficoltà di adattamento alle richieste per temperamento "vivace" e difficoltà nel restare seduto a lungo. Attualmente tali aspetti hanno avuto andamento migliorativo e non hanno franco impatto sul funzionamento scolastico o generale del bambino. Esame obiettivo: Bambino di 7 anni, giunge a visita in compagnia del genitore dal quale si separa senza difficoltà per prendere parte al colloquio individuale.
2 Aspetto ben curato, adeguata l'interazione sociale e lo scambio comunicativo per condivisione di vissuti emotivi e personali che avviene anche in modo spontaneo senza particolare sollecitazione. Linguaggio espressivo e livello cognitivo adeguati all'età. Intervistato circa il percorso di affermazione di genere intrapreso dal genitore
si mostra sereno e consapevole - compatibilmente a quanto atteso Per_2 per età. Buona la relazione con la figura genitoriale presente, descrive la Per_2 presenza di un nucleo affettivo stabile con possibile coinvolgimento di altre figure di riferimento (le zie) per gli aspetti pratici ed emotivi della quotidianità. Per quel che riguarda l'aspetto scolastico conferma quanto riferito dal Per_2 padre circa il temperamento "vivace" ma mostra buona motivazione e propensione per le attività scolastiche associate ad elevate aspettative circa le proprie prestazioni. Il tono dell'umore è eutimico, non emergono né vengono riferiti sintomi riconducibili a disturbi di pertinenza NPI. Osservazione clinica negativa - non sintomi di pertinenza NPI in atto, attuale benessere psicologico” h) d'altronde, la madre stessa ha rappresentato come abbia da sempre coinvolto il figlio dell'importante scelta personale intrapresa ed il bambino ha sempre – come peraltro anche la relazione attesta – risposto positivamente, anzi collaborando con la madre nella scelta del nome maschile che la stessa vorrebbe assumere;
i) la ricorrente, peraltro, in udienza ha anche dichiarato quanto segue:
“confermo i fatti di cui al ricorso. Sin da piccolo, io ho sempre desiderato questo e, da un po' di anni, ho realizzato il mio fermo desiderio di diventare uomo. Da piccolo avevo paura per i pregiudizi, anche familiari. Preciso come dall'anno 2022, mese di novembre, mi sono sottoposto a cure ormonali e, peraltro, ho già chiesto di essere messo in lista per l'intervento, perché purtroppo i tempi sono molto lunghi. Preciso di avere avuto un figlio da un'unione fuori dal matrimonio, , nato a [...] il [...]. Ho coinvolto Per_2 personalmente mio figlio in questa decisione, il quale, peraltro, in più di un'occasione, nonostante l'età, ha anche preso le mie difese, quando qualcuno ha provato ad ironizzare sulla mia scelta di cambiare sesso. Addirittura abbiamo deciso insieme il mio nuovo nome, ovvero ”; Per_1
l) il Tribunale, pertanto, valorizza, nel caso di specie, la compartecipazione – anche emotiva – del minore a questa importante scelta della madre, a cui è legato da un amore vero, disinteressato e volto, unicamente, a salvaguardare il benessere della propria genitrice (significativa è, invero, la presa di posizione di nel difendere la madre nella scelta intrapresa). Per_2
Ciò premesso,
3 ai sensi dell'art. 3 della L. 14 aprile 1982 n. 164 (nella formulazione successiva alla modifica introdotta con DPR n. 396/2000, oggi non più vigente) il Tribunale, quando risultava necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizzava con sentenza. Detta disposizione, poi, è stata sostituita dall'art. 31 comma 4 del d.lgs. n. 150/2011. Sul punto, tuttavia, va evidenziato che, con la sentenza n. 143 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis».
Nel caso di specie, l'irreversibile scelta del percorso di transizione è emersa dalla documentazione medica in atti da cui emerge l'esistenza nel ricorrente di una netta inversione psicologica nel ruolo maschile, qualificata come disturbo dell'identità di genere, tale che le caratteristiche psicologiche e della personalità, di tipo femminile, non sono in accordo con quelle somatiche sessuali maschili (v. relazione psicodiagnostica dell'ASL SALERNO del allegata al fascicolo di parte ricorrente), oltre che con i desiderata della ricorrente, matura sin dall'infanzia. Tale diagnosi, inoltre, non appare affatto inficiata da disturbi psichiatrici (essendo stato accertato che la ricorrente ha mostrato il suo convincimento in modo sereno e lucido) mentre allo stato, la presenza degli originari caratteri sessuali femminili determina un evidente disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale, rappresentando un ostacolo al diritto indisponibile ed irrinunciabile del soggetto di assumere l'identità sessuale di cui lo stesso si sente portatore. Inoltre, il convincimento del soggetto è apparso stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso maschile anche nel corso dell'udienza (v. verbale di udienza del 11.01.2024), in cui la parte – in aggiunta a quanto sopra – ha anche rappresentato di aver maturato questa
4 sua decisione anche grazie al sostegno del proprio figlio, il quale l'ha sempre difesa, ogni qual volta qualcuno ironizzava sull'importante scelta intrapresa.
Pertanto, dovendosi ritenere irreversibile la scelta del percorso di transizione, deve essere disposto il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento del sesso, in considerazione dell'illegittimità costituzione dell'art. 31 co. 4 d.lgs. 150/2011 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge non solo che parte ricorrente ha intrapreso un serio e motivato percorso terapeutico individuale verso il riconoscimento nell'identità di genere maschile (invero, ancor più autentico e rafforzato proprio dal coinvolgimento del figlio minore), ma anche, a tal fine, ha intrapreso cura ormonale al fine di adeguare i propri caratteri sessuali secondari alla propria identità maschile. Risulta, inoltre, a suggellamento del percorso individuale di , anche Pt_1 depositata in atti anche relazione psicologica dalla quale è emersa una disforia di genere, unitamente alla relazione della specialista, la quale, anche in relazione al figlio , ha, incontestabilmente, confermato gli esiti Per_2 della relazione concludendo, pertanto, per la disforia di genere e per Pt_2
l'assenza, invero, di sintomi, nel bambino, riconducibili a problematiche neuropsichiatriche infantili. Inoltre, sentita la ricorrente all'udienza succitata, quest'ultima ha confermato la serietà e ponderazione della propria scelta, all'uopo, peraltro, avanzando una richiesta di rettifica del nome che vorrebbe sostituire a quello posseduto, ovvero da “ ” a “ ”. Pt_1 Per_1 Part Infine, anche la Curatrice Speciale, preso atto della relazione depositata, con le rassegnate conclusioni, si è rimessa al Tribunale per le più opportune valutazioni, tuttavia non opponendosi alla domanda processuale della ricorrente. Da quanto precede emerge, dunque:
- che l'attrice presenta un disturbo di identità di genere da donna a uomo
- che si trova attualmente in avanzato stadio di transizione in senso maschile,
- che la stessa non presenta disturbi psicopatologici,
- che da molto tempo conduce una vita al maschile e che la sua decisione di cambiare genere e sesso è seria e, del tutto verosimilmente (anche per quanto potuto appurare dal confronto con la parte), definitiva.
In tale contesto gli interventi chirurgici di modificazione dei caratteri sessuali primari appaiono coerenti con il percorso di adeguamento del corpo di
5 a quello del sesso maschile nel quale si identifica, in quanto Pt_1 consentirebbero all'attrice di completare tale percorso.
Il Collegio ritiene che le suesposte conclusioni risultano provate all'esito di indagini approfondite e rese con argomentazioni immuni da vizi logici.
Pertanto, in ossequio alla pronuncia della Consulta, va dichiarato il non luogo a provvedere in merito alla domanda di autorizzazione a sottoporsi all'adeguamento dei propri caratteri sessuali, giacché, all'evidenza, irragionevole, ben potendolo fare a prescindere dall'intervento autorizzato giudiziale.
Occorre, invece, autorizzare, a prescindere dall'adeguamento dei propri caratteri sessuali, la rettificazione del genere e del pronome dell'attrice, da nata a [...] il [...] di sesso Parte_1 femminile a nato a [...] il [...], Persona_3 di sesso maschile. Lo scrivente Collegio, infatti, aderisce all'ormai prevalente orientamento giurisprudenziale che consente tale rettifica, anche alla luce delle acquisizioni della precedente pronuncia della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n.221/2015 ha ritenuto non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui stabilisce che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso sia realizzata in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, in quanto un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, alla luce del rispetto dei diritti fondamentali della persona, non imporrebbe il trattamento chirurgico, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
“Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a
6 consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. (Corte. Cost. cit.).
Nel caso di specie, pertanto, fermo restando il non luogo provvedere in merito all'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, appare accertato alla luce dei contenuti della relazione medica, dell'audizione della parte che sia contestualmente necessario autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute e del benessere psico-fisico della ricorrente nelle more dell'intervento, ciò, pertanto, in attuazione del principio costituzione di cui all'art. 32.
Detto principio, peraltro, trova la sua genesi nel diritto irrinunciabile ed insopprimibile alla salute ed al proprio benessere psico-fisico, come peraltro anche riconosciuto dalla normativa sovranazionale.
Sulla base di quanto precede, non ravvisandosi ragioni ostative, la domanda va senz'altro accolta.
La natura del giudizio, anche per effetto dell'assenza di soccombenza, legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte ricorrente, pur dando atto, tuttavia, dell'ammissione al gratuito patrocinio delle spese, a carico dello Stato, per il minore , con documentata Per_2 delibera del 31.05.2024 e ciò in relazione alla richiesta liquidazione della Curatrice – ammessa al g.p. nell'indicata qualità – per la quale si provvederà con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
1) dispone il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento del sesso, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024;
2) ordina, a prescindere dall'adeguamento medico chirurgico dei caratteri sessuali primari, con riguardo alla persona di
[...] nata a [...] il [...] di sesso Pt_1 femminile
7 la rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da
“ ” a “ ) e al nome (da “ ” a Per_4 Per_5 Pt_1
“ ”), con tutti gli adempimenti susseguenti ai sensi della Per_1
L. 164 del 1982.
3) Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente
Dott.ssa Enrica De Sire
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