Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 73
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Annullamento in autotutela

    L'annullamento in autotutela ha eliminato la pretesa azionata con l'atto impugnato, venendo meno l'oggetto sostanziale del giudizio.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    La controversia non rientra nell'ambito della giurisdizione tributaria ma spetta al giudice ordinario.

  • Accolto
    Annullamento in autotutela

    L'annullamento in autotutela ha eliminato la pretesa azionata con l'atto impugnato, venendo meno l'oggetto sostanziale del giudizio.

  • Accolto
    Soccombenza virtuale dell'Agenzia delle Entrate NE

    L'Agenzia delle Entrate NE è stata condannata a rifondere al ricorrente le spese di lite.

  • Accolto
    Compensazione delle spese

    Le spese di lite sono state compensate tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 73
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia
    Numero : 73
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo