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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
AR PAOLO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 447/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Venezia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920220016096226502 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920230011631704501 VARIE 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920220015511336502 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 622/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "dichiarare nulle, ovvero illegittime ... le cartelle impugnate"; "condannare l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate NE al ... pagamento delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 15 del D.
Lgs. n. 546/1992".
Resistente: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia: "dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 546/92"; "condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della scrivente Agenzia".
Agenzia delle Entrate NE: "dichiarare la cessata materia;
il tutto con compensazione delle spese legali".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 7 marzo 2025, l'Agenzia delle Entrate NE ha notificato al Sig. Ricorrente_1, ritenuto socio illimitatamente responsabile” della Società_1 s.a.s. di Nominativo_1 & C., le seguenti 3 cartelle di pagamento
· n. 11920220016096226502 (controllo IVA 2018, € 1.045,02);
· n. 11920230011631704501 (contributi previdenziali anno 2022, € 204,24);
· n. 11920220015511336502 (controllo IVA 2017, € 3.495,18).
In data 6 maggio 2025, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, ha impugnato le suddette 3 cartelle di pagamento notificando, regolarmente e tempestivamente l'apposito ricorso ai all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Venezia (indirizzo PEC dp.Venezia@pce.agenziaentrate. it), sia all'Agenzia delle Entrate NE, (indirizzo pec Email_3).,
Il ricorrente ha eccepito, in sintesi:
· di essere stato socio accomandante e non accomandatario;
· di aver cessato la qualifica sociale in data 06/12/2016;
· l'insussistenza della pretesa e l'illegittima riferibilità personale delle cartelle.
Risulta che il contribuente, in data 11 marzo 2025, aveva già presentato istanza di autotutela.
In data 4 giugno 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 447/2025.
In data 13 giugno 2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia ed, in data 24 giugno 205, l'Agenzia delle Entrate-NE.
L'Ufficio ha rappresentato che l'Agenzia della NE, con PEC del 14 maggio 2025, ha comunicato l'annullamento in autotutela delle cartelle chiedendo l'estinzione della controversia per cessazione della materia del contendere;
sollevando, per la cartella “contributi 2022”, profili di estraneità / competenza.
L'Agenzia delle Entrate NE, infatti, con la pec già citata dall'Ufficio ha concluso le proprie controdeduzioni per la cessata materia del contendere, attestando l'annullo delle tre cartelle in coobbligazione.
In data 10 ottobre 2025, il ricorrente, ha depositato brevi repliche, insistendo per la regolazione delle spese, segnalando che l'annullamento è intervenuto dopo la notifica del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Difetto di giurisdizione sulla cartella INAIL 2022
La cartella n. 11920230011631704501 attiene a recupero di premi / contributi INAIL (anno 2022), ossia a crediti previdenziali / assicurativi obbligatori e non a “tributi” in senso proprio.
Ne consegue che la controversia non rientra nell'ambito delineato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (giurisdizione tributaria), bensì spetta al giudice ordinario (rito previdenziale/lavoro).
Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte su tale specifica cartella.
2) Cessazione della materia del contendere sulle cartelle IVA
Per le restanti cartelle (IVA 2018 e IVA 2017), è documentalmente rappresentato che l'Agente della
NE ha provveduto all'annullamento in autotutela, eliminando la pretesa azionata con gli atti impugnati.
Pertanto, è venuto meno l'oggetto sostanziale del giudizio e va dichiarata l'estinzione per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
3) Spese di lite e contributo unificato
L'annullamento in autotutela, intervenuto dopo l'attivazione del contribuente e a contenzioso avviato.
Conseguentemente che secondo criterio di causalità e “soccombenza virtuale” ex art. 15 D. Lgs. 546/1992, la condanna dell'Agenzia delle Entrate NE alle spese, nella misura liquidata in dispositivo
Quanto a Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia, ricorrono giusti motivi per la compensazione: la definizione è stata determinata dall'annullamento operato dall'Agente della riscossione e la posizione dell'Ufficio impositore, nel contesto concretamente maturato, resta marginale ai fini della statuizione conclusiva sulle cartelle IVA annullate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Venezia – sez. II -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
• Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla cartella di pagamento n. . 119 2023 0011631704
501 (INAIL 2022);
• Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992, in relazione alle cartelle impugnate;
• Condanna Agenzia delle Entrate – NE a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in
€ 350,00, oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato (come dichiarato in ricorso);
• Compensa le spese di lite tra il ricorrente e Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia. Così deciso in Venezia il 16 ottobre 2025
Il Giudice Monocratico
LO AR
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
AR PAOLO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 447/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Venezia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920220016096226502 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920230011631704501 VARIE 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920220015511336502 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 622/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "dichiarare nulle, ovvero illegittime ... le cartelle impugnate"; "condannare l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate NE al ... pagamento delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 15 del D.
Lgs. n. 546/1992".
Resistente: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia: "dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 546/92"; "condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della scrivente Agenzia".
Agenzia delle Entrate NE: "dichiarare la cessata materia;
il tutto con compensazione delle spese legali".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 7 marzo 2025, l'Agenzia delle Entrate NE ha notificato al Sig. Ricorrente_1, ritenuto socio illimitatamente responsabile” della Società_1 s.a.s. di Nominativo_1 & C., le seguenti 3 cartelle di pagamento
· n. 11920220016096226502 (controllo IVA 2018, € 1.045,02);
· n. 11920230011631704501 (contributi previdenziali anno 2022, € 204,24);
· n. 11920220015511336502 (controllo IVA 2017, € 3.495,18).
In data 6 maggio 2025, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, ha impugnato le suddette 3 cartelle di pagamento notificando, regolarmente e tempestivamente l'apposito ricorso ai all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Venezia (indirizzo PEC dp.Venezia@pce.agenziaentrate. it), sia all'Agenzia delle Entrate NE, (indirizzo pec Email_3).,
Il ricorrente ha eccepito, in sintesi:
· di essere stato socio accomandante e non accomandatario;
· di aver cessato la qualifica sociale in data 06/12/2016;
· l'insussistenza della pretesa e l'illegittima riferibilità personale delle cartelle.
Risulta che il contribuente, in data 11 marzo 2025, aveva già presentato istanza di autotutela.
In data 4 giugno 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 447/2025.
In data 13 giugno 2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia ed, in data 24 giugno 205, l'Agenzia delle Entrate-NE.
L'Ufficio ha rappresentato che l'Agenzia della NE, con PEC del 14 maggio 2025, ha comunicato l'annullamento in autotutela delle cartelle chiedendo l'estinzione della controversia per cessazione della materia del contendere;
sollevando, per la cartella “contributi 2022”, profili di estraneità / competenza.
L'Agenzia delle Entrate NE, infatti, con la pec già citata dall'Ufficio ha concluso le proprie controdeduzioni per la cessata materia del contendere, attestando l'annullo delle tre cartelle in coobbligazione.
In data 10 ottobre 2025, il ricorrente, ha depositato brevi repliche, insistendo per la regolazione delle spese, segnalando che l'annullamento è intervenuto dopo la notifica del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Difetto di giurisdizione sulla cartella INAIL 2022
La cartella n. 11920230011631704501 attiene a recupero di premi / contributi INAIL (anno 2022), ossia a crediti previdenziali / assicurativi obbligatori e non a “tributi” in senso proprio.
Ne consegue che la controversia non rientra nell'ambito delineato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (giurisdizione tributaria), bensì spetta al giudice ordinario (rito previdenziale/lavoro).
Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte su tale specifica cartella.
2) Cessazione della materia del contendere sulle cartelle IVA
Per le restanti cartelle (IVA 2018 e IVA 2017), è documentalmente rappresentato che l'Agente della
NE ha provveduto all'annullamento in autotutela, eliminando la pretesa azionata con gli atti impugnati.
Pertanto, è venuto meno l'oggetto sostanziale del giudizio e va dichiarata l'estinzione per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
3) Spese di lite e contributo unificato
L'annullamento in autotutela, intervenuto dopo l'attivazione del contribuente e a contenzioso avviato.
Conseguentemente che secondo criterio di causalità e “soccombenza virtuale” ex art. 15 D. Lgs. 546/1992, la condanna dell'Agenzia delle Entrate NE alle spese, nella misura liquidata in dispositivo
Quanto a Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia, ricorrono giusti motivi per la compensazione: la definizione è stata determinata dall'annullamento operato dall'Agente della riscossione e la posizione dell'Ufficio impositore, nel contesto concretamente maturato, resta marginale ai fini della statuizione conclusiva sulle cartelle IVA annullate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Venezia – sez. II -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
• Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla cartella di pagamento n. . 119 2023 0011631704
501 (INAIL 2022);
• Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992, in relazione alle cartelle impugnate;
• Condanna Agenzia delle Entrate – NE a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in
€ 350,00, oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato (come dichiarato in ricorso);
• Compensa le spese di lite tra il ricorrente e Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia. Così deciso in Venezia il 16 ottobre 2025
Il Giudice Monocratico
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