Sentenza 7 novembre 2023
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00444/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00628/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 628 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Casa di Cura Prof. Brodetti S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Cristino e Pierluigi Panniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Foggia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Renata Fiore e Antonella Carlomagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per ottenere l’ordine
nei confronti dell’amministrazione comunale a provvedere sull'istanza notificata in data 12 gennaio 2023, reiterata con diffida del 22 febbraio 2023, con la quale la società ricorrente ha invitato il Comune di Foggia ad esprimersi sull'assimilabilità dell'area su cui ricade l'immobile di sua proprietà - oggetto dell'intervento di manutenzione straordinaria - alle zone A o B, ai fini e per gli effetti della normativa vigente in materia di “bonus facciate”, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31 luglio 2023:
per l’annullamento
della nota del dirigente del Servizio Urbanistico e Sviluppo Economico del Comune di Foggia del 1° giugno 2023, con cui il Comune ha dato riscontro alle istanze del 12 gennaio 2023 e del 22 febbraio 2023 volte a sollecitare l'Amministrazione ad esprimersi sull'assimilabilità dell'area su cui ricade l'immobile di proprietà del ricorrente alle zone A o B ex D.M. n. 1444/1968;
di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quello impugnato, ancorché non noto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. AL EP GR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 17 maggio 2023 e depositato il 26 maggio 2023 la società Casa di Cura Prof. Brodetti S.p.A. – Villa Igea adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in epigrafe.
Esponeva in fatto di essere titolare di un immobile sito in Foggia, catastalmente individuato al foglio n. 92, particella n. 1085, sub. 7, per il quale, con istanza del 20 maggio 2022, chiedeva al Comune di Foggia il rilascio della certificazione di indicazione di zona omogenea, utile ai fini della detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, prevista dall’art. 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (c.d. “bonus facciate”).
In riscontro a tale istanza, con nota prot. n. 83537 del 28 luglio 2022, il dirigente comunale dell’Area Tecnica – Servizio Urbanistico del Comune di Foggia attestava che nelle Relazioni di Piano Regolatore Generale il terreno in esame era inserito nell’elenco delle Zone F e che nelle tavole grafiche lo stesso risultava campito dal retino rappresentante la zona SP.
Non essendo soddisfatta dalla risposta dell’Amministrazione comunale, la società ricorrente, con istanza del 12 gennaio 2023 e con successiva diffida del 22 febbraio 2023, invitava il Comune di Foggia ad esprimersi definitivamente sull’assimilabilità o meno dell’area su cui ricadeva il suddetto immobile alle zone A o B ai fini e per gli effetti della normativa vigente in materia di “bonus facciate”.
Considerato che l’Amministrazione resistente non dava alcun riscontro alle istanze, avverso il silenzio in tal modo concretizzatosi la ricorrente insorgeva, proponendo il ricorso in epigrafe.
Veniva, in particolare, sollevato il seguente argomento di gravame:
1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione nonché dei principi del giusto procedimento e di buon andamento dell’azione amministrativa.
Con un unico motivo di ricorso, la società Casa di Cura Prof. Brodetti s.p.a. denunciava il silenzio -inadempimento del Comune di Foggia.
Nello specifico, secondo le prospettazioni della ricorrente, l’Amministrazione avrebbe omesso di adottare il provvedimento richiesto, nonostante la sua emanazione avrebbe rappresentato l'adempimento di un obbligo di esercizio di una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza del Comune destinatario della richiesta.
Con atto depositato in data 26 giugno 2023, si costituiva in giudizio il Comune di Foggia, instando per la reiezione del ricorso.
Con nota del 1° giugno 2023, il dirigente del Servizio Urbanistico e Sviluppo Economico dell’Amministrazione comunale dava riscontro alle predette istanze, certificando la destinazione per zona F dell’area su cui insisteva il fabbricato.
Avverso tale nota, con atto notificato in data 19 luglio 2023 e depositato in data 31 luglio 2023, la società ricorrente proponeva motivi aggiunti, sollevando la seguente censura:
1. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità manifesta e travisamento della realtà.
Con un unico argomento di doglianza, la società Casa di Cura Prof. Brodetti S.p.A. rilevava che il Comune di Foggia non avesse svolto un effettivo esame di assimilabilità dell’area in questione alle Zone A o B, avendo omesso, in tesi, qualsivoglia motivazione nell’adottare il provvedimento impugnato e ignorando quanto chiesto e rappresentato dalla ricorrente nelle proprie istanze.
Con sentenza n. 1306 del 25 ottobre 2023, questo Tribunale Amministrativo Regionale dichiarava improcedibile il ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse, disponendo il mutamento del rito e la prosecuzione del giudizio impugnatorio sul gravame per motivi aggiunti.
Previo deposito di memorie e repliche, all’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026, il Collegio tratteneva definitivamente la causa in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile.
Con il ricorso proposto in epigrafe la società ricorrente denunciava l’illegittimità della nota del 1° giugno 2023, con la quale il dirigente del Servizio Urbanistico e Sviluppo Economico del Comune di Foggia certificava che l'area su cui insisteva il fabbricato in parola era inserita in Zona F.
Nello specifico, secondo parte ricorrente, l’Amministrazione comunale avrebbe ricondotto l'area di insistenza dell'immobile alla Zona in questione violando la destinazione urbanistica della stessa e la relativa campitura della medesima emergente dal Piano Regolatore Generale vigente.
Tali doglianze, tuttavia, non possono essere accolte in quanto il ricorso è stato proposto avverso un atto meramente confermativo del precedente provvedimento del 28 luglio 2022.
In via preliminare, si deve distinguere tra atto di conferma in senso proprio e atto meramente confermativo, poiché solo il primo è atto autonomamente lesivo e, quindi, impugnabile nei termini di decadenza di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 104 del 2010, risultando, al contrario, inoppugnabile il secondo.
Secondo consolidata e granitica giurisprudenza, non può considerarsi meramente confermativo l’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può dare luogo a un atto propriamente di conferma, in grado, come tale, di costituire un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione.
Ricorre, invece, l'atto meramente confermativo quando l'Amministrazione, a fronte di un'istanza di riesame, si limita a dichiararne l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere una nuova istruttoria e senza una nuova motivazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2014, n. 1805; sez. IV, 12 febbraio 2015, n. 758; sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 812; Sez. III, 30 maggio 2017, n. 2564; CGARS, Sez. giurisdizionale, 19 novembre 2020, n. 1083).
In specie, con il provvedimento fatto oggetto di doglianza il Comune di Foggia non ha espletato alcuna nuova valutazione e accertamento, come emerge dalla nota di conferma che fa espresso rinvio alla certificazione precedentemente rilasciata, chiarendone soltanto il significato.
Né potrebbe indurre a diversa decisione la considerazione che la nota dirigenziale impugnata con motivi aggiunti avrebbe un contenuto differente rispetto a quella gravata dal ricorso principale, poiché la prima si limita a esplicitare il senso delle disposizioni del P.R.G. già enucleate nella seconda, ribadendo la non assimilabilità alle zone A o B dell'area su cui ricade l'immobile di proprietà della ricorrente.
Ad abundantiam , nel merito, le doglianze formulate non possono essere accolte in quanto le prospettazioni eccepite non trovano riscontro in quanto previsto dal D.M. n. 1444/1968 e dalla disciplina di cui all'art. 13, lett. b) delle norme tecniche di attuazione (NTA).
In particolare, le Relazioni al P.R.G. del Comune di Foggia collocano l'area su cui insiste il fabbricato in esame nell’elenco delle Zone F, dal momento che detto immobile costituisce “Attrezzatura pubblica di interesse generale”, ricorrendo i requisiti previsti dall'art. 13, lett. b) delle NTA per le attrezzature sanitarie.
Pertanto, l'inserimento del terreno nella zona SP delle tavole grafiche risulta irrilevante sia perché nell’ambito della Zona SP non sono previste attrezzature sanitarie, sia perché le rappresentazioni cartografiche assolvono a una funzione meramente complementare rispetto a quanto individuato nella parte normativa del P.R.G., sicché, in caso di contrasto tra le prime e la seconda, le norme tecniche attuative, ossia la parte normativa, devono prevalere sulla parte grafica.
Di conseguenza il Comune di Foggia ha correttamente certificato l'appartenenza dell'immobile alla Zona omogenea F, escludendo, dunque, l'assimilabilità della stessa alle Zone A o B.
In conclusione, il ricorso per motivi aggiunti è respinto perché inammissibile e, ad abundantiam , infondato nel merito.
Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Casa di Cura Prof. Brodetti S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Foggia, che liquida in € 3.000,00 (euro tremila,00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE NO, Presidente
AL EP GR, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL EP GR | LE NO |
IL SEGRETARIO