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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 5408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5408 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere rel.
3) dott. Antonio Quaranta Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4548/2023 R.G. vertente
T R A
Parte_1 codice fiscale , in persona dell'amministratore in carica dott. P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in al Corso Vittorio Controparte_1 Pt_1
Emanuele n. 112 presso lo Studio dell'Avvocato Alberto Galassi
[...]
) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti C.F._1 versata in atti (telefax 081 665556; e-mail PEC Email_1
APPELLANTE Email_2
E
(Partita Iva n. ), in persona del suo procuratore CP_2 P.IVA_2 speciale, dr. , domiciliato per la carica presso la sede sociale Controparte_3 di Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, elettivamente domiciliata in alla Pt_1 via Carlo Poerio n. 89/A presso lo studio dell'avv. Luca Calamita (CF.
, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura C.F._2 in calce alla comparsa di costituzione e risposta (separata in telematico), il quale indica ai sensi e per gli effetti della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione, nonché la comunicazione o notificazione in forma telematica dei documenti informatici, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale la detta parte elegge Email_3 domicilio digitale;
APPELLATA NONCHÉ
), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_3 pro tempore ing. , con sede in al Vico II San Nicola alla CP_5 Pt_1
1 Dogana n. 9, rappresentata e difesa in primo grado dall'Avvocato Luca Maione presso il quale elettivamente domicilia in alla Via del Parco Margherita n. Pt_1
23, indirizzo PEC Email_4
APPELLATA CONTUMACE E
nato a [...] [...] ed ivi residente a[...] Pt_1
Schipa n. 100 ) e , nata a C.F._3 Controparte_7 Pt_1 il 18.01.1972 ed ivi residente a[...] , in C.F._4 proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a [...] [...] ), Persona_1 Pt_1 C.F._5 rappresentati e difesi in primo grado dall'Avvocato Francesco Postiglione presso il quale elettivamente domiciliano in al Corso Vittorio Emanuele n. 170, Pt_1 indirizzo PEC APPELLATI CONTUMACI Email_5
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3961/2023, pubblicata in data 17.04.2023 e mai notificata, del Tribunale di Napoli, IV sez. civile, in tema di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c..
CONCLUSIONI: l'avv. Alberto Galassi per l'appellante: “l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia così provvedere. Previa declaratoria di ammissibilità, procedibilità e fondatezza dell'interposto gravame, riformi l'impugnata decisione e per l'effetto: A) accertata la sussistenza del denunciato vizio interpretativo, dichiari la
quale cessionaria del ramo di azienda appartenuto Controparte_8 ad legittimata passiva ex art. 2558 c.c. per la domanda di Controparte_9 garanzia e di manleva avanzata dal appellante nei suoi confronti Parte_1 relativamente all'evento infiltrativo del giorno 31.12.2014 in forza della polizza assicurativa trasferita ad essa appellata con il suddetto atto di cessione;
B) conseguentemente, in accoglimento della domanda spiegata in primo grado, condanni la Compagnia appellata a manlevare e tenere indenne il
[...] da ogni pregiudizio patrimoniale connesso Parte_1 all'evento infiltrativo del 31.12.2014, con pagamento diretto delle somme così come quantificate e liquidate dal Primo Giudice con la sentenza impugnata in favore dei danneggiati, coniugi e la società CP_10 Controparte_4 per sorta, interessi, rivalutazione, spese e competenze legali, ovvero a rimborsare l'Ente di gestione appellante di quanto tenuto a corrispondere agli appellati per i suddetti titoli;
C) previa revoca della statuizione di condanna posta a carico del appellante per il pagamento di spese e Parte_1 competenze in favore di condanni la Compagnia appellata al CP_2 pagamento di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA ed il rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge, con attribuzione al difensore antistatario.”.
2 L'avv. Luca Calamita per l'appellata: “1) rigettare le domande formulate dall'appellante, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, alla stregua delle argomentazioni esposte e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata;
2) con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.”.
Svolgimento del processo Con atto notificato il 3.11.2015, e , nella Controparte_6 Controparte_7 qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore , Persona_1 convenivano dinanzi al Tribunale di Napoli il sito in Controparte_11 alla Via A. Manzoni n. 212/C esponendo quanto segue: tra il 6 e il 7 Pt_1 novembre del 2014, a seguito di una pioggia di forte intensità, si manifestavano all'interno dell'appartamento posto all'ultimo piano del Condominio di via Manzoni 212/C, piano 6, scala B, int. 14, di cui il minore
è proprietario, abbondanti percolazioni d'acqua provenienti dal Persona_1 lastrico solare che avevano danneggiato l'immobile; il lastrico solare in questione è di proprietà esclusiva della “ ; l'art.15 del Parte_2
Regolamento di Condominio espressamente prevede che Parte_1
“per la conservazione e le innovazioni relative ai terrazzi di copertura, come individuati dall'art.3, le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, (…) verranno ripartite tra tutti i condomini in parti uguali, in deroga alle disposizioni del codice civile”; successivamente, in data 31/12/2014, si verificavano ulteriori infiltrazioni d'acqua a causa della rottura del raccordo tra la montante ed il sottocontatore “idrocomputex” posto sulla CP_12 parete esterna del salone del medesimo immobile con conseguente danneggiamento del pavimento. Pertanto, chiedevano al Tribunale di Napoli, previo accertamento della esclusiva responsabilità del nella Parte_1 causazione degli eventi dannosi suddetti, di condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni arrecati all'immobile di proprietà del minore nonché al rimborso dei costi anticipati sia per l'impermeabilizzazione del lastrico solare che per la riparazione del contatore idrico condominiale, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il Parte_1 rigetto delle domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che l'autorizzazione alla chiamata in garanzia di (quale CP_2 cessionaria del ramo d'azienda danni ex da Controparte_13 CP_14
con la quale aveva stipulato la polizza globale fabbricati n.
[...]
6928501008918, denominata “ , al fine di essere Parte_3 manlevato dalle conseguenze pregiudizievoli che sarebbero potute derivare dal giudizio.
3 Autorizzata la chiamata in causa di la stessa si costituiva in CP_2 giudizio in data 2.5.2016 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed evidenziando, altresì, nel merito, la violazione degli artt. 1913 c.c. e 5.1 per non aver il condominio denunciato tempestivamente Controparte_15 il sinistro alla compagnia assicurativa;
infine, evidenziava che, in CP_2 ogni caso, il sinistro verificatosi in data 31.12.2014 non rientrava nella copertura assicurativa non essendo il subcontatore, di cui gli attori lamentavano la rottura, di proprietà condominiale.
All'udienza del 22.3.2019, a tale procedimento veniva riunito quello recante R.G. n. 35285/2017 promosso dalla quale proprietaria di un Controparte_4 immobile sito nel , per il risarcimento dei Parte_1 danni conseguenti al medesimo fenomeno infiltrativo del 31/12/2014. Anche nel procedimento riunito, il era stato autorizzato alla chiamata in Parte_1 causa di Controparte_2
Espletati i mezzi di prova, all'udienza del 25.11.2022 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza n. 3961/2023, pubblicata in data 17.04.2023, il Tribunale di Napoli, IV sez. civile così statuiva:
“1) accerta l'esclusiva responsabilità del Controparte_16 nella causazione del fenomeno dannoso del 6/7 novembre 2014 e per l'effetto lo condanna al risarcimento, in favore degli attori e , della Per_1 CP_7 complessiva somma di € 20.074,00 oltre interessi da calcolarsi come meglio precisato in parte motiva;
2) accerta l'esclusiva responsabilità del Controparte_16 nella causazione del fenomeno dannoso del 31 dicembre 2014 e per l'effetto lo condanna al risarcimento, in favore degli attori e , della Per_1 CP_7 complessiva somma di € 18.579,70, oltre interessi da calcolarsi come meglio precisato in parte motiva e al risarcimento, in favore della Controparte_4 della complessiva somma di € 7.923,20, oltre interessi da calcolarsi come meglio precisato in parte motiva;
3) condanna il al pagamento, in favore Controparte_16 degli attori e delle spese di lite che si liquidano in complessivi € Per_1 CP_7
8.409,70 di cui € 793,70 per spese ed € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Postiglione Francesco dichiaratosi antistatario;
4) condanna il al pagamento, in favore Controparte_16 dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in complessivi Controparte_4
€ 5.349,62 di cui € 272,62 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta,
4 come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Luca Maione dichiaratosi antistatario;
5) rigetta la domanda di manleva proposta dal Controparte_16
nei confronti dell'
[...] CP_2
6) condanna il al pagamento, in favore Controparte_16 dell' delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per CP_2 compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.”.
Avverso tale sentenza, con atto del 13.10.2023, il proponeva Parte_1 appello sulla base dei seguenti motivi: I- Violazione dell'art. 2558 c.c.; violazione e falsa applicazione della clausola negoziale di cui all'art.
3.2 lettera (i) del contratto di cessione ramo di azienda sottoscritto in data 30.06.2014 tra e Controparte_9
Controparte_2
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere opponibile al la clausola di cui all'art. 3.2, lettera i, del contratto di Parte_1 cessione in base alla quale solo le passività derivanti da sinistri avvenuti in data successiva alle ore 23,59 del 31.12.2014 sarebbero state indennizzabili dal cessionario. Poiché i sinistri oggetto di causa si sono verificati prima di tale scadenza, il Tribunale, erroneamente, avrebbe rigettato la domanda di manleva. L'appellante sostiene che il giudice avrebbe dovuto considerare, in primo luogo, che la cessione di ramo di azienda si è perfezionata il 30.06.2014, corrispondente alla data di sottoscrizione del contratto, con il conseguente trasferimento in capo alla cessionaria, ex art. 2558 c.c., del contratto assicurativo stipulato dal condominio. In secondo luogo, il giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che la data del rilascio dell'autorizzazione all'operazione negoziale da parte di IVASS, avvenuto il 18.11.2014, in base agli accordi negoziali, coinciderebbe con la esecuzione della seconda fase del programma di trasferimento del ramo di azienda. Infine, nelle premesse del contratto, al paragrafo G, sarebbe chiarito che le scansioni temporali contrattualmente previste risponderebbero ad esigenze di natura meramente organizzativa dei contraenti, senza limitare in alcun modo il trasferimento delle polizze in favore del cessionario. L'appellante ritiene, inoltre, che il giudice di prime cure avrebbe violato l'art. 2558 c.c. secondo cui la cessione del ramo di azienda determina ope legis il trasferimento dei rapporti e dei contratti, senza soluzione di continuità, dal cedente al cessionario. Come chiarito dalla giurisprudenza, deve escludersi che le parti possano concordare una cessione soltanto parziale di un rapporto negoziale già sussistente tra cedente ed un terzo (cfr. Cass. n. 840/2012). Infatti, la cessione comporta “il subentro dell'acquirente d'azienda nel rapporto contrattuale nella sua interezza, cioè per il complesso di prestazioni, obblighi e
5 diritti dal medesimo scaturenti;
ne consegue l'inopponibilità al contraente ceduto del patto, intercorso fra l'appaltatore cedente e il cessionario d'azienda, in forza del quale il primo conserva i diritti di credito relativi a riserve iscritte in contabilità sui lavori eseguiti.” (Cass. Civ., Sez. I, 23 gennaio 2012, n. 840). Essendo inammissibile la cessione parziale del contratto assicurativo, secondo l'appellante, sarebbe subentrata in tutti i rapporti, diritti, pesi ed CP_2 obblighi conseguenti alla polizza assicurativa ceduta, incluse le passività derivanti dai sinistri avvenuti prima del 31.12.2014 avendo la clausola di cui all'art.
3.2 del contratto di cessione una mera funzione di regolamentazione dei rapporti interni tra le parti. II- Riconoscimento del diritto del condominio appellante ad essere manlevato dalla compagnia in ragione della polizza CP_2 assicurativa versata in atti. Secondo l'appellante, il giudice di prime cure, avendo erroneamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'appellata, avrebbe errato, altresì, nel non esaminare nel merito la domanda di manleva. Il Condominio, infatti, avrebbe tutto il diritto di essere tenuto indenne dagli esborsi economici conseguenti al giudizio in forza della stipula della polizza assicurativa “Difesa Fabbricati Full”, avente decorrenza dal 16.06.2014 e con scadenza al 16.06.2015. Trattasi di una polizza globale destinata a garantire il Condominio da possibili eventi lesivi in danno di terzi provocati involontariamente da beni o impianti comuni. III- Riforma del regime delle spese processuali. All'accoglimento dei motivi di appello, ritiene l'appellante che debba seguire la riforma della sentenza impugnata nella parte relativa alle spese processuali liquidate in favore dell'appellata a carico della quale, al contrario, devono essere poste le spese e le competenze del doppio grado di giudizio. Pertanto, concludeva, chiedendo di: “- accertata la sussistenza del denunciato vizio interpretativo, dichiarare la quale cessionaria Controparte_8 del ramo di azienda appartenuto ad legittimata passiva ex Controparte_9 art. 2558 c.c. per la domanda di garanzia e di manleva avanzata dal
appellante nei suoi confronti relativamente all'evento infiltrativo Parte_1 del giorno 31.12.2014 in forza della polizza assicurativa trasferita ad essa appellata con il suddetto atto di cessione;
- conseguentemente, in accoglimento della domanda spiegata in primo grado, condannare la Compagnia appellata a manlevare e tenere indenne il
[...] da ogni pregiudizio patrimoniale connesso all'evento Parte_1 infiltrativo del 31.12.2014, con pagamento diretto delle somme così come quantificate e liquidate dal Primo Giudice con la sentenza impugnata in favore dei danneggiati per sorta, interessi, rivalutazione, spese e competenze legali, ovvero a rimborsare l'Ente di gestione appellante di quanto tenuto a corrispondere agli appellati per i suddetti titoli;
- previa revoca della statuizione di condanna posta a carico del appellante per il pagamento di Parte_1
6 spese e competenze in favore di condannare la Compagnia CP_2 appellata al pagamento di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA ed il rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge, con attribuzione al difensore antistatario.”.
Si costituiva il 15.1.2024 (udienza fissata in citazione per il 29.3.2024), CP_2 la quale chiedeva alla Corte di rigettare l'appello in quanto inammissibile
[...] ed infondato, integralmente confermando la sentenza n. 3961/2023 del Tribunale di Napoli, con vittoria di spese e competenze di giudizio. Le altre parti restavano contumaci.
La causa veniva rinviata all'udienza di remissione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 17.10.2025, sostituita dallo stesso termine ex art. 127 ter c.p.c. Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Con riguardo al primo motivo di impugnazione, occorre osservare quanto segue. Nell'interpretazione del contratto, ai sensi dell'art 1362 c.c., il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. Ciò posto, l'art. 2.1, lettera b), del contratto di cessione del ramo di azienda prevede che l'acquisto del portafoglio abbia effetti “dalla Data di Efficacia della Seconda Esecuzione”. A sua volta, l'art. 3.2 (“attività, passività e rapporti esclusi”) del medesimo contratto, alla lettera i, specifica che: “…non saranno trasferite all'Acquirente, rimanendo dunque in capo al Venditore, … le passività derivanti dai sinistri inerenti le polizze trasferite occorsi prima della Data di Efficacia della Seconda Esecuzione, anche se denunciati successivamente...” laddove per “sinistro” deve intendersi il ”fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione”. Il contratto di cessione, poi, alla pagina 4, precisa che per “Data di Efficacia della Seconda Esecuzione” si intendono le ore 23:59 dell'ultimo giorno di calendario del mese in cui cade la data della seconda esecuzione, da comunicarsi per iscritto dall'Acquirente al Venditore. Si tratta, evidentemente, di una clausola con cui i contraenti hanno inteso chiarire il momento a partire dal quale i sinistri (inerenti al portafoglio oggetto di trasferimento) sarebbero ricaduti sulla cedente o sulla cessionaria. Ebbene, posto che risulta agli atti che l'acquirente, cioè ha CP_2 indicato il 19.12.2014 come data della “Seconda Esecuzione”, ne consegue che la stessa è divenuta efficace alle ore 23:59 del 31.12.2014, cioè l'ultimo giorno di calendario del mese in cui essa cade. Tanto premesso, nella presente controversia, il primo sinistro è avvenuto il 7 novembre 2014 ed il secondo, relativo alla rottura della tubazione idrica, nella
7 sera del 31 dicembre 2014, prima delle ore 23:00, orario in cui il portiere dello stabile ha riferito di aver provveduto alla chiusura dell'acqua. Quindi, poiché entrambi i sinistri oggetto di causa sono anteriori alle ore 23:59 del 31.12.2014, il condominio avrebbe dovuto formulare la domanda di manleva nei confronti della società cedente, la essendo Controparte_9
l'odierna appellata priva di legittimazione passiva. Non risulta pertinente, infatti, il richiamo alla data della sottoscrizione del contratto quale momento di perfezionamento dello stesso poiché le parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, hanno inteso differirne gli effetti nel tempo con una clausola pienamente efficace ed opponibile anche al contraente ceduto. Infatti, la circostanza che le parti abbiano previsto delle scansioni temporali nel trasferimento del portafoglio assicurativo per esigenze di natura organizzativa non rende le stesse, per ciò solo, inopponibili ai terzi. Né, stante l'inequivoco tenore letterale del contratto, è possibile individuare una diversa “Data di Efficacia della Seconda Esecuzione”. Quest'ultima, essendo volta ad individuare il momento in cui i sinistri (inerenti al portafoglio assicurativo ceduto) sarebbero stati indennizzati dal cessionario, nulla ha a che vedere con la data in cui l'IVASS, nell'esercizio dei suoi poteri di regolazione e vigilanza, ha autorizzato la cessione del ramo di azienda.
Infine, non vi è alcuna violazione dell'art. 2558 c.c. dal momento che le parti, lungi dal convenire una cessione parziale delle polizze, hanno concordato il trasferimento del portafoglio assicurativo nella sua interezza, semplicemente differendone gli effetti a far data dall'1.1.2015.
Il rigetto del primo motivo di appello comporta l'assorbimento degli altri due motivi di impugnazione.
Le spese del giudizio di appello, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. n. 147/2022 per le cause di valore sino ad € 52.000, seguono la soccombenza dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal
[...] in avverso la sentenza n. 3961/2023 Parte_1 Pt_1 del Tribunale di Napoli, IV sez. civ., così provvede: a) Rigetta l'appello; b) Condanna il in al Parte_1 Pt_1 pagamento in favore di delle spese e competenze del giudizio di CP_2 appello che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
8 dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02. Così deciso in Napoli, il 31.10.2025.
Il Presidente
Il Consigliere estensore Dott. Alessandro Cocchiara
Dott.ssa Maria Rosaria Pupo
Documento firmato digitalmente
All'integrale redazione della sentenza ha contribuito la m.o.t. dr. Anna Iadicicco
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere rel.
3) dott. Antonio Quaranta Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4548/2023 R.G. vertente
T R A
Parte_1 codice fiscale , in persona dell'amministratore in carica dott. P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in al Corso Vittorio Controparte_1 Pt_1
Emanuele n. 112 presso lo Studio dell'Avvocato Alberto Galassi
[...]
) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti C.F._1 versata in atti (telefax 081 665556; e-mail PEC Email_1
APPELLANTE Email_2
E
(Partita Iva n. ), in persona del suo procuratore CP_2 P.IVA_2 speciale, dr. , domiciliato per la carica presso la sede sociale Controparte_3 di Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, elettivamente domiciliata in alla Pt_1 via Carlo Poerio n. 89/A presso lo studio dell'avv. Luca Calamita (CF.
, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura C.F._2 in calce alla comparsa di costituzione e risposta (separata in telematico), il quale indica ai sensi e per gli effetti della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione, nonché la comunicazione o notificazione in forma telematica dei documenti informatici, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale la detta parte elegge Email_3 domicilio digitale;
APPELLATA NONCHÉ
), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_3 pro tempore ing. , con sede in al Vico II San Nicola alla CP_5 Pt_1
1 Dogana n. 9, rappresentata e difesa in primo grado dall'Avvocato Luca Maione presso il quale elettivamente domicilia in alla Via del Parco Margherita n. Pt_1
23, indirizzo PEC Email_4
APPELLATA CONTUMACE E
nato a [...] [...] ed ivi residente a[...] Pt_1
Schipa n. 100 ) e , nata a C.F._3 Controparte_7 Pt_1 il 18.01.1972 ed ivi residente a[...] , in C.F._4 proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a [...] [...] ), Persona_1 Pt_1 C.F._5 rappresentati e difesi in primo grado dall'Avvocato Francesco Postiglione presso il quale elettivamente domiciliano in al Corso Vittorio Emanuele n. 170, Pt_1 indirizzo PEC APPELLATI CONTUMACI Email_5
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3961/2023, pubblicata in data 17.04.2023 e mai notificata, del Tribunale di Napoli, IV sez. civile, in tema di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c..
CONCLUSIONI: l'avv. Alberto Galassi per l'appellante: “l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia così provvedere. Previa declaratoria di ammissibilità, procedibilità e fondatezza dell'interposto gravame, riformi l'impugnata decisione e per l'effetto: A) accertata la sussistenza del denunciato vizio interpretativo, dichiari la
quale cessionaria del ramo di azienda appartenuto Controparte_8 ad legittimata passiva ex art. 2558 c.c. per la domanda di Controparte_9 garanzia e di manleva avanzata dal appellante nei suoi confronti Parte_1 relativamente all'evento infiltrativo del giorno 31.12.2014 in forza della polizza assicurativa trasferita ad essa appellata con il suddetto atto di cessione;
B) conseguentemente, in accoglimento della domanda spiegata in primo grado, condanni la Compagnia appellata a manlevare e tenere indenne il
[...] da ogni pregiudizio patrimoniale connesso Parte_1 all'evento infiltrativo del 31.12.2014, con pagamento diretto delle somme così come quantificate e liquidate dal Primo Giudice con la sentenza impugnata in favore dei danneggiati, coniugi e la società CP_10 Controparte_4 per sorta, interessi, rivalutazione, spese e competenze legali, ovvero a rimborsare l'Ente di gestione appellante di quanto tenuto a corrispondere agli appellati per i suddetti titoli;
C) previa revoca della statuizione di condanna posta a carico del appellante per il pagamento di spese e Parte_1 competenze in favore di condanni la Compagnia appellata al CP_2 pagamento di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA ed il rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge, con attribuzione al difensore antistatario.”.
2 L'avv. Luca Calamita per l'appellata: “1) rigettare le domande formulate dall'appellante, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, alla stregua delle argomentazioni esposte e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata;
2) con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.”.
Svolgimento del processo Con atto notificato il 3.11.2015, e , nella Controparte_6 Controparte_7 qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore , Persona_1 convenivano dinanzi al Tribunale di Napoli il sito in Controparte_11 alla Via A. Manzoni n. 212/C esponendo quanto segue: tra il 6 e il 7 Pt_1 novembre del 2014, a seguito di una pioggia di forte intensità, si manifestavano all'interno dell'appartamento posto all'ultimo piano del Condominio di via Manzoni 212/C, piano 6, scala B, int. 14, di cui il minore
è proprietario, abbondanti percolazioni d'acqua provenienti dal Persona_1 lastrico solare che avevano danneggiato l'immobile; il lastrico solare in questione è di proprietà esclusiva della “ ; l'art.15 del Parte_2
Regolamento di Condominio espressamente prevede che Parte_1
“per la conservazione e le innovazioni relative ai terrazzi di copertura, come individuati dall'art.3, le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, (…) verranno ripartite tra tutti i condomini in parti uguali, in deroga alle disposizioni del codice civile”; successivamente, in data 31/12/2014, si verificavano ulteriori infiltrazioni d'acqua a causa della rottura del raccordo tra la montante ed il sottocontatore “idrocomputex” posto sulla CP_12 parete esterna del salone del medesimo immobile con conseguente danneggiamento del pavimento. Pertanto, chiedevano al Tribunale di Napoli, previo accertamento della esclusiva responsabilità del nella Parte_1 causazione degli eventi dannosi suddetti, di condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni arrecati all'immobile di proprietà del minore nonché al rimborso dei costi anticipati sia per l'impermeabilizzazione del lastrico solare che per la riparazione del contatore idrico condominiale, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il Parte_1 rigetto delle domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che l'autorizzazione alla chiamata in garanzia di (quale CP_2 cessionaria del ramo d'azienda danni ex da Controparte_13 CP_14
con la quale aveva stipulato la polizza globale fabbricati n.
[...]
6928501008918, denominata “ , al fine di essere Parte_3 manlevato dalle conseguenze pregiudizievoli che sarebbero potute derivare dal giudizio.
3 Autorizzata la chiamata in causa di la stessa si costituiva in CP_2 giudizio in data 2.5.2016 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed evidenziando, altresì, nel merito, la violazione degli artt. 1913 c.c. e 5.1 per non aver il condominio denunciato tempestivamente Controparte_15 il sinistro alla compagnia assicurativa;
infine, evidenziava che, in CP_2 ogni caso, il sinistro verificatosi in data 31.12.2014 non rientrava nella copertura assicurativa non essendo il subcontatore, di cui gli attori lamentavano la rottura, di proprietà condominiale.
All'udienza del 22.3.2019, a tale procedimento veniva riunito quello recante R.G. n. 35285/2017 promosso dalla quale proprietaria di un Controparte_4 immobile sito nel , per il risarcimento dei Parte_1 danni conseguenti al medesimo fenomeno infiltrativo del 31/12/2014. Anche nel procedimento riunito, il era stato autorizzato alla chiamata in Parte_1 causa di Controparte_2
Espletati i mezzi di prova, all'udienza del 25.11.2022 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza n. 3961/2023, pubblicata in data 17.04.2023, il Tribunale di Napoli, IV sez. civile così statuiva:
“1) accerta l'esclusiva responsabilità del Controparte_16 nella causazione del fenomeno dannoso del 6/7 novembre 2014 e per l'effetto lo condanna al risarcimento, in favore degli attori e , della Per_1 CP_7 complessiva somma di € 20.074,00 oltre interessi da calcolarsi come meglio precisato in parte motiva;
2) accerta l'esclusiva responsabilità del Controparte_16 nella causazione del fenomeno dannoso del 31 dicembre 2014 e per l'effetto lo condanna al risarcimento, in favore degli attori e , della Per_1 CP_7 complessiva somma di € 18.579,70, oltre interessi da calcolarsi come meglio precisato in parte motiva e al risarcimento, in favore della Controparte_4 della complessiva somma di € 7.923,20, oltre interessi da calcolarsi come meglio precisato in parte motiva;
3) condanna il al pagamento, in favore Controparte_16 degli attori e delle spese di lite che si liquidano in complessivi € Per_1 CP_7
8.409,70 di cui € 793,70 per spese ed € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Postiglione Francesco dichiaratosi antistatario;
4) condanna il al pagamento, in favore Controparte_16 dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in complessivi Controparte_4
€ 5.349,62 di cui € 272,62 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta,
4 come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Luca Maione dichiaratosi antistatario;
5) rigetta la domanda di manleva proposta dal Controparte_16
nei confronti dell'
[...] CP_2
6) condanna il al pagamento, in favore Controparte_16 dell' delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per CP_2 compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.”.
Avverso tale sentenza, con atto del 13.10.2023, il proponeva Parte_1 appello sulla base dei seguenti motivi: I- Violazione dell'art. 2558 c.c.; violazione e falsa applicazione della clausola negoziale di cui all'art.
3.2 lettera (i) del contratto di cessione ramo di azienda sottoscritto in data 30.06.2014 tra e Controparte_9
Controparte_2
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere opponibile al la clausola di cui all'art. 3.2, lettera i, del contratto di Parte_1 cessione in base alla quale solo le passività derivanti da sinistri avvenuti in data successiva alle ore 23,59 del 31.12.2014 sarebbero state indennizzabili dal cessionario. Poiché i sinistri oggetto di causa si sono verificati prima di tale scadenza, il Tribunale, erroneamente, avrebbe rigettato la domanda di manleva. L'appellante sostiene che il giudice avrebbe dovuto considerare, in primo luogo, che la cessione di ramo di azienda si è perfezionata il 30.06.2014, corrispondente alla data di sottoscrizione del contratto, con il conseguente trasferimento in capo alla cessionaria, ex art. 2558 c.c., del contratto assicurativo stipulato dal condominio. In secondo luogo, il giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che la data del rilascio dell'autorizzazione all'operazione negoziale da parte di IVASS, avvenuto il 18.11.2014, in base agli accordi negoziali, coinciderebbe con la esecuzione della seconda fase del programma di trasferimento del ramo di azienda. Infine, nelle premesse del contratto, al paragrafo G, sarebbe chiarito che le scansioni temporali contrattualmente previste risponderebbero ad esigenze di natura meramente organizzativa dei contraenti, senza limitare in alcun modo il trasferimento delle polizze in favore del cessionario. L'appellante ritiene, inoltre, che il giudice di prime cure avrebbe violato l'art. 2558 c.c. secondo cui la cessione del ramo di azienda determina ope legis il trasferimento dei rapporti e dei contratti, senza soluzione di continuità, dal cedente al cessionario. Come chiarito dalla giurisprudenza, deve escludersi che le parti possano concordare una cessione soltanto parziale di un rapporto negoziale già sussistente tra cedente ed un terzo (cfr. Cass. n. 840/2012). Infatti, la cessione comporta “il subentro dell'acquirente d'azienda nel rapporto contrattuale nella sua interezza, cioè per il complesso di prestazioni, obblighi e
5 diritti dal medesimo scaturenti;
ne consegue l'inopponibilità al contraente ceduto del patto, intercorso fra l'appaltatore cedente e il cessionario d'azienda, in forza del quale il primo conserva i diritti di credito relativi a riserve iscritte in contabilità sui lavori eseguiti.” (Cass. Civ., Sez. I, 23 gennaio 2012, n. 840). Essendo inammissibile la cessione parziale del contratto assicurativo, secondo l'appellante, sarebbe subentrata in tutti i rapporti, diritti, pesi ed CP_2 obblighi conseguenti alla polizza assicurativa ceduta, incluse le passività derivanti dai sinistri avvenuti prima del 31.12.2014 avendo la clausola di cui all'art.
3.2 del contratto di cessione una mera funzione di regolamentazione dei rapporti interni tra le parti. II- Riconoscimento del diritto del condominio appellante ad essere manlevato dalla compagnia in ragione della polizza CP_2 assicurativa versata in atti. Secondo l'appellante, il giudice di prime cure, avendo erroneamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'appellata, avrebbe errato, altresì, nel non esaminare nel merito la domanda di manleva. Il Condominio, infatti, avrebbe tutto il diritto di essere tenuto indenne dagli esborsi economici conseguenti al giudizio in forza della stipula della polizza assicurativa “Difesa Fabbricati Full”, avente decorrenza dal 16.06.2014 e con scadenza al 16.06.2015. Trattasi di una polizza globale destinata a garantire il Condominio da possibili eventi lesivi in danno di terzi provocati involontariamente da beni o impianti comuni. III- Riforma del regime delle spese processuali. All'accoglimento dei motivi di appello, ritiene l'appellante che debba seguire la riforma della sentenza impugnata nella parte relativa alle spese processuali liquidate in favore dell'appellata a carico della quale, al contrario, devono essere poste le spese e le competenze del doppio grado di giudizio. Pertanto, concludeva, chiedendo di: “- accertata la sussistenza del denunciato vizio interpretativo, dichiarare la quale cessionaria Controparte_8 del ramo di azienda appartenuto ad legittimata passiva ex Controparte_9 art. 2558 c.c. per la domanda di garanzia e di manleva avanzata dal
appellante nei suoi confronti relativamente all'evento infiltrativo Parte_1 del giorno 31.12.2014 in forza della polizza assicurativa trasferita ad essa appellata con il suddetto atto di cessione;
- conseguentemente, in accoglimento della domanda spiegata in primo grado, condannare la Compagnia appellata a manlevare e tenere indenne il
[...] da ogni pregiudizio patrimoniale connesso all'evento Parte_1 infiltrativo del 31.12.2014, con pagamento diretto delle somme così come quantificate e liquidate dal Primo Giudice con la sentenza impugnata in favore dei danneggiati per sorta, interessi, rivalutazione, spese e competenze legali, ovvero a rimborsare l'Ente di gestione appellante di quanto tenuto a corrispondere agli appellati per i suddetti titoli;
- previa revoca della statuizione di condanna posta a carico del appellante per il pagamento di Parte_1
6 spese e competenze in favore di condannare la Compagnia CP_2 appellata al pagamento di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA ed il rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge, con attribuzione al difensore antistatario.”.
Si costituiva il 15.1.2024 (udienza fissata in citazione per il 29.3.2024), CP_2 la quale chiedeva alla Corte di rigettare l'appello in quanto inammissibile
[...] ed infondato, integralmente confermando la sentenza n. 3961/2023 del Tribunale di Napoli, con vittoria di spese e competenze di giudizio. Le altre parti restavano contumaci.
La causa veniva rinviata all'udienza di remissione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 17.10.2025, sostituita dallo stesso termine ex art. 127 ter c.p.c. Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Con riguardo al primo motivo di impugnazione, occorre osservare quanto segue. Nell'interpretazione del contratto, ai sensi dell'art 1362 c.c., il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. Ciò posto, l'art. 2.1, lettera b), del contratto di cessione del ramo di azienda prevede che l'acquisto del portafoglio abbia effetti “dalla Data di Efficacia della Seconda Esecuzione”. A sua volta, l'art. 3.2 (“attività, passività e rapporti esclusi”) del medesimo contratto, alla lettera i, specifica che: “…non saranno trasferite all'Acquirente, rimanendo dunque in capo al Venditore, … le passività derivanti dai sinistri inerenti le polizze trasferite occorsi prima della Data di Efficacia della Seconda Esecuzione, anche se denunciati successivamente...” laddove per “sinistro” deve intendersi il ”fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione”. Il contratto di cessione, poi, alla pagina 4, precisa che per “Data di Efficacia della Seconda Esecuzione” si intendono le ore 23:59 dell'ultimo giorno di calendario del mese in cui cade la data della seconda esecuzione, da comunicarsi per iscritto dall'Acquirente al Venditore. Si tratta, evidentemente, di una clausola con cui i contraenti hanno inteso chiarire il momento a partire dal quale i sinistri (inerenti al portafoglio oggetto di trasferimento) sarebbero ricaduti sulla cedente o sulla cessionaria. Ebbene, posto che risulta agli atti che l'acquirente, cioè ha CP_2 indicato il 19.12.2014 come data della “Seconda Esecuzione”, ne consegue che la stessa è divenuta efficace alle ore 23:59 del 31.12.2014, cioè l'ultimo giorno di calendario del mese in cui essa cade. Tanto premesso, nella presente controversia, il primo sinistro è avvenuto il 7 novembre 2014 ed il secondo, relativo alla rottura della tubazione idrica, nella
7 sera del 31 dicembre 2014, prima delle ore 23:00, orario in cui il portiere dello stabile ha riferito di aver provveduto alla chiusura dell'acqua. Quindi, poiché entrambi i sinistri oggetto di causa sono anteriori alle ore 23:59 del 31.12.2014, il condominio avrebbe dovuto formulare la domanda di manleva nei confronti della società cedente, la essendo Controparte_9
l'odierna appellata priva di legittimazione passiva. Non risulta pertinente, infatti, il richiamo alla data della sottoscrizione del contratto quale momento di perfezionamento dello stesso poiché le parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, hanno inteso differirne gli effetti nel tempo con una clausola pienamente efficace ed opponibile anche al contraente ceduto. Infatti, la circostanza che le parti abbiano previsto delle scansioni temporali nel trasferimento del portafoglio assicurativo per esigenze di natura organizzativa non rende le stesse, per ciò solo, inopponibili ai terzi. Né, stante l'inequivoco tenore letterale del contratto, è possibile individuare una diversa “Data di Efficacia della Seconda Esecuzione”. Quest'ultima, essendo volta ad individuare il momento in cui i sinistri (inerenti al portafoglio assicurativo ceduto) sarebbero stati indennizzati dal cessionario, nulla ha a che vedere con la data in cui l'IVASS, nell'esercizio dei suoi poteri di regolazione e vigilanza, ha autorizzato la cessione del ramo di azienda.
Infine, non vi è alcuna violazione dell'art. 2558 c.c. dal momento che le parti, lungi dal convenire una cessione parziale delle polizze, hanno concordato il trasferimento del portafoglio assicurativo nella sua interezza, semplicemente differendone gli effetti a far data dall'1.1.2015.
Il rigetto del primo motivo di appello comporta l'assorbimento degli altri due motivi di impugnazione.
Le spese del giudizio di appello, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. n. 147/2022 per le cause di valore sino ad € 52.000, seguono la soccombenza dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal
[...] in avverso la sentenza n. 3961/2023 Parte_1 Pt_1 del Tribunale di Napoli, IV sez. civ., così provvede: a) Rigetta l'appello; b) Condanna il in al Parte_1 Pt_1 pagamento in favore di delle spese e competenze del giudizio di CP_2 appello che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
8 dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02. Così deciso in Napoli, il 31.10.2025.
Il Presidente
Il Consigliere estensore Dott. Alessandro Cocchiara
Dott.ssa Maria Rosaria Pupo
Documento firmato digitalmente
All'integrale redazione della sentenza ha contribuito la m.o.t. dr. Anna Iadicicco
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