Rigetto
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00033/2026REG.PROV.COLL.
N. 02567/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2567 del 2023, proposto dal signor RO GL, anche quale legale rappresentante della Autotrasporti GL IN e C. Snc, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Satta Flores, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri e Anna Ivana Furnari, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Leone in Roma, via Appennini 46;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quarta, n. 5588/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. UG De RL e udito per l’appellante l’avvocato Riccardo Satta Flores e ; vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dal Comune;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor RO GL, anche nella qualità di Amministratore e legale rappresentante pro tempore della società “Autotrasporti GL IN e C. snc”, ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento con il ricorso principale dell'ordinanza del Comune di Napoli del 6 dicembre 2017 che aveva ordinato la demolizione di opere realizzate senza titolo edilizio e con il ricorso per motivi aggiunti dell'ordinanza del Comune di Napoli del 16 febbraio 2021 con cui è stata poi disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di tali opere, con la relativa area di sedime.
2. L’appellante aveva realizzato alla via Botteghelle n. 242 su un terreno con destinazione “orto irriguo” di circa 2070 mq. di: a) pavimentazione in calcestruzzo; b) recinzione della predetta area con un muro in cemento armato con altezza variabile da m. 3,00 a m. 5,00, con cancello carrabile e cancello pedonale, ad uso attività commerciale con impiego di automezzi; c) immobile di circa 200 mq. suddiviso in tre unità immobiliari di cui due libere ed una adibita ad ufficio, comunicante con altro ufficio adiacente; d) solaio in cemento armato di circa 90 mq., posto ad altezza di circa 5 m. dal calpestio, realizzato in corrispondenza di tre muri di confine.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso richiamando i principi contenuti nella sentenza 9/2017 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in virtù dei quali il decorso del tempo non fa venir meno il potere-dovere dell’amministrazione di reprimere l’abuso edilizio; la sanzione è adeguata poiché l’area è soggetta a vincolo archeologico e rischio idrogeologico. E’ stato escluso sussistere l’affidamento così come l’applicabilità dell’art. 27 l. 457/1978 che disciplina il recupero di edifici esistenti e degradati, senza alterarne la consistenza e senza incrementare il carico urbanistico.
Non poteva, infine, farsi riferimento alla c.d. edificabilità di fatto poiché tale istituto riguarda esclusivamente l’ambito espropriativo.
4.L’appello è affidato a due motivi.
4.1. Il primo censura il mancato riconoscimento della circostanza che alcune opere indicate nel provvedimento del 2021 non sono suscettibili di acquisizione al patrimonio comunale.
Inoltre il provvedimento priva la società dell’intero complesso immobiliare da questa utilizzato per lo svolgimento della propria attività.
4.2. Il secondo motivo ribadisce che la seconda ordinanza è stata irregolarmente notificata poiché è stata omessa la notifica al comproprietario.
5. Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello non è fondato.
6.1. Il primo motivo ripropone una censura non esaminata nella sentenza impugnata relativamente al fatto che alcune delle opere contestate dal Comune non sarebbero suscettibili di acquisizione gratuita da parte del Comune. La contestazione non può essere accolta perché si fonda su una valutazione atomistica delle violazioni segnalate con l’ordinanza che aveva ordinato la remissione in pristino del 6 dicembre 2017. La società gestita dall’appellante ha trasformato un terreno agricolo in un complesso con destinazione mista commerciale e residenziale senza richiedere alcun titolo al Comune. Pertanto il conseguente provvedimento di acquisizione, determinato dalla mancata ottemperanza all’ordine di ripristino, non poteva che riguardare complessivamente l’intero complesso anche perché lo scopo dell’acquisizione gratuita è in prima battuta far eseguire dal Comune, seppur a spese dell’autore della violazione, la demolizione che era stata ordinata per ripristinare l’originario assetto legittimo del territorio. In conseguenza di ciò non possono che essere acquisite tutte le opere abusive per consentire la loro demolizione, ivi compresa la pavimentazione e la recinzione.
Nella parte finale del motivo viene denunciata una sproporzione tra la sanzione irrogata e la conseguenza da essa determinata cioè la privazione dell’intero complesso immobiliare della società che non potrebbe proseguire la sua attività.
Ma tale conseguenza è il portato di una condotta illegittima realizzata in precedenza; il privato non può costruire un immobile totalmente abusivo per poi adibirlo in gran parte ad attività commerciale e poi lamentarsi che i provvedimenti sanzionatori in campo edilizio determinino la cessazione dell’attività. L’interesse a salvaguardare un’attività produttiva deve cedere di fronte all’interesse pubblico ad uso legittimo del territorio regolamento dagli strumenti urbanistici approvati.
Dal momento che tutto ciò che è stato edificato sulla particella di terreno destinata ad orti irrigui è in contrasto con la destinazione urbanistica non è possibile limitare l’intervento ripristinatorio in maniera da salvaguardare la prosecuzione dell’attività.
6.2. il secondo motivo non può accogliersi perché tra i documenti depositati dal Comune innanzi al T.a.r. sono presenti le notifiche ai due amministratori delle società comproprietarie del bene dell’ordinanza di acquisizione del 16 febbraio 2021.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante a rifondere al Comune di Napoli le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 4.000 (quattromila) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
UG De RL, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UG De RL | Marco LI |
IL SEGRETARIO