Sentenza 18 aprile 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/04/2018, n. 17518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17518 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AL UR nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 02/03/2017 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini Udito il PG, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola che ha concluso per il rigetto del ricorso di LG SU;
annullamento con rinvio del ricorso di RO LA. Uditi: l'avvocato Cartelli Fabio del foro di Firenze, difensore delle parti civile EC GE, RO AS e LA AN e quale sostituto processuale dell'avvocato Muscari Tomajoli Roberta del foro di Firenze difensore delle parti civili AR IE, NI DR e UL ZI, che dopo discussione chiede che i ricorsi vengano rigettati, depositando conclusioni e note spesa;
l'avvocato Paoli Paolo del foro di Firenze, difensore di LG SU e RO LA, dopo discussione, per la posizione di RO LA si associa alle richieste del P.G., per la posizione di LG SU, insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5 dicembre 2014, il Tribunale di Firenze aveva condannato LG SU per il delitto di calunnia aggravata nei confronti di militari della Guardia di Finanza in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Firenze alla pena di anni due, mesi uno e giorni dieci di reclusione, assolvendo RO LA per lo stesso reato ai danni dello stesso personale, in Firenze con denuncia del 1 ottobre 2010. 2. La Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della predetta sentenza ed in accoglimento dell'appello del P.M., ha dichiarato RO LA responsabile per il delitto di calunnia aggravata, condannandola alla pena di anni due, mesi uno e giorni dieci di reclusione, confermando la sentenza di condanna nei confronti della LG. LG e RO ricorrono avverso tale decisione.
3. LG SU deduce i motivi di cui appresso.
3.1 Violazione degli artt. 125, 521, 546, comma 1, e 429 lett. c) cod. proc. pen. e dell'art. 6, par. 3, lett. a) CEDU, con conseguente nullità della sentenza per mancanza della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione quanto all'eccepita nullità del decreto che ha disposto il giudizio, nonché mancanza di correlazione con la contestazione, vizi della motivazione emergenti dal provvedimento impugnato. La sentenza impugnata ha omesso di fornire adeguata motivazione circa l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio formulata nell'atto d'appello, avendo ritenuto la ricorrente, in quanto querelante, a conoscenza della relativa contestazione con conseguente non necessità di specificare gli elementi del reato nell'imputazione.
3.2. Violazione degli artt. 125, 521, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in quanto la sentenza omette di motivare in ordine alla condotta scorretta ed abusiva posta in essere dai militari e delle loro dichiarazioni rese a dibattimento, condotta che, specie in ordine a quanto riferito in dibattimento dai militari, doveva essere sottoposta ad attento vaglio non effettuato dalla Corte di merito.
3.3. Violazione degli artt. 125, 521, 522, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in quanto la sentenza non motiva sulle principali questioni di fatto e di diritto circa la mancanza di specificità dei fatti contestati e la omessa estromissione delle parti civili con conseguente nullità prevista dall'art. 185 cod. proc. pen.
3.4. Violazione degli artt. 125, 521, 522, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ribadendo come la conferma della condanna a carico della ricorrente non abbia adeguatamente valutato l'inconsistenza della contestazione, della assenza di rilievo penale delle dichiarazioni contenute nella denuncia, omette di valutare i fatti di minaccia ed abuso d'ufficio a carico dei militari, dispone il risarcimento delle parti civili senza enunciare per ogni militare quale fosse il percorso logico giuridico seguito. Non è stato valutato il contenuto del procedimento archiviato a carico dei militari dal quale invece emergeva che quanto descritto in querela era vero, facendo, per contro discendere da tale archiviazione la falsità delle dichiarazioni della denunciante. La Corte non ha poi argomentato sul perché, mentre con riferimento alla RO i fatti enunciati in denuncia sono stati ritenuti idonei ad ingenerare dubbi circa la legittimità dell'operato da parte dei militari con conseguente venir meno dell'elemento soggettivo del reato in tal senso facendo specifico riferimento a quanto contenuto nell'imputazione, tale valutazione non è stata effettuata anche per la LG, il cui capo di imputazione non conteneva quanto gli veniva contestato e su cui si è in precedenza dedotto in ordine alla incompletezza. Da tanto è emerso che, per addivenire alla condanna, i giudici di merito hanno dovuto fare riferimento a fatti meramente supposti mai contestati.
3.5. Omessa motivazione in ordine al computo della pena base, che alla luce del comportamento dei militari, doveva essere applicata sul minimo, al giudizio di comparazione e sulla prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante di cui all'art. 61, n. 10 cod. pen., sulla cui applicazione è carente il percorso logico giuridico seguito dai giudici di merito, alla applicazione della continuazione, da effettuarsi con un unico aumento sulla pena base.
3.6. Omessa motivazione in ordine alla liquidazione del danno in favore delle parti civili che, in quanto incolpati del reato di minacce e di abuso d'ufficio, non sono parti offese ma danneggiati, non potendosi far automaticamente discendere dalla loro costituzione ed il conseguente diritto al contraddittorio, l'accoglimento della domanda senza l'allegazione di un pregiudizio in concreto subito.
4. LA RO deduce i motivi di seguito indicati.
4.1. Violazione dell'art. 6, par. 3, lett. a) CEDU. La sentenza d'appello ha riformato quella di primo grado senza provvedere alla rinnovazione dibattimentale con riferimento all'esame dei dichiaranti, senza motivare sul perché si sia discostata dall'indirizzo di questa Corte (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486).In tal senso si evidenzia come la sentenza abbia reinterpretato le prove senza assumerle direttamente.
4.2. Violazione degli artt. 112, 125, 521, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale ricorre a motivazioni illogiche ed apodittiche per giustificare l'operato dei militari ed accogliere il ricorso del P.M., in particolare considerando riduttivo quanto riportato nella sentenza di primo grado circa la sola accusa di falso ed abuso d'ufficio, ritenendo che le accuse mosse in denuncia ai militari della Guardia di Finanza da parte della RO fossero molto più articolate e comprendessero anche le minacce, estendendo oltremodo l'imputazione che non conteneva tale riferimento. La sentenza non presta la minima attenzione all'operato dei militari nell'esecuzione delle operazioni che hanno portato alla perquisizione dell'abitazione della RO, rilievi che erano a conoscenza della Corte territoriale poiché evidenziati nella sentenza di primo grado che aveva considerato la presenza di inesattezze nei verbali e l'assenza di dolo. Per il resto il motivo è sovrapponibile a quello della LG sub 3.3. 4.3. Violazione degli artt. 125, 521, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. La sentenza impugnata ha fondato la decisione di condanna affermando che l'errore dei militari nell'indicazione di orari, luoghi e soggetti presenti, era comunque coerente con quanto avvenuto durante la perquisizione che, quindi, non poteva dar luogo alla falsità denunciata. Tale argomento, chiaramente teso ad escludere il dolo dei militari, è stato valutato negativamente a carico della RO che, per contro, tali errori si era limitata ad indicare segnalando le contraddizioni contenute nei verbali redatti dai militari. Tanto ha costituito l'elemento fondante la condanna, la cui condotta si era realizzata per mezzo di affermazioni vere, utilizzando la parte della denuncia, non esplicitata nella contestazione, che fa riferimento alle minacce subite dalla RO, così violando il principio statuito dalla sentenza Drassich
contro
Italia del 2007 che riconosce all'accusato il diritto di essere informato sui fatti, anche sotto il profilo della qualificazione giuridica, che gli sono contestati affinché gli possa essere garantito un equo processo e la possibilità di approntare ed esercitare una efficace difesa.
4.4. Omessa motivazione circa la liquidazione del risarcimento in favore delle parti civili. La sentenza non considera che nel reato di calunnia la parte offesa è solo l'amministrazione della giustizia, mentre i militari, in quanto incolpati del reato di falso e abuso d'ufficio, devono qualificarsi quali danneggiati che, non avendo interposto appello per ottenere in secondo grado l'accoglimento delle domande escluse dall'esito del processo di primo grado, non avevano diritto al risarcimento, tra l'altro assegnato indistintamente a tutti i militari che avevano partecipato alle operazioni senza alcuna distinzione tra chi aveva effettuato la perquisizione nell'immobile di Impruneta, per cui era stata proposta denuncia, e chi nulla aveva a che fare con tale atto che si riteneva illegittimo.
4.5. Si contesta l'omessa concessione delle attenuanti generiche, la equivalenza tra la circostanza attenuante citata e quella di cui all'art. 61 n. 10, senza considerare le circostanze che avrebbero dovuto condurre alla loro concessione anche per la certezza da parte della RO di essere proprietaria dell'immobile perquisito non riconducibile al Caramia. Egualmente si contesta l'applicazione della continuazione di giorni dieci per ogni persona offesa moltiplicato per quattro in tal modo ricomprendendo anche soggetti che non potevano ritenersi danneggiati, tra l'altro errando il calcolo alla luce della costituzione di otto parti civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I fatti attengono a due distinte denunce presentate in data 1 ottobre 2010 dalle ricorrenti nelle quali, LG SU, collaboratrice domestica, denunciava i militari della Guardia di Finanza che avevano proceduto alla perquisizione conseguente alla esecuzione di misura cautelare nei confronti di Caramia, suo datore di lavoro, accusandoli di minacce ed abusi, LA RO, segretaria presso lo studio del Notaio Caramia, presentava pedissequa denuncia nei confronti degli stessi militari che avevano anche eseguito una perquisizione presso lo studio notarne (estendendola poi presso un'abitazione di Impruneta in quanto ritenuta nella disponibilità del Caramia), accusandoli di falso in ordine alle persone asseritamente presenti nel verbale ed agli orari in esso riportati, ed abuso d'ufficio in quanto avrebbero esteso la perquisizione in abitazione di sua esclusiva pertinenza.
2. Il ricorso della LG è inammissibile sotto plurimi profili.
2.1. Quanto alla deduzione in cui si contesta la motivazione della Corte in ordine alla eccepita genericità dell'imputazione, deve rilevarsi la sua completezza e logicità, avendo sul punto indicato come il riferimento ai fatti di cui alla denuncia presentata dalla ricorrente siano chiaramente evincibili dal riferimento alla denuncia presentata in data 1 ottobre 2010, i cui tratti salienti della vicenda, in quanto redatti personalmente dalla LG, erano ben noti in tutta la loro ampiezza, comprendendosi chiaramente quali fossero le minacce riferite ai militari ed i conseguenti reati loro attribuiti.Quanto affermato è conforme ai principi di questa Corte secondo cui non vi è incertezza sui fatti descritti nell'imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, dep. 2014, Morante, Rv. 258948), tra l'altro fornendo coerente e completa risposto ad identica deduzione in quella sede di gravame prospettata (e già enunciata in primo grado), che in questa sede si reitera semplicemente attraverso una critica alla motivazione meramente apparente senza che si indichino in concreto quale parte delle argomentazioni non si condividono (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Tanto conduce, riportandosi al costante orientamento di questa Corte, alla inammissibilità del ricorso essendo i motivi tesi a lamentare genericamente l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza l'indicazione di precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa di quanto posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo e altro, Rv. 264441).
2.2. Anche con riferimento al motivo con cui si deduce l'omessa valutazione della condotta posta in essere dai verbalizzanti in uno al vaglio di attendibilità delle dichiarazioni rese a dibattimento dai testi, deve rilevarsi, a prescindere da una chiara perplessità e ontologica genericità del motivo, come attraverso tale deduzione in realtà si introducano censure chiaramente inerenti alla ricostruzioni dei fatti per come effettuata dai giudici di merito che hanno pedissequamente ricostruito la vicenda anche attraverso l'esame degli atti del procedimento archiviato a carico delle parti offese. Questo ha accertato come l'attività degli stessi fosse regolare e conforme a legge, mentre il comportamento della LG fosse irriguardoso, canzonatorio e ostruzionistico nei confronti dei militari che, nonostante la possibilità di eseguire coattivamente la perquisizione tramite la rimozione degli ostacoli fissi, ebbero ad attendere che la LG aprisse loro l'immobile. Deve, inoltre, rilevarsi che nei motivi d'appello non si contesta l'attendibilità di quanto dai testi dichiarato, facendosi esclusivo riferimento alle asserite illegalità poste in essere dagli stessi durante la perquisizione senza che si indichino, neppure genericamente, le dichiarazioni o versioni che si palesavano inattendibili. In tal senso, deve rinviarsi al costante indirizzo che impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione quanto il motivo dedotto abbia ad oggetto questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato in quanto non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).
2.3. Quanto ai motivi sub 3.3, 3.4. e 3.5. del «ritenuto in fatto», la inammissibilità delle censure emerge dalla sola lettura, effettuandosi una critica ad ampio spettro coinvolgente indifferentemente, la omessa motivazione in fatto ed in diritto, la omessa estromissione delle parti civili, la inconsistenza della imputazione, la presunta assenza di rilievo penale di quanto contenuto in denuncia, per poi reiterare le censure rivolte all'omessa valutazione della condotta di abuso e minaccia asseritamente posta in essere dai militari, con una ulteriore critica alla parte di sentenza che ha omesso di argomentare circa le modalità di risarcimento in favore delle parti civili. Critiche tutte sfornite di un minimo confronto su quanto, con motivazione ineccepibile, logica e completa, hanno argomentato i giudici di merito. Si censura, poi, la parte della motivazione della sentenza di secondo grado che si è riportata alla decisione del primo giudice in cui, mentre per la RO si è fatto specifico riferimento all'imputazione, escludendo che altre evenienze emergenti dalla denuncia consentisse di implementare il contenuto della imputazione, non altrettanto è stato effettuato in favore della LG che ha visto i giudici andare oltre la imputazione, non valutando che proprio l'integrale analisi in tali termini operato dalla RO ha consentito ai giudici di riformare la sentenza a carico dell'altra ricorrente, tra l'altro richiedendo motivazioni assolutamente eccentriche rispetto al necessario vaglio motivazionale che compete al decidente. Anche con riferimento alla sanzione, si critica la omessa concessione delle attenuanti, in realtà concesse seppure ritenute equivalenti, la ritenuta equivalenza con la contestata aggravante ritenendo carente il percorso logico giuridico senza enunciarne i motivi, egualmente si censura il calcolo della pena base che è stata fissata sul minimo edittale, anche contestando il calcolo della continuazione asseritamente applicabile con un unico aumento, pena che, questa sì, si presenta inferiore al calcolo fatto in motivazione in ordine all'aumento di dieci giorni per ogni parte offesa, conteggio che avrebbe condotto, qualora rettamente effettuato, ad una pena superiore di un mese rispetto a quella in concreto prevista in sentenza.
2.4. Manifestamente infondato è quanto affermato in ordine alla liquidazione del danno in favore delle parti civili costituite che, certamente parti offese, attesa la natura plurioffensiva del reato di calunnia (in tal senso: Sez. 6, n. 49740 del 25/07/2017, Gaggioli, Rv. 271506; Sez. 6, n. 10535 del 21/02/2007, p.o. in proc. Caprio, Rv. 235929), non solo partecipano al processo ma, in quanto danneggiati, compete loro il risarcimento quantomeno del danno morale conseguente all'accertamento del fatto di reato, inteso quale sofferenza arrecata alla persona offesa per effetto della violazione penale. Nel caso di specie, certamente immune da vizi poiché coerente e completo risulta quanto affermato dalla Corte territoriale circa la condotta lesiva indirizzata ai danni di militari il cui dovere istituzionale presuppone proprio quei doveri di imparzialità e correttezza duramente pregiudicati dalla falsa accusa e che ha portato giudici di merito a riconoscere loro il risarcimento quantificato in via equitativa.
3. Egualmente inammissibile è il ricorso della RO, connotandosi i relativi motivi da aspecificità, genericità e manifesta infondatezza.
3.1. Quanto alla dedotta violazione della regola che impone la rinnovazione del dibattimento in caso di sovvertimento in senso peggiorativo della decisione di primo grado, deve rilevarsi che il principio secondo cui è affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, opera nel caso in cui la decisione sia stata assunta su una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492). Nel caso oggetto del presente giudizio è stata ritenuta la responsabilità della RO per la diversa valutazione in ordine all'elemento soggettivo che l'avrebbe spinta ad effettuare la denuncia, assumendo l'abuso da parte dei militari che si sarebbero resi responsabili di falsità in ordine anche agli orari ed alla attestazione delle persone presenti oltre ad evidenziarsi condotte minacciose anche restrittive della libertà personale. Sotto questo profilo, infatti, seppure la Corte ha preso in considerazione quanto dichiarato dai militari ritenendo il loro operato conforme alle regole, non ha effettuato una valutazione difforme rispetto a quella del primo giudice che su tanto ha egualmente ribadito identica conclusione di liceità, non ritenendo realizzati i fatti che adombravano un loro illegittimo operato. La conclusione, quindi, che ha condotto i giudici distrettuali a ritenere integrato il dolo del reato, ha avuto come sostrato il solo contenuto della denuncia presentata che, proprio perché accusava i militari di aver falsificato gli atti, ha evidenziato come quelli rappresentati in ordine all'orario ed alla presenza sul posto della perquisizione della RO, non fossero altro che semplici refusi, chiaramente evincibili da chiunque e chiaramente strumentalizzati, nella consapevolezza di accusare sulla base di tanto, i verbalizzanti che, secondo la ricostruzione operata dalla RO in denuncia, avrebbero attestato situazioni chiaramente in contrasto, di fatto autoaccusandosi del falso commesso. Anche la parte del verbale che aveva dato atto della presenza della RO era egualmente in contrasto con altra parte dello stesso verbale dalla quale emergeva che la donna si era allontanata al momento della redazione del verbale poiché dai verbalizzanti veniva dato atto che venivano chiamati dai carabinieri dove la donna si trovava, in tal senso rendendo palese e confermando che quella effettuata dalla RO per mezzo della denuncia nei confronti dei militari aveva finalità calunniose, ben consapevole di accusare degli innocenti. In tal senso anche la valutazione in ordine all'accusa di abuso per aver esteso la perquisizione presso la villa di Impruneta intestata alla RO, segretaria del Notaio Caramia ma che da quanto rinvenuto nel corso della stessa perquisizione era risultata nella disponibilità del Caramia anche sulla base dell'intervenuto pagamento e garanzia per l'acquisto da parte di questi di un bene immobile esorbitante le possibilità economiche della donna. Anche la denuncia in ordine ai presunti abusi per tale estensione, già ritenuti insussistenti dai carabinieri dove si erano recati, dal Tribunale del riesame ove era stato impugnato il provvedimento poi ricorso in questa sede e dichiarato inammissibile, aveva fondato la convinzione da parte della Corte di merito circa la sussistenza del necessario elemento soggettivo ai fini della dichiarazione di responsabilità. Da quanto sopra emerge con chiarezza che a base della decisione della Corte territoriale non vi è stato un distinto apprezzamento delle dichiarazioni rese da parte dei militari o di altri testi, ma un diverso apprezzamento degli elementi oggettivi (esame del contenuto della querela) già acquisiti e ritenuti tali dal primo giudice.
3.2. In ordine alla ritenuta estensione di responsabilità sulla base di condotte asseritamente non contestate, si rinvia al pacifico e consolidato orientamento di questa Corte secondo cui non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando questa contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa;
la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito. (Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 2016, Ferrante, Rv. 265825), sicché è anche legittimo il ricorso al rinvio ad atti del fascicolo processuale, purché si tratti di atti intellegibili, non equivoci e conoscibili dall'imputato (Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Ioghà e altro, Rv. 269455).Rinviandosi quanto a conoscenza degli atti cui l'imputazione fa rinvio a quanto sub 2.1. del «considerato in diritto» affermato, deve evidenziarsi che anche per l'imputazione posta a carico della RO si fa espresso riferimento alle accuse di falsità ed abuso d'ufficio contenute nella denuncia, mentre con riferimenti meramente esemplificativi si descrivono talune condotte false o abusive (con esclusivo riferimento alle date, ai soggetti presenti ed alla estensione della perquisizione) certamente non esaustive ai fini del complessivo compendio accusatorio su cui è stata poi fondata la responsabilità; circostanze che erano cognite alla ricorrente in quanto, come sopra enunciato, la querela era stata personalmente redatta. Anche il riferimento alle presunte minacce a cui il ricorrente accenna, non colgono nel segno poiché nella qualificazione degli abusi d'ufficio (testualmente indicati in imputazione) soccorrono certamente proprio i fatti concernenti la asserita limitazione della libertà del soggetto perquisito, in tal senso rilevando il riferimento alla "minaccia" e non certo quale fattispecie di reato distinta rispetto a quelle contenute in imputazione. Contrariamente a quanto sostenuto, la Corte territoriale ben motiva circa la sua difforme condotta successiva al rinvenimento della documentazione afferente alla riconducibilità al Caramia della villa dell'Impruneta ed al conseguente cambio di atteggiamento della RO, portato avanti con comportamenti autolesionistici, ed il successivo allontanamento dal posto per recarsi presso la caserma dei carabinieri con il vano tentativo di impedire l'attività doverosa dei verbalizzanti. Tali fatti mal si conciliavano con la denunciata sopraffazione e limitazione della libertà di movimento subita in occasione della perquisizione, circostanza che rendeva di palmare evidenza come quanto già indicato dal primo giudice in termini di legittimità dell'operato, continuando la ricorrente a sovrapporre la propria versione alternativa a quella già emersa e conclamata anche in altro procedimento definito con l'archiviazione e che rende il motivo, per come formulato, generico (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo e altro, Rv. 264441).
3.3. Quanto al motivo indicato sub 4.3. del «ritenuto in fatto» si rinvia a quanto già esposto in ordine alla corrispondenza tra condanna ed imputazione, essendo chiaramente insussistenti i profili connessi alla asserita differente imputazione che ha formato oggetto della decisione della nota sentenza Drassich c/ Italia e che non ricorre nel caso di specie in cui, non rilevando problemi di sufficiente determinazione tra quanto contenuto nell'imputazione e quanto contestato, egualmente inconferente risulta una prospettata violazione del principio di cui si deduce la violazione.Si è sopra chiarito che l'improprio riferimento alle «minacce» da parte del ricorrente implica la descrizione di parte del reato di abuso d'ufficio che si contesta esplicitamente nell'imputazione, quale fattispecie a carico dei militari che, abusando del proprio ufficio durante l'esecuzione dell'atto delegato avessero, in ipotesi, coartato andando al di là di quanto funzionale alla realizzazione dell'atto ed al di fuori dei poteri consentiti, con violazione di norme processuali ovvero di disciplina di settore della condotta degli operanti, così intenzionalmente procurando un ingiusto danno.
3.4. In ordine alle censure in tema di parte offesa e liquidazione del risarcimento del danno, quanto a manifesta infondatezza si rinvia sub 2.4. del «considerato in diritto», essendo la motivazione sovrapponibile.
3.5. Anche con riferimento alle censure in tema di pena sub 4.5. del «ritenuto in fatto» ci si riporta a quanto sub 2.3. del «considerato in diritto» riferito, evidenziandosi l'ininfluenza ai fini del richiesto favorevole bilanciamento della attenuanti generiche sulla contestata aggravante, della convinzione di essere titolare della Villa, circostanza che, proprio perché esclusa, ha condotto alla condanna della RO. Anche in tal caso il calcolo ai fini del computo della continuazione risulta effettuato in difetto rispetto a quanto riferito in motivazione in ordine all'aumento di dieci giorni per ogni parte offesa, conteggio che avrebbe condotto, qualora rettamente effettuato, ad una pena superiore di un mese rispetto a quella in concreto prevista in sentenza.
4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore delle parti civili a mente dell'art. 592, comma 1, cod. proc. pen., nonché al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima adeguata, di euro duemila ciascuno in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite AR IE, NI DR e UL ZI che liquida complessivamente in euro 3.500, oltre a spese generali in misura del 15% IVA e CPA, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sosten