Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 189
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccessiva durata della verifica

    La Corte ritiene che la documentazione probatoria sia sufficiente e che le richieste istruttorie siano dilatorie.

  • Rigettato
    Mancata traduzione degli avvisi di accertamento

    La Corte ritiene che la tempestiva proposizione di un ricorso articolato dimostri che non vi sia stata lesione del diritto di difesa.

  • Rigettato
    Nullità degli atti per difetto di motivazione e istruttoria

    La Corte ritiene che la documentazione probatoria sia sufficiente e che le richieste istruttorie siano dilatorie.

  • Rigettato
    Non debenza dell'Imposta Unica per assenza del presupposto della territorialità

    La Corte ritiene infondata la doglianza, citando la normativa e la giurisprudenza che affermano l'applicabilità del tributo alle scommesse accettate nel territorio italiano.

  • Rigettato
    Incompetenza dell'ADM

    La Corte ritiene infondata la doglianza, citando la normativa e la giurisprudenza che affermano l'applicabilità del tributo alle scommesse accettate nel territorio italiano.

  • Rigettato
    Assenza di soggettività passiva in capo alla ricevitoria

    La Corte ritiene infondata la doglianza, citando la normativa e la giurisprudenza che affermano l'applicabilità del tributo alle scommesse accettate nel territorio italiano e la soggettività passiva di chi organizza la raccolta.

  • Rigettato
    Errata determinazione di imponibile e aliquota

    La Corte ritiene che l'imponibile sia stato determinato sulla base della documentazione prodotta dalla parte e che sia stata applicata l'aliquota massima prevista.

  • Rigettato
    Applicabilità del regime del margine

    La Corte condivide la tesi dell'ADM che la più recente normativa introdotta dalla Legge di stabilità 2016 non sia applicabile agli operatori non regolarizzati.

  • Rigettato
    Richiesta di consulenza tecnica

    La Corte ritiene la richiesta meramente dilatoria e non meritevole di accoglimento.

  • Rigettato
    Richiesta di sospensione del giudizio per rinvio alla Corte Costituzionale e CGUE

    La Corte ritiene la richiesta manifestamente infondata e non pregiudiziale alla definizione della controversia, citando precedenti della CGUE e della Cassazione.

  • Rigettato
    Disapplicazione delle sanzioni

    La Corte ritiene che l'ADM abbia legittimamente ritenuto insussistenti i presupposti per le esimenti invocate e che le violazioni siano state commesse in annualità successive all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 189
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 189
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo