CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 189/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 24/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NI LA, Presidente PICCININI MARIA GRAZIA, Relatore BLESIO GIOVANNI BATTISTA, Giudice
in data 24/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 469/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 P.IVA_1 Ltd -
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Emilia 1 - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M04180011578U DEL 18/10/2023 GIOCHI-LOTTERIE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M04190011579U DEL 18/10/2023 GIOCHI-LOTTERIE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M04200011581U DEL 18/10/2023 GIOCHI-LOTTERIE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 295/2025 depositato il 25/06/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il bookmaker maltese “Ricorrente_2 ltd”, titolare del sito e del marchio “Società_1”, e la sig.ra Ricorrente_1, titolare dell'omonima ditta individuale esercente in Piacenza, quale centro “affiliato”, attività di raccolta e trasmissione di scommesse sportive, impugnano gli avvisi di accertamento in epigrafe, aventi a oggetto Imposta Unica sulle scommesse sportive di cui all'art.1,Dlgs. n.504/1998, relativa agli anni d'imposta 2018, 2019 e 2020. Nel corso del 2019 funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Ufficio dei Monopoli per l'Emilia Romagna, unitamente a personale della Questura di Piacenza, effettuavano un accesso presso Ricorrente_1la sede operativa della ditta individuale “ ”, al fine di constatare il rispetto delle prescrizioni di cui all'art.1, co.644, della L.190/2014 da parte dei soggetti operativi alla data del 30/10/2014, nonché di quelli che erano divenuti attivi successivamente a tale data e che non avevano aderito al regime di regolarizzazione previsto dall'art.1,comma 643, della L.190/2014 entro il termine del 31.01.2016. In seguito all'accesso e sulla base del materiale in quella sede raccolto (poi all. al pvc, doc.2), veniva intrapresa una verifica fiscale, con richiesta di trasmissione di documentazione circa la raccolta di scommesse sia su eventi sportivi sia su eventi virtuali effettuata per conto del bookmaker estero. La signora Ricorrente_1 trasmetteva documentazione , comprendente i report contabili delle giocate effettuate per conto di “Ricorrente_2 ”, bonifici e altra documentazione circa le continue movimentazioni finanziarie intercorse col bookmaker, fatture emesse in relazione alle provvigioni dovute dal bookmaker in base al volume di gioco, comunicazioni previste dalla normativa antiriciclaggio per vincite di importo superiore a 1.000 euro. Dalla verifica emergeva che la ditta individuale aveva esercitato nei periodi d'imposta in questione in forza dei rapporti contrattuali in essere col predetto bookmaker (avente sede legale in Malta e domicilio fiscale in Milano, ma privo di concessione e autorizzazione ad operare in Italia) raccolta e accettazione di giocate ed erogazione materiale di somme di denaro ai clienti in relazione alle vincite, senza trasmettere i relativi dati al totalizzatore nazionale, cui non era collegata.. Dagli elenchi delle scommesse raccolte mensilmente su rete fisica risulta che nell'esercizio sono state raccolte scommesse per conto del bookmaker maltese per un importo totale di € 157.658,54 per l'anno 2018, € 178.116,99 per l'anno 2019 ed € 38.575,91 nell'anno 2020, durante il quale l'attività di raccolta su rete fisica si è interrotta. Al termine della verifica, l'ADM redigeva il Pvc prot. n. 25228 del 05.06.2023, notificato sia al bookmaker sia alla titolare della ricevitoria. L'Ufficio aveva rilevato che la ditta individuale non aveva tenuto la contabilità delle scommesse secondo le disposizioni dell'art.2, co.3, DPR n. 66/2002 (contabilizzazione giornaliera, mediante ricevute a due sezioni, compilate e soggette a vidimazione da parte degli uffici IVA dell'AE). Sui report esibiti, relativi alle giocate con incasso diretto di somme nette sul c/c della ricevitoria, non era indicato l'ammontare delle provvigioni né risultava la movimentazione complessiva delle scommesse. L'Ufficio ha ritenuto comunque di considerare il volume delle giocate risultanti dai report attendibile e utilizzabile ai fini della determinazione dell'imponibile su cui calcolare l'Imposta Unica: pur discostandosi sensibilmente dalle medie delle scommesse raccolte nella provincia di ubicazione del punto di raccolta, gli importi risultavano compatibili col presumibile volume di affari della ricevitoria, sia perché nell'esercizio, oltre all'attività di raccolta scommesse su rete fisica, era effettuata anche attività di ricarica dei 'conti di gioco', sia in ragione dei similari risultati emersi per l'annualità 2017, in cui era stato possibile effettuare la ricostruzione analitica dell'imponibile. Di conseguenza, l'Ufficio ha utilizzato per le tre annualità come base imponibile dell'IU gli importi lordi delle scommesse sportive e virtuali raccolte su rete fisica nell'esercizio presenti negli elenchi trasmessi dalla parte, non consentendo questi di individuare gli importi della commissioni corrisposte dal bookmaker;
poiché neppure era possibile distinguere tra le scommesse contenenti fino a sette eventi e quelle composte da più di sette eventi, ex srt. 24, comma 10, del DL 98/2011, veniva applicata l'aliquota massima prevista per tale tipologia di scommessa dall'art. 4 del Dlgs 504/1998, dovendosi presumere che tutte le scommesse raccolte nell'esercizio fossero composte da un numero di eventi superiore a sette. L'IU dovuta ammonta a euro 578,94 per il 2018, euro 5.554,06 per il 2019, euro 1.434,11 per il 2020, oltre sanzioni e interessi.
*** Parte ricorrente eccepisce preliminarmente l'eccessiva durata della verifica, in violazione delle raccomandazioni di cui allo Statuto del contribuente e la mancata traduzione in inglese degli avvisi di accertamento, che avrebbe leso il diritto di difesa del bookmaker impedendogli di comprendere adeguatamente la portata delle contestazioni, la nullità degli atti per difetto di motivazione e di istruttoria, oltre che di prova (di cui è onerata l'amministrazione in particolare dopo l'introduzione del comma 5bis all'art.7 del Dlgs 546/92) della debenza di ulteriore imposta sui giochi oltre a quella già versata utilizzando il regime del margine, ritenuto applicabile alla fattispecie per i periodi d'imposta successivi al 2015; gli incassi comunicati tramite i report contabili corrispondono esattamente a quelli registrati nella contabilità del bookmaker, soggetto che ha sempre collaborato con le autorità italiane offrendo l'accesso, se richiesto, ai propri server e libri contabili e ha superato per il 2018 i controlli maltesi sulla regolarità del proprio comportamento. Nel merito, le argomentazioni difensive coprono interamente la vastissima gamma delle doglianze ritualmente presenti in questa tipologia di contenzioso. Parte ricorrente eccepisce la non debenza all'Erario nazionale della somma a titolo di Imposta Unica per assenza del presupposto della territorialità, avendo già assolto il bookmaker la corrispondente imposta a Malta, nonché l'incompetenza dell'ADM nel procedere all'accertamento; insiste sull'assenza di soggettività passiva in capo alla ricevitoria, che si limita operare come “internet point” per quanto riguarda le scommesse effettuate direttamente tra scommettitore e bookmaker attraverso i 'conti di gioco', e come mero centro di raccolta e trasmissione dati negli altri casi, senza poter influire sugli aspetti sostanziali della scommessa, di competenza del solo bookmaker. Ribadisce - come già riconosciuto dalla Cassazione penale nel 2022- l'assoluta liceità sotto il profilo penale dell'attività di raccolta e trasmissione di scommesse svolta sul territorio nazionale da CTD affiliati a bookmakers esteri anche se privi di concessione. Insiste in particolare sull'errata determinazione di imponibile e aliquota applicata, avvenuta in violazione della normativa di settore emanata per disciplinare la liquidazione dell'imposta unica da parte di CTD collegati a bookmaker privi di concessione italiana, rappresentata dall'art. 24, co,10, DL n. 98/2011, conv. nella L. n. 111/2011. Chiede altresì, in via istruttoria, che il Collegio valuti l'opportunità di disporre consulenza tecnica in relazione alla documentazione contabile esibita e alla sua utilizzabilità per la ricostruzione analitica dell'imponibile. Lamentando, inoltre, profili di incostituzionalità nella normativa di cui alla L. n.208/2015, nonché il persistere di contrasti coi principi unionali, suggerisce di valutare la sospensione del giudizio al fine di ottenere nuove pronunce rispettivamente della Corte Costituzionale e della CGUE. Quanto alle sanzioni irrogate con gli atti impugnati, ne chiede la disapplicazione in presenza di condizioni di incertezza normativa che costituiscono esimenti, rinviando agli artt. 5, comma 1 e 6, comma 2, Dlgs. 472/1991, nonché all'art.10, comma 3, della L.212/2000.
*** Si costituisce con analitiche controdeduzioni l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ribadendo la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso, i cui motivi d'impugnazione sono stati già tutti ampiamente esaminati e rigettati da innumerevoli pronunce di merito e legittimità. Parimenti da rigettare in quanto dilatorie sono le richieste di sospensione del giudizio con rinvio degli atti alla Corte Costituzionale (già pronunciatasi nettamente circa l'inesistenza di violazioni del dettato costituzionale in relazione alla normativa nazionale) nonché di richiesta di riesame alla CGUE . Entrambi gli avvisi sono stati notificati entro il termine decadenziale di legge, ovvero entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta (art.24, co.9, DL. n.98/2011); per le violazioni tributarie e amministrative si applicano i termini prescrizionali e decadenziali previsti, rispettivamente, dall'articolo 20 Dlgs n.472/97, e 28 L.n. 689/81. Infondata è anche la doglianza relativa alla mancata traduzione degli avvisi di accertamento, da redigersi (art.1, Reg.CE n. 1393/2007) se non nella lingua ufficiale dello Stato di residenza del destinatario, in quella dello Stato mittente che il destinatario sia in grado di comprendere: la tempestiva proposizione di articolato e puntuale ricorso prova che nessuna lesione al diritto di difesa del bookmaker maltese si è realizzata. Da rigettare sono, poi, le doglianze circa l'errata determinazione dell'imponibile e dell'aliquota. Come dettagliatamente esposto in motivazione dell'atto impugnato, l'Ufficio ha deciso di utilizzare comunque i report contabili prodotti in contraddittorio, ritenendoli complessivamente attendibili pur non rappresentando la movimentazione complessiva delle scommesse, in presenza di lacune (come l' indicazione delle provvigioni incassate dal bookmaker) e criticità: si tratta delle mere somme accreditate sui c/c della ricevitoria, al netto delle vincite pagate ai clienti;
i totali, inoltre, si discostano sensibilmente dalla media territoriale;
la documentazione è priva delle caratteristiche formali e sostanziali previste per la contabilità obbligatoria ex art.2, DPR n.66/2002. L'imponibile, di conseguenza, è stato determinato sulla base della documentazione prodotta dalla parte in misura corrispondente agli importi lordi delle scommesse fisiche e virtuali raccolti su rete fisica nell'esercizio, evidenziate sugli elenchi trasmessi dalla parte. Sull'imponibile è stata applicata l'aliquota massima prevista per la tipologia di scommessa dall'art.4,Dlgs n.504,scomputando poi dall'imposta dovuta quanto già versato a titolo di IU con le modalità di “tassazione sul margine”. Infondate, per dettato normativo, sentenza della Corte Costituzionale e costante giurisprudenza di legittimità sono anche le ulteriori contestazioni circa la non debenza dell'Imposta Unica da parte del bookmaker estero per assenza del principio di territorialità, nonché circa l'assenza di soggettività passiva in capo a chi, in forma d'impresa, organizza e opera la raccolta delle scommesse sul territorio nazionale, applicandosi il tributo “alle scommesse accettate nel territorio italiano di qualunque tipo e relative a qualunque evento, anche se svolto all'estero” (art. 1, co.2, lett. b, L. n. 288/1998- ex multis, Cass.Ord.n. 31678/2021; Ord.8757/2021; art.1, co 66, lett.b), L.n. 220/2010 e Corte Costituzionale n. 27/2018, Cass. Ord. n. 8757/2021).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In premessa, il Collegio osserva quanto segue. Tutti i numerosi motivi di ricorso sono già stati oggetto di esame delle sezioni di questa CGT, che, nella generalità dei casi, anche anteriormente alle numerose Ordinanze emesse dalla Suprema Corte nel 2021, hanno accolto integralmente le tesi dell'Amministrazione in tema di applicazione dell'Imposta Unica sui giochi alle operazioni di raccolta di scommesse operate per conto di bookmakers esteri privi di concessione tramite i variamente denominati “centri di raccolta” affiliati sul territorio nazionale. Il presente contenzioso, pertanto, può essere deciso – ai sensi dell'art.132, co.1,n.4 cpc (i cui principi si applicano anche al processo tributario ex art.1, comma 2, Dlgs 546/92) - con sentenza concisamente motivata in ordine alle sole questioni di diritto e di fatto rilevanti ai fini della decisione adottata, senza procedere all'esame analitico di tutte le questioni sollevate nel ricorso, essendo le questioni non espressamente trattate da considerarsi non omesse, bensì semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, quando non esaminate tramite rinvio all'esposizione delle condivise argomentazioni di parte resistente.
Ciò premesso, emerge dagli atti di causa che l'unica questione sollevata da parte ricorrente dotata non certo e non più di carattere di assoluta novità (sul punto, ex multis, CGT di I grado, Bologna: sez.1, n.334/2024; sez.4, ud. 9/11/2022; sez.2, ud. 25/9/2023), ma in ordine alla quale si registrano a livello nazionale alcune interpretazioni difformi nei giudizi di 1° grado, riguarda la valutazione circa l'applicabilità -a partire dal periodo d'imposta 2016, in circostanze di fatto analoghe a quelle dei ricorrenti- della tassazione introdotta dal periodo d'imposta 2016 ex L. n.208/2015 (art.1, comma 945). Sul punto il Collegio condivide la tesi dell'ADM che la più recente normativa in materia di imposta sulle scommesse introdotta dalla Legge di stabilità 2016 non possa essere applicata agli operatori non regolarizzati in quanto proprio il discrimine tra soggetti regolarizzati e non regolarizzati costituisce l'elemento su cui il legislatore ha inteso fondare il persistere dell'applicazione della precedente normativa, basata su parametri diversi. L'intenzione del legislatore, nel concedere (comma 643) agli operatori 'irregolari' la possibilità di sanare la propria posizione a condizioni favorevoli (imposte calcolate sulla raccolta media locale della filiera “regolare”, ridotte di un terzo, senza applicazione di interessi e sanzioni), mirava espressamente a regolarizzare un settore economico fonte di persistenti preoccupazioni di ordine pubblico (legate anche al diffondersi del gioco compulsivo) e sociale (necessità di tutela delle fasce deboli della popolazione, dei minori, etc.), in cui alcune migliaia di esercizi, oltre a raccogliere scommesse al di fuori dei disciplinari dell'ADM e senza trasmettere le giocate al totalizzatore nazionale, evitavano di sottoporsi alla rigida disciplina amministrativa degli operatori in concessione, volta a tutelare il pubblico interesse nel settore. Logico corollario di queste finalità appare la scelta operata dalla L.di stabilità 2016, correttamente applicata dall'amministrazione, di mantenere gravosa la pretesa tributaria nei confronti degli operatori che avessero scelto di continuare a raccogliere scommesse al di fuori del circuito legale. A questo fine, introducendo con il comma 945 la nuova tassazione “sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte” far tempo dal 1°/1/2016 per gli operatori regolari, il legislatore non è intervenuto abrogando espressamente né apportando modificazioni al comma 644, lett.g) della L.190/2014, che dispone che “Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione..” trovi applicazione “per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonche' di tutela dei minori di eta' e delle fasce sociali piu' deboli”, una lunga serie di obblighi e di limitazioni nell'operatività economica non previsti per gli operatori regolari o regolarizzati, uno specifico sistema sanzionatorio e, quanto al regime fiscale, l'ordinaria penalizzante determinazione forfettaria della base imponibile con applicazione dell'aliquota massima prevista dal Dlgs n.504/98. Quanto alla convivenza temporale per le medesime annualità di nuova e vecchia disciplina del tributo, l'una “ordinaria” destinata agli operatori regolari (art.1, c.945, L.208/2015), l'altra, lex specialis, a quelli non regolarizzati (art. 24, co.10, DL n.98/2011; art.1, commi 643 e 644, lett. g), L.190/2014), si rinvia all'ampia disamina effettuata, nel pronunciarsi su un accertamento relativo al 2016, dalla CGT di I grado di Mantova (sent. n. 46/2022), che ha ravvisato la “chiara volontà del legislatore di far convivere le due discipline verificandosi i diversi presupposti di applicazione previsti per gli operatori. Tali diversi presupposti vengono chiaramente individuati dalla norma nella regolarizzazione o meno dell'attività degli operatori, in ragione della diversa controllabilità dei soggetti regolarizzati rispetto a quelli non regolarizzati. Il discrimen sopra individuato non è soltanto diretto a reprimere comportamenti illeciti sotto il profilo penale, ma a tutela di finalità pubbliche quali la lotta alla ludopatia (…). Tali finalità vengono espresse a chiare lettere nel comma 644 (e trovano in qualche misura fondamento nelle pronunce della Corte di Giustizia Europea) e quindi l'eventuale assenza di profili penali nell'attività svolta dagli operatori non regolarizzati non fa venir meno l'esigenza che tali soggetti siano sottoposti ad un regime diverso (e certamente meno favorevole, su questo non vi sono dubbi) rispetto agli operatori regolarizzati. (…) Quindi, la pretesa di essere trattati alla stessa stregua non può prescindere dalla preventiva adesione alle regole di comportamento che la Legge impone agli operatori di determinati settori soprattutto quando (esattamente come nella specie) si ipotizza una via d'uscita dall'area grigia del “non vietato, non autorizzato”, che aveva caratterizzato il settore. Alla luce delle osservazioni che precedono non vi sono ragioni per ritenere che la normativa più recente possa essere applicata agli operatori non regolarizzati, in quanto il discrimine tra regolarizzati e non regolarizzati costituisce l'elemento su cui poggiare la persistente applicazione della precedente normativa basata su parametri diversi”.(CGT di I grado, Mantova, sent.cit)
Di passata, si segnala che del tutto infondata è la specifica doglianza di parte ricorrente (cfr. par.IV del ricorso introduttivo) circa l'asserito mancato assolvimento in giudizio da parte dell'Ufficio dell'onere della prova in ordine alle violazioni contestate, onere richiamato con particolare evidenza dall'aggiunta recente del comma 5bis all'art.7 del Dlgs. n. 546/1992 a opera della L.130/2022. In atti è espressamente richiamata, quando non direttamente depositata, esaustiva documentazione a sostegno della pretesa tributaria. Oltre ai verbali d'accesso ai locali in cui avveniva la raccolta (doc.1), è presente (doc.2) il Pvc notificato alle parti, atto assistito da fede privilegiata ex art.2700 cc relativamente ai fatti attestati da pubblico ufficiale, alle eventuali dichiarazioni rese in sua presenza, alla genuinità della documentazione reperita in sede di accesso o fornita dalla parte;
tale documentazione risulta costituita dalle pattuizioni contrattuali intercorse tra il bookmaker maltese e la ricevitoria, dalle schede previste dalle norme anti riciclaggio, dai prospetti contabili riepilogativi delle somme per scommesse raccolte per conto di “Ricorrente_2” incassate tramite il c/c della ricevitoria (report che, si rammenta, sono stati ritenuti attendibili per ricostituire la base imponibile nonostante presentino alcune criticità e il totale degli incassi risulti pari a circa la metà della media della raccolta di scommesse nella zona d'ubicazione dell'esercizio), dalle fatture 2018 e 2019 relative alle provvigioni incassate sulle ricariche dei “conti gioco”, dai bonifici bancari e da altra documentazione relativa alle movimentazioni finanziarie intercorse in entrambe le direzioni tra ricevitoria e bookmaker. Quanto alle sanzioni, la richiesta di annullamento/disapplicazione non può essere accolta, avendo l'ADM legittimamente ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicazione delle esimenti richiamate;
in particolare, quanto alla richiesta ex art.art.6, co.2, D.lgs. n.472/97, si rammenta che le violazioni di cui si discute, sanzionate peraltro al minimo edittale, sono state commesse in annualità successive all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui al DL. 98/2011.
In calce al ricorso, poi, sono ribadite o ex novo formulate alcune richieste in via istruttoria che il Collegio ritiene meramente dilatorie e non meritevoli di accoglimento. Parte ricorrente chiede la rimessione della causa alla Corte di Giustizia UE al fine di riproporre di fatto, pur richiamando strumentalmente la normativa di cui alla L.di stabilità 2016, i medesimi quesiti pregiudiziali circa la conformità al diritto dell'Unione di una tassazione nazionale penalizzante per operatori “irregolari” ovvero “abusivi”, questioni su cui la Corte si è già espressa con la sentenza CGUE 26/2/2020, causa C-788/18. Analoghe richieste sottoposte da altri operatori esteri privi di concessione e dai loro CTD sono state rigettate già nelle ordinanze emesse dalla Cassazione nel corso del 2021. Ancor prima, alcuni giudici di merito (CTR Toscana n.620/5/2020, CTR Lazio n.3365/18/2020) avevano ritenuto inammissibile l'istanza, poiché i richiedenti, a fronte di una sentenza estremamente chiara quanto a motivazioni e portata, “vorrebbero illegittimamente utilizzare il rimedio previsto dall'art. 43 (dello Statuto, e 1598 del regolamento di procedura) in funzione impugnatoria della sentenza”. (CTR Toscana, cit). Manifestamente infondata, oltre che non pregiudiziale alla definizione della presente controversia, appare al Collegio anche la richiesta di sospensione del giudizio e di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per sottoporre la questione di costituzionalità dell'art.1, comma 643, L.190/2014 in relazione al principio generale dell'irretroattività delle norme, costituzionalmente protetto solo per quanto attiene all'ambito penale. Infine, anche in ragione della particolare opacità della formulazione della richiesta, non si comprendono le ragioni circa l'asserita opportunità sia di disporre una consulenza tecnica in ordine all'analisi della documentazione contabile consegnata da parte ricorrente, sia di assumere – sempre in ordine al procedimento di formazione dell'imponibile- prove testimoniali da parte di un numero indeterminato di “funzionari”, non altrimenti individuati, operanti in numerosi uffici territoriali dell'ADM circa le modalità utilizzate dai loro uffici per determinare l'imponibile dell'imposta unica.
In considerazione di quanto esposto, il ricorso viene rigettato, con conferma in toto degli atti impugnati. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, considerata la complessità della vicenda, oggetto di alcuni giudicati contrastanti per le annualità successive al 2015, e nella perdurante assenza, alla data di trattazione, di pronunce di legittimità sulla principale questione controversa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza da ritenersi assorbita e/o disattesa:
-rigetta il ricorso;
-compensa integralmente le spese di lite.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 24/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NI LA, Presidente PICCININI MARIA GRAZIA, Relatore BLESIO GIOVANNI BATTISTA, Giudice
in data 24/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 469/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 P.IVA_1 Ltd -
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Emilia 1 - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M04180011578U DEL 18/10/2023 GIOCHI-LOTTERIE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M04190011579U DEL 18/10/2023 GIOCHI-LOTTERIE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M04200011581U DEL 18/10/2023 GIOCHI-LOTTERIE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 295/2025 depositato il 25/06/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il bookmaker maltese “Ricorrente_2 ltd”, titolare del sito e del marchio “Società_1”, e la sig.ra Ricorrente_1, titolare dell'omonima ditta individuale esercente in Piacenza, quale centro “affiliato”, attività di raccolta e trasmissione di scommesse sportive, impugnano gli avvisi di accertamento in epigrafe, aventi a oggetto Imposta Unica sulle scommesse sportive di cui all'art.1,Dlgs. n.504/1998, relativa agli anni d'imposta 2018, 2019 e 2020. Nel corso del 2019 funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Ufficio dei Monopoli per l'Emilia Romagna, unitamente a personale della Questura di Piacenza, effettuavano un accesso presso Ricorrente_1la sede operativa della ditta individuale “ ”, al fine di constatare il rispetto delle prescrizioni di cui all'art.1, co.644, della L.190/2014 da parte dei soggetti operativi alla data del 30/10/2014, nonché di quelli che erano divenuti attivi successivamente a tale data e che non avevano aderito al regime di regolarizzazione previsto dall'art.1,comma 643, della L.190/2014 entro il termine del 31.01.2016. In seguito all'accesso e sulla base del materiale in quella sede raccolto (poi all. al pvc, doc.2), veniva intrapresa una verifica fiscale, con richiesta di trasmissione di documentazione circa la raccolta di scommesse sia su eventi sportivi sia su eventi virtuali effettuata per conto del bookmaker estero. La signora Ricorrente_1 trasmetteva documentazione , comprendente i report contabili delle giocate effettuate per conto di “Ricorrente_2 ”, bonifici e altra documentazione circa le continue movimentazioni finanziarie intercorse col bookmaker, fatture emesse in relazione alle provvigioni dovute dal bookmaker in base al volume di gioco, comunicazioni previste dalla normativa antiriciclaggio per vincite di importo superiore a 1.000 euro. Dalla verifica emergeva che la ditta individuale aveva esercitato nei periodi d'imposta in questione in forza dei rapporti contrattuali in essere col predetto bookmaker (avente sede legale in Malta e domicilio fiscale in Milano, ma privo di concessione e autorizzazione ad operare in Italia) raccolta e accettazione di giocate ed erogazione materiale di somme di denaro ai clienti in relazione alle vincite, senza trasmettere i relativi dati al totalizzatore nazionale, cui non era collegata.. Dagli elenchi delle scommesse raccolte mensilmente su rete fisica risulta che nell'esercizio sono state raccolte scommesse per conto del bookmaker maltese per un importo totale di € 157.658,54 per l'anno 2018, € 178.116,99 per l'anno 2019 ed € 38.575,91 nell'anno 2020, durante il quale l'attività di raccolta su rete fisica si è interrotta. Al termine della verifica, l'ADM redigeva il Pvc prot. n. 25228 del 05.06.2023, notificato sia al bookmaker sia alla titolare della ricevitoria. L'Ufficio aveva rilevato che la ditta individuale non aveva tenuto la contabilità delle scommesse secondo le disposizioni dell'art.2, co.3, DPR n. 66/2002 (contabilizzazione giornaliera, mediante ricevute a due sezioni, compilate e soggette a vidimazione da parte degli uffici IVA dell'AE). Sui report esibiti, relativi alle giocate con incasso diretto di somme nette sul c/c della ricevitoria, non era indicato l'ammontare delle provvigioni né risultava la movimentazione complessiva delle scommesse. L'Ufficio ha ritenuto comunque di considerare il volume delle giocate risultanti dai report attendibile e utilizzabile ai fini della determinazione dell'imponibile su cui calcolare l'Imposta Unica: pur discostandosi sensibilmente dalle medie delle scommesse raccolte nella provincia di ubicazione del punto di raccolta, gli importi risultavano compatibili col presumibile volume di affari della ricevitoria, sia perché nell'esercizio, oltre all'attività di raccolta scommesse su rete fisica, era effettuata anche attività di ricarica dei 'conti di gioco', sia in ragione dei similari risultati emersi per l'annualità 2017, in cui era stato possibile effettuare la ricostruzione analitica dell'imponibile. Di conseguenza, l'Ufficio ha utilizzato per le tre annualità come base imponibile dell'IU gli importi lordi delle scommesse sportive e virtuali raccolte su rete fisica nell'esercizio presenti negli elenchi trasmessi dalla parte, non consentendo questi di individuare gli importi della commissioni corrisposte dal bookmaker;
poiché neppure era possibile distinguere tra le scommesse contenenti fino a sette eventi e quelle composte da più di sette eventi, ex srt. 24, comma 10, del DL 98/2011, veniva applicata l'aliquota massima prevista per tale tipologia di scommessa dall'art. 4 del Dlgs 504/1998, dovendosi presumere che tutte le scommesse raccolte nell'esercizio fossero composte da un numero di eventi superiore a sette. L'IU dovuta ammonta a euro 578,94 per il 2018, euro 5.554,06 per il 2019, euro 1.434,11 per il 2020, oltre sanzioni e interessi.
*** Parte ricorrente eccepisce preliminarmente l'eccessiva durata della verifica, in violazione delle raccomandazioni di cui allo Statuto del contribuente e la mancata traduzione in inglese degli avvisi di accertamento, che avrebbe leso il diritto di difesa del bookmaker impedendogli di comprendere adeguatamente la portata delle contestazioni, la nullità degli atti per difetto di motivazione e di istruttoria, oltre che di prova (di cui è onerata l'amministrazione in particolare dopo l'introduzione del comma 5bis all'art.7 del Dlgs 546/92) della debenza di ulteriore imposta sui giochi oltre a quella già versata utilizzando il regime del margine, ritenuto applicabile alla fattispecie per i periodi d'imposta successivi al 2015; gli incassi comunicati tramite i report contabili corrispondono esattamente a quelli registrati nella contabilità del bookmaker, soggetto che ha sempre collaborato con le autorità italiane offrendo l'accesso, se richiesto, ai propri server e libri contabili e ha superato per il 2018 i controlli maltesi sulla regolarità del proprio comportamento. Nel merito, le argomentazioni difensive coprono interamente la vastissima gamma delle doglianze ritualmente presenti in questa tipologia di contenzioso. Parte ricorrente eccepisce la non debenza all'Erario nazionale della somma a titolo di Imposta Unica per assenza del presupposto della territorialità, avendo già assolto il bookmaker la corrispondente imposta a Malta, nonché l'incompetenza dell'ADM nel procedere all'accertamento; insiste sull'assenza di soggettività passiva in capo alla ricevitoria, che si limita operare come “internet point” per quanto riguarda le scommesse effettuate direttamente tra scommettitore e bookmaker attraverso i 'conti di gioco', e come mero centro di raccolta e trasmissione dati negli altri casi, senza poter influire sugli aspetti sostanziali della scommessa, di competenza del solo bookmaker. Ribadisce - come già riconosciuto dalla Cassazione penale nel 2022- l'assoluta liceità sotto il profilo penale dell'attività di raccolta e trasmissione di scommesse svolta sul territorio nazionale da CTD affiliati a bookmakers esteri anche se privi di concessione. Insiste in particolare sull'errata determinazione di imponibile e aliquota applicata, avvenuta in violazione della normativa di settore emanata per disciplinare la liquidazione dell'imposta unica da parte di CTD collegati a bookmaker privi di concessione italiana, rappresentata dall'art. 24, co,10, DL n. 98/2011, conv. nella L. n. 111/2011. Chiede altresì, in via istruttoria, che il Collegio valuti l'opportunità di disporre consulenza tecnica in relazione alla documentazione contabile esibita e alla sua utilizzabilità per la ricostruzione analitica dell'imponibile. Lamentando, inoltre, profili di incostituzionalità nella normativa di cui alla L. n.208/2015, nonché il persistere di contrasti coi principi unionali, suggerisce di valutare la sospensione del giudizio al fine di ottenere nuove pronunce rispettivamente della Corte Costituzionale e della CGUE. Quanto alle sanzioni irrogate con gli atti impugnati, ne chiede la disapplicazione in presenza di condizioni di incertezza normativa che costituiscono esimenti, rinviando agli artt. 5, comma 1 e 6, comma 2, Dlgs. 472/1991, nonché all'art.10, comma 3, della L.212/2000.
*** Si costituisce con analitiche controdeduzioni l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ribadendo la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso, i cui motivi d'impugnazione sono stati già tutti ampiamente esaminati e rigettati da innumerevoli pronunce di merito e legittimità. Parimenti da rigettare in quanto dilatorie sono le richieste di sospensione del giudizio con rinvio degli atti alla Corte Costituzionale (già pronunciatasi nettamente circa l'inesistenza di violazioni del dettato costituzionale in relazione alla normativa nazionale) nonché di richiesta di riesame alla CGUE . Entrambi gli avvisi sono stati notificati entro il termine decadenziale di legge, ovvero entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta (art.24, co.9, DL. n.98/2011); per le violazioni tributarie e amministrative si applicano i termini prescrizionali e decadenziali previsti, rispettivamente, dall'articolo 20 Dlgs n.472/97, e 28 L.n. 689/81. Infondata è anche la doglianza relativa alla mancata traduzione degli avvisi di accertamento, da redigersi (art.1, Reg.CE n. 1393/2007) se non nella lingua ufficiale dello Stato di residenza del destinatario, in quella dello Stato mittente che il destinatario sia in grado di comprendere: la tempestiva proposizione di articolato e puntuale ricorso prova che nessuna lesione al diritto di difesa del bookmaker maltese si è realizzata. Da rigettare sono, poi, le doglianze circa l'errata determinazione dell'imponibile e dell'aliquota. Come dettagliatamente esposto in motivazione dell'atto impugnato, l'Ufficio ha deciso di utilizzare comunque i report contabili prodotti in contraddittorio, ritenendoli complessivamente attendibili pur non rappresentando la movimentazione complessiva delle scommesse, in presenza di lacune (come l' indicazione delle provvigioni incassate dal bookmaker) e criticità: si tratta delle mere somme accreditate sui c/c della ricevitoria, al netto delle vincite pagate ai clienti;
i totali, inoltre, si discostano sensibilmente dalla media territoriale;
la documentazione è priva delle caratteristiche formali e sostanziali previste per la contabilità obbligatoria ex art.2, DPR n.66/2002. L'imponibile, di conseguenza, è stato determinato sulla base della documentazione prodotta dalla parte in misura corrispondente agli importi lordi delle scommesse fisiche e virtuali raccolti su rete fisica nell'esercizio, evidenziate sugli elenchi trasmessi dalla parte. Sull'imponibile è stata applicata l'aliquota massima prevista per la tipologia di scommessa dall'art.4,Dlgs n.504,scomputando poi dall'imposta dovuta quanto già versato a titolo di IU con le modalità di “tassazione sul margine”. Infondate, per dettato normativo, sentenza della Corte Costituzionale e costante giurisprudenza di legittimità sono anche le ulteriori contestazioni circa la non debenza dell'Imposta Unica da parte del bookmaker estero per assenza del principio di territorialità, nonché circa l'assenza di soggettività passiva in capo a chi, in forma d'impresa, organizza e opera la raccolta delle scommesse sul territorio nazionale, applicandosi il tributo “alle scommesse accettate nel territorio italiano di qualunque tipo e relative a qualunque evento, anche se svolto all'estero” (art. 1, co.2, lett. b, L. n. 288/1998- ex multis, Cass.Ord.n. 31678/2021; Ord.8757/2021; art.1, co 66, lett.b), L.n. 220/2010 e Corte Costituzionale n. 27/2018, Cass. Ord. n. 8757/2021).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In premessa, il Collegio osserva quanto segue. Tutti i numerosi motivi di ricorso sono già stati oggetto di esame delle sezioni di questa CGT, che, nella generalità dei casi, anche anteriormente alle numerose Ordinanze emesse dalla Suprema Corte nel 2021, hanno accolto integralmente le tesi dell'Amministrazione in tema di applicazione dell'Imposta Unica sui giochi alle operazioni di raccolta di scommesse operate per conto di bookmakers esteri privi di concessione tramite i variamente denominati “centri di raccolta” affiliati sul territorio nazionale. Il presente contenzioso, pertanto, può essere deciso – ai sensi dell'art.132, co.1,n.4 cpc (i cui principi si applicano anche al processo tributario ex art.1, comma 2, Dlgs 546/92) - con sentenza concisamente motivata in ordine alle sole questioni di diritto e di fatto rilevanti ai fini della decisione adottata, senza procedere all'esame analitico di tutte le questioni sollevate nel ricorso, essendo le questioni non espressamente trattate da considerarsi non omesse, bensì semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, quando non esaminate tramite rinvio all'esposizione delle condivise argomentazioni di parte resistente.
Ciò premesso, emerge dagli atti di causa che l'unica questione sollevata da parte ricorrente dotata non certo e non più di carattere di assoluta novità (sul punto, ex multis, CGT di I grado, Bologna: sez.1, n.334/2024; sez.4, ud. 9/11/2022; sez.2, ud. 25/9/2023), ma in ordine alla quale si registrano a livello nazionale alcune interpretazioni difformi nei giudizi di 1° grado, riguarda la valutazione circa l'applicabilità -a partire dal periodo d'imposta 2016, in circostanze di fatto analoghe a quelle dei ricorrenti- della tassazione introdotta dal periodo d'imposta 2016 ex L. n.208/2015 (art.1, comma 945). Sul punto il Collegio condivide la tesi dell'ADM che la più recente normativa in materia di imposta sulle scommesse introdotta dalla Legge di stabilità 2016 non possa essere applicata agli operatori non regolarizzati in quanto proprio il discrimine tra soggetti regolarizzati e non regolarizzati costituisce l'elemento su cui il legislatore ha inteso fondare il persistere dell'applicazione della precedente normativa, basata su parametri diversi. L'intenzione del legislatore, nel concedere (comma 643) agli operatori 'irregolari' la possibilità di sanare la propria posizione a condizioni favorevoli (imposte calcolate sulla raccolta media locale della filiera “regolare”, ridotte di un terzo, senza applicazione di interessi e sanzioni), mirava espressamente a regolarizzare un settore economico fonte di persistenti preoccupazioni di ordine pubblico (legate anche al diffondersi del gioco compulsivo) e sociale (necessità di tutela delle fasce deboli della popolazione, dei minori, etc.), in cui alcune migliaia di esercizi, oltre a raccogliere scommesse al di fuori dei disciplinari dell'ADM e senza trasmettere le giocate al totalizzatore nazionale, evitavano di sottoporsi alla rigida disciplina amministrativa degli operatori in concessione, volta a tutelare il pubblico interesse nel settore. Logico corollario di queste finalità appare la scelta operata dalla L.di stabilità 2016, correttamente applicata dall'amministrazione, di mantenere gravosa la pretesa tributaria nei confronti degli operatori che avessero scelto di continuare a raccogliere scommesse al di fuori del circuito legale. A questo fine, introducendo con il comma 945 la nuova tassazione “sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte” far tempo dal 1°/1/2016 per gli operatori regolari, il legislatore non è intervenuto abrogando espressamente né apportando modificazioni al comma 644, lett.g) della L.190/2014, che dispone che “Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione..” trovi applicazione “per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonche' di tutela dei minori di eta' e delle fasce sociali piu' deboli”, una lunga serie di obblighi e di limitazioni nell'operatività economica non previsti per gli operatori regolari o regolarizzati, uno specifico sistema sanzionatorio e, quanto al regime fiscale, l'ordinaria penalizzante determinazione forfettaria della base imponibile con applicazione dell'aliquota massima prevista dal Dlgs n.504/98. Quanto alla convivenza temporale per le medesime annualità di nuova e vecchia disciplina del tributo, l'una “ordinaria” destinata agli operatori regolari (art.1, c.945, L.208/2015), l'altra, lex specialis, a quelli non regolarizzati (art. 24, co.10, DL n.98/2011; art.1, commi 643 e 644, lett. g), L.190/2014), si rinvia all'ampia disamina effettuata, nel pronunciarsi su un accertamento relativo al 2016, dalla CGT di I grado di Mantova (sent. n. 46/2022), che ha ravvisato la “chiara volontà del legislatore di far convivere le due discipline verificandosi i diversi presupposti di applicazione previsti per gli operatori. Tali diversi presupposti vengono chiaramente individuati dalla norma nella regolarizzazione o meno dell'attività degli operatori, in ragione della diversa controllabilità dei soggetti regolarizzati rispetto a quelli non regolarizzati. Il discrimen sopra individuato non è soltanto diretto a reprimere comportamenti illeciti sotto il profilo penale, ma a tutela di finalità pubbliche quali la lotta alla ludopatia (…). Tali finalità vengono espresse a chiare lettere nel comma 644 (e trovano in qualche misura fondamento nelle pronunce della Corte di Giustizia Europea) e quindi l'eventuale assenza di profili penali nell'attività svolta dagli operatori non regolarizzati non fa venir meno l'esigenza che tali soggetti siano sottoposti ad un regime diverso (e certamente meno favorevole, su questo non vi sono dubbi) rispetto agli operatori regolarizzati. (…) Quindi, la pretesa di essere trattati alla stessa stregua non può prescindere dalla preventiva adesione alle regole di comportamento che la Legge impone agli operatori di determinati settori soprattutto quando (esattamente come nella specie) si ipotizza una via d'uscita dall'area grigia del “non vietato, non autorizzato”, che aveva caratterizzato il settore. Alla luce delle osservazioni che precedono non vi sono ragioni per ritenere che la normativa più recente possa essere applicata agli operatori non regolarizzati, in quanto il discrimine tra regolarizzati e non regolarizzati costituisce l'elemento su cui poggiare la persistente applicazione della precedente normativa basata su parametri diversi”.(CGT di I grado, Mantova, sent.cit)
Di passata, si segnala che del tutto infondata è la specifica doglianza di parte ricorrente (cfr. par.IV del ricorso introduttivo) circa l'asserito mancato assolvimento in giudizio da parte dell'Ufficio dell'onere della prova in ordine alle violazioni contestate, onere richiamato con particolare evidenza dall'aggiunta recente del comma 5bis all'art.7 del Dlgs. n. 546/1992 a opera della L.130/2022. In atti è espressamente richiamata, quando non direttamente depositata, esaustiva documentazione a sostegno della pretesa tributaria. Oltre ai verbali d'accesso ai locali in cui avveniva la raccolta (doc.1), è presente (doc.2) il Pvc notificato alle parti, atto assistito da fede privilegiata ex art.2700 cc relativamente ai fatti attestati da pubblico ufficiale, alle eventuali dichiarazioni rese in sua presenza, alla genuinità della documentazione reperita in sede di accesso o fornita dalla parte;
tale documentazione risulta costituita dalle pattuizioni contrattuali intercorse tra il bookmaker maltese e la ricevitoria, dalle schede previste dalle norme anti riciclaggio, dai prospetti contabili riepilogativi delle somme per scommesse raccolte per conto di “Ricorrente_2” incassate tramite il c/c della ricevitoria (report che, si rammenta, sono stati ritenuti attendibili per ricostituire la base imponibile nonostante presentino alcune criticità e il totale degli incassi risulti pari a circa la metà della media della raccolta di scommesse nella zona d'ubicazione dell'esercizio), dalle fatture 2018 e 2019 relative alle provvigioni incassate sulle ricariche dei “conti gioco”, dai bonifici bancari e da altra documentazione relativa alle movimentazioni finanziarie intercorse in entrambe le direzioni tra ricevitoria e bookmaker. Quanto alle sanzioni, la richiesta di annullamento/disapplicazione non può essere accolta, avendo l'ADM legittimamente ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicazione delle esimenti richiamate;
in particolare, quanto alla richiesta ex art.art.6, co.2, D.lgs. n.472/97, si rammenta che le violazioni di cui si discute, sanzionate peraltro al minimo edittale, sono state commesse in annualità successive all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui al DL. 98/2011.
In calce al ricorso, poi, sono ribadite o ex novo formulate alcune richieste in via istruttoria che il Collegio ritiene meramente dilatorie e non meritevoli di accoglimento. Parte ricorrente chiede la rimessione della causa alla Corte di Giustizia UE al fine di riproporre di fatto, pur richiamando strumentalmente la normativa di cui alla L.di stabilità 2016, i medesimi quesiti pregiudiziali circa la conformità al diritto dell'Unione di una tassazione nazionale penalizzante per operatori “irregolari” ovvero “abusivi”, questioni su cui la Corte si è già espressa con la sentenza CGUE 26/2/2020, causa C-788/18. Analoghe richieste sottoposte da altri operatori esteri privi di concessione e dai loro CTD sono state rigettate già nelle ordinanze emesse dalla Cassazione nel corso del 2021. Ancor prima, alcuni giudici di merito (CTR Toscana n.620/5/2020, CTR Lazio n.3365/18/2020) avevano ritenuto inammissibile l'istanza, poiché i richiedenti, a fronte di una sentenza estremamente chiara quanto a motivazioni e portata, “vorrebbero illegittimamente utilizzare il rimedio previsto dall'art. 43 (dello Statuto, e 1598 del regolamento di procedura) in funzione impugnatoria della sentenza”. (CTR Toscana, cit). Manifestamente infondata, oltre che non pregiudiziale alla definizione della presente controversia, appare al Collegio anche la richiesta di sospensione del giudizio e di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per sottoporre la questione di costituzionalità dell'art.1, comma 643, L.190/2014 in relazione al principio generale dell'irretroattività delle norme, costituzionalmente protetto solo per quanto attiene all'ambito penale. Infine, anche in ragione della particolare opacità della formulazione della richiesta, non si comprendono le ragioni circa l'asserita opportunità sia di disporre una consulenza tecnica in ordine all'analisi della documentazione contabile consegnata da parte ricorrente, sia di assumere – sempre in ordine al procedimento di formazione dell'imponibile- prove testimoniali da parte di un numero indeterminato di “funzionari”, non altrimenti individuati, operanti in numerosi uffici territoriali dell'ADM circa le modalità utilizzate dai loro uffici per determinare l'imponibile dell'imposta unica.
In considerazione di quanto esposto, il ricorso viene rigettato, con conferma in toto degli atti impugnati. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, considerata la complessità della vicenda, oggetto di alcuni giudicati contrastanti per le annualità successive al 2015, e nella perdurante assenza, alla data di trattazione, di pronunce di legittimità sulla principale questione controversa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza da ritenersi assorbita e/o disattesa:
-rigetta il ricorso;
-compensa integralmente le spese di lite.