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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/03/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2241/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2241/2024 promossa con ricorso per separazione e divorzio da:
, con il patrocinio dell'avv. Spadati Giovanni Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Della Greca Sonia CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c, entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status di separazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Montegrotto Terme (PD) in data 27.7.2017, trascritto al n. 11 parte I, anno 2017.
Dal matrimonio non sono nati figli.
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
La parte resistente ha aderito alle domande di separazione e divorzio, concludendo quanto al resto pagina 1 di 2 come da relativa comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza ex art.473 bis 21 c.p.c. dell'11.10.2024, il Giudice delegato ha sentito le parti comparse personalmente;
i procuratori delle stesse si sono riportati ai rispettivi atti e hanno chiesto la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status e il Giudice si è riservato.
Con ordinanza datata 13.12.2024, visto l'art. 473bis. 22 c.p.c. il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati e posto a carico di , a titolo di assegno di mantenimento Parte_1
a favore della convenuta, la somma di € 200,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di pronuncia del provvedimento;
in via istruttoria, ha rigettato i capitoli di prova orale formulati dalle parti;
quindi, ha rimesso la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status di separazione.
Tanto premesso, la domanda di separazione, cui parte convenuta ha aderito, appare certamente fondata e merita di essere accolta.
Sussistono infatti i presupposti per la separazione personale dei coniugi di cui all'art. 151 c.c. essendo emersa, alla luce delle allegazioni contenute negli scritti difensivi depositati dalle parti nel corso del giudizio, una profonda disarmonia e l'assenza di un vincolo affettivo tra i coniugi, la cui convivenza pertanto è ormai divenuta intollerabile.
Con separata ordinanza si provvederà alla rimessione della causa in istruttoria per la trattazione e l'istruzione delle restanti questioni.
Nulla sulle spese di lite, trattandosi di sentenza non definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2241/2024 promossa con ricorso per separazione e divorzio da:
, con il patrocinio dell'avv. Spadati Giovanni Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Della Greca Sonia CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c, entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status di separazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Montegrotto Terme (PD) in data 27.7.2017, trascritto al n. 11 parte I, anno 2017.
Dal matrimonio non sono nati figli.
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
La parte resistente ha aderito alle domande di separazione e divorzio, concludendo quanto al resto pagina 1 di 2 come da relativa comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza ex art.473 bis 21 c.p.c. dell'11.10.2024, il Giudice delegato ha sentito le parti comparse personalmente;
i procuratori delle stesse si sono riportati ai rispettivi atti e hanno chiesto la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status e il Giudice si è riservato.
Con ordinanza datata 13.12.2024, visto l'art. 473bis. 22 c.p.c. il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati e posto a carico di , a titolo di assegno di mantenimento Parte_1
a favore della convenuta, la somma di € 200,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di pronuncia del provvedimento;
in via istruttoria, ha rigettato i capitoli di prova orale formulati dalle parti;
quindi, ha rimesso la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status di separazione.
Tanto premesso, la domanda di separazione, cui parte convenuta ha aderito, appare certamente fondata e merita di essere accolta.
Sussistono infatti i presupposti per la separazione personale dei coniugi di cui all'art. 151 c.c. essendo emersa, alla luce delle allegazioni contenute negli scritti difensivi depositati dalle parti nel corso del giudizio, una profonda disarmonia e l'assenza di un vincolo affettivo tra i coniugi, la cui convivenza pertanto è ormai divenuta intollerabile.
Con separata ordinanza si provvederà alla rimessione della causa in istruttoria per la trattazione e l'istruzione delle restanti questioni.
Nulla sulle spese di lite, trattandosi di sentenza non definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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