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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/11/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 676 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to Parte_1
IN IO appellante
E
Avv.to BONIFIGLIO ANTONIO difeso da se medesimo
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Castrovillari – pronunciandosi sul ricorso proposto dall'avv.to Bonifiglio volto ad ottenere la prestazione assistenziale per gli anni dal 2015 al 2018 di cui all'art. 6 comma 1 lett. b del regolamento di assistenza per la figlia minore, affetta dalla sindrome di
“Angelmann” e portatrice di grave handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge
n.104/1992 - ha accolto in parte la domanda limitatamente agli anni 2017 e 2018, condannando la al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € Parte_1
10.000,00 (€ 5000 per anno), oltre accessori e interessi e compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Ha rigettato l'eccezione della resistente relativa al mancato invio delle certificazioni ISEE per gli anni dal 2015 al 2019 rilevando che “Dalla documentazione depositata agli atti del giudizio, non contestata dalla resistente, si evince che il ricorrente ha inviato, sin dal 12.11.2020, le attestazioni ISEE dal 2015 al 2019 richieste per l'erogazione della provvidenza richiesta” e dando atto del fatto che le stesse certificazioni “rispettano il limite di
50.000,00 € previsto dalla disciplina della stessa”. Pt_1
In merito alla sussistenza dei requisiti per la concessione della prestazione, ha rilevato che,
“pur essendo fuor di discussione la sussistenza della patologia sofferta dalla piccola
AN sin dalla nascita (avvenuta nel 2015), il regolamento della resistente Pt_1 consente l'erogazione delle somme richieste dal ricorrente solo al momento dell'accertamento dello stato di handicap previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge
n.104/1992 (handicap in stato di gravità)” e che “detto stato è stato riconosciuto per quanto attiene nel 2018, a seguito della visita effettuata presso la commissione Parte_2 medica dell'INPS di Rossano”. Tuttavia ha ritenuto che “comunque vi era già stato, a far data dal 2017, il riconoscimento dello status di invalida con indennità, e, in ogni caso, vi è prova agli atti (cfr certificazione dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma) che almeno
a far data dal 2017 riconosce la patologia sofferta da come quella del Parte_2 morbo di , documentazione che non è stata contestata da parte resistente, che Per_1
“riconosce come sussistente la predetta patologia a far data dal 2017. Conseguentemente ha concluso “per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere il contributo previsto dalla sin dal 2017, anno di Parte_1 accertamento della sussistenza della grave patologia che ha colpito ”. Parte_2
Per quanto attiene le annualità precedenti, ha affermato che “il diritto non può essere riconosciuto, stante l'assenza di accertamenti relativi alla sussistenza della patologia e la necessità di una certificazioni in tal senso al fine della concessione della prestazione richiesta”.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la ed ha denunciato l'errato Parte_1 riconoscimento del diritto all'indennità richiesta per le annualità 2017 e 2018, in quanto il giudice di prime cure 1. ha erroneamente equiparato il riconoscimento dell'invalidità civile con indennità di accompagnamento (con decorrenza 2.1.2017) all'accertamento del necessario status di handicap grave di cui all'art. 3 co. 3 della Legge 104 del 1992 che, però, in capo alla figlia del ricorrente veniva accertato solo ad ottobre 2018; ha sottolineato che l'esito dell'accertamento (convocazione a visita da parte della commissione medica ad ottobre 2018)
è stato determinato principalmente sulla base della certificazione medico-diagnostica rilasciata dall'ospedale Bambin Gesù il 13.07.2017 (quindi successiva al riconoscimento dell'invalidità civile);
2. ha omesso di considerare che l'attestazione ISEE prodotta dal ricorrente (e già inoltrata anche all'ente in sede di reclamo) seppur attestante un reddito al di
Pag. 2 di 5 sotto del limite previsto ai fini del riconoscimento dell'invocata prestazione, risultava rilasciata nell'anno 2017 e valida solo fino al 15.01.2018 ovvero per i primi soli 15 giorni dell'anno.
L'appellato ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
All'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la Corte decide nei termini di seguito esposti.
1.L'appello merita accoglimento.
L'art. 7 del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza in vigore dal 1° gennaio 2016 prevede che “sono beneficiari del trattamento previdenziale previsto dalla lettera b) dell'art.
6 (erogazioni in caso di familiari non autosufficienti , portatori di handicap o di malattie invalidanti ) gli iscritti - in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla - che Pt_1 assistano in via esclusiva il coniuge o i figli o i genitori con invalidità grave prevista dall'art.
3, comma 3, della Legge n. 104/1992, attestata da certificazione rilasciata dalla apposita commissione ASL o accertata con provvedimento giudiziale definitivo, che non siano ricoverati a tempo pieno”; il successivo art. 8, comma 2, prevede, inoltre, che il contributo possa essere corrisposto soltanto in caso di ISEE inferiore ad € 50.000,00.
La norma regolamentare fa chiaramente riferimento all'accertamento dell'handicap in condizioni di gravità, status non sovrapponibile a quello della inabilità (impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, ovvero necessità di assistenza continua per l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani di vita) prevista per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (L. n. 18 del 1980, art. 1), che può configurarsi anche in riferimento ad un minore in tenera età (purché si accerti che egli richieda un'assistenza diversa, più intensa per tempi e modi, di quella necessaria per un bambino sano della stessa età a necessaria a un bambino sano della stessa età cfr Cass. 26 luglio 2011, n. 16362; 17 maggio 2006, n. 11525 ; Cass. 29 gennaio 2003, n. 1377 ;
Cass. 20 febbraio 2003, n. 2523 ; Cass. 4 febbraio 2005, n. 2255).
Ed invero la legge n.104/1992 affronta complessivamente il fenomeno della disabilità, favorendo una visione unitaria della persona dal suo inizio ( così l'art. 6, rubricato
"Prevenzione e diagnosi precoce"); essa contiene i principi generali sulla tutela delle persone con disabilità, previsioni specifiche in relazione a vari ambiti: prevenzione, cura e riabilitazione, interventi sociosanitari, integrazione sociale, necessità di prevedere momenti e luoghi di ricreazione, esercizio del diritto di voto, trasporto collettivo urbano e ferroviario e quello privato, nonché formazione ed integrazione lavorativa, accessibilità dei locali e abbattimento delle barriere architettoniche.
Pag. 3 di 5 Tali specifiche previsioni risultano correlate, come tutti i benefici dalle stesse riconosciuti, alla certificazione di sussistenza dell'handicap da parte della Commissione Tecnica (art. 3, comma 3, e art. 4, I. n. 104 del 1992).
Le disposizioni della legge n. 104/1992 che si pongono a valle dell'accertamento sanitario di cui all'art. 3 configurano, come si riconosce in dottrina, pieni diritti in capo al portatore di handicap ed ai soggetti che se ne prendono cura stabilmente ed è per questa ragione che va riconosciuto uno status proprio al portatore di handicap.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte accostato la condizione di portatore di handicap ad un vero e proprio status (v. ad es. in tal senso Cass. n. 21416 del 2019; Cass. n.
29311 del 2020), trattandosi propriamente di una qualità giuridica che la L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 1, attribuisce ad un soggetto ("colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione") nei confronti di altri soggetti nell'ambito dell'ordinamento giuridico, la quale a sua volta è matrice di una pluralità indeterminata di situazioni soggettive attive e passive, di cui al medesimo art. 3, commi 2 e ss., e alla L. n. 104 del 1992, art. 17, art. 19, art. 33 e ss.
Deve pure ricordarsi che, confermando l'impostazione tracciata dalle Sezioni Unite del 2000, la Suprema Corte (cfr Cass. n. 18233 del 2011) ha pure avuto modo di esplicitare la natura assistenziale dei vantaggi connessi all'accertamento dello stato di handicap, riconoscendo la rilevanza del medesimo accertamento effettuato ai sensi della legge n. 104/1992 anche nei rapporti tra privati, affermando che poiché le agevolazioni previste dalla succitata norma costituiscono forme di intervento assistenziale riconosciute ai portatori di handicap 'sub specie' di agevolazioni concesse a favore di coloro che si occupano dei predetti, la sussistenza dell'handicap deve essere accertata dalle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all'art. 4, legge n. 104 del 1992, non essendo consentita la sua dimostrazione mediante documentazione medica di diversa provenienza.
In altri termini il concetto di handicap esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta e tale valutazione si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che di quella condizione ne è la causa;
diversa e più circoscritta è la valutazione relativa all'invalidità civile con necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita;
essendo diversi i criteri di valutazione dei due accertamenti, l'uno non è legato all'altro né in maniera proporzionale né consequenziale. E infatti i due accertamenti sono compiuti da commissioni sanitarie con composizioni diverse.
Pag. 4 di 5 Ciò posto, nel caso di specie è pacifico e documentato che è intervenuto solo ad ottobre del
2018 l'accertamento del grave handicap della piccola AN, sicchè il beneficio assistenziale preteso dal genitore non può essere retrodatato al 2017; ma neanche all'anno
2018, anche perché per tale annualità difetta l'attestazione ISEE: ed invero sul punto si rileva che, benchè la questione sia stata oggetto di specifica censura da parte della appellante, Pt_1
l'appellato nel costituirsi in giudizio nulla ha controdedotto, essendosi limitato a versare in atti le attestazioni ISEE inoltrate alla che coprono l'arco temporale fino a gennaio 2018 Pt_1
(già prodotti in primo grado) e poi a partire dal 2019 fino al 31.12.2021, mentre difetta quella relativa all'arco temporale da febbraio 2018 a dicembre 2018.
Per i motivi suesposti, l'appello va accolto ed in riforma della gravata sentenza, va rigettata la domanda di primo grado.
2.In considerazione della novità delle questioni affrontate, le spese del doppio grado di giudizio vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con ricorso depositato il 5.7.2023, avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1016/2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda del ricorrente
2. compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 5 di 5
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 676 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to Parte_1
IN IO appellante
E
Avv.to BONIFIGLIO ANTONIO difeso da se medesimo
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Castrovillari – pronunciandosi sul ricorso proposto dall'avv.to Bonifiglio volto ad ottenere la prestazione assistenziale per gli anni dal 2015 al 2018 di cui all'art. 6 comma 1 lett. b del regolamento di assistenza per la figlia minore, affetta dalla sindrome di
“Angelmann” e portatrice di grave handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge
n.104/1992 - ha accolto in parte la domanda limitatamente agli anni 2017 e 2018, condannando la al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € Parte_1
10.000,00 (€ 5000 per anno), oltre accessori e interessi e compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Ha rigettato l'eccezione della resistente relativa al mancato invio delle certificazioni ISEE per gli anni dal 2015 al 2019 rilevando che “Dalla documentazione depositata agli atti del giudizio, non contestata dalla resistente, si evince che il ricorrente ha inviato, sin dal 12.11.2020, le attestazioni ISEE dal 2015 al 2019 richieste per l'erogazione della provvidenza richiesta” e dando atto del fatto che le stesse certificazioni “rispettano il limite di
50.000,00 € previsto dalla disciplina della stessa”. Pt_1
In merito alla sussistenza dei requisiti per la concessione della prestazione, ha rilevato che,
“pur essendo fuor di discussione la sussistenza della patologia sofferta dalla piccola
AN sin dalla nascita (avvenuta nel 2015), il regolamento della resistente Pt_1 consente l'erogazione delle somme richieste dal ricorrente solo al momento dell'accertamento dello stato di handicap previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge
n.104/1992 (handicap in stato di gravità)” e che “detto stato è stato riconosciuto per quanto attiene nel 2018, a seguito della visita effettuata presso la commissione Parte_2 medica dell'INPS di Rossano”. Tuttavia ha ritenuto che “comunque vi era già stato, a far data dal 2017, il riconoscimento dello status di invalida con indennità, e, in ogni caso, vi è prova agli atti (cfr certificazione dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma) che almeno
a far data dal 2017 riconosce la patologia sofferta da come quella del Parte_2 morbo di , documentazione che non è stata contestata da parte resistente, che Per_1
“riconosce come sussistente la predetta patologia a far data dal 2017. Conseguentemente ha concluso “per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere il contributo previsto dalla sin dal 2017, anno di Parte_1 accertamento della sussistenza della grave patologia che ha colpito ”. Parte_2
Per quanto attiene le annualità precedenti, ha affermato che “il diritto non può essere riconosciuto, stante l'assenza di accertamenti relativi alla sussistenza della patologia e la necessità di una certificazioni in tal senso al fine della concessione della prestazione richiesta”.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la ed ha denunciato l'errato Parte_1 riconoscimento del diritto all'indennità richiesta per le annualità 2017 e 2018, in quanto il giudice di prime cure 1. ha erroneamente equiparato il riconoscimento dell'invalidità civile con indennità di accompagnamento (con decorrenza 2.1.2017) all'accertamento del necessario status di handicap grave di cui all'art. 3 co. 3 della Legge 104 del 1992 che, però, in capo alla figlia del ricorrente veniva accertato solo ad ottobre 2018; ha sottolineato che l'esito dell'accertamento (convocazione a visita da parte della commissione medica ad ottobre 2018)
è stato determinato principalmente sulla base della certificazione medico-diagnostica rilasciata dall'ospedale Bambin Gesù il 13.07.2017 (quindi successiva al riconoscimento dell'invalidità civile);
2. ha omesso di considerare che l'attestazione ISEE prodotta dal ricorrente (e già inoltrata anche all'ente in sede di reclamo) seppur attestante un reddito al di
Pag. 2 di 5 sotto del limite previsto ai fini del riconoscimento dell'invocata prestazione, risultava rilasciata nell'anno 2017 e valida solo fino al 15.01.2018 ovvero per i primi soli 15 giorni dell'anno.
L'appellato ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
All'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la Corte decide nei termini di seguito esposti.
1.L'appello merita accoglimento.
L'art. 7 del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza in vigore dal 1° gennaio 2016 prevede che “sono beneficiari del trattamento previdenziale previsto dalla lettera b) dell'art.
6 (erogazioni in caso di familiari non autosufficienti , portatori di handicap o di malattie invalidanti ) gli iscritti - in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla - che Pt_1 assistano in via esclusiva il coniuge o i figli o i genitori con invalidità grave prevista dall'art.
3, comma 3, della Legge n. 104/1992, attestata da certificazione rilasciata dalla apposita commissione ASL o accertata con provvedimento giudiziale definitivo, che non siano ricoverati a tempo pieno”; il successivo art. 8, comma 2, prevede, inoltre, che il contributo possa essere corrisposto soltanto in caso di ISEE inferiore ad € 50.000,00.
La norma regolamentare fa chiaramente riferimento all'accertamento dell'handicap in condizioni di gravità, status non sovrapponibile a quello della inabilità (impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, ovvero necessità di assistenza continua per l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani di vita) prevista per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (L. n. 18 del 1980, art. 1), che può configurarsi anche in riferimento ad un minore in tenera età (purché si accerti che egli richieda un'assistenza diversa, più intensa per tempi e modi, di quella necessaria per un bambino sano della stessa età a necessaria a un bambino sano della stessa età cfr Cass. 26 luglio 2011, n. 16362; 17 maggio 2006, n. 11525 ; Cass. 29 gennaio 2003, n. 1377 ;
Cass. 20 febbraio 2003, n. 2523 ; Cass. 4 febbraio 2005, n. 2255).
Ed invero la legge n.104/1992 affronta complessivamente il fenomeno della disabilità, favorendo una visione unitaria della persona dal suo inizio ( così l'art. 6, rubricato
"Prevenzione e diagnosi precoce"); essa contiene i principi generali sulla tutela delle persone con disabilità, previsioni specifiche in relazione a vari ambiti: prevenzione, cura e riabilitazione, interventi sociosanitari, integrazione sociale, necessità di prevedere momenti e luoghi di ricreazione, esercizio del diritto di voto, trasporto collettivo urbano e ferroviario e quello privato, nonché formazione ed integrazione lavorativa, accessibilità dei locali e abbattimento delle barriere architettoniche.
Pag. 3 di 5 Tali specifiche previsioni risultano correlate, come tutti i benefici dalle stesse riconosciuti, alla certificazione di sussistenza dell'handicap da parte della Commissione Tecnica (art. 3, comma 3, e art. 4, I. n. 104 del 1992).
Le disposizioni della legge n. 104/1992 che si pongono a valle dell'accertamento sanitario di cui all'art. 3 configurano, come si riconosce in dottrina, pieni diritti in capo al portatore di handicap ed ai soggetti che se ne prendono cura stabilmente ed è per questa ragione che va riconosciuto uno status proprio al portatore di handicap.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte accostato la condizione di portatore di handicap ad un vero e proprio status (v. ad es. in tal senso Cass. n. 21416 del 2019; Cass. n.
29311 del 2020), trattandosi propriamente di una qualità giuridica che la L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 1, attribuisce ad un soggetto ("colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione") nei confronti di altri soggetti nell'ambito dell'ordinamento giuridico, la quale a sua volta è matrice di una pluralità indeterminata di situazioni soggettive attive e passive, di cui al medesimo art. 3, commi 2 e ss., e alla L. n. 104 del 1992, art. 17, art. 19, art. 33 e ss.
Deve pure ricordarsi che, confermando l'impostazione tracciata dalle Sezioni Unite del 2000, la Suprema Corte (cfr Cass. n. 18233 del 2011) ha pure avuto modo di esplicitare la natura assistenziale dei vantaggi connessi all'accertamento dello stato di handicap, riconoscendo la rilevanza del medesimo accertamento effettuato ai sensi della legge n. 104/1992 anche nei rapporti tra privati, affermando che poiché le agevolazioni previste dalla succitata norma costituiscono forme di intervento assistenziale riconosciute ai portatori di handicap 'sub specie' di agevolazioni concesse a favore di coloro che si occupano dei predetti, la sussistenza dell'handicap deve essere accertata dalle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all'art. 4, legge n. 104 del 1992, non essendo consentita la sua dimostrazione mediante documentazione medica di diversa provenienza.
In altri termini il concetto di handicap esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta e tale valutazione si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che di quella condizione ne è la causa;
diversa e più circoscritta è la valutazione relativa all'invalidità civile con necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita;
essendo diversi i criteri di valutazione dei due accertamenti, l'uno non è legato all'altro né in maniera proporzionale né consequenziale. E infatti i due accertamenti sono compiuti da commissioni sanitarie con composizioni diverse.
Pag. 4 di 5 Ciò posto, nel caso di specie è pacifico e documentato che è intervenuto solo ad ottobre del
2018 l'accertamento del grave handicap della piccola AN, sicchè il beneficio assistenziale preteso dal genitore non può essere retrodatato al 2017; ma neanche all'anno
2018, anche perché per tale annualità difetta l'attestazione ISEE: ed invero sul punto si rileva che, benchè la questione sia stata oggetto di specifica censura da parte della appellante, Pt_1
l'appellato nel costituirsi in giudizio nulla ha controdedotto, essendosi limitato a versare in atti le attestazioni ISEE inoltrate alla che coprono l'arco temporale fino a gennaio 2018 Pt_1
(già prodotti in primo grado) e poi a partire dal 2019 fino al 31.12.2021, mentre difetta quella relativa all'arco temporale da febbraio 2018 a dicembre 2018.
Per i motivi suesposti, l'appello va accolto ed in riforma della gravata sentenza, va rigettata la domanda di primo grado.
2.In considerazione della novità delle questioni affrontate, le spese del doppio grado di giudizio vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con ricorso depositato il 5.7.2023, avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1016/2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda del ricorrente
2. compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
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