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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Sapone Natalino Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 850.2019 R.G.A.C., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.09.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
c.f. , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a BE (RC) in via Contrada Ricciolio n. 48, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Emma Maio (c.f. ), elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 della stessa sito in Locri via Zaleuco n. 8, PEC Email_1
- Appellante-
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente giusta procura in atti del primo grado, dagli
Avv.ti Giovanni Gurnari (c.f. ) e Francesca Gangemi (c.f. C.F._4
), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria via Montevergine n. 13 C.F._5 presso lo studio dell'avv.to Gurnari, PEC e Email_2
Email_3
- Appellato -
OGGETTO
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 917/2019, emessa nel proc. R.G.
648/2017, pubblicata il 17 settembre 2019.
CONCLUSIONI
Per l'udienza del 09.09.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano come di seguito riportato.
1 - Parte appellante così esponeva: “si conclude riportandosi al contenuto dell'atto d'appello, agli atti e verbali di causa e a tutte le difese ed eccezioni formulate nel corso del giudizio. Si insiste affinché l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni istanza, eccezione e deduzione ex adverso formulata, voglia accogliere l'appello e, conseguentemente, riformare integralmente la sentenza impugnata. Si chiede che la causa venga trattenuta per la decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle note conclusionali e di replica. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
- Per parte appellata i procuratori così precisavano: “impugnano e contestano ogni difesa avversaria nonchè ogni documento ex adverso prodotto, e precisano le conclusioni richiamando quelle già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e insistono affinché codesta On.le Corte di Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa voglia 1) dichiarare inammissibile, improcedibile e comunque rigettare l'atto di appello per espressa rinuncia alle domande da parte dell'appellante come da conclusioni rassegnate con il libello introduttivo del giudizio di appello;
2) nel merito voglia rigettare l'atto di appello in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi esposti con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in maniera sintetica in relazione allo svolgimento del processo di primo grado in conformità all'art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 16 bis comma IX- octies d. l. 179/2012, richiamandosi gli atti di causa per quanto in essi più ampiamente contenuto.
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
<Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi a questo Tribunale per ivi sentirlo condannare al pagamento, a Controparte_1 titolo di restituzione somme, dell'intero montante previsto dal contratto di finanziamento n.
16851 versando la somma di Euro 28.600,00. A fondamento della domanda allegava che tra sé
e il convenuto era stato pattuito un contratto di mutuo verbale: l'attrice medesima aveva incassato le somme erogate dalla a titolo di finanziamento per girarle al fratello che CP_2 si era impegnato a restituire la predetta somma mediante il pagamento di circa € 260,00 al mese. Rappresentava che, dopo un versamento di € 260,00 da parte del convenuto ed altri nove versamenti per il tramite del conto della madre , l'impegno alla restituzione della CP_3 somma mutuata era stato disatteso. Chiedeva, quindi, al Tribunale adito in via principale di accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un contratto di mutuo e di condannare il convenuto alla restituzione dell'intero montante previsto nel contratto di finanziamento al netto della somma di € 2.600,00 già restituita, versando all'attrice la somma di € 28.600; in
2 subordine, di condannare all'indennizzo ex art. 2041 c.c., versando alla Controparte_1 sorella a titolo di ingiustificato arricchimento la somma di € 19.426,67 (quale differenza tra
l'ammontare del prestito e la somma già restituita dal ) oltre agli interessi dovuti CP_1 alla finanziaria pari ad € 9.173,33.
Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione, dal momento che nella vocatio in ius si conveniva in giudizio il sig. Parte_1
. Nel merito contestava l'esistenza di un contratto di mutuo intercorso tra le parti,
[...] evidenziando che la somma a lui versata si era sostanziata, al contrario, nella restituzione delle somme che il sig. aveva speso ed anticipato, soprattutto in occasione del Controparte_1 matrimonio della sorella sig.ra . Parte_1
In particolare, in atto di citazione si concludeva chiedendo: <Voglia I'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa: a) accertare e dichiarare che tra la sig.ra
ed il fratello è stato stipulato contratto di "mutuo" Parte_1 Controparte_1 fondato su accordo verbale per mezzo del quale la sig.ra avrebbe incassato un prestito Pt_1 dalla banca e lo avrebbe girato al fratello (vero beneficiario del prestito) mentre CP_1 quest'ultimo si sarebbe impegnato a versare, mensilmente, sul conto corrente della sorella,
l'equivalente economico della trattenuta prevista per il pagamento della rata (euro 260,00), fino ad estinguere completamente il finanziamento che, comprensivo di premio assicurativo ed interessi, presenta un montante pari a 31.200,00 ed un numero di rate pari a 120. b) accertare
e dichiarare che la sig.ra ha incassato il prestito richiesto alla Parte_1 CP_2 di euro 22.026,67 e lo ha girato al fratello mentre quest'ultimo, ha Controparte_1 stipulato il contratto di "mutuo" con la sorella, ha incassato la somma del prestito, ma non ha rispettato le condizioni fissate nel contratto versando solamente 10 rate di cui una per tramite del proprio conto corrente e nove per il tramite del conto corrente della madre , il CP_3 luogo delle 120 previste. c) conseguentemente condannare il signor al Controparte_1 pagamento in favore della sorella a titolo di restituzione somme, dell'intero montante Pt_1 previsto nel contratto di finanziamento numero 16851 versando la somma di euro 28.600,00
(quale differenza tra la somma del montante di euro 31.200,00 e la somma di euro 2600,00 già versata mediante il pagamento di nr. 10 rate) cosi determinata: - € 18.980,00 già versate, mediante trattenuta del quinto dello stipendio, con il pagamento di circa 73 rate mensili di curo
260,00 dal mese di marzo 2011 al mese di febbraio 2017; - € 9.620,00 ancora da versare mediante il pagamento delle rimanenti 47 rate da euro 260,00 a partire dal mese di marzo 2017
e fino a estinzione finanziamento;
o di quella maggiore o minore somma che risulterà provata, col favore di interessi e rivalutazione fino alla data del soddisfo. d) in subordine, condannare il sig. all'indennizzo ex art 2041 c.c., versando in favore della sorella Controparte_1
3 , a titolo di ingiustificato arricchimento, la somma di curo 19.426,67 (quale Parte_1 differenza tra il prestito di euro 22.026,67 che la sig.ra ha ottenuto dalla banca e girato Pt_1 al fratello ed euro 2.600,00 già restituite mediante 10 versamenti da euro 260,00) e, nel contempo, dichiarare lo stesso tenuto a pagare gli interessi dovuti dall'attrice alla finanziaria, pari ad euro 9.173,33, ossia, alla differenza tra In somma del prestito (€ 22.026,67) e la somma prevista per l'intero montante (€ 31.200,00), in virtù della costrizione economica che l'attrice
è tenuta a sopportare vedendosi trattenuto mensilmente un quinto del proprio stipendio di insegnante o comunque nella misura che sarà provata in corso di causa, o che, anche in via equitativa, risulterà di giustizia, o comunque nella competenza del giudice adito, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo. e) infine, condannare il convenuto al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio>>. Controparte_1
In comparsa di costituzione, invece, si concludeva chiedendo volersi: “1) dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. 2) qualificato il rapporto quale indebito Controparte_1 accogliere l'eccezione preliminare ed accertare e dichiarare prescritto il diritto dell'attrice ad ottenere la restituzione delle somme nella denegata e non creduta ipotesi venga accertato il relativo obbligo a carico del convenuto;
3) nel merito accertare e dichiarare la infondatezza della domanda così come svolta dall'attrice e rigettarla. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi”.
Istruita la domanda con le sole produzioni delle parti, con la sentenza oggetto della presente impugnazione il Tribunale rigettava la domanda principale per mancato raggiungimento della prova in ordine al titolo contrattuale. Rigettava, altresì, la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento in quanto: “l'asserito arricchimento del convenuto, lungi dall'essere privo di causa, troverebbe il suo fondamento, secondo la ricostruzione offerta da parte istante, nel contratto di mutuo concluso verbalmente tra le parti”.
Pertanto, così statuiva: - “rigetta le domande spiegate da;
- condanna Parte_1
l'attrice a rifondere le spese processuali sostenute da che si liquidano in Controparte_1
€ 3.627,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore degli avv.ti Giovanni Gurnari e Francesca Gangemi, dichiaratisi antistatari”.
Avverso la indicata pronuncia proponeva appello impugnando la pronuncia Parte_1 per i motivi di seguito indicati:
- in relazione alla parte della pronuncia in cui si è sostenuto che, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale < chi agisce per la restituzione di una somma di denaro che allega di avere consegnato a titolo di mutuo ha l'onere di provare non la consegna del denaro ma anche il titolo sul quale si fonda la pretesa di restituzione, e non è dunque il convenuto a dover provare, ove pure la alleghi, l'esistenza di diversa causa del versamento”. A tale conclusione è giunto
4 facendo propri alcuni principi di diritto cristallizzati nelle sentenze della Cassazione, di cui riporta gli estremi>>, ritenendo non essere stata raggiunta la sufficienza probatoria in ordine all'esistenza del rapporto negoziale sul quale si fonda la domanda;
precisava che a “sostegno delle proprie ragioni l'istante ha depositato documentazione bancaria con la quale si evince che, giorno 02 marzo 2011: tre minuti dopo aver ricevuto bonifico per ordine conto (15:48) a titolo di erogazione cessione del quinto consumit, ha disposto addebito per giroconto (15:51)
a favore di Oltre a tale dato incontrovertibile è riuscita a dimostrare Controparte_1 mediante resoconti bancari che per circa dieci volte il fratello ha versato sul suo conto corrente bancario l'equivalente della trattenuta mensile del quinto dello stipendio che è pari a € 260,00
, mediante versamenti disposti per il tramite del proprio conto corrente e di quello della madre
, di cui ne gestiva il conto pensione contraendo in sua vece numerosi prestiti”, CP_3 censurando che il giudice di prime cure “non ha valorizzato adeguatamente la documentazione bancaria depositata agli atti, chiedendosi a che titolo venivano disposti in favore della sig.ra
predetti bonifici di importo corrispondente a quello della rata mensile di € 260,00 con Pt_1 causale “pagamento rata”, contestando anche la giustificazione ex adverso addotta secondo cui “la sig.ra avrebbe contratto il prestito con la finanziaria per restituire le somme Pt_1 che il fratello le aveva anticipato soprattutto in occasione del matrimonio e che solo di recente si è decisa a restituire”, per essere rimasta indimostrata, nonché per essere il matrimonio intervenuto 17 anni prima, così affermando che il Tribunale “avrebbe dovuto accogliere la domanda di parte attrice perché fondata e provata e conseguentemente rigettare la difesa di parte convenuta perché generica e temeraria”;
- in relazione alla “condanna alle spese processuali liquidate ai sensi del DM 55/2014, in quanto l'importo liquidato di euro 3.627,00 , anche se ridotto della metà, è palesemente illogico, se ed in quanto l'ammontare delle singole partite computate (spese per atti del procedimento, onorari e diritti) è sproporzionato rispetto alle spese (NON) documentate e in relazione all'impegno professionale profuso, secondo un criterio di proporzionalità e ragionevolezza che si desume dall'art. 2233, comma secondo, c.c.”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio.
Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della causa è di € 28.600,00.”
Si costituiva parte appellata eccependo:
- in via preliminare: “la inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza”, non essendo state svolte censure critiche avverso la sentenza impugnata, chiedendo “si insiste affinché
5 codesta On.le Corte si compiaccia di dichiarare l'appello inammissibile e/o improcedibile con ogni ritenuta e conseguente statuizione”;
- la espressa rinuncia dell'appellante alle domande svolte in primo grado con l'atto di citazione introduttivo, indicando che “L'odierno comparente eccepisce e rileva la rinuncia espressa dell'appellante alle domande svolte con l'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio per le conclusioni cristallizzate con l'atto di appello”, per cui le “domande in primo grado sono state rinunciate e, conseguentemente, l'appello merita di essere rigettato e dichiarato, comunque, improcedibile;
- nel merito chiedeva volersi rigettare l'appello per essere infondato.
Concludeva, quindi, chiedendo: “voglia 1) dichiarare inammissibile, improcedibile e comunque rigettare l'atto di appello per espressa rinuncia alle domande da parte dell'appellante come da conclusioni rassegnate con il libello introduttivo del giudizio di appello;
2) nel merito voglia rigettare l'atto di appello in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi esposti”.
Per parte appellante con comparsa del 09.05.2022 si costituiva l'avv.to Maio in sostituzione dell'Avv. Francesco Criaco.
A seguito di differimenti d'ufficio, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni con decreto depositato il 11.10.2023 e disposta la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed assegnazione di termini, all'udienza del 09.09.2024 le parti depositavano note di trattazione e precisavano come prima indicato.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato nel merito, per quanto di seguito indicato.
Devono essere preliminarmente esaminate le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello ed intervenuta rinuncia alle domande.
Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione del disposto dell'art 342 c.p.c. trovando pacifica applicazione il principio dettato dalla Suprema
Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 27199 del 16/11/2017, che si richiama, secondo il quale l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012 convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, restando escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che l'atto debba rivestire particolari forme sacramentali ed un progetto alternativo di sentenza (in
6 senso conforme, anche sentt. Cass. Civ. nn. 7675/2019, 13535/2018, 36481/2022 S.U., ordinanza n.2320 del 25/01/2023, ordinanza n. 1932/2024).
La Suprema Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'appello deve contenere gli elementi indispensabili a consentire un esame delle diverse censure sollevate, individuando i punti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma, indicando il contenuto e la portata delle relative censure e la formulazione del dissenso con le relative argomentazioni, precisando che il dettato normativo non deve essere inteso in modo formalistico, per cui è sufficiente allegare le ragioni specifiche per le quali il giudice avrebbe violato o erroneamente applicato i principi di legge indicati anche per contenuto.
In particolare, è necessario che l'appellante individui con chiarezza il quantum appellatum e formuli, rispetto alle argomentazioni del primo giudice, "pertinenti ragioni di dissenso" ed è ammissibile anche la riproposizione delle medesime ragioni del primo grado ove comporti una critica adeguata e specifica della decisione impugnata l'esposizione
Nel caso in esame in atto di impugnazione si individuano le parti della pronuncia che si censurano, ossia quella in cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda restitutoria per mancato raggiungimento della prova sull'esistenza del contratto di mutuo, individuandosi, inoltre, i motivi di dissenso, e la critica l'applicazione del principio dell'onere della prova, e la pronuncia sulle spese e competenze di lite.
Questo giudice, quindi, è stato posto in condizione di comprendere il tenore dell'impugnazione proposta, per cui l'eccezione appare infondata.
Per quanto attiene l'eccezione di omessa riproposizione delle domande in parte relativa alle conclusioni, si osserva che la domanda secondo cui si è chiesto che “voglia l'O.le Corte di
Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate” è imprecisa.
Invero, in primo grado parte appellata, già convenuta, aveva formulato difese ed eccezioni, a fronte delle domande proposte dall'attrice.
La giurisprudenza è, però, costante nel ritenere che la valutazione della volontà della parte non debba limitarsi ad un'interpretazione letterale e formalistica delle conclusioni ma debba estendersi all'intero contenuto degli atti processuali dell'appello, per cui la domanda non si intende rinunciata quando risulti in modo chiaro ed univoco la volontà della parte di riproporla mentre si ha la preclusione definitiva al riesame delle domande ed eccezioni non riproposte nel giudizio di secondo grado.
Ne consegue che il generico richiamo al contenuto degli scritti difensivi di primo grado non è idoneo a manifestare la volontà della parte di sottoporre nuovamente al giudice del gravame
7 tutte le domande non accolte in primo grado e, quindi, a ritenere assolto l'onere previsto dall'art. 346 c.p.c. di specifica riproposizione in appello di quelle domande.
Tanto considerato, dovendosi ricostruire la volontà della parte dall'esame dell'atto di impugnazione, ritiene la Corte essere stata devoluta la domanda restitutoria principale, relativa all'invocato contratto di mutuo verbale.
Non può, invece, essere oggetto del presente giudizio la domanda subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., che in primo grado non è stata ritenuta assorbita ma rigettata con una motivazione specifica e autonoma, fondata sulla sussidiarietà dell'azione - “l'azione generale di arricchimento, di cui all'art. 2041 cod. civ., presuppone che l'incremento patrimoniale di un soggetto e la correlativa diminuzione ai danni di un altro siano provocati da un unico fatto costitutivo e siano entrambi mancanti di causa giustificatrice. Nel caso che ci occupa, l'asserito arricchimento del convenuto, lungi dall'essere privo di causa, troverebbe il suo fondamento, secondo la ricostruzione della parte istante, nel contratto di mutuo concluso verbalmente tra le parti”, nonché “A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di sottolineare che “l'azione di arricchimento può essere proposta, in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento, ovvero in quello in cui tale domanda, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato.” (Sez. 3, Sentenza n. 6295 del 13 marzo 2013). L'esistenza
e la praticabilità, sia pure con forme differenti da quelle intraprese dall'attrice, di relativa azione ex contractu per il soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie esclude, quindi,
l'utile riferimento alla azione ex art. 2041 cod. civ. che, come predicato dal successivo art.
2042 c.c., ha ontologica natura e funzione residuale”), con richiamo anche a precedente pronuncia della Suprema Corte in cui si è affermato il principio secondo cui l'azione è inammissibile quando il rigetto della domanda principale fondata sul contratto derivi dalla carenza di prova circa l'esistenza del titolo giustificativo addotto dall'attore, e non dalla carenza ab origine del titolo medesimo-.
Su detta domanda, quindi, l'attrice è risultata pienamente soccombente ma Parte_1 in appello non è stata proposta alcuna specifica censura, per cui, in assenza di una specifica e rituale impugnazione sul punto, il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di arricchimento senza causa deve considerarsi passato in giudicato interno, ai sensi dell'art. 346
c.p.c. e la relativa questione è sottratta alla cognizione della Corte.
La flessibilità interpretativa della domanda deve, inoltre, rispettare i principi di formazione del thema decidendum e di rispetto del contraddittorio
8 In particolare, il thema decidendum del giudizio di appello è definito dall'atto di impugnazione principale mentre in verbali di udienza e comparse conclusionali la parte può illustrare e riassumere le ragioni e le difese già ritualmente introdotte nel processo.
Successivamente all'impugnazione, quindi, vi è il divieto di nova per cui le ulteriori domande sono ritenute inammissibili e tardive.
Tanto considerato la modifica della domanda operata nelle conclusioni formulate dal difensore successivamente costituito, secondo cui “Si insiste affinché l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni istanza, eccezione e deduzione ex adverso formulata, voglia accogliere l'appello e, conseguentemente, riformare integralmente la sentenza impugnata”, è “nuova” ed inammissibile.
Nei suindicati limiti della domanda di indebito arricchimento vi è accoglimento dell'eccezione di inammissibilità come proposta dall'appellato.
Si dichiara, pertanto, essere la domanda limitata alla richiesta restitutoria attinente al contratto di mutuo, oltre che alla censura della pronuncia sul quantum delle competenze di lite, e si dichiarano inammissibili di ogni ulteriori domande o motivi di impugnazione.
Così rideterminato il petitum, nel merito, con il primo motivo di impugnazione viene censurato, per quanto prima indicato, il rigetto della domanda principale di restituzione ritenendo errata la valutazione dell'onere probatorio effettuata in sentenza.
L'assunto è infondato, condividendosi l'applicazione del principio di diritto, recepito pacificamente in giurisprudenza anche come da pronunce richiamate dal giudice di primo grado, secondo il quale in una domanda relativa ad un contratto di mutuo la datio di una somma di danaro non vale di per sé a fondare la richiesta di restituzione ma l'attore è tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi di tale contratto, per cui anche il titolo della consegna, e quindi l'obbligo dell'accipiens di restituire la somma stessa.
L'obbligo della vantata restituzione, infatti, costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che chiede in restituzione la res oggetto del contratto di mutuo - ex multis Cass., Sez. II, 22 novembre 2021, n. 35959, con richiamo anche a precedenti pronunce “Potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che
l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il
9 titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. n. 30944 del 2018)” ed ulteriori indicate in sentenza impugnata.
Tanto considerato, in primo grado è mancata la prova dell'esistenza del contratto invocato, dello stesso obbligo restitutorio, degli elementi costitutivi del contratto necessari a determinare l'obbligazione del mutuatario (importo, tasso, durata, periodicità).
È infondato l'assunto secondo cui il giudice di prime cure sarebbe pervenuto ad una errata valutazione degli oneri probatori, confermandosi detto onere come posto in capo a parte attrice ex art. 2697 c.c..
L'appellato, convenuto in primo grado, ha contestato l'esistenza del contratto di mutuo e dell'obbligazione restitutoria ed ha precisato che nulla doveva all'attrice per avere la sorella restituito un debito precedente connesso ad aiuti economici da lui ricevuti per il matrimonio e rientranti nei rapporti familiari.
Si ritiene, quindi corretto che quando il convenuto ammetta di aver ricevuto la somma di denaro ma ne contesti il titolo, adducendo una causa diversa da quella del mutuo e non confermando il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione, tale contestazione non si qualifica come un'eccezione in senso sostanziale e non determina un'inversione dell'onere della prova dell'elemento costitutivo della pretesa restitutoria per cui è causa, che rimane sempre a carico dell'attore - es. Cass Ordinanza 03/12/2024, n. 30872 in cui si è statuito che “Secondo
l'uniforme giurisprudenza di questa Corte, qualora l'attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la circostanza che il convenuto ammetta di avere ricevuto una somma di denaro dall'attore, ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, non costituisce una eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacché negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia, la modificazione o l'estinzione, ma vuol dire negare il titolo posto a base della domanda, benché il convenuto riconosca di avere percepito una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata, con la conseguenza, pertanto, che rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore
(Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 6295; Cass., Sez.
III, 21 febbraio 2003, n. 2653; Cass., Sez. III, 9 agosto 1996, n. 7343; Cass., Sez. III, 1 agosto
1995, n. 8394; Cass., Sez. III, 3 febbraio 1995, n. 1321; Cass., Sez. III, 13 aprile 1989, n. 1777;
Cass., Sez. I, 26 settembre 1983, n. 5691). La datio di una somma di danaro non è idonea a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, come nel caso di specie, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto
10 costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione (Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez.
III, 22 aprile 2010, n. 9541)”- .
Ne consegue che la prospettazione di una causale alternativa che non implichi una obbligazione restitutoria non esonera l'asserito mutuante dall'onere di fornire la dimostrazione del titolo in forza del quale rivendita la restituzione, per cui il Tribunale non è incorso in alcuna errata valutazione degli oneri probatori.
Nel medesimo motivo di impugnazione, inoltre, si censura l'omessa valorizzazione degli elementi indiziari acquisiti, con specifico riferimento alla contestualità della dazione di denaro rispetto al riconoscimento del finanziamento, alla corrispondenza dei versamenti periodici effettuati dall'appellato e dalla comune madre (secondo l'assunto attoreo quale interposta persona) con la rata del finanziamento che veniva trattenuta mensilmente dallo stipendio (€
260,00), alla causale dei bonifici (“pagamento rata”), all'inverosimiglianza della tesi avversaria
(il matrimonio della sorella era stato celebrato 17 anni prima, quando l'appellato aveva 23 anni).
In merito, si osserva che la prova per presunzioni costituisce prova "completa" alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, nell'esercizio del potere discrezionale istituzionalmente demandatogli di individuare le fonti di prova, richiedendo l'adempimento di un esaustivo obbligo di motivazione.
Detto onere motivazionale è stato rispettato in sentenza in cui si indica che “Né può dirsi che la corresponsione mensile da parte del convenuto della somma di € 260,00, costituente secondo
l'allegazione attorea il canone pattuito, sia stata dimostrata, emergendo dalla documentazione in atti un unico pagamento da parte di gli altri pagamenti, viceversa, Controparte_1 oltre a risultare del tutto sporadici, sono stati addebitati sul conto corrente della sig.ra , CP_3 senza che sia stata fornita prova che tale versamento fosse riconducibile ad un impegno asseritamente assunto dal convenuto”.
Quanto indicato è conforme anche al principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione tratta dalla analisi di fonti di prova, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016;
Cass. n. 15927 del 2016).
La motivazione non appare neanche errata.
11 Infatti, la giurisprudenza richiede che la prova del mutuo sia rigorosa, per cui non è sufficiente basarsi su presunzioni semplici ma sono necessari elementi concreti che attestino la volontà delle parti di stipulare un contratto di mutuo, con l'intento di creare un obbligo di restituzione, ed in tal senso le presunzioni rilevano solo se possiedono i caratteri della gravità, precisione e concordanza, tali da essere ben determinate nella loro realtà storica ed idonee con grado di probabilità a far sì che da esse si possa desumere l'esistenza del fatto ignoto, cioè l'obbligo restitutorio ed il contratto di mutuo, e dotati di concordanza e convergere in un unico risultato.
Come precisato dalla Suprema Corte (sin da Cass.22.07.2014 n.16691) il procedimento che deve necessariamente seguirsi si articola in due momenti valutativi;
in primo luogo, il giudice deve valutare in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e, invece, conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, egli deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi.
Ebbene, nella fattispecie in esame non emergono elementi dotati, né complessivamente né autonomamente, di precisione, gravità ed univocità da cui trarre che la consegna del denaro tra le parti sia avvenuta a causa di mutuo, con connesso impegno alla restituzione dell'intera somma, e non si ravvede una singola presunzione di tale precisione e gravità, ex art. 2729 c.c., da rendere inattendibili altri elementi di giudizio contrario.
Invero, la prova documentale relativa al bonifico di € 22.026,67 del 02.03.2011 attiene unicamente alla intervenuta corresponsione della somma a parte appellata e reca l'indicazione di “DEBITO” e “ADD. X GIROC. FRA NOMIN. DIV.”, emergendo un mero spostamento di fondi tra due conti correnti intestati a persone diverse ma non evidenziandosi alcun prestito con connesso onere di restituzione o di cifre periodicamente convenute.
La causale del bonifico bancario indicata non è idonea a costituire elemento utile a dimostrare la natura di mutuo della dazione e non dimostra in modo univoco un titolo che ne imponga la restituzione.
Secondo quanto ormai affermato in giurisprudenza, neanche la sola mera indicazione unilaterale della causale “prestito” nella disposizione di bonifico bancario determinerebbe una inversione dell'onere probatorio a carico del convenuto, che deve escludersi ancor più quando, come nel caso di specie, sia stato utilizzato il contrario termine “debito”, quale motivo che deve
12 giustificare la corresponsione e che non può ritenersi riferito al destinatario, per cui non ha il significato attribuito dall'appellante.
Non vi sono causali specifiche negli ulteriori bonifici riferite a restituzioni prestiti.
L'unico bonifico proveniente dal conto del del 30 marzo 2011, pur Controparte_1 corrispondente alla somma periodicamente dovuta dall'appellante alla finanziaria, non reca una particolare causale relativa ad oneri restitutori e non corrisponde ad un comportamento inequivoco che presuppone necessariamente la volontà di adempiere ad un più ampio obbligo restitutorio.
Inoltre, si assume che sul conto dell'appellante sono confluiti ulteriori bonifici provenienti dal diverso conto della madre, , indicati per € 260,00 in data 06 maggio 2011, 30 CP_3 settembre 2013, 02 aprile 2014, 02 maggio 2014, 02 luglio 2014, 04 agosto 2014, 02 settembre
2014, 02 ottobre 2014, con causale “pagamento rata”.
In relazione ad essi si precisa di non ravvedersi portata probatoria, confermando la pronuncia oggetto di gravame.
Trattasi, infatti, di somme provenienti da soggetto differente dal presunto mutuante e non vi è dimostrazione che la pagatrice abbia agito in nome e per conto del figlio, non è stato alcun differente rapporto sottostante tra terzo e debitore o un mandato implicito, non è indicato quale sia stata la causale della rata, non si può dedurre con evidenza che si tratti di rate relative ad un mutuo contratto tra i figli ed manca anche la periodicità mensile che CP_1 Pt_1 dovrebbe aver integrato l'obbligazione contrattuale di restituzione mensile dedotta, tale da giustificare la motivazione in sentenza gravata secondo cui si tratterebbero di i pagamenti
"sporadici" e non riconducibili con certezza a un impegno dell'appellato.
Non si riconosce, pertanto, una elevata probabilità della sussistenza del fatto ignoto-mutuo desumibile dalle singole circostanze riferite.
Parimenti, deve escludersi il valore presuntivo della condotta processuale del convenuto che ha indicato un diverso titolo che lo ha legittimato a trattenere la somma ricevuta.
Irrilevante, infine, è il riferimento alla decorrenza del tempo intercorso tra un prestito diverso intervenuto tra fratelli e la restituzione o all'età dell'appellato, poiché tale assunto, per come detto, non esimeva dall'onere probatorio parte attrice né il convenuto doveva fornire dimostrazione della diversa circostanza dedotta.
Neanche la combinazione degli elementi dedotti ed una loro analisi complessiva fornisce una valida prova presuntiva che è, quindi, mancata.
Non sono, pertanto, state offerte prove o presunzioni sufficienti all'accoglimento della domanda attorea, per cui se ne conferma il rigetto.
Il motivo di appello è, quindi, infondato.
13 In secondo motivo si censura la pronuncia in relazione alla condanna alla refusione delle spese e competenze di lite rilevando che “ l'importo liquidato di euro 3.627,00 , anche se ridotto della metà, è palesemente illogico, se ed in quanto l'ammontare delle singole partite computate
(spese per atti del procedimento, onorari e diritti) è sproporzionato rispetto alle spese (NON) documentate e in relazione all'impegno professionale profuso, secondo un criterio di proporzionalità e ragionevolezza che si desume dall'art. 2233, comma secondo, c.c..”.
Premessa la non specificità genericità del gravame, lo stesso deve essere rigettato in quanto la liquidazione è stata operata secondo il DM 55/2014 in rapporto al valore della domanda
(scaglione da 26.001,00 a 56.000,00) nei limiti dei parametri medi ridotti a metà, per cui nella misura di € 3.627,00 oltre accessori di legge.
La Corte conferma la liquidazione del primo grado se pur con diversa motivazione.
Erroneamente, infatti, il Tribunale ha motivato l'esclusione della fase di trattazione, poi non applicandola, poiché le competenze di detta fase, unitariamente considerata, spettano al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa e, quindi, la partecipazione del difensore a una o più udienze davanti al giudice, per come affermato dalla
Suprema Corte in ordinanza del 31 ottobre 2023, n. 30219, in ordinanza n. 25711/2025 ed ulteriori analoghe. La indicazione in sola parte motiva della esclusione della fase di trattazione deve intendersi, pertanto, errata.
Inoltre, nessuna spesa appare essere stata conteggiata.
Nel quantum quindi, la statuizione è corretta.
La Corte, pertanto, conferma la pronuncia nelle parti oggetto di gravame, con rigetto dei relativi motivi di impugnazione.
Al rigetto dell'appello ed alla conferma della pronuncia di rigetto della domanda consegue, in applicazione dei principi di causalità e di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante alla rifusione delle competenze e spese di questo grado di Parte_1 giudizio in favore della parte appellata Controparte_1
Le competenze vanno liquidate con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022
n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in rapporto allo scaglione corrispondente al valore della corrispondente domanda, con applicazione dei parametri minimi, che si ritengono equi considerata la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, l'attività svolta e la particolarità della vicenda, e pari ad
€ 4.996,00 (di cui fase di studio € 1.029,00, fase introduttiva € 709,00, fase trattazione €
1.523,00 e fase decisionale € 1.735,00), oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
14 In considerazione del rigetto integrale dell'appello principale, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 del Tribunale di Locri n. 917/2019, emessa nel proc. R.G. 648/2017, pubblicata il 17 settembre
2019, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1- rigetta l'eccezione di inammissibilità del gravame nei limiti indicati in narrativa,
2- rigetta nel merito integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
3- condanna l'appellante alla refusione delle competenze del presente Parte_1 grado di lite in favore dell'appellato che liquida in complessive € Controparte_1
4.996,00 oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
4- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 03.11.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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