CASS
Sentenza 17 febbraio 2023
Sentenza 17 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2023, n. 6905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6905 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CK EN RI, nata in [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 16/5/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN Mauro;
letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
esaminata la memoria prodotta dalla parte civile;
esaminata la memoria prodotta dal difensore del ricorrente. Penale Sent. Sez. 5 Num. 6905 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 22/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como, ha confermato l'affermazione di responsabilità di CK EN RI, nella qualità di amministratore unico della società "Immobiliare San Primo s.r.l.", dichiarata fallita il 4 luglio 206, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale, ma ha escluso la recidiva, riducendo conseguentemente la pena inflitta. 2. La ricorrente affida il proprio ricorso a due motivi 2.1. Con il primo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, con particolare riferimento al dolo specifico richiesto dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta "specifica", lamentando che l'affermazione di responsabilità si è basata esclusivamente sulla carica formale rivestita dalla ricorrente che, di fatto, non aveva amministrato la società. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, con particolare riferimento alla pena base. CONSIDERATO IN DIRITTO L'imputata è stata tratta a giudizio perché, in concorso formale e materiale con il proprio marito, amministratore di fatto della società fallita, e LL AN, già giudicati in un distinto procedimento, nella sua qualità di amministratore unico dal 24 giugno 2006 al 29 maggio 2015 della società fallita, «sottraeva e/o distruggeva i libri e le scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio il movimento degli affari: nella fattispecie non veniva consegnato alla curatela nessun libro, nessuna scrittura e nessun documento contabile relativo alla società amministrata a partire dall'esercizio 2012». Il GUP del Tribunale di Como riteneva provata la responsabilità dell'imputata in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale per l'irregolare tenuta, sino al 2012, e per l'omessa tenuta, dal 2012 al 2015, delle scritture contabili e, nel ricostruire i fatti e qualificare la condotta, ha rilevato che l'istruttoria dibattimentale ha evidenziato l'irregolare tenuta delle scritture contabili da parte dell'imputata fino al 2012 e, cioè, la sussistenza della fattispecie incriminatrice a dolo generico di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, ultima parte, legge fall., nonché l'omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie dal 2012 al 2015 posto che, con riferimento a tale periodo, non era stato reperito alcun documento contabile o extra contabile. In relazione a tale ultima ipotesi, ha ritenuto che la condotta andasse inquadrata nell'alveo di tipicità di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., con riferimento alla prima parte che richiede la sussistenza del dolo 2 U\— specifico, ravvisato, nella specie, considerando: la connessione della condotta omissiva con l'elevata entità del passivo fallimentare;
l'avvenuta cessione delle quote nel 2015 a LL AN, che subentrava all'imputata nelle funzioni di amministratore di diritto permanendovi sino al fallimento, cessione avvenuta al fine di sottrarre l'imputata alle pretese creditorie conseguenti allo stato di decozione della società; l'assenza di corrispettivo e il pagamento delle spese notarili della cessione da parte del marito dell'imputata, indicativi della mancanza di giustificazione economica dell'operazione e della sua effettiva natura di mero strumento per esimere da responsabilità l'imputata; l'omissione della tenuta delle scritture contabili dopo il 2012; la mancata consegna della documentazione, nonostante i solleciti, alla nuova amministratrice di diritto. Tale motivazione è stata in buona sostanza condivisa dalla Corte d'appello che, dopo aver affermato che l'amministratore di diritto risponde del delitto di bancarotta fraudolenta documentale stante il diretto e personale obbligo di tenere e conservare le scritture purché l'accusa fornisca la dimostrazione dell'effettiva e concreta consapevolezza da parte dell'imputato dello stato delle scritture tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari, ha ravvisato tale consapevolezza, in linea con la decisione di primo grado, nell'atteggiamento elusivo della CK nei confronti sia dell'amministratrice a lei subentrata, sia della curatela alla quale forniva una documentazione frammentaria e inidonea a rendere possibile la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale della società e del movimento degli affari. Orbene, la doppia conforme affermazione di responsabilità da parte dei giudici di merito e l'utilizzo di un apparto logico-argomentativo sostanzialmente conforme consente di ritenere le due motivazioni saldate tra loro e logica, sufficiente e non contraddittoria la decisione di ritenere l'imputata responsabile della fattispecie incriminatrice a lei ascritta. L'analisi delle anzidette circostanze del fatto e l'assenza di rigidi automatismi probatori restituiscono infatti la prova della sussistenza dell'elemento psicologico come tratteggiato. Come è dato leggere nelle sentenze dei giudici di merito è da escludersi, sulla base delle prove raggiute, la cui rivalutazione è preclusa a questa Corte di legittimità, che l'imputata, titolare del 100% delle quote sociali e amministratrice di diritto per quasi dieci anni, fosse una "mera testa di legno" in quanto, anche se i dipendenti prendevano disposizioni dal marito dell'imputata, amministratore di fatto della società, costoro hanno sottolineato non solo la presenza nella sede sociale della donna, ma anche il fatto che la stessa provvedeva alle assunzioni dei dipendenti. Risulta quindi che l'imputata, amministratrice di diritto, come si è detto, per circa un decennio e titolare, in virtù della propria carica, del diretto e personale obbligo di tenere e conservare le scritture contabili, nonché moglie 3 dell'amministratore di fatto, abbia dato a questo, come sottolineato dai giudici di merito, un proprio concreto e palese contributo estrinsecatosi anche e non solo nella volontaria omissione di controllo dell'operato del coniuge. Né, per le anzidette considerazioni, può profilarsi l'ipotesi, che parrebbe essere stata ventilata dai ricorrente, della sussistenza della fattispecie incriminatrice della bancarotta semplice. Questa si distingue, infatti, rispetto a quella fraudolenta non solo per il diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo — che può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fai!., l'elemento psicologico deve individuarsi esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore. (Sez. 5 n. 2900 del 02/10/2018, dep.2019, Pisano, Rv. 274630) — ma anche per il fatto che è la sola bancarotta fraudolenta documentale per irregolare tenuta delle scritture contabili a essere caratterizzata dall'evento dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che non è requisito necessario per perfezionare la diversa fattispecie di bancarotta semplice (Sez. 5, n. 32051 del 24/06/2014, Corasaniti, Rv. 260774). 2. Anche il secondo motivo è inammissibile in quanto denuncia un vizio che sfugge al sindacato di legittimità poiché investe il potere discrezionale del giudice esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 3614de1 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n.1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Olia, Rv. 238851). La Corte territoriale, infatti, con un ragionamento che non risulta arbitrario o illogico, ha fondato il proprio giudizio in ordine all'entità della pena — determinata, peraltro, in prossimità del minimo edittale — operando espresso richiamo non solo all'entità del passivo registrato, pari a euro 1.850.000,00, ma anche all'entità dei danni cagionati, alla totale insussistenza di condotte riparative, al comportamento dell'imputata nel corso della procedura fallimentare. 3. Il ricorso deve essere dichiarato dunque inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. L'imputata deve essere, inoltre, condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Fallimento Immobiliare San Primo s.r.I., che si liquidano in complessivi euro 3500,00 oltre accessori di legge. La richiesta di condanna al risarcimento del danno e di concessione di una 4 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE provvisionale avanzata dalla parte civile è inammissibile poiché, all'evidenza, esula dall'ambito dei poteri del giudice di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condannata, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Fallimento Immobiliare San Primo s.r.I., che liquida in complessivi euro 3500,00 oltre accessori di legge. Roma, 22 novembre 2022 Il Consigliere e tensore AN YR . , Il Presidente LA CA
udita la relazione svolta dal Consigliere AN Mauro;
letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
esaminata la memoria prodotta dalla parte civile;
esaminata la memoria prodotta dal difensore del ricorrente. Penale Sent. Sez. 5 Num. 6905 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 22/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como, ha confermato l'affermazione di responsabilità di CK EN RI, nella qualità di amministratore unico della società "Immobiliare San Primo s.r.l.", dichiarata fallita il 4 luglio 206, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale, ma ha escluso la recidiva, riducendo conseguentemente la pena inflitta. 2. La ricorrente affida il proprio ricorso a due motivi 2.1. Con il primo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, con particolare riferimento al dolo specifico richiesto dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta "specifica", lamentando che l'affermazione di responsabilità si è basata esclusivamente sulla carica formale rivestita dalla ricorrente che, di fatto, non aveva amministrato la società. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, con particolare riferimento alla pena base. CONSIDERATO IN DIRITTO L'imputata è stata tratta a giudizio perché, in concorso formale e materiale con il proprio marito, amministratore di fatto della società fallita, e LL AN, già giudicati in un distinto procedimento, nella sua qualità di amministratore unico dal 24 giugno 2006 al 29 maggio 2015 della società fallita, «sottraeva e/o distruggeva i libri e le scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio il movimento degli affari: nella fattispecie non veniva consegnato alla curatela nessun libro, nessuna scrittura e nessun documento contabile relativo alla società amministrata a partire dall'esercizio 2012». Il GUP del Tribunale di Como riteneva provata la responsabilità dell'imputata in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale per l'irregolare tenuta, sino al 2012, e per l'omessa tenuta, dal 2012 al 2015, delle scritture contabili e, nel ricostruire i fatti e qualificare la condotta, ha rilevato che l'istruttoria dibattimentale ha evidenziato l'irregolare tenuta delle scritture contabili da parte dell'imputata fino al 2012 e, cioè, la sussistenza della fattispecie incriminatrice a dolo generico di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, ultima parte, legge fall., nonché l'omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie dal 2012 al 2015 posto che, con riferimento a tale periodo, non era stato reperito alcun documento contabile o extra contabile. In relazione a tale ultima ipotesi, ha ritenuto che la condotta andasse inquadrata nell'alveo di tipicità di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., con riferimento alla prima parte che richiede la sussistenza del dolo 2 U\— specifico, ravvisato, nella specie, considerando: la connessione della condotta omissiva con l'elevata entità del passivo fallimentare;
l'avvenuta cessione delle quote nel 2015 a LL AN, che subentrava all'imputata nelle funzioni di amministratore di diritto permanendovi sino al fallimento, cessione avvenuta al fine di sottrarre l'imputata alle pretese creditorie conseguenti allo stato di decozione della società; l'assenza di corrispettivo e il pagamento delle spese notarili della cessione da parte del marito dell'imputata, indicativi della mancanza di giustificazione economica dell'operazione e della sua effettiva natura di mero strumento per esimere da responsabilità l'imputata; l'omissione della tenuta delle scritture contabili dopo il 2012; la mancata consegna della documentazione, nonostante i solleciti, alla nuova amministratrice di diritto. Tale motivazione è stata in buona sostanza condivisa dalla Corte d'appello che, dopo aver affermato che l'amministratore di diritto risponde del delitto di bancarotta fraudolenta documentale stante il diretto e personale obbligo di tenere e conservare le scritture purché l'accusa fornisca la dimostrazione dell'effettiva e concreta consapevolezza da parte dell'imputato dello stato delle scritture tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari, ha ravvisato tale consapevolezza, in linea con la decisione di primo grado, nell'atteggiamento elusivo della CK nei confronti sia dell'amministratrice a lei subentrata, sia della curatela alla quale forniva una documentazione frammentaria e inidonea a rendere possibile la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale della società e del movimento degli affari. Orbene, la doppia conforme affermazione di responsabilità da parte dei giudici di merito e l'utilizzo di un apparto logico-argomentativo sostanzialmente conforme consente di ritenere le due motivazioni saldate tra loro e logica, sufficiente e non contraddittoria la decisione di ritenere l'imputata responsabile della fattispecie incriminatrice a lei ascritta. L'analisi delle anzidette circostanze del fatto e l'assenza di rigidi automatismi probatori restituiscono infatti la prova della sussistenza dell'elemento psicologico come tratteggiato. Come è dato leggere nelle sentenze dei giudici di merito è da escludersi, sulla base delle prove raggiute, la cui rivalutazione è preclusa a questa Corte di legittimità, che l'imputata, titolare del 100% delle quote sociali e amministratrice di diritto per quasi dieci anni, fosse una "mera testa di legno" in quanto, anche se i dipendenti prendevano disposizioni dal marito dell'imputata, amministratore di fatto della società, costoro hanno sottolineato non solo la presenza nella sede sociale della donna, ma anche il fatto che la stessa provvedeva alle assunzioni dei dipendenti. Risulta quindi che l'imputata, amministratrice di diritto, come si è detto, per circa un decennio e titolare, in virtù della propria carica, del diretto e personale obbligo di tenere e conservare le scritture contabili, nonché moglie 3 dell'amministratore di fatto, abbia dato a questo, come sottolineato dai giudici di merito, un proprio concreto e palese contributo estrinsecatosi anche e non solo nella volontaria omissione di controllo dell'operato del coniuge. Né, per le anzidette considerazioni, può profilarsi l'ipotesi, che parrebbe essere stata ventilata dai ricorrente, della sussistenza della fattispecie incriminatrice della bancarotta semplice. Questa si distingue, infatti, rispetto a quella fraudolenta non solo per il diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo — che può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fai!., l'elemento psicologico deve individuarsi esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore. (Sez. 5 n. 2900 del 02/10/2018, dep.2019, Pisano, Rv. 274630) — ma anche per il fatto che è la sola bancarotta fraudolenta documentale per irregolare tenuta delle scritture contabili a essere caratterizzata dall'evento dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che non è requisito necessario per perfezionare la diversa fattispecie di bancarotta semplice (Sez. 5, n. 32051 del 24/06/2014, Corasaniti, Rv. 260774). 2. Anche il secondo motivo è inammissibile in quanto denuncia un vizio che sfugge al sindacato di legittimità poiché investe il potere discrezionale del giudice esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 3614de1 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n.1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Olia, Rv. 238851). La Corte territoriale, infatti, con un ragionamento che non risulta arbitrario o illogico, ha fondato il proprio giudizio in ordine all'entità della pena — determinata, peraltro, in prossimità del minimo edittale — operando espresso richiamo non solo all'entità del passivo registrato, pari a euro 1.850.000,00, ma anche all'entità dei danni cagionati, alla totale insussistenza di condotte riparative, al comportamento dell'imputata nel corso della procedura fallimentare. 3. Il ricorso deve essere dichiarato dunque inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. L'imputata deve essere, inoltre, condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Fallimento Immobiliare San Primo s.r.I., che si liquidano in complessivi euro 3500,00 oltre accessori di legge. La richiesta di condanna al risarcimento del danno e di concessione di una 4 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE provvisionale avanzata dalla parte civile è inammissibile poiché, all'evidenza, esula dall'ambito dei poteri del giudice di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condannata, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Fallimento Immobiliare San Primo s.r.I., che liquida in complessivi euro 3500,00 oltre accessori di legge. Roma, 22 novembre 2022 Il Consigliere e tensore AN YR . , Il Presidente LA CA