Sentenza 8 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, anche con riferimento a beni presenti nella sede sociale al momento della sentenza di fallimento e non rinvenuti successivamente, poichè restano immutati gli obblighi di custodia e conservazione dei beni da parte dell'imprenditore, fino alla consegna di essi al curatore, mediante la redazione dell'inventario. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la sentenza di fallimento determina il trasferimento della gestione dei beni dell'impresa dall'imprenditore al curatore, ma non lo spossessamento in senso civilistico dei beni dell'impresa, i quali rimangono dell'imprenditore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2017, n. 13528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13528 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2017 |
Testo completo
13528-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 08/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 357/2017 -Presidente - MAURIZIO FUMO REGISTRO GENERALE ROSSELLA CATENA N.21954/2016 Rel. Consigliere - ANTONIO SETTEMBRE - GIUSEPPE DE MARZO ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI AL nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 26/01/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del PERLA LORI che ha concluso per Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Perla Lori, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito, per il ricorrente, l'avv. Lorenzo Cinquepalmi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Milano, con sentenza confermata in appello, ha condannato LI LV per bancarotta fraudolenta patrimoniale commessa in relazione al fallimento della Monvir & Gallini srl, dichiarato il 16/12/2004. Secondo l'accusa l'imputato, operando nella qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della società dal 5/3/1991 e nella qualità di amministratore unico dal 29/7/2004, distrasse beni societari (attrezzature, macchinari e arredi) del valore di circa 86.000 euro, presenti nell'azienda al momento del fallimento e mai consegnati al curatore.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato lamentando: a) l'erronea applicazione dell'art. 216 legge fall., derivante dal fatto che la responsabilità di LI è stata desunta dalla semplice posizione occupata nella società, senza che sia stata accertata l'epoca esatta della sottrazione dei beni. Deduce che, dopo la dichiarazione di fallimento, amministratore dei beni era il curatore, il quale era altresì tenuto alla loro custodia e conservazione. Purtuttavia, solo a partire dal 10 febbraio 2005 il curatore prese a interessarsi dei beni in questione, inviando un tecnico per la redazione dell'inventario; b) l'erronea applicazione dell'art. 216 legge fall. con riferimento all'elemento soggettivo del reato, addebitato a LI sulla base di un atteggiamento colposo;
c) la violazione dell'art. 216 legge fall. "con particolare riferimento alla mancata motivazione sul nesso eziologico tra condotta ed evento"; d) l'erronea applicazione dell'art. 217 legge fall. "con particolare riferimento alla pena irrogata e mancata motivazione sul nesso eziologico fra condotta ed evento". CONSIDERATO IN DIRITTO Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento.
1. Circa la responsabilità, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità - secondo cui - l'accertata presenza, in un determinato momento della vita della società, di beni 2 all all'interno di questa, che non vengono poi reperiti dal curatore fallimentare, costituisce prova della distrazione ove l'imprenditore fallito non sappia o non voglia dare conto della loro destinazione al soddisfacimento di bisogni della società (ex multis, Cass. Sez. 5, 4/6/2010, n. 35828; Cass., sez. 5, 13/10/2009, n. 43036). Nella specie, il ricorrente non contesta nemmeno che, al momento del fallimento, i beni si trovassero nella sede sociale, limitandosi a richiamare i doveri del curatore in ordine ad essi;
tralascia però di considerare che, nella specie, non è contestata l'omessa custodia dei beni per il periodo successivo al fallimento, ma la loro distrazione, che è imputabile all'imprenditore come già detto ogniqualvolta questi non sappia o non voglia dar conto della loro destinazione, come in concreto è dato riscontrare. Il fatto che, nella specie, non si tratti di dispersione involontaria dei beni, ma di vera e propria sottrazione, è stato dedotto, nella specie, dal fatto che, in relazione ad essi, non sono nemmeno state presentate denunce di furto, né sono stati addotti elementi per provare che, nonostante l'assenza di denunce, furti si siano verificati, ovvero che la perdita dei beni sia avvenuta per cause accidentali. Di nessun rilievo sono, pertanto, le considerazioni del ricorrente sui doveri del curatore e sul ritardo con cui a suo giudizio è stato redatto l'inventario, posto che l'attività a lui - addebitata sta a monte del subentro della curatela nella gestione del compendio fallimentare. Sul punto va poi rilevato che contrariamente all'assunto del ricorrente la - losentenza di fallimento non determina in ordine ai beni dell'impresa spossessamento, in senso civilistico, dell'imprenditore, ma solo il trasferimento della "gestione" al curatore, che diviene detentore e amministratore di quei beni nell'interesse della massa (ex multis, Cass. civ., n. 17605 del 9/2015), sicché l'imprenditore continua a conservare, in ordine a quei beni, obblighi di custodia e conservazione fino alla consegna al curatore: cosa che avviene con la redazione dell'inventario (art. 88 legge fall.). Anche per tale via, quindi, il ricorso è privo di fondamento, posto che per quanto vale in questa sede - la dichiarazione di - fallimento non avrebbe comunque abilitato LI a disinteressarsi dei beni appartenenti alla società amministrata.
2. Il reato è stato imputato a LI - sotto il profilo psicologico - sulla base delle considerazioni sopra svolte. Non è esatto, quindi, che la distrazione gli sia stata imputata sulla base di un atteggiamento colposo, giacché gli argomenti sviluppati in sentenza rimandano al dolo;
vale a dire, ad uno stato soggettivo che contempla la coscienza e volontà di dare ai beni societari una destinazione diversa da quella legale. 3 ми 3. Secondo la granitica giurisprudenza di questa Corte, per la sussistenza della bancarotta fraudolenta non è richiesto alcun nesso eziologico tra la condotta e il fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (ex multis, Cass., n. 22474 del 31/3/2016). Anche la terza, lamentata violazione di legge è, pertanto, insussistente.
4. L'ultimo motivo di ricorso, concernente la misura della pena e la qualificazione del reato, è inammissibile per manifesta infondatezza: esso si basa sulla congetturale affermazione che sia ravvisabile, nella specie, una condotta colposa, laddove la sentenza impugnata ha motivato ampiamente in punto di coscienza e volontà dell'effetto depauperativo conseguente alla condotta contestata.
5. Segue il rigetto del ricorso, atteso ce i motivi proposti, in parte infondati e in parte inammissibili, non possono trovare accoglimento;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente va condannato alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso l'8/2/2017 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio Settertible) (Maurizio Fumo) ezuizi DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 20 MAR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmen Lansing 4