Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2017, n. 13528
CASS
Sentenza 8 febbraio 2017

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In tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, anche con riferimento a beni presenti nella sede sociale al momento della sentenza di fallimento e non rinvenuti successivamente, poichè restano immutati gli obblighi di custodia e conservazione dei beni da parte dell'imprenditore, fino alla consegna di essi al curatore, mediante la redazione dell'inventario. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la sentenza di fallimento determina il trasferimento della gestione dei beni dell'impresa dall'imprenditore al curatore, ma non lo spossessamento in senso civilistico dei beni dell'impresa, i quali rimangono dell'imprenditore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2017, n. 13528
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13528
    Data del deposito : 8 febbraio 2017

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