Sentenza 30 novembre 2016
Massime • 1
Integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, consistendo nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, non ne consente il controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede. (Conf. sent. n. 11082 dell' 08/03/2017).
Commentario • 1
- 1. L’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, di cui all’art. 625 c.p., comma 1, n. 7, sussiste anche in caso di asportazione di merce dagli scaffali di un…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 gennaio 2020
Il fatto La Corte di appello di Venezia riformava la pronuncia del Tribunale in sede, del 3 dicembre 2013, con la quale gli imputati venivano condannati per il reato di furto aggravato, riqualificando il fatto nel delitto di cui agli artt. 110, 56 e 624 c.p., art. 625 c.p., comma 1, nn. 2 e 7, con riduzione della pena irrogata in mesi quattro di reclusione ed Euro 100 di multa e confermava, nel resto dell'impugnato provvedimento. Il fatto era il seguente: gli imputati, dopo essere entrati in un ipermercato, si erano impossessati di capi di abbigliamento e di una bottiglia di sambuca privando la merce delle placche antitaccheggio, merce in parte occultata addosso uno di costoro e in parte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/2016, n. 21158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21158 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2016 |
Testo completo
2 1158 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 30/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 3034/2016 Presidente - PAOLO ANTONIO BRUNO REGISTRO GENERALE SERGIO GORJAN N.17266/2016 ROSSELLA CATENA Rel. Consigliere - GRAZIA MICCOLI US RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MO US nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 20/01/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/11/2016, la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI Udito il Procuratore Generale in persona del GABRIELE MAZZOTTA che ha concluso per Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nella persona del dott. Gabriele MAZZOTTA, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Per l'imputato, l'avv. Andrea CORSETTI, in sostituzione dell'avv. Pietro PIAZZA, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 gennaio 2016 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronunzia di primo grado, emessa dal Tribunale della stessa città, con la quale SE MO era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato ex art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., per essersi impossessato di un profumo del valore di euro 44,70, sottraendolo in un centro commerciale dopo averlo occultato all'interno di un borsello e superato le barriere antitaccheggio. I giudici di merito hanno riconosciuto l'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente alla contestata aggravante 2. Con atto sottoscritto dal difensore, viene proposto ricorso nell'interesse dell'imputato.
2.1. Con un primo motivo il ricorrente si duole della circostanza che il fatto non sia stato riqualificato come furto tentato e lamenta un vizio di motivazione in relazione a tale profilo, richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia.
2.2. Con il secondo motivo si denunzia violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., tenuto conto del fatto che il profumo oggetto del reato era munito di placca antitaccheggio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.
1. Rispondendo all'analogo motivo di appello, correttamente la Corte di Appello ha escluso che nel caso in esame si possa configurare il reato di tentato furto. Invero, alla stregua della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, può rilevarsi che la condotta di impossessamento del profumo non era stata monitorata “mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale", così da evitare che l'imputato conseguisse, seppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Pg in proc. Prevete e altro, Rv. 261186). Gli addetti alla vigilanza dell'esercizio commerciale non si erano accorti che il MO aveva occultato il profumo nel borsello, dopo averlo prelevato dai banchi di esposizione;
egli era stato fermato, solo dopo aver evitato di avvicinarsi alle casse e aver superato le barriere antitaccheggio, da un soggetto in servizio "d'informazione, di cortesia", che aveva notato l'imputato mentre stava uscendo dall'esercizio commerciale, perché il dispositivo di allarme aveva rilevato la presenza di un prodotto munito ancora dell'apposita placca antitaccheggio.
2. Manifestamente infondate sono pure le doglianze proposte dal ricorrente in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede nel caso di sottrazione dai banchi 2 di un esercizio commerciale di prodotti muniti di dispositivi antitaccheggio. Questo collegio, infatti, ritiene di aderire all'interpretazione giurisprudenziale prevalente, secondo la quale integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, consistendo nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, non ne consente il controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (Sez. 5, n. 6168 del 16/10/2015, P.M. in proc. Altobelli, Rv. 266071; nello stesso sensp: Rv. 267564; Rv. 250914, Rv. 259047, Rv. 262683, Rv. 265913, Rv. 265586; in senso difforme: Rv. 245300, Rv. 259223, Rv. 264075).
3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016 Il consigliere estensore Il Presidente Grazia Miccoli Paolo A. BRUNO Во ров addi 03 MAG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmen Lanzulee оу шх 3