Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 21/04/2026, n. 7179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7179 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07179/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13285/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13285 del 2025, proposto da
MA CA ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Pierpaolo Cacciotti, Gabriella De Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. prot. m_dg.GDAP 0363742.U del 27 agosto 2025, con la quale si nega il riallineamento retributivo dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa RG AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
Con ricorso depositato il 3 novembre 2025 gli odierni ricorrenti hanno impugnato la determinazione dirigenziale n. prot. m_dg.GDAP 0363742.U del 27 agosto 2025, con la quale si nega il riallineamento retributivo dei ricorrenti quanto all’indennità di specificità organizzativa penitenziaria, previa sospensione cautelare per i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 45 del Testo Unico (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165: Norme generali sull’ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni) e dei principi, desumibili dalle leggi nn. 903 del 1977 (Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro) e 162 del 2021 (Modifiche al Codice delle pari Opportunità tra uomini e donne in ambito lavorativo), per la discriminazione introdotta fra dipendenti che svolgano lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore ;2) Contrasto con l’art. 157 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché con le Direttive UE 2006/54 sulla parità di retribuzione e 2023/970 sulla trasparenza retributiva e sulla nozione stessa di retribuzione, con conseguente disapplicabilità della norma nazionale, nella parte in cui conferisce la prevista indennità per il solo personale “in servizio presso gli istituti penitenziari per adulti e presso gli istituti penali per i minorenni ”;
3) Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, riconducibile alla predetta norma per violazione degli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione .
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo e domandando il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L’art. 2 ter DL 92/24 conv. in L. 112/24 ha previsto che “A decorrere dal 1° gennaio 2025 al personale del Comparto Funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in servizio presso gli istituti penitenziari per adulti e presso gli istituti penali per i minorenni, al fine di riconoscere la specificità ed assoluta peculiarità dell'attività svolta nell'ambito penitenziario e al fine di compensare i carichi e le responsabilità organizzative gestionali, è corrisposta un'indennità annua lorda aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi, determinata nelle seguenti misure, da corrispondere per tredici mensilità:
a) area dei funzionari: euro 200 mensili;
b) area degli assistenti: euro 150 mensili;
c) area degli operatori: euro 100 mensili”.
Con la successiva delibera n. prot. m_dg.GDAP 0541440.U, la competente Direzione Generale ha impartito istruzioni operative, per acquisire gli elenchi del personale inserito nei ruoli organici degli Istituti penitenziari (per adulti e minorenni), distinguendo tra grado (funzionari, assistenti e operatori) e presenza presso detti Istituti, a seguito di assegnazione in organico, distacco o semplice presenza temporanea.
Con successiva circolare, viene poi fissata una soglia di presenze negli Istituti penitenziari (tre giorni a settimana) per assicurare il diritto all’indennità di cui trattasi, da cui sono esclusi i dipendenti in organico dei predetti Istituti distaccati altrove e tutto il personale degli uffici centrali, o, comunque, in servizio presso locali esterni alla cinta carceraria.
Diversamente da quanto asserito da parte ricorrente, la disciplina in commento non appare porsi in contrasto con la normativa costituzionale né comunitaria richiamata.
La finalità della normativa in commento è quella, di chiara evidenza, di indennizzare il personale del comparto che partecipa personalmente e direttamente alla gestione delle strutture detentiva, garantendone la funzionalità, con conseguenti responsabilità organizzative e gestionali.
Deve infatti osservarsi che la previsione dell’indennità in questione è direttamente ed espressamente ancorata alla “ peculiarità lavorativa, rischio o disagio, in qualche modo verificato o intuibile ” (cfr. p. 15 ricorso introduttivo) giacché il Legislatore ha inteso valorizzare il personale in servizio presso gli istituti penitenziari proprio “ in considerazione del particolare disagio nonché del contributo che ogni figura professionale assicura per garantire la corretta gestione dell’intero e peculiare sistema penitenziario ” (cfr. nota del 24.12.2024 del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria a firma del Direttore generale, dott. Parisi).
Ciò permette di comprendere altresì la ratio della successiva circolare impugnata, la quale ha escluso che possano beneficiare della contestata indennità coloro che, sebbene formalmente in organico presso istituti penitenziari, siano tuttavia distaccati presso altra sede e, al contrario, riconoscere parimenti l’indennità a chi, formalmente in servizio presso altra sede, operi concretamente presso gli istituti penitenziari.
Non appare, d’altra parte, meritevole di favorevole considerazione la proposta piena assimilazione del personale che svolge funzioni amministrative all’interno degli istituti penitenziari con chi svolge funzioni amministrative in strutture diverse. Sebbene l’identità di funzioni svolte, appare di solare evidenza come il luogo in cui si presta la propria attività lavorativa – soprattutto, come nel caso di specie, ove si tratti di un luogo di detenzione – sia idoneo a alterare sensibilmente la qualità del rapporto di lavoro e giustifichi ampiamente la previsione di una specifica indennità.
La ragionevolezza della distinzione proposta per il riconoscimento dell’indennità esclude, pertanto, qualsivoglia lamentata discriminazione, giusta la diversità di esercizio di “analoghe funzioni”.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Vista la novità delle questioni le spese processuali possono ugualmente essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD AV, Presidente
RG AR, Primo Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| RG AR | RD AV |
IL SEGRETARIO