Art. 6.
Ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui ai precedenti articoli 3, primo comma, e 4, sono corrisposti gli assegni familiari nella misura e sulla base dei requisiti previsti dal testo unico delle norme sugli assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modifiche ed integrazioni; la relativa spesa grava sulle disponibilita' della separata contabilita' di cui al precedente articolo 1, secondo comma.
Ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui ai precedenti articoli 3, primo comma, e 4, sono corrisposti gli assegni familiari nella misura e sulla base dei requisiti previsti dal testo unico delle norme sugli assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modifiche ed integrazioni; la relativa spesa grava sulle disponibilita' della separata contabilita' di cui al precedente articolo 1, secondo comma.