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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 721/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4951/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G.grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259015997219 IRPEF-ALTRO 2001
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G.grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020050034429987000 IRPEF-ALTRO 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 467/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: i rappresentanti degli uffici si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata in data 07/10/2025 ad Agenzia Entrate Riscossione e
Agenzia Entrate D.P. Salerno, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 28/10/2025, la sig.ra Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 100 2025 90159972 19 000, notificata in data 30/09/2025, riferita al presunto mancato pagamento della Cartella di Pagamento n. 100 2005 00344299 87 000, notificata il 12/10/2005, contenente l'iscrizione a ruolo emessa da Agenzia Entrate D.P. Salerno, per la riscossione di Irpef ed
Addizionali per l'anno 2001, di complessivi € 9.426,94.
La ricorrente ha impugnato il predetto atto esattivo eccependo l'intervenuta prescrizione, atteso che quello impugnato è stato il primo atto ricevuto in riferimento ad un presunto debito risalente all'anno 2001 e che nessun atto presupposto le era stato mai notificato.
Ne ha chiesto l'annullamento, con vittoria di spese e compensi, da distrarre al Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Agenzia Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 20/10/2025, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, attesa la regolare notificazione della Cartella di Pagamento richiamata che, non essendo stata impugnata, ha cristallizzato la pretesa creditoria.
Quanto alla prescrizione ha fatto rilevare che questa è stata interrotta con la notifica di diversi successivi atti esattivi che, non essendo stati impugnati, hanno cristallizzato la pretesa creditoria.
Versando in atti la relativa documentazione, ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi. Agenzia Entrate D.P. Salerno, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 09/12/2025, riportandosi alle difese del Concessionario, ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato lamentandone il vizio derivante dall'omessa notifica della Cartella di Pagamento in essa richiamata.
Al fine di legittimare l'Intimazione di Pagamento, Agenzia Entrate Riscossione ha prodotto la documentazione, non contestata da parte ricorrente, comprovante la regolare notifica dell'atto sotteso a quello impugnato che, non essendo stato impugnato, ha cristallizzato la pretesa creditoria.
Infondata deve pure ritenersi l'eccezione di intervenuta prescrizione, essendo state notificate, successivamente alla Cartella di Pagamento, due Intimazioni di Pagamento anch'esse non impugnate.
In riferimento alla detta eccezione questo Giudice osserva che nel caso di specie, trattandosi di iscrizioni a ruolo aventi ad oggetto tributi erariali, il diritto alla loro riscossione, in mancanza di un'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (cfr., ex multis, Cass. n. 8713 del 2022 e n. 1692 del 2024).
Per i sueposti motivi il ricorso deve essere respinto e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
RESPINGE
il ricorso confermando l'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza, vengono poste a carico di Parte ricorrente e vengono liquidate in € 500,00 oltre oneri, se dovuti, da dividersi, in parti uguali, tra le Controparti costituite.
Salerno, 06/02/2026
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4951/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G.grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259015997219 IRPEF-ALTRO 2001
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G.grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020050034429987000 IRPEF-ALTRO 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 467/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: i rappresentanti degli uffici si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata in data 07/10/2025 ad Agenzia Entrate Riscossione e
Agenzia Entrate D.P. Salerno, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 28/10/2025, la sig.ra Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 100 2025 90159972 19 000, notificata in data 30/09/2025, riferita al presunto mancato pagamento della Cartella di Pagamento n. 100 2005 00344299 87 000, notificata il 12/10/2005, contenente l'iscrizione a ruolo emessa da Agenzia Entrate D.P. Salerno, per la riscossione di Irpef ed
Addizionali per l'anno 2001, di complessivi € 9.426,94.
La ricorrente ha impugnato il predetto atto esattivo eccependo l'intervenuta prescrizione, atteso che quello impugnato è stato il primo atto ricevuto in riferimento ad un presunto debito risalente all'anno 2001 e che nessun atto presupposto le era stato mai notificato.
Ne ha chiesto l'annullamento, con vittoria di spese e compensi, da distrarre al Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Agenzia Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 20/10/2025, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, attesa la regolare notificazione della Cartella di Pagamento richiamata che, non essendo stata impugnata, ha cristallizzato la pretesa creditoria.
Quanto alla prescrizione ha fatto rilevare che questa è stata interrotta con la notifica di diversi successivi atti esattivi che, non essendo stati impugnati, hanno cristallizzato la pretesa creditoria.
Versando in atti la relativa documentazione, ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi. Agenzia Entrate D.P. Salerno, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 09/12/2025, riportandosi alle difese del Concessionario, ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato lamentandone il vizio derivante dall'omessa notifica della Cartella di Pagamento in essa richiamata.
Al fine di legittimare l'Intimazione di Pagamento, Agenzia Entrate Riscossione ha prodotto la documentazione, non contestata da parte ricorrente, comprovante la regolare notifica dell'atto sotteso a quello impugnato che, non essendo stato impugnato, ha cristallizzato la pretesa creditoria.
Infondata deve pure ritenersi l'eccezione di intervenuta prescrizione, essendo state notificate, successivamente alla Cartella di Pagamento, due Intimazioni di Pagamento anch'esse non impugnate.
In riferimento alla detta eccezione questo Giudice osserva che nel caso di specie, trattandosi di iscrizioni a ruolo aventi ad oggetto tributi erariali, il diritto alla loro riscossione, in mancanza di un'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (cfr., ex multis, Cass. n. 8713 del 2022 e n. 1692 del 2024).
Per i sueposti motivi il ricorso deve essere respinto e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
RESPINGE
il ricorso confermando l'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza, vengono poste a carico di Parte ricorrente e vengono liquidate in € 500,00 oltre oneri, se dovuti, da dividersi, in parti uguali, tra le Controparti costituite.
Salerno, 06/02/2026
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)