TAR Torino, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 411
TAR
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere per applicazione di criteri difformi dall'ISEE

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che l'ISEE è lo strumento indefettibile per la valutazione della capacità contributiva e che i comuni non possono introdurre criteri propri o franchigie difformi da quelli previsti dal DPCM 159/2013, in quanto la determinazione dell'ISEE costituisce livello essenziale delle prestazioni. La franchigia immobiliare prevista dal Comune di Torino è illegittima.

  • Accolto
    Illegittimità della PEC per violazione della normativa ISEE

    La PEC è un atto presupposto illegittimo in quanto basato su criteri difformi dalla normativa ISEE, come accertato per la nota di rigetto principale.

  • Accolto
    Illegittimità della DCC per contrasto con la normativa ISEE

    La DCC è illegittima nella parte in cui prevede criteri difformi dall'ISEE, come stabilito per la nota di rigetto principale.

  • Accolto
    Illegittimità della Deliberazione per contrasto con la normativa ISEE

    La Deliberazione, se contraria alla normativa ISEE, è illegittima.

  • Accolto
    Illegittimità della DGC per contrasto con la normativa ISEE

    La DGC, se applicata in contrasto con la normativa ISEE, è illegittima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 411
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 411
    Data del deposito : 27 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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