Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00411/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02875/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2875 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in persona dell’Amministratore di Sostegno -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Mariamichaela Li Volti, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Corte d’Appello n. 16;
nei confronti
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emiliano Bandarin Troi e Valentina Gobbetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ricevuta il 31.10.2025 (doc. a) con la quale il Comune di Torino rigettava l’istanza in data 03.10.2025 di definizione della compartecipazione e dell’integrazione alla retta di degenza del ricorrente sulla base dell’ISEE e ciò “ per il superamento della franchigia dei beni immobiliari a disposizione, come indicato nella -OMISSIS- ” “ così come modificata dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- ” richiamando la “ pec del 04/09/25 ”;
- quale atto presupposto, di detta “ pec del 04/09/25 ” con la quale il Comune comunicava alla moglie, sig.ra -OMISSIS-, di non poter erogare il “ beneficio economico di integrazione della retta alberghiera, per superamento della franchigia dei beni immobiliari a disposizione (non di residenza) ”
e, quali atti presupposti, in parte qua ,
- della “ DCC -OMISSIS- ” con la quale il COMUNE ha introdotto “ criteri di accesso e contribuzione al costo delle prestazioni residenziali delle persone disabili ed anziane ”,
- della “ Deliberazione del Consiglio Comunale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- ” non nota né reperita,
- della DGC n. -OMISSIS- del -OMISSIS-ad oggetto D.P.C.M. 5 Dicembre 2013, N. 159 (G.U. 24 Gennaio 2014). Prestazioni Sociali e Sociosanitarie Agevolate. Recepimento D.G.R. N. 10-881 del 12.01.2015 avente a oggetto « Linee Guida per la gestione transitoria dell’applicazione della normativa Isee di cui al Dpcm 5 Dicembre 2013, N 159 » e la successiva proroga prevista nelle DGC nn. -OMISSIS- del 01.09.2015, n. -OMISSIS- del 15.12.2015, n. 2016 03481/019 del 26.07. 2016, n. -OMISSIS- del 14.02.2017 e da ultimo la n. -OMISSIS- del 02.08.2019;
- nonché di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso avente ad oggetto la partecipazione al costo del servizio di RSA fruito dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. ES AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS- è disabile grave, invalido al 100%, non autosufficiente, certificato nel 2022 “ portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3) ” L. n. 104/1992 e “ invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88) ”.
Tramite i servizi socio-sanitari competenti a seguito UVG del 17 luglio 2025, a far data dal 30 luglio 2025 veniva ricoverato nella RSA “ -OMISSIS---OMISSIS- ”, gestita da Codess Sociale Soc. Coop. Sociale, struttura accreditata e convenzionata.
La “ quota socio-alberghiera ” di detta struttura ammonta nel 2025 a euro 50,32 (euro 47,93 oltre Iva) al giorno e, pertanto, al totale annuo di euro 18.366,80 (euro 50,32x365=18.366,80).
Il sig. -OMISSIS- ha, quale entrata, la pensione per un importo mensile netto di euro 654,00, oltre tredicesima (annuale di euro 7.991,88 lordo), e l’indennità di accompagnamento per l’importo mensile di euro 542,02 e, pertanto, per una sommatoria mensile pari a euro 1.196,02 e annuale a euro 14.352,24 (oltre alla tredicesima).
Il sig. -OMISSIS- sopporta il costo dell’affitto per euro 600,00 mensili (550 per affitto e 50 per spese condominiali) e delle utenze dell’immobile familiare, ove vive la moglie (sig.ra -OMISSIS-, invalida e fiscalmente a carico del marito), nonché ulteriori spese personali per abbigliamento, farmaci, prodotti per l’igiene, ecc.
Il sig. -OMISSIS- è, inoltre, comproprietario pro indiviso per la quota di ¼ degli immobili in -OMISSIS-, avuti in eredità dalla madre, sig.ra -OMISSIS-, il cui valore a fini ISEE è di euro 29.138,00 e pertanto superiore alla soglia pari a euro 20.000 prevista dal paragrafo 4.2.1 dell’allegato 2 alla D.C.C. datata 11 giugno 2012 n. 201202263/019.
L’attestazione ISEE socio-sanitaria residenziale con la componente aggiuntiva dei figli per l’annualità 2025 è pari a euro 6.109,57.
In data 2 ottobre 2025 il sig. -OMISSIS-, tramite il neonominato amministratore di sostegno, inoltrava al Comune di Torino apposita istanza nella quale, richiamato l’importo di detto ISEE e ricordato che lo stesso costituisce “ il livello massimo di compartecipazione dell’assistito ai costi ” della retta, “ soglia che spetta allo Stato determinare, venendo in rilievo la garanzia di assicurare l’uniformità delle prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza ” con la “ conseguenza che non sono ammessi altri sistemi di calcolo delle disponibilità economiche degli utenti (Cons. Stato, sentt. nn. 7027/2025, 778/2025, 3072/2023, 3757/2023, 2979/2022, 2520/2021, 316/2021, 7850/2020, 6926/2020, 1505/2020, 5684/2019, 1458/2019, 6708/2018, 6371/2018 …) ”, chiedeva di “ provvedere alla definizione della compartecipazione per l’annualità 2025 a carico dello stesso nonché dell’integrazione a carico di codesto Comune nel rispetto del DPCM 159/2013 ed in conformità alla detta giurisprudenza ”.
Con nota prot. n. -OMISSIS- del 29 ottobre 2025, notificata a mezzo PEC il 31 ottobre 2025, il Comune di Torino rigettava detta istanza rifiutando qualsiasi integrazione alla retta di degenza del ricorrente con la seguente motivazione: “ superamento della franchigia dei beni immobiliari a disposizione, come indicato nella DCC 2012 02263/019 dell’11 giugno 2012 ”, richiamando la “ pec del 04/09/25 ” e precisando che “ in merito alla compartecipazione al costo del servizio va applicata l’ordinaria disciplina prevista dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 02263/019 dell’11/06/2012, così come modificata dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. -OMISSIS- del 20 gennaio 2015 emanata in attuazione della D.G.R. 12 gennaio 2015, n. 10-881 ”.
Avverso gli anzidetti provvedimenti, meglio descritti in epigrafe, è insorto il ricorrente attraverso il proprio amministratore di sostegno, il quale ne lamenta l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:
I. “ Violazione di legge artt. 3, 32, 38, 53 e 117 co. 2 lett. m) Cost.; D.P.C.M. 159/2013; artt. 6, 8, 18 e 25 L. 328/2000; L.R.P. 1/2004, artt. 4, 40; Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con L. 18/2009; Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 14) e Carta europea dei diritti fondamentali (art. 21); Eccesso di potere: violazione principio di non discriminazione della persona disabile e principio di proporzionalità; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; contraddittorietà ”;
II. “ Violazione ed errata interpretazione di legge: DPCM n. 159/2013; artt. 3, 38, 53 e 97 Cost.; art. 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; artt. 2, 6 L. 328/2000; art. 1 L. 118/1971; art. 1 L. 18/1980; art. 1 L. 104/1992; Eccesso di potere: sviamento, violazione principio di equità, imparzialità e proporzionalità ”;
III. “ Violazione di legge: Convenzione di -OMISSIS- sui diritti delle persone con disabilità; artt. 3, 23, 32, 36, 38 e 53 Cost.; L. 104/92 art. 1; L. 328/2000, art. 24 lett. g); art. 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; Eccesso di potere: violazione principio indipendenza, dignità, autonomia e indipendenza della persona disabile; violazione principio proporzionalità; illogicità ed ingiustizia manifesta; difetto di istruttoria; travisamento dei presupposti di fatto ”;
IV. “ Violazione di legge: art. 3 L. 241/1990; L. 328/2000, DPCM 159/2013, art. 2, 3, 32, 38, 53 e 117, co. 2 lett. m) Cost, DPCM 14.02.2001, D.Lgs. 502/92 art. 3 septies; Eccesso di potere: carenza di motivazione e di istruttoria; sviamento; insussistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto ”;
V. “ Errata interpretazione e violazione di legge: artt. 23, 32, 38, 117 lett. m) Cost.; Convenzione -OMISSIS- sui diritti delle persone con disabilità, art. 3; art. 3 septies D.Lgs. 502/92; DPCM 159/2013; DPCM 14.02.2001; art. 2 L. 833/1978; art. 30 L. 730/1983; L.R.V. 30/2009; Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con L. 18/2009, Sviamento: incompetenza, eccesso di potere, motivazione generica e carente ”.
Il Comune di Torino si è costituito in giudizio per resistere al ricorso; l’Amministrazione non si è limitata a svolgere difese in ordine ai singoli motivi di impugnazione, ma ha altresì eccepito in rito: i) l’inammissibilità del ricorso, in quanto esso verterebbe sull’impugnazione di una mera comunicazione priva di potere dispositivo e caratterizzata da un contenuto meramente informativo; ii) la sua tardività, in relazione al fatto che la comunicazione impugnata nulla aggiungerebbe al contenuto della comunicazione del 12 gennaio 2024 con la quale l’Amministrazione aveva preso atto che non vi era alcuna volontà dell’interessata di realizzare l’ipotizzata alienazione del bene immobile; iii) nonché il difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.
In data 28 novembre 2025 -OMISSIS- (alla quale il ricorso era già stato notificato, essendo stata individuata quale controinteressata) ha spiegato atto di intervento ad adiuvandum ex art. 50 del codice del processo amministrativo, precisando di non poter essere qualificata come soggetto controinteressato, atteso che non risulta titolare di un interesse opposto rispetto a quello fatto valere dal ricorrente; la società, al contrario, appare legittimata a intervenire nel presente giudizio ad adiuvandum delle ragioni fatte valere dal ricorrente, in quanto risulta titolare di un interesse di fatto dipendente da quello azionato in giudizio dal ricorrente medesimo, poiché trarrebbe un vantaggio – per quanto indiretto e di natura economica – dall’accoglimento del ricorso.
Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
In via preliminare, occorre esaminare le eccezioni in rito sollevate dal Comune di Torino.
Quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso, fondata sulla circostanza per cui la nota gravata sarebbe una mera comunicazione priva di potere dispositivo, la stessa si appalesa infondata, in quanto la nota prot. n. -OMISSIS- datata 29 ottobre 2025 non è una “ mera comunicazione ”, ma costituisce la definizione negativa del procedimento avviato con l’istanza del 2 ottobre 2025 presentata dal ricorrente attraverso il proprio legale. Tale istanza aveva a oggetto specifico la “ definizione della compartecipazione per l’annualità 2025 ”. L’oggetto di detta nota è proprio “ istanza definizione comp. annualità 2025 ”. Il provvedimento impugnato, a firma della dirigente del “ servizio disabilità e anziani ”, rigettando tale istanza e, per l’effetto, accollando al ricorrente l’intero costo della retta, ha un contenuto lesivo e definitivo per l’annualità in questione. Non si tratta di un atto interlocutorio, ma di un diniego esplicito e motivato che conclude il procedimento amministrativo avviato dal ricorrente per l’anno 2025, annualità oggetto del giudizio de quo . Pertanto, esso è pienamente impugnabile.
Anche l’eccezione di tardività del ricorso è infondata, in quanto la nota del 12 gennaio 2024 richiamata dal Comune, non riguarda l’annualità 2025 (che ha rilievo autonomo in considerazione del nuovo ISEE 2025 e della specifica istanza presentata in merito) né è citata nella nota impugnata. Inoltre, le comunicazioni inviate a mezzo email , menzionate dalla difesa dell’Amministrazione, non definiscono il procedimento avviato con la specifica istanza inoltrata il 2 ottobre 2025 a cui il Comune dà riscontro soltanto con la nota impugnata; in via ulteriore, si osserva che le stesse non costituiscono provvedimenti e hanno, altresì, un contenuto interlocutorio. Infine, tutte le email ordinarie (e anche la comunicazione a mezzo PEC del 4 settembre 2025) non risultano firmate.
Quanto al preteso difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., giova osservare che il rigetto dell’istanza di integrazione della retta comporta una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente, al quale è accollato un costo superiore alla propria capacità economica. Sussiste, pertanto, un evidente interesse a ricorrere.
Tanto premesso in rito, nel merito il ricorso si appalesa fondato per le ragioni appresso indicate.
Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce che il Comune avrebbe elaborato una propria disciplina che prescinde totalmente dalle puntuali indicazioni della legislazione nazionale e regionale che impone l’applicazione del criterio ISEE di cui al D.P.C.M. n. 159/2013; invero, i provvedimenti impugnati non considererebbero in alcun modo la capacità economica del ricorrente siccome risultante dall’ISEE, avendo il Comune introdotto criteri del tutto avulsi dalla disciplina in materia e in patente violazione della stessa, con particolare riferimento alla franchigia sul patrimonio immobiliare di cui al paragrafo 4.2.1 dell’allegato 2 alla D.C.C. datata 11 giugno 2012.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce che i provvedimenti impugnati violerebbero le puntuali indicazioni della legislazione nazionale che detta specifici criteri ai fini di determinare il livello di capacità economica dell’assistito ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, sostituendo arbitrariamente tali parametri vincolanti con criteri propri in palese violazione della disciplina statale; l’ISEE “pesa” oltre al “reddito” e al “patrimonio mobiliare”, anche quello “immobiliare”, applicando i parametri, i criteri temporali, le franchigie e le scale di equivalenza previste da detta disciplina. Ad avviso del ricorrente, il Comune con i provvedimenti impugnati ignorerebbe tale sistema di calcolo, introducendo, invece, criteri e franchigie del tutto diversi. Pertanto sarebbe illegittima la pretesa di computare i “beni immobiliari” al di fuori dell’ISEE e indipendentemente dallo stesso, in violazione dei criteri indefettibili che, ex D.P.C.M. n. 159/2013, devono essere applicati per determinare la compartecipazione a carico del ricorrente. In conclusione, il Comune avrebbe illegittimamente accollato al ricorrente l’intero importo della retta (pari a euro 18.366,80) ben superiore al valore della sua capacità economica pari, in base all’ISEE, a euro 6.109,57.
Tali motivi di ricorso, che, in ragione della stretta connessione, possono essere scrutinati congiuntamente, sono suscettibili di positiva valutazione.
L’art. 2, comma 1, del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 stabilisce che “ L’ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all’ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. È comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE ”.
Le soglie di cui all’art. 117, comma 2, lettera m), non possono essere derogate in senso peggiorativo da parte delle regioni; esse, tuttavia, possono prevedere un livello aggiuntivo di prestazioni rispetto a quello ritenuto essenziale da parte del Legislatore statale, introducendo nelle materie di propria competenza beni, servizi e attività supplementari rispetto ai livelli definiti dallo Stato, purché siano capaci di fornire tali ulteriori prestazioni con risorse proprie, senza incidere su quelle destinate al finanziamento dell’erogazione dei LEP.
Giova premettere che il Consiglio di Stato con la sentenza 20 aprile 2022 n. 2979 ha statuito che “ dall’art. 2, comma 1, del D.P.C.M. n. 159 del 2013 … si desume che la determinazione della misura della compartecipazione è rimessa, tramite l’ISEE, alla fonte statale; e, come rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza. n. 91/2020, il D.P.C.M. n. 159 del 2013 “identifica gli “standard strutturali e qualitativi delle prestazioni, da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale in quanto concernenti il soddisfacimento di diritti civili e sociali ... tutelati dalla Costituzione” … rispetto ai quali è consentita” solo l’introduzione, in melius, di livelli ulteriori e aggiuntivi di tutela ”.
Inoltre il Consiglio di Stato nella citata pronuncia ha osservato che “ con le sentenze nn. 62/2020, 72/2020 e 91/2020, la Corte Costituzionale ha chiarito che la competenza statale non attiene a una materia in senso stretto, ma costituisce una competenza esclusiva e trasversale, idonea a investire una pluralità di settori disciplinari, rispetto ai quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle, essendo ad essa rimessa la sola introduzione in melius di livelli ulteriori di tutela ” (cfr. altresì T.A.R. Veneto, Sez. III, 18 luglio 2025, n. 1272).
Sia la disciplina statale (art. 2 del D.P.C.M. n. 159/2013 e artt. 6, comma 4, 8, comma 3, lett. l), 18, comma 3, lett. g) e 25 della legge 8 novembre 2000 n. 328) che quella regionale (cfr. art. 40, commi 1 e 5, della legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1) stabiliscono chiaramente che non solo l’accesso, ma anche la compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali è stabilito avendo come base la disciplina statale sull’indicatore della situazione economica equivalente. La medesime norme stabiliscono inoltre che criteri ulteriori possono essere definiti dalla giunta regionale o dai comuni, ma, come ha chiarito la giurisprudenza, proprio perché l’intervento deve riguardare “ criteri ulteriori ”, esso non può modificare quelli già previsti dal D.P.C.M. n. 159 del 2013, potendosi altrimenti pervenire a uno stravolgimento dei criteri statali che invece – in quanto funzionali alla determinazione del livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione – debbono trovare uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale. La norma statale peraltro stabilisce che “ criteri ulteriori ” possono essere definiti solo quando lo richieda la natura particolare della prestazione.
Per queste ragioni, la giurisprudenza ha più volte chiarito che i comuni non possono, con i loro regolamenti, dare rilievo a elementi diversi rispetto a quelli specificamente indicati nel D.P.C.M. n. 159 del 2013 al fine di determinare il livello di capacità economica dell’assistito, con la conseguenza che non sono ammessi altri sistemi di calcolo delle disponibilità economiche dei soggetti che richiedono prestazioni di tipo assistenziale (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. III, 4 marzo 2019, n. 1458).
Ciò premesso, si deve ora osservare che il D.P.C.M. n. 159 del 2013, agli artt. 2, comma 3, e 5, contiene disposizioni analitiche finalizzate alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’assistito al fine di determinarne la capacità economica. In nessuna norma è però previsto che, se superiore a determinati limiti, il patrimonio immobiliare debba essere interamente destinato alla copertura della retta; né è previsto che i comuni possano imporre agli assistiti la dismissione del loro patrimonio immobiliare al fine di destinare i proventi al pagamento della retta stessa (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 5 luglio 2019, n. 1545 in tema di esclusione dell’integrazione della retta da parte del Comune nel caso in cui il patrimonio mobiliare dell’assistito fosse superiore a una certa soglia; cfr. altresì T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 4 febbraio 2021, n. 341).
Pertanto, non solo, “ l’ISEE resta … l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate, non essendo consentita la pretesa del Comune di creare criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva ” (Cons. Stato, Sez. III, 13 novembre 2018, n. 6371; Cons. Stato, Sez. III, 11 novembre 2020, n. 6926; Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2021, n. 2520; Cons. Stato, Sez. III, 20 aprile 2022, n. 2979), ma l’ISEE prende già in considerazione il patrimonio immobiliare, previa applicazione dei parametri, dei criteri temporali, delle franchigie e delle scale di equivalenza previste dalla pertinente disciplina.
Tali conclusioni non possono essere revocate in dubbio in base all’argomento per cui con D.G.R. n. 25-25 del 12 luglio 2024 la Regione ha sospeso il termine per l’invio da parte degli Enti Gestori delle Funzioni Socio Assistenziali dei regolamenti che disciplinano le modalità di erogazione delle prestazioni sociali agevolate di cui al punto 2) della D.G.R. n. 29-7935 del 18 dicembre 2023 nelle more dell’adozione del provvedimento conclusivo dei lavori della Commissione Tecnica in corso di attivazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze per l’adeguamento e integrazione del D.P.C.M. 159/2013, sicché a oggi rimarrebbe ancora vigente il regime transitorio di cui alla D.G.R. n. 10-881 del 12 gennaio 2015, in forza del quale il Comune di Torino continua ad applicare quanto previsto dalla D.C.C. 2012 02263/019 recante data 11 giugno 2012, in quanto a ciò legittimato dalla stessa D.G.R., che non è stata impugnata.
Infatti, in disparte il fatto che la stessa D.G.R. n. 25-25 del 12 luglio 2024 ha ribadito che “ le disposizioni dettate con la DGR n. 29-7935 del 18/12/2023 non dispongono né possono disporre deroga alla diretta applicazione del D.P.C.M. 159/2013 ” (non potendo in alcun modo derogare in peius i Livelli Essenziali delle Prestazioni, inclusi i Livelli Essenziali di Assistenza, previsti dalla normativa statale), la disciplina oggi vigente, ovvero la D.G.R. n. 23-6180 del 7 dicembre 2022 (come modificata dalla D.G.R. n. 10-6984 del 5 giugno 2023), individua nell’ISEE l’unico “ strumento di valutazione … della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate ” (cfr. premesse della D.G.R. n. 23-6180 del 7 dicembre 2022) e non prevede alcuna franchigia relativa al patrimonio immobiliare. Dunque, la “sospensione” del termine di invio dei regolamenti, disposta con D.G.R. n. 25-25 del 12 luglio 2024, non legittima in alcun modo il Comune a continuare ad applicare i criteri previsti nella D.C.C. 2012 02263/019 datata 11 giugno 2012, in quanto gli stessi si pongono in contrasto con la disciplina ISEE ex D.P.C.M. n. 159/2013: disciplina entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 e alla cui applicazione, in quanto LEA, il Comune non può sottrarsi.
Si deve pertanto ritenere che le disposizioni contenute nel paragrafo 4.2.1 dell’allegato 2 alla D.C.C. datata 11 giugno 2012 n. 201202263/019 del Comune di Torino, laddove stabiliscono l’impossibilità di erogare la prestazione di integrazione della retta qualora il valore del patrimonio immobiliare posseduto sia superiore a euro 20.000 (se si possiedono esclusivamente beni diversi dall’abitazione principale), collidano con le previsioni contenute nel D.P.C.M. n. 159 del 2013 e siano, perciò, illegittime, con conseguente illegittimità anche dell’atto applicativo costituito dalla nota prot. n. -OMISSIS- del 29 ottobre 2025.
Per quanto precede, previo assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento in parte qua dell’allegato 2 alla D.C.C. datata 11 giugno 2012 n. 201202263/019 nei limiti dell’interesse del ricorrente, nonché dell’atto applicativo costituito dalla nota prot. n. -OMISSIS- del 29 ottobre 2025.
Il Comune di Torino dovrà pertanto provvedere alla riedizione del potere amministrativo, tenendo conto dei principi affermati nella presente sentenza.
In virtù dell’efficacia erga omnes della decisione di annullamento della D.C.C. datata 11 giugno 2012 n. 201202263/019 nei termini sopra precisati, il Comune di Torino è vincolato a garantire la pubblicità della presente decisione con le stesse forme di pubblicazione della D.C.C. parzialmente annullata, ai sensi dell’art. 14 D.P.R. n. 1199 del 1971: tale disposizione, infatti, stabilita in materia di decreto decisorio del ricorso straordinario per il caso di annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo, si applica secondo la giurisprudenza anche al giudicato di annullamento dei medesimi atti (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 25 ottobre 2024, n. 8516; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 27 maggio 2025, n. 558).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con pagamento a favore dello Stato, dovendosi confermare l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato adottata dalla competente Commissione. Il Collegio ritiene che sussistano giuste ragioni per compensare le spese di lite nei confronti dell’interventore ad adiuvandum .
Tenuto conto della natura della controversia e dell’impegno professionale richiesto, il Collegio, in applicazione del T.U. sulle spese di giustizia approvato con D.P.R. n. 115 del 2002, ritiene di circoscrivere gli onorari, i diritti e le spese da liquidarsi in favore dell’Avvocato Maria Luisa Tezza ai valori medi per le cause di valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), limitatamente alla fase di studio della controversia, alla fase introduttiva del giudizio e alla fase decisionale, con conseguente liquidazione dell’importo – applicata la dimidiazione ex art. 130 del citato D.P.R. – pari a euro tremilaseicentododici, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei termini indicati in motivazione.
Ammette il ricorrente in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato.
Condanna il Comune di Torino a rifondere le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.612,00 (tremilaseicentododici/00), oltre accessori di legge, con pagamento in favore dello Stato; compensa le spese nei confronti dell’interventore ad adiuvandum .
Liquida a carico dell’Erario e in favore dell’Avvocato Maria Luisa Tezza la complessiva somma di euro 3.612,00 (tremilaseicentododici/00), oltre spese generali e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OS PE, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
ES AP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES AP | OS PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.