Art. 3.
Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile puo' assumere, per le esigenze dei programmi previsti dall' articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 524 e dalla presente legge, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purche' tali impegni non superino, nel totale, lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.
Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile puo' assumere, per le esigenze dei programmi previsti dall' articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 524 e dalla presente legge, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purche' tali impegni non superino, nel totale, lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.