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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/10/2025, n. 3246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3246 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5524/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto: nullità di donazione TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Pandolfi Parte_1
Elettrico, come da procura in atti;
ATTRICE E
e anche quali eredi di Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Aniello De Persona_1
AM EL UR e DO De AM EL UR, come da procura in atti;
CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 28/10/2025, qui da intendersi richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva che i Parte_1 genitori e avevano stipulato in data Persona_1 Controparte_1
05.10.2017 due distinti atti di donazione, uno a favore della figlia Pt_1
Repertorio n. 29.215 – Raccolta n. 16.985, e l'altro a favore del figlio
[...]
Repertorio 29.214 – Raccolta 16.984, rogati in Salerno dal Controparte_2 notaio . Allegava che non tutti i beni oggetto della donazione Persona_2 in favore di essa attrice erano nella piena titolarità dei donanti Per_1
e , avendo il consorte della
[...] Controparte_3 Parte_1 [...]
costruito a proprie spese l'abitazione ove attualmente vivono e CP_4 che risulta nella donazione resa a favore di e da ella non Parte_1 accettata. Deduceva che essa attrice non era nemmeno a conoscenza della effettuata donazione dei loro beni a favore suo e di suo fratello, avendone avuto conoscenza solo nel novembre 2017, quando le venne fatto recapitare plico contenete donazione e lettera accompagnatoria non firmata ma recante intestazione dell'Avv. Squillante. Diversamente era a Controparte_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 conoscenza delle donazioni, atteso che era costituito nel rogito ed aveva accettato la donazione a suo favore. Aggiungeva che il padre Persona_1 al momento delle donazioni non era soggetto con piene capacità cognitive, sia per la sua estrema ignoranza, sia per problematiche mentali dovute in parte ad un incidente sul lavoro di cui fu vittima nel lontano 1991, tanto da essere fruitore di pensione di invalidità poco più che cinquantenne per problematiche psichiche. Peraltro, anche la madre aveva Controparte_1 atteggiamenti che lasciavano pensare a volontà non del tutto libere nella scelta e nel modo di rendere le donazioni così come furono di fatto effettuate. L'attrice rilevava, inoltre, che l'art. 40 della L. 47/85 disponeva la nullità dell'atto pubblico di trasferimento di un bene immobile o l'impossibilità della sua stipula qualora non fossero dichiarati dal proprietario gli estremi della domanda di condono edilizio, unitamente agli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate della relativa oblazione ex art. 35 del condono edilizio. Evidenziava che tale disposizione era stata integrata con la legge 662/96 in maniera restrittiva in capo all'alienante all'art. 2 comma 58. In particolare l'art. 2 comma 58 dispone che: “Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento, in una o più rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio….”. Di conseguenza, gli atti notarili compiuti dopo l'entrata in vigore della L. 662/96 dovevano rispettare le sue nuove disposizioni, più gravose e restrittive, in quanto divenuta disposizione a regime. In estrema sintesi, argomentava la difesa attorea, qualora sull'immobile vi siano domande di condono pendenti e presentate ai sensi della L. 47/85 (quindi per tutti e tre i condoni edilizi), gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati se non sono menzionati gli estremi della domanda di condono e gli estremi degli avvenuti pagamenti dell'intera somma dovuta per oblazione. Orbene, da certificazione rilasciata dal competente Ufficio del Comune di PA (SA), prodotta dall'attrice in ati, risulta non onerato per intero il pagamento dell'oblazione. Per tali motivi conveniva in giudizio Parte_1
e chiedendo al giudice Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 di accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità delle predette donazioni per i motivi attinenti all'incapacità di intendere e di volere dei donanti al
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 momento delle donazioni;
accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità delle predette donazioni;
dichiarare l'accessione dell'immobile indicato nella donazione a favore della e per l'effetto condannare Parte_1 Per_1
e al pagamento di un indennizzo a favore
[...] Controparte_1 dell'attrice per euro 100.000,00. Costituitisi in giudizio, e Persona_1 Controparte_1 [...] chiedevano in via preliminare e pregiudiziale ex artt. 295 e/o 337 CP_2
c.p.c. la sospensione del processo in attesa della decisione della controversia R.G. n. 958/18 pendente dinanzi allo stesso Tribunale, ma dinanzi a un giudice istruttore diverso, avente ad oggetto l'accertamento dell'incapacità legale di agire assoluta o totale di uno o di entrambi i coniugi convenuti e in via graduata e preliminarmente e Persona_1 Controparte_1 pregiudizialmente ex 274 c.p.c. chiedevano di disporre la riunione del giudizio al processo pendente dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore G.I. dott. Iannone R.G. n. 958/18); dichiarare inammissibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto le violazioni di cui agli artt. 769,770,787,936,771,774,775,776 c.c. richiamate negli atti di citazione del 30- 5-19 e del 21-10-19 dall'attrice; dichiarare l'inesistenza in capo all'attrice del diritto di aver compiuto opere sul fondo dei convenuti con materiali propri come rivendicato ex art. 936 c.c.; dichiarare infondata in fatto e in diritto, indeterminata, inefficace, la richiesta d'indennizzo per euro 100.00,00 avanzata dall'attrice ex art. 936 c.c. giacchè carente di prova e di qualificazione giuridica;
dichiarare inammissibili, improponibili, infondate in fatto e in diritto le violazioni della legge n. 47/85 e n. 662/86 sollevate dall'attrice in relazioni alle donazioni oggetto di giudizio;
dichiarare inammissibile, improponibile, inapplicabile, infondata in fatto e in diritto la sussistenza dell'accessione sul fondo dei convenuti e Persona_1 [...]
da parte dell'attrice; dichiarare l'improcedibilità della domanda CP_1 attorea per carenza della condizione ex D. Lgs n.28/2010 nei confronti dei convenuti tutti;
dichiarare la pregiudizialità della domanda attorea per il vincolo di subordinazione, ex artt. 34, 40, 102 c. p. c.; dichiarare la nullità assoluta della citazione ai sensi degli artt.163 e 164 c.p.c.; dichiarare la domanda attrice promossa in violazione dei principi generali del processo, inerente: a) l'iniziativa delle parti;
b) il principio dispositivo;
c) il contraddittorio (artt. 99 e112 c. p. c. art. 2967 c.c.). Per l'effetto affermare la sua inammissibilità, irritualità, improponibilità ed infondatezza nell'an e nel quantum debeatur in ordine alla nullità / annullabilità degli atti di donazione per rogito dr. operati dai coniugi e in favore di Per_2 Pt_1 CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 e dichiarare la sussistenza della capacità di Controparte_2 Parte_1 agire in capo a e in ordine alle Persona_1 Controparte_3 disposizioni di cui agli atti di donazione dell'anno 2017; dichiarare inammissibile, improponibile, infondata la richiesta attorea della sussistenza delle violazioni di cui alla legge n. 47/85 e n. 662/96 ed inapplicabili le sue norme in ordine alle donazioni oggetto di giudizio;
per l'effetto dichiarare la manifesta infondatezza in diritto ed in fatto della domanda di condanna dei convenuti e al risarcimento dei danni, Persona_1 Controparte_1 anche in relazione all'art. 2697 c.c. e al pagamento delle spese di lite;
in via principale accogliere la domanda riconvenzionale di e Persona_1 [...]
di revoca ai sensi dell'art. 782 c.c. della donazione in favore di CP_1 del 5-10-17 rep. n. 29.215, racc. 16985; ancora in via Parte_1 principale, accogliere la domanda riconvenzionale, di e Persona_1
di restituzione della consistenza immobiliare sita in Controparte_1
PA (Sa) alla via Migliaro e precisamente l'intera proprietà della porzione fabbricato urbano composta da appartamento al piano terra numero quattro vani catastali, detenuta dalla figlia;
per l'effetto dell'accoglimento di tale domanda riconvenzionale, condannare al risarcimento in favore Parte_1 di e , anche ex art. 2043 c.c. sia per le Persona_1 Controparte_1 calunnie, sia per il non uso dell'immobile, per l'importo complessivo di €euro 120.000,00 o di quello che eventualmente verrà accertato in corso di lite;
accogliere la domanda riconvenzionale di per le calunnie Controparte_2 subite dagli scritti in citazione ed ex art. 2043 c.c., e per le lesioni alla reputazione, che hanno leso grandemente la sua onorabilità e condannare al pagamento in suo favore di euro 30.000,00 o la cifra che Parte_1 equitativamente vorrà liquidare il giudice adito;
condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze del giudizio dei legali dei convenuti con attribuzione ex art. 93 c.p.c. nonché condannarla ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata pari ad euro 15.000,00, avendo instaurato una lite con palese malafede. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice, ritenuta l'inammissibilità delle richieste di prova testimoniale articolate dalle parti, in quanto vertenti su circostanze da provarsi per documenti e/o implicanti valutazioni non consentite ai testimoni e ritenuta la superfluità delle richieste di ctu avanzate dalle parti, alla luce del materiale probatorio agli atti e dei fatti non contestati, fissava l'udienza per la discussione della causa.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 Nelle more del giudizio di interdizione si verificava il decesso di Per_1
e con sentenza n.1682/2025, emessa il 12-05-2025, il Tribunale di
[...]
Nocera Inferiore in composizione collegiale, nel procedimento di interdizione avente R.G. n.958/2018, rigettava la domanda di interdizione di
[...] proposta da essendo emerso inequivocabilmente, CP_3 Parte_1 dalla espletata ctu, che la signora era nel pieno ed assoluto possesso delle proprie facoltà mentali. Alle luce di tali evenienze, l'attrice Parte_1 con memoria di precisazione delle conclusioni e successiva memoria conclusionale, rinunciava implicitamente a tutte le altre domande proposte con atto di citazione e si limitava a chiedere al giudice di dichiarare la nullità degli atti di donazione del 5/10/2017 per violazione delle norme sul condono edilizio, in particolare dell'art. 2 comma 58 L. 662/96, stante il mancato pagamento integrale delle oblazioni e degli oneri concessori e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli atti di donazione, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite con attribuzione al difensore antistatario. Gli attori e anche quali eredi di Controparte_1 Controparte_2 Per_1
insistevano nelle proprie eccezioni e richieste come formulate in
[...] comparsa di costituzione. All'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva decisa. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di improcedibilità e di nullità della domanda attorea. Invero, come sostenuto anche dal precedente giudice istruttore assegnatario del procedimento, la controversia non è soggetta né a mediazione, né alla negoziazione assistita. La domanda attorea risulta poi determinata nel suo contenuto, sia riguardo al petitum che alla causa petendi, sufficientemente illustrate in fatto e in diritto, tanto è vero che i convenuti si sono difesi in modo completo. Riguardo al merito, la domanda attorea di nullità degli atti di donazione del 5/10/2017 per violazione delle norme sul condono edilizio, in particolare dell'art. 2 comma 58 L. 662/96, è fondata, stante il mancato pagamento integrale delle oblazioni e degli oneri concessori. Invero l'art. 40 della legge n. 47/85 stabilì che gli atti di trasferimento di immobili in tutto o in parte abusivi sono nulli a meno che non risultino gli estremi della domanda di condono edilizio e l'avvenuto pagamento delle prime due rate dell'oblazione. Tale previsione mirava a disincentivare l'abusivismo edilizio e di incentivare la regolarizzazione degli abusi edilizi passati. Successivamente, l'art. 2, comma 58, della legge n. 662/96 introdusse un regime più restrittivo, disponendo che gli atti di trasferimento di immobili costruiti senza concessione edilizia sono nulli se non risultano, oltre alla domanda di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 condono, gli estremi del pagamento integrale dell'oblazione e del contributo concessorio. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito l'interpretazione e l'applicazione delle norme in esame. In particolare ha statuito che per gli atti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 662/96, la nuova disciplina deve essere considerata vincolante (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 4671/2018); che la nullità degli atti di trasferimento sussiste anche in presenza di una dichiarazione parziale circa il pagamento dell'oblazione, ribadendo che il pagamento deve essere completo per garantire la validità dell'atto (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 15795/2019); che l'assenza di documentazione comprovante il pagamento totale degli oneri previsti comporta una nullità insanabile, poiché l'obbligo di regolarizzazione urbanistica non può essere sanato successivamente alla stipula dell'atto (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 26564/2021). Nel caso in esame è stato documentalmente provato che le oblazioni e gli oneri concessori non sono stati integralmente pagati, come da certificazione comunale prodotta in atti dall'attrice. Le donazioni sono state stipulate nel 2017, quindi in vigenza del regime più restrittivo introdotto dalla L. 662/96. Gli immobili oggetto delle donazioni sono stati realizzati in totale assenza di concessione edilizia, quindi rientrano negli abusi non di minore importanza. Pertanto, le donazioni sono affette da nullità assoluta per violazione di norme imperative in materia di trasferimento di immobili abusivi in quanto costruiti in totale assenza di autorizzazione edilizia e non avendo i convenuti provato il pagamento integrale dell'oblazione. Riguardo agli altri motivi di nullità e di annullabilità delle donazioni, nonché alle altre domande esposte in atto di citazione, l'attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, ha rinunciato implicitamente ad esse, limitandosi a chiedere la nullità delle donazioni per violazione delle norme urbanistiche. Peraltro, la donazione in favore dell'attrice, non risulta accettata dalla per cui non si è perfezionata come contratto. Parte_1
La nullità ed inefficacia delle donazioni oggetto di giudizio, comporta che i beni immobili in esse indicati vanno considerati come mai usciti dal patrimonio dei donanti. Ne consegue che in relazione a tutte le altre domande proposte in via riconvenzionale dai convenuti, va accolta solo quella di condanna dell'attrice alla restituzione degli immobili oggetto di donazione in suo favore oggetto di giudizio. Considerato l'accoglimento della domanda attorea, se pure nei limiti su indicati, non sussistono i presupposti per l'accoglimento delle altre domande riconvenzionali dei convenuti e segnatamente delle domande di risarcimento
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 danni, non integrando le allegazioni esposte in citazione né la diffamazione né la calunnia, trattandosi di ordinaria dialettica processuale rientrante nell'esercizio consentito del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri pretesi diritti, come previsto dall'art. 24 della Costituzione e dall'art. 99 c.p.c. Attesa la parziale reciproca soccombenza, anche virtuale in relazione alle domande alle quali l'attrice ha rinunciato in sede di precisazione delle conclusioni, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto dichiara la nullità ed inefficacia delle due donazioni in data 05.10.2017 Repertorio n. 29.215 – Raccolta n. 16.985 e Repertorio 29.214 – Raccolta 16.984 rogati in Salerno dal notaio Persona_2
2) Accoglie in parte la domanda riconvenzionale dei convenuti e per l'effetto condanna l'attrice alla restituzione in favore dei convenuti degli immobili oggetto della donazione effettuata in suo favore e dichiarata nulla
3) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in data 29.10.2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/7
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Pandolfi Parte_1
Elettrico, come da procura in atti;
ATTRICE E
e anche quali eredi di Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Aniello De Persona_1
AM EL UR e DO De AM EL UR, come da procura in atti;
CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 28/10/2025, qui da intendersi richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva che i Parte_1 genitori e avevano stipulato in data Persona_1 Controparte_1
05.10.2017 due distinti atti di donazione, uno a favore della figlia Pt_1
Repertorio n. 29.215 – Raccolta n. 16.985, e l'altro a favore del figlio
[...]
Repertorio 29.214 – Raccolta 16.984, rogati in Salerno dal Controparte_2 notaio . Allegava che non tutti i beni oggetto della donazione Persona_2 in favore di essa attrice erano nella piena titolarità dei donanti Per_1
e , avendo il consorte della
[...] Controparte_3 Parte_1 [...]
costruito a proprie spese l'abitazione ove attualmente vivono e CP_4 che risulta nella donazione resa a favore di e da ella non Parte_1 accettata. Deduceva che essa attrice non era nemmeno a conoscenza della effettuata donazione dei loro beni a favore suo e di suo fratello, avendone avuto conoscenza solo nel novembre 2017, quando le venne fatto recapitare plico contenete donazione e lettera accompagnatoria non firmata ma recante intestazione dell'Avv. Squillante. Diversamente era a Controparte_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 conoscenza delle donazioni, atteso che era costituito nel rogito ed aveva accettato la donazione a suo favore. Aggiungeva che il padre Persona_1 al momento delle donazioni non era soggetto con piene capacità cognitive, sia per la sua estrema ignoranza, sia per problematiche mentali dovute in parte ad un incidente sul lavoro di cui fu vittima nel lontano 1991, tanto da essere fruitore di pensione di invalidità poco più che cinquantenne per problematiche psichiche. Peraltro, anche la madre aveva Controparte_1 atteggiamenti che lasciavano pensare a volontà non del tutto libere nella scelta e nel modo di rendere le donazioni così come furono di fatto effettuate. L'attrice rilevava, inoltre, che l'art. 40 della L. 47/85 disponeva la nullità dell'atto pubblico di trasferimento di un bene immobile o l'impossibilità della sua stipula qualora non fossero dichiarati dal proprietario gli estremi della domanda di condono edilizio, unitamente agli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate della relativa oblazione ex art. 35 del condono edilizio. Evidenziava che tale disposizione era stata integrata con la legge 662/96 in maniera restrittiva in capo all'alienante all'art. 2 comma 58. In particolare l'art. 2 comma 58 dispone che: “Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento, in una o più rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio….”. Di conseguenza, gli atti notarili compiuti dopo l'entrata in vigore della L. 662/96 dovevano rispettare le sue nuove disposizioni, più gravose e restrittive, in quanto divenuta disposizione a regime. In estrema sintesi, argomentava la difesa attorea, qualora sull'immobile vi siano domande di condono pendenti e presentate ai sensi della L. 47/85 (quindi per tutti e tre i condoni edilizi), gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati se non sono menzionati gli estremi della domanda di condono e gli estremi degli avvenuti pagamenti dell'intera somma dovuta per oblazione. Orbene, da certificazione rilasciata dal competente Ufficio del Comune di PA (SA), prodotta dall'attrice in ati, risulta non onerato per intero il pagamento dell'oblazione. Per tali motivi conveniva in giudizio Parte_1
e chiedendo al giudice Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 di accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità delle predette donazioni per i motivi attinenti all'incapacità di intendere e di volere dei donanti al
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 momento delle donazioni;
accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità delle predette donazioni;
dichiarare l'accessione dell'immobile indicato nella donazione a favore della e per l'effetto condannare Parte_1 Per_1
e al pagamento di un indennizzo a favore
[...] Controparte_1 dell'attrice per euro 100.000,00. Costituitisi in giudizio, e Persona_1 Controparte_1 [...] chiedevano in via preliminare e pregiudiziale ex artt. 295 e/o 337 CP_2
c.p.c. la sospensione del processo in attesa della decisione della controversia R.G. n. 958/18 pendente dinanzi allo stesso Tribunale, ma dinanzi a un giudice istruttore diverso, avente ad oggetto l'accertamento dell'incapacità legale di agire assoluta o totale di uno o di entrambi i coniugi convenuti e in via graduata e preliminarmente e Persona_1 Controparte_1 pregiudizialmente ex 274 c.p.c. chiedevano di disporre la riunione del giudizio al processo pendente dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore G.I. dott. Iannone R.G. n. 958/18); dichiarare inammissibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto le violazioni di cui agli artt. 769,770,787,936,771,774,775,776 c.c. richiamate negli atti di citazione del 30- 5-19 e del 21-10-19 dall'attrice; dichiarare l'inesistenza in capo all'attrice del diritto di aver compiuto opere sul fondo dei convenuti con materiali propri come rivendicato ex art. 936 c.c.; dichiarare infondata in fatto e in diritto, indeterminata, inefficace, la richiesta d'indennizzo per euro 100.00,00 avanzata dall'attrice ex art. 936 c.c. giacchè carente di prova e di qualificazione giuridica;
dichiarare inammissibili, improponibili, infondate in fatto e in diritto le violazioni della legge n. 47/85 e n. 662/86 sollevate dall'attrice in relazioni alle donazioni oggetto di giudizio;
dichiarare inammissibile, improponibile, inapplicabile, infondata in fatto e in diritto la sussistenza dell'accessione sul fondo dei convenuti e Persona_1 [...]
da parte dell'attrice; dichiarare l'improcedibilità della domanda CP_1 attorea per carenza della condizione ex D. Lgs n.28/2010 nei confronti dei convenuti tutti;
dichiarare la pregiudizialità della domanda attorea per il vincolo di subordinazione, ex artt. 34, 40, 102 c. p. c.; dichiarare la nullità assoluta della citazione ai sensi degli artt.163 e 164 c.p.c.; dichiarare la domanda attrice promossa in violazione dei principi generali del processo, inerente: a) l'iniziativa delle parti;
b) il principio dispositivo;
c) il contraddittorio (artt. 99 e112 c. p. c. art. 2967 c.c.). Per l'effetto affermare la sua inammissibilità, irritualità, improponibilità ed infondatezza nell'an e nel quantum debeatur in ordine alla nullità / annullabilità degli atti di donazione per rogito dr. operati dai coniugi e in favore di Per_2 Pt_1 CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 e dichiarare la sussistenza della capacità di Controparte_2 Parte_1 agire in capo a e in ordine alle Persona_1 Controparte_3 disposizioni di cui agli atti di donazione dell'anno 2017; dichiarare inammissibile, improponibile, infondata la richiesta attorea della sussistenza delle violazioni di cui alla legge n. 47/85 e n. 662/96 ed inapplicabili le sue norme in ordine alle donazioni oggetto di giudizio;
per l'effetto dichiarare la manifesta infondatezza in diritto ed in fatto della domanda di condanna dei convenuti e al risarcimento dei danni, Persona_1 Controparte_1 anche in relazione all'art. 2697 c.c. e al pagamento delle spese di lite;
in via principale accogliere la domanda riconvenzionale di e Persona_1 [...]
di revoca ai sensi dell'art. 782 c.c. della donazione in favore di CP_1 del 5-10-17 rep. n. 29.215, racc. 16985; ancora in via Parte_1 principale, accogliere la domanda riconvenzionale, di e Persona_1
di restituzione della consistenza immobiliare sita in Controparte_1
PA (Sa) alla via Migliaro e precisamente l'intera proprietà della porzione fabbricato urbano composta da appartamento al piano terra numero quattro vani catastali, detenuta dalla figlia;
per l'effetto dell'accoglimento di tale domanda riconvenzionale, condannare al risarcimento in favore Parte_1 di e , anche ex art. 2043 c.c. sia per le Persona_1 Controparte_1 calunnie, sia per il non uso dell'immobile, per l'importo complessivo di €euro 120.000,00 o di quello che eventualmente verrà accertato in corso di lite;
accogliere la domanda riconvenzionale di per le calunnie Controparte_2 subite dagli scritti in citazione ed ex art. 2043 c.c., e per le lesioni alla reputazione, che hanno leso grandemente la sua onorabilità e condannare al pagamento in suo favore di euro 30.000,00 o la cifra che Parte_1 equitativamente vorrà liquidare il giudice adito;
condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze del giudizio dei legali dei convenuti con attribuzione ex art. 93 c.p.c. nonché condannarla ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata pari ad euro 15.000,00, avendo instaurato una lite con palese malafede. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice, ritenuta l'inammissibilità delle richieste di prova testimoniale articolate dalle parti, in quanto vertenti su circostanze da provarsi per documenti e/o implicanti valutazioni non consentite ai testimoni e ritenuta la superfluità delle richieste di ctu avanzate dalle parti, alla luce del materiale probatorio agli atti e dei fatti non contestati, fissava l'udienza per la discussione della causa.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 Nelle more del giudizio di interdizione si verificava il decesso di Per_1
e con sentenza n.1682/2025, emessa il 12-05-2025, il Tribunale di
[...]
Nocera Inferiore in composizione collegiale, nel procedimento di interdizione avente R.G. n.958/2018, rigettava la domanda di interdizione di
[...] proposta da essendo emerso inequivocabilmente, CP_3 Parte_1 dalla espletata ctu, che la signora era nel pieno ed assoluto possesso delle proprie facoltà mentali. Alle luce di tali evenienze, l'attrice Parte_1 con memoria di precisazione delle conclusioni e successiva memoria conclusionale, rinunciava implicitamente a tutte le altre domande proposte con atto di citazione e si limitava a chiedere al giudice di dichiarare la nullità degli atti di donazione del 5/10/2017 per violazione delle norme sul condono edilizio, in particolare dell'art. 2 comma 58 L. 662/96, stante il mancato pagamento integrale delle oblazioni e degli oneri concessori e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli atti di donazione, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite con attribuzione al difensore antistatario. Gli attori e anche quali eredi di Controparte_1 Controparte_2 Per_1
insistevano nelle proprie eccezioni e richieste come formulate in
[...] comparsa di costituzione. All'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva decisa. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di improcedibilità e di nullità della domanda attorea. Invero, come sostenuto anche dal precedente giudice istruttore assegnatario del procedimento, la controversia non è soggetta né a mediazione, né alla negoziazione assistita. La domanda attorea risulta poi determinata nel suo contenuto, sia riguardo al petitum che alla causa petendi, sufficientemente illustrate in fatto e in diritto, tanto è vero che i convenuti si sono difesi in modo completo. Riguardo al merito, la domanda attorea di nullità degli atti di donazione del 5/10/2017 per violazione delle norme sul condono edilizio, in particolare dell'art. 2 comma 58 L. 662/96, è fondata, stante il mancato pagamento integrale delle oblazioni e degli oneri concessori. Invero l'art. 40 della legge n. 47/85 stabilì che gli atti di trasferimento di immobili in tutto o in parte abusivi sono nulli a meno che non risultino gli estremi della domanda di condono edilizio e l'avvenuto pagamento delle prime due rate dell'oblazione. Tale previsione mirava a disincentivare l'abusivismo edilizio e di incentivare la regolarizzazione degli abusi edilizi passati. Successivamente, l'art. 2, comma 58, della legge n. 662/96 introdusse un regime più restrittivo, disponendo che gli atti di trasferimento di immobili costruiti senza concessione edilizia sono nulli se non risultano, oltre alla domanda di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 condono, gli estremi del pagamento integrale dell'oblazione e del contributo concessorio. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito l'interpretazione e l'applicazione delle norme in esame. In particolare ha statuito che per gli atti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 662/96, la nuova disciplina deve essere considerata vincolante (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 4671/2018); che la nullità degli atti di trasferimento sussiste anche in presenza di una dichiarazione parziale circa il pagamento dell'oblazione, ribadendo che il pagamento deve essere completo per garantire la validità dell'atto (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 15795/2019); che l'assenza di documentazione comprovante il pagamento totale degli oneri previsti comporta una nullità insanabile, poiché l'obbligo di regolarizzazione urbanistica non può essere sanato successivamente alla stipula dell'atto (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 26564/2021). Nel caso in esame è stato documentalmente provato che le oblazioni e gli oneri concessori non sono stati integralmente pagati, come da certificazione comunale prodotta in atti dall'attrice. Le donazioni sono state stipulate nel 2017, quindi in vigenza del regime più restrittivo introdotto dalla L. 662/96. Gli immobili oggetto delle donazioni sono stati realizzati in totale assenza di concessione edilizia, quindi rientrano negli abusi non di minore importanza. Pertanto, le donazioni sono affette da nullità assoluta per violazione di norme imperative in materia di trasferimento di immobili abusivi in quanto costruiti in totale assenza di autorizzazione edilizia e non avendo i convenuti provato il pagamento integrale dell'oblazione. Riguardo agli altri motivi di nullità e di annullabilità delle donazioni, nonché alle altre domande esposte in atto di citazione, l'attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, ha rinunciato implicitamente ad esse, limitandosi a chiedere la nullità delle donazioni per violazione delle norme urbanistiche. Peraltro, la donazione in favore dell'attrice, non risulta accettata dalla per cui non si è perfezionata come contratto. Parte_1
La nullità ed inefficacia delle donazioni oggetto di giudizio, comporta che i beni immobili in esse indicati vanno considerati come mai usciti dal patrimonio dei donanti. Ne consegue che in relazione a tutte le altre domande proposte in via riconvenzionale dai convenuti, va accolta solo quella di condanna dell'attrice alla restituzione degli immobili oggetto di donazione in suo favore oggetto di giudizio. Considerato l'accoglimento della domanda attorea, se pure nei limiti su indicati, non sussistono i presupposti per l'accoglimento delle altre domande riconvenzionali dei convenuti e segnatamente delle domande di risarcimento
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 danni, non integrando le allegazioni esposte in citazione né la diffamazione né la calunnia, trattandosi di ordinaria dialettica processuale rientrante nell'esercizio consentito del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri pretesi diritti, come previsto dall'art. 24 della Costituzione e dall'art. 99 c.p.c. Attesa la parziale reciproca soccombenza, anche virtuale in relazione alle domande alle quali l'attrice ha rinunciato in sede di precisazione delle conclusioni, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto dichiara la nullità ed inefficacia delle due donazioni in data 05.10.2017 Repertorio n. 29.215 – Raccolta n. 16.985 e Repertorio 29.214 – Raccolta 16.984 rogati in Salerno dal notaio Persona_2
2) Accoglie in parte la domanda riconvenzionale dei convenuti e per l'effetto condanna l'attrice alla restituzione in favore dei convenuti degli immobili oggetto della donazione effettuata in suo favore e dichiarata nulla
3) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in data 29.10.2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
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