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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 26/01/2026, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1030/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
US ER, Presidente
IACUZIO CE SAVERIO, Relatore
DE IORIS MARIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13342/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240072929103000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11395/2025 depositato il
17/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 08 luglio 2024 e ritualmente depositato, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 0072929103 000, notificatagli in data 08.05.2024. L'atto impugnato, emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione su incarico dell'Agenzia delle Entrate, intima il pagamento dell'importo complessivo di Euro 6.262,88, dovuto a titolo di "Controllo modello IVA anno 2019".
Avverso tale atto, il ricorrente ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva e, nel merito, l'annullamento, deducendo tre distinti motivi di doglianza:
1) lamenta la mancata notifica di qualsiasi "comunicazione di irregolarità e/o avviso di accertamento" o altro atto presupposto, con conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione del corretto iter procedimentale e del diritto di difesa;
2) eccepisce l'avvenuta notifica della cartella di pagamento "oltre i termini di legge", con conseguente decadenza dell'ente impositore dal potere di riscossione;
3) contesta l'illegittimità della pretesa per carenza del titolo esecutivo sottostante, eccependo il "difetto di esistenza e difetto di sottoscrizione del ruolo" ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973.
Il ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
In data 18 settembre 2024, l'Agenzia delle Entrate - DP I di Roma si è costituita in giudizio con controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e del ricorso nel merito. L'Ufficio, in particolare, ha dedotto l'infondatezza dell'eccepita omessa notifica della comunicazione di irregolarità, producendo documentazione attestante la regolare notifica della detta comunicazione. Specificamente, l'Agenzia indica che la
"Comunicazione N. 131135720401" (Codice Atto 56242882019), relativa al controllo automatizzato ex art. 54-bis D.P.R. 633/72 per l'anno 2019, è stata notificata in data 06.02.2023 ("Esito consegna: RITIRATA ALLO
SPORTELLO"). In subordine, l'Ufficio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. n.
33344/2019) secondo cui, trattandosi di controllo automatizzato senza "incertezze su aspetti rilevanti",
l'eventuale omessa comunicazione non costituirebbe comunque causa di nullità dell'iscrizione a ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'istanza di sospensione dell'atto impugnato, avanzata in via preliminare dalla parte ricorrente, resta assorbita dalla presente decisione di merito.
Per ragioni di ordine logico-giuridico, il Collegio esaminerà nell'ordine i tre motivi di ricorso.
Il ricorrente lamenta la nullità della cartella per non aver mai ricevuto l'atto presupposto, identificabile in una comunicazione di irregolarità emessa ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.
Tale motivo è palesemente infondato.
L'eccezione del ricorrente, formulata come "non è mai stata notificata alcuna comunicazione...", si configura come una mera asserzione, la quale è stata puntualmente smentita dalla produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate in sede di controdeduzioni.
L'Ufficio ha infatti depositato la "COMUNICAZIONE N. 0131135720401" avente "CODICE ATTO: 56242882019". Tale atto è, senza alcun dubbio, l'atto presupposto alla cartella impugnata, in quanto si riferisce al contribuente, all'annualità d'imposta 2019 e riporta analiticamente gli importi (per il Terzo Trimestre
e per il Saldo Annuale 2019) che, a seguito del mancato pagamento, sono stati iscritti a ruolo.
Inoltre, l'Agenzia ha fornito prova dell'iter notificatorio di tale comunicazione, attestando che la stessa, spedita in data 16.12.2022, è stata "RITIRATA ALLO SPORTELLO" in data 06.02.2023. A fronte di tale produzione documentale, che attesta il perfezionamento della notifica dell'atto presupposto, l'eccezione del ricorrente risulta destituita di ogni fondamento fattuale e probatorio.
Si rileva, peraltro, ad abundantiam e come correttamente evidenziato dall'Ufficio, che, secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 33344/2019; Cass. n. 18405/2021), nel caso di iscrizione a ruolo derivante da liquidazione automatizzata (art. 36-bis D.P.R. 600/73 o 54-bis D.P.R. 633/72), l'omessa comunicazione dell'esito dei controlli (c.d. avviso bonario) non costituisce causa di nullità della cartella di pagamento. Tale comunicazione, infatti, non è un atto prodromico necessario all'iscrizione a ruolo (a differenza, ad esempio, di un avviso di accertamento), a meno che non emergano "incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", circostanza non sussistente nel caso di specie, relativo a meri omessi versamenti.
Per tali ragioni, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.
Il ricorrente eccepisce la nullità della cartella per inesistenza del titolo esecutivo, lamentando il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del funzionario responsabile, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973.
Anche tale motivo è infondato.
L'argomentazione del ricorrente, sebbene formalmente articolata, si scontra con la giurisprudenza ormai unanime della Corte di Cassazione, puntualmente richiamata dall'Agenzia resistente nelle proprie controdeduzioni.
Come statuito dalla Suprema Corte (Cass. n. 7800/2020), in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta,
l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 non prevede alcuna sanzione di nullità per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione autografa.
La ratio di tale orientamento, che questo Collegio condivide, risiede nella "natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa". Di conseguenza, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, e la validazione dei dati "eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice" è sufficiente a rendere il ruolo esecutivo. L'eventuale vizio di sottoscrizione, pertanto, non incide sulla validità dell'atto, in applicazione sia del principio di tassatività delle nullità, sia del principio, codificato all'art. 21- octies della L. 241/1990, di irrilevanza dei vizi formali laddove il contenuto dispositivo dell'atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
L'eccezione del ricorrente deve, pertanto, essere rigettata.
Il ricorrente ha eccepito la notifica della cartella di pagamento "oltre i termini di legge".
Tale motivo è infondato e deve essere rigettato.
La cartella impugnata scaturisce da una liquidazione automatizzata ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. n.
633/1972. Il termine di decadenza ordinario per la notifica della cartella è disciplinato dall'art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973, il quale prevede che la notifica avvenga, a pena di decadenza, "entro il 31 dicembre... del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione...". Applicando tale norma ai dati certi ed incontestati del presente giudizio il termine ultimo ordinario di notifica era il 31.12.2023. Sebbene la notifica della cartella sia avvenuta in data 08.05.2024, la stessa è da considerarsi tempestiva alla luce di quanto stabilito dall'art. 68, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020 (c.d. "Cura
Italia"). Tale disposizione, nel testo risultante dalle successive modifiche, ha previsto una proroga generale dei termini di decadenza e prescrizione relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) e, successivamente, fino al 31 dicembre 2021, nonché per quelli relativi a specifiche dichiarazioni tra cui rientra quella in esame.
Nello specifico, la lettera b) del citato comma 4-bis ha disposto una proroga "di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente".
L'interpretazione letterale e sistematica della norma, in particolare l'inequivocabile inciso "in deroga... a ogni altra disposizione di legge vigente", porta questo Collegio a ritenere che tale proroga generale di 24 mesi prevalga e assorba qualsiasi altra proroga specifica e di minor durata (come quelle previste, ad esempio, dall'art. 157 del D.L. n. 34/2020 o dall'art. 5 del D.L. 41/2021).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'agenzi delle entrate che liquida in euro 1500 oltre accessori.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
US ER, Presidente
IACUZIO CE SAVERIO, Relatore
DE IORIS MARIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13342/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240072929103000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11395/2025 depositato il
17/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 08 luglio 2024 e ritualmente depositato, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 0072929103 000, notificatagli in data 08.05.2024. L'atto impugnato, emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione su incarico dell'Agenzia delle Entrate, intima il pagamento dell'importo complessivo di Euro 6.262,88, dovuto a titolo di "Controllo modello IVA anno 2019".
Avverso tale atto, il ricorrente ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva e, nel merito, l'annullamento, deducendo tre distinti motivi di doglianza:
1) lamenta la mancata notifica di qualsiasi "comunicazione di irregolarità e/o avviso di accertamento" o altro atto presupposto, con conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione del corretto iter procedimentale e del diritto di difesa;
2) eccepisce l'avvenuta notifica della cartella di pagamento "oltre i termini di legge", con conseguente decadenza dell'ente impositore dal potere di riscossione;
3) contesta l'illegittimità della pretesa per carenza del titolo esecutivo sottostante, eccependo il "difetto di esistenza e difetto di sottoscrizione del ruolo" ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973.
Il ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
In data 18 settembre 2024, l'Agenzia delle Entrate - DP I di Roma si è costituita in giudizio con controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e del ricorso nel merito. L'Ufficio, in particolare, ha dedotto l'infondatezza dell'eccepita omessa notifica della comunicazione di irregolarità, producendo documentazione attestante la regolare notifica della detta comunicazione. Specificamente, l'Agenzia indica che la
"Comunicazione N. 131135720401" (Codice Atto 56242882019), relativa al controllo automatizzato ex art. 54-bis D.P.R. 633/72 per l'anno 2019, è stata notificata in data 06.02.2023 ("Esito consegna: RITIRATA ALLO
SPORTELLO"). In subordine, l'Ufficio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. n.
33344/2019) secondo cui, trattandosi di controllo automatizzato senza "incertezze su aspetti rilevanti",
l'eventuale omessa comunicazione non costituirebbe comunque causa di nullità dell'iscrizione a ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'istanza di sospensione dell'atto impugnato, avanzata in via preliminare dalla parte ricorrente, resta assorbita dalla presente decisione di merito.
Per ragioni di ordine logico-giuridico, il Collegio esaminerà nell'ordine i tre motivi di ricorso.
Il ricorrente lamenta la nullità della cartella per non aver mai ricevuto l'atto presupposto, identificabile in una comunicazione di irregolarità emessa ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.
Tale motivo è palesemente infondato.
L'eccezione del ricorrente, formulata come "non è mai stata notificata alcuna comunicazione...", si configura come una mera asserzione, la quale è stata puntualmente smentita dalla produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate in sede di controdeduzioni.
L'Ufficio ha infatti depositato la "COMUNICAZIONE N. 0131135720401" avente "CODICE ATTO: 56242882019". Tale atto è, senza alcun dubbio, l'atto presupposto alla cartella impugnata, in quanto si riferisce al contribuente, all'annualità d'imposta 2019 e riporta analiticamente gli importi (per il Terzo Trimestre
e per il Saldo Annuale 2019) che, a seguito del mancato pagamento, sono stati iscritti a ruolo.
Inoltre, l'Agenzia ha fornito prova dell'iter notificatorio di tale comunicazione, attestando che la stessa, spedita in data 16.12.2022, è stata "RITIRATA ALLO SPORTELLO" in data 06.02.2023. A fronte di tale produzione documentale, che attesta il perfezionamento della notifica dell'atto presupposto, l'eccezione del ricorrente risulta destituita di ogni fondamento fattuale e probatorio.
Si rileva, peraltro, ad abundantiam e come correttamente evidenziato dall'Ufficio, che, secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 33344/2019; Cass. n. 18405/2021), nel caso di iscrizione a ruolo derivante da liquidazione automatizzata (art. 36-bis D.P.R. 600/73 o 54-bis D.P.R. 633/72), l'omessa comunicazione dell'esito dei controlli (c.d. avviso bonario) non costituisce causa di nullità della cartella di pagamento. Tale comunicazione, infatti, non è un atto prodromico necessario all'iscrizione a ruolo (a differenza, ad esempio, di un avviso di accertamento), a meno che non emergano "incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", circostanza non sussistente nel caso di specie, relativo a meri omessi versamenti.
Per tali ragioni, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.
Il ricorrente eccepisce la nullità della cartella per inesistenza del titolo esecutivo, lamentando il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del funzionario responsabile, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973.
Anche tale motivo è infondato.
L'argomentazione del ricorrente, sebbene formalmente articolata, si scontra con la giurisprudenza ormai unanime della Corte di Cassazione, puntualmente richiamata dall'Agenzia resistente nelle proprie controdeduzioni.
Come statuito dalla Suprema Corte (Cass. n. 7800/2020), in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta,
l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 non prevede alcuna sanzione di nullità per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione autografa.
La ratio di tale orientamento, che questo Collegio condivide, risiede nella "natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa". Di conseguenza, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, e la validazione dei dati "eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice" è sufficiente a rendere il ruolo esecutivo. L'eventuale vizio di sottoscrizione, pertanto, non incide sulla validità dell'atto, in applicazione sia del principio di tassatività delle nullità, sia del principio, codificato all'art. 21- octies della L. 241/1990, di irrilevanza dei vizi formali laddove il contenuto dispositivo dell'atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
L'eccezione del ricorrente deve, pertanto, essere rigettata.
Il ricorrente ha eccepito la notifica della cartella di pagamento "oltre i termini di legge".
Tale motivo è infondato e deve essere rigettato.
La cartella impugnata scaturisce da una liquidazione automatizzata ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. n.
633/1972. Il termine di decadenza ordinario per la notifica della cartella è disciplinato dall'art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973, il quale prevede che la notifica avvenga, a pena di decadenza, "entro il 31 dicembre... del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione...". Applicando tale norma ai dati certi ed incontestati del presente giudizio il termine ultimo ordinario di notifica era il 31.12.2023. Sebbene la notifica della cartella sia avvenuta in data 08.05.2024, la stessa è da considerarsi tempestiva alla luce di quanto stabilito dall'art. 68, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020 (c.d. "Cura
Italia"). Tale disposizione, nel testo risultante dalle successive modifiche, ha previsto una proroga generale dei termini di decadenza e prescrizione relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) e, successivamente, fino al 31 dicembre 2021, nonché per quelli relativi a specifiche dichiarazioni tra cui rientra quella in esame.
Nello specifico, la lettera b) del citato comma 4-bis ha disposto una proroga "di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente".
L'interpretazione letterale e sistematica della norma, in particolare l'inequivocabile inciso "in deroga... a ogni altra disposizione di legge vigente", porta questo Collegio a ritenere che tale proroga generale di 24 mesi prevalga e assorba qualsiasi altra proroga specifica e di minor durata (come quelle previste, ad esempio, dall'art. 157 del D.L. n. 34/2020 o dall'art. 5 del D.L. 41/2021).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'agenzi delle entrate che liquida in euro 1500 oltre accessori.