Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 26/01/2026, n. 1030
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atto presupposto

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, dato che l'Agenzia delle Entrate ha prodotto prova della notifica della comunicazione di irregolarità n. 0131135720401, relativa al controllo automatizzato ex art. 54-bis D.P.R. 633/72 per l'anno 2019, ritirata allo sportello in data 06.02.2023. Inoltre, si è richiamato l'orientamento della Cassazione secondo cui l'omessa comunicazione dell'esito dei controlli automatizzati non costituisce causa di nullità della cartella, salvo emergano incertezze su aspetti rilevanti.

  • Rigettato
    Notifica cartella oltre i termini di legge

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, affermando che, sebbene la notifica sia avvenuta in data 08.05.2024, essa è tempestiva in virtù della proroga generale di 24 mesi prevista dall'art. 68, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020 (Cura Italia), che prevale su ogni altra disposizione di legge.

  • Rigettato
    Difetto di titolo esecutivo sottostante

    La Corte ha rigettato il motivo, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 non prevede alcuna sanzione di nullità per l'omessa sottoscrizione autografa del ruolo. La validazione dei dati da parte del sistema informativo dell'amministrazione è sufficiente a rendere il ruolo esecutivo, in applicazione dei principi di tassatività delle nullità e di irrilevanza dei vizi formali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 26/01/2026, n. 1030
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1030
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo