Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 2843
CS
Rigetto
Sentenza 9 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Erronea attribuzione di punteggio al RTI OS RO s.p.a

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato l'assunto, interpretando la lex specialis nel senso che i crediti aggiuntivi potevano essere assegnati solo per quelli indicati come ottenibili nella colonna '?' della check list di progetto, e non in quella 'N'.

  • Inammissibile
    Mancata esclusione del RTI LI Impresa s.p.a. per dichiarazioni fuorvianti

    Il motivo è stato ritenuto infondato e assorbito dal giudice di prime cure, il quale aveva accolto il motivo di gravame relativo al difetto di motivazione, rimettendo alla stazione appaltante la chiarificazione della valutazione del sub-criterio A.2.

  • Rigettato
    Mancata esclusione del RTI LI Impresa s.p.a. per inadempimento contrattuale

    Il motivo è stato ritenuto infondato in quanto l'evento citato era sopravvenuto rispetto al termine di presentazione delle offerte e non vi erano elementi a sostegno dell'assunto dell'appellante incidentale.

  • Rigettato
    Illegittimità dei verbali della commissione aggiudicatrice per attribuzione punteggio al RTI LI

    Il motivo è stato ritenuto infondato, poiché la valutazione rientra nella discrezionalità della stazione appaltante e l'attribuzione di 9 punti su 10 indica una valutazione che ha tenuto conto delle criticità dedotte mediante decurtazione di 1 punto dal massimale.

  • Inammissibile
    Attribuzione punteggio sub-criterio A.2

    Il gravame è stato dichiarato inammissibile poiché l'Amministrazione deve nuovamente esprimersi in merito a seguito dell'accoglimento del motivo di ricorso incidentale del RTI AR riguardante il deficit motivazionale.

  • Rigettato
    Censura relativa alla cantierizzazione

    Le argomentazioni del RTI LI sono state ritenute frutto di mere petizioni di principio, non supportate da elementi oggettivi, mentre le soluzioni del RTI AR sono state considerate manifestazione di esercizio non irragionevole della discrezionalità amministrativa.

  • Rigettato
    Censura relativa al costo della manodopera

    Il Collegio ha ritenuto che l'assunto del RTI LI riposasse su errori metodologici nel calcolo del costo medio orario e che il rialzo maggiore presentato dal RTI AR rispetto al costo indicato dalla stazione appaltante fosse dirimente.

  • Rigettato
    Censura relativa alla negazione dell'impiego di 500 unità di lavoro

    Il Collegio ha ritenuto che nel numero di 500 unità dovessero intendersi comprese non solo le maestranze direttamente impiegate, ma anche personale non computabile nei costi della manodopera e personale terzo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 2843
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2843
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo