Rigetto
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 2843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2843 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02843/2026REG.PROV.COLL.
N. 09798/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9798 del 2025, proposto da
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Rti Guastamacchia s.p.a, Rti Consorzio Itm s.c. a r.l, Rti Macob s.r.l, Rti Coebo s.r.l, Rti Debar OS s.p.a, non costituiti in giudizio;
OS RO s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Valentino Vulpetti, Vincenzo Nunziata, con domicilio eletto presso lo studio Valentino Vulpetti in Roma, via Monte Zebio, 19;
LI Impresa s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, Carlo Giuseppe Terranova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Rti Sac Società Appalti OS s.p.a, non costituito in giudizio;
Cmc Ravenna s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, Carlo Giuseppe Terranova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 01348/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: OS RO s.p.a, LI Impresa s.p.a. e Cmc Ravenna s.p.a;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il Cons. TO MI ER e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Delbono e Paolucci e gli avvocati Lo Pinto, Cintioli, Terranova, Vulpetti e Nunziata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Agenzia del Demanio - Direzione Servizi al Patrimonio ha indetto una procedura di gara aperta telematica, ai sensi dell’art. 71 del decreto legislativo n. 36/2023, per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori (c.d. appalto integrato) finalizzati alla valorizzazione e rigenerazione urbana sostenibile dell’area delle ex Caserme “Milano” e “Capozzi” site in Bari, per la realizzazione del Parco della Giustizia di Bari (unico polo degli uffici giudiziari attualmente dislocati in più sedi cittadine, segnatamente edificio “A” - Tribunale Penale, edificio “B” - Tribunale Civile, edificio “C” - Corte d’Appello e Procura Generale della Repubblica, edificio “D” - Tribunale per i minorenni, Tribunale di Sorveglianza e Giudice di Pace), da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (massimo 85 punti per l’offerta tecnica, massimo 10 punti per l’offerta economica - ribasso percentuale unico sui lavori - e massimo 5 punti per l’offerta temporale - riduzione percentuale del tempo di esecuzione dei lavori, non superiore al 20%), per un importo totale di euro 306.728.997,44.
Entro il termine prescritto per la partecipazione alla gara sono pervenute le offerte dei seguenti cinque operatori economici: R.T.I. costituendo tra OS RO S.p.A. (mandataria) e S.A.C. - Società Appalti OS S.p.A. (mandante); R.T.I. costituendo tra LI Impresa S.p.A. (mandataria), Guastamacchia S.p.A., Consorzio ITM S.c. a r.l., Macob S.r.l., Coebo S.r.l. e Debar OS S.p.A. (mandanti); Consorzio Ar.co. Lavori - Società Cooperativa Consortile; R.T.I. costituendo tra Società Italiana per le Condotte d’Acqua 1880 S.r.l. (mandataria) e Renova Red S.p.A. (mandante); R.T.I. Impresa Percassi S.p.A. (mandataria), Consorzio Nazionale Cooperative Produzione e Lavoro Ciro Menotti S.c.p.a. e Matarrese S.p.A. (mandanti).
Con provvedimento del 26 febbraio 2025, è stata disposta l’esclusione del R.T.I. costituendo Impresa Percassi S.p.A.
All’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche da parte della Commissione giudicatrice, è risultato aggiudicatario il costituendo R.T.I. tra OS RO S.p.A. (mandataria) e S.A.C. - Società Appalti OS S.p.A. (mandante), con il punteggio complessivo di 90.
Il costituendo R.T.I. tra LI Impresa S.p.A. (mandataria), Debar OS S.p.a., Guastamacchia S.p.a., Macob S.r.l., Consorzio ITM S.c. a r.l. e Coebo S.r.l. (mandanti) - nel prosieguo anche solo R.T.I. LI - è risultato secondo classificato, riportando complessivi punti 86,58.
Il Consorzio Ar.co. Lavori Società cooperativa consortile, terzo graduato, ha ottenuto totali punti 78,40; si è classificato quarto il R.T.I. Società Italiana per le Condotte d’Acqua 1880 S.r.l. e Renova Red S.P.A., con punti totali 73,52.
1.1. Con determinazione 132.30-07-2025.U del Direttore della Direzione Servizi al Patrimonio dell’Agenzia del Demanio, è stata disposta l’aggiudicazione della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori in questione in favore del R.T.I. tra OS RO S.p.A. (mandataria) e S.A.C. - Società Appalti OS S.P.A. (mandante).
1.2. Tale provvedimento, e gli atti ad esso collegati, sono stati impugnati innanzi al TAR Puglia dalla società LI Impresa s.p.a, che ha dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore eventualmente sottoscritto con il R.T.I. controinteressato e il relativo subentro, ex artt. 121 e 122 c.p.a. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
1.3. Si è costituita in giudizio la società OS RO s.p.a, in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. con S.A.C. - Società Appalti OS s.p.a, contestando le avverse pretese e chiedendo la reiezione del ricorso.
1.4. Costituitasi in giudizio, l’Agenzia del Demanio ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
1.5. Con ricorso incidentale depositato in data 17 settembre 2025, il R.T.I. AR ha impugnato gli atti e provvedimenti della gara in esame, nella parte in cui la Stazione Appaltante ha omesso di disporre l’esclusione dalla procedura del R.T.I. capeggiato dalla LI Impresa s.p.a, ovvero ha erroneamente valutato l’offerta tecnica dello stesso.
1.6. Con sentenza n. 1348/25 il TAR Puglia ha:
- accolto il ricorso principale, annullando gli atti impugnati: “ limitatamente all’erronea attribuzione al Raggruppamento AR di punti 90 in luogo dei punti effettivamente spettanti, pari a 85, in considerazione della non attribuibilità di 5 punti tabellari erroneamente assegnati in relazione al sub-criterio “D.2” (punteggio quantitativo), salvi i conseguenti atti della Pubblica Amministrazione ”;
- accolto il ricorso incidentale, annullando gli: “ atti valutativi della Commissione di gara, limitatamente all’attribuzione al Raggruppamento LI del punteggio (qualitativo/discrezionale) riferito al sub-criterio “A.2”, salva la sua rideterminazione con puntuale relativa esplicitazione, e i conseguenti atti dell’Amministrazione ”.
1.7. Avverso tale statuizione giudiziale l’Agenzia del Demanio ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: Error in iudicando . Violazione dell’art. 23.1 del Disciplinare di gara in relazione al criterio di aggiudicazione D.2. Eccesso di potere sotto vari profili. Violazione degli artt. 1362 ss c.c.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto dalla società LI Impresa s.p.a. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
1.8. Costituitasi in giudizio, LI Impresa s.p.a. ha chiesto il rigetto dell’appello, nonché l’accoglimento del proprio appello incidentale, con conseguente riforma dei capi della sentenza con esso impugnati. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
1.9. Costituitasi in giudizio, OS RO s.p.a. (in prosieguo, anche: AR s.p.a.) ha chiesto il rigetto dell’appello, anche in virtù dello spiegato appello incidentale. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
1.10. Costituitasi in giudizio, CMC Ravenna s.p.a. ha chiesto il rigetto dell’appello principale proposto dall’Agenzia del Demanio, nonché di quello incidentale proposto da AR s.p.a. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
1.11. All’udienza pubblica del 5.3.2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. Va anzitutto rigettata l’eccezione di sopravvenuta carenza di legittimazione e interesse ad agire di LI s.p.a, articolata da AR s.p.a. in ragione della scrittura privata stipulata in data 1.12.2025, con la quale LI s.p.a. ha concesso in fitto a terzi il ramo d’azienda comprendente la partecipazione alla gara in esame.
Trattasi invero di questione irrilevante nel giudizio in esame, atteso che, ai sensi dell’art. 111 c.p.c. (applicabile in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.), “ Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie ”.
3. Nel merito, l’appello principale proposto dall’Agenzia del Demanio è infondato. Per le medesime ragioni, è infondato il primo motivo di appello incidentale proposto da AR s.p.a.
4. Con l’unico motivo di gravame principale, nonché con il primo motivo di appello incidentale, l’Agenzia del Demanio e AR s.p.a. lamentano l’erroneo accoglimento, da parte del giudice di prime cure, del motivo di gravame con cui LI Impresa s.p.a. ha dedotto l’erronea attribuzione, in favore dell’aggiudicataria AR s.p.a, di cinque punti tabellari in relazione al sub-criterio “D.2” - Ottimizzazione del livello di certificazione ED - del Disciplinare, in quanto collocati nella colonna “N”, invece non assegnabili in base alle specifiche disposizioni della lex specialis .
L’assunto è infondato.
5. Ai fini della sostenibilità ambientale, il progetto definitivo posto in gara è stato predisposto in conformità ai criteri NZEB e C.A.M. nonché al protocollo internazionale ED ( Leadership in Energy and Environmental Design ), costituente sistema di valutazione della sostenibilità degli edifici volontario, basato sul consenso e guidato dal mercato, sviluppato da US Green Building Council , considerato ad oggi il principale e maggiormente riconosciuto protocollo di sostenibilità presente nel mercato edilizio (così la Relazione generale del progetto definitivo posto in gara, pagina 85).
In particolare, in via generale, il protocollo ED - standard EDv4 BD+C: New Construction and Major Renovation , recepito negli atti di gara, valuta la sostenibilità di un edificio in fase di progetto e costruzione, misurandone la prestazione rispetto ai criteri di valutazione suddivisi in nove aree distinte, ( Integrative Process, Location & Transportation, Sustainable Sites, Water Efficiency, Energy & Atmosphere, Material & Resources, Indoor Environmental Quality, Innovation, Regional Priority ) (cfr. l’elaborato progettuale Verifica di conformità del progetto alla certificazione EDv4 BD+C, pagina 2), ognuna delle quali articolata in crediti ED cui sono riferiti i relativi punteggi (punti/crediti), comprensivi di tutte le azioni previste in linea generale dal Protocollo medesimo.
Detto Protocollo prevede alcuni prerequisiti obbligatori, ai quali, proprio in quanto obbligatori e per così dire minimi, non è attribuito alcun punteggio ED ( Required ), e un numero di prestazioni ambientali in relazione ai singoli crediti, utili ad attribuire il punteggio finale all’edificio (scaturente dalla sommatoria dei punti/crediti), fino a un massimo di 110 punti.
In funzione del punteggio finale conseguito, sono riconosciuti quattro diversi livelli di certificazione ED: Base, da 40 a 49 punti; Silver , da 50 a 59 punti; Gold , da 60 a 79 punti; Platinum , da 80 a 110 punti.
6. Nella fattispecie concreta in esame, sulla scorta del pre-assessment ED , il progetto definitivo posto in gara - il quale ha assunto come parametro di riferimento il succitato protocollo internazionale ED, disciplinandone l’incidenza sul progetto dei lavori da realizzare e “calibrandolo” in relazione al progetto e alle scelte, in parte qua , della Stazione appaltante/committente - è stato impostato per conseguire la certificazione ED Gold (60 - 79 punti), attestandosi a punti 66 per gli edifici “A” (Tribunale Penale) e “B” (Tribunale Civile) nonché a punti 67 per gli edifici “C” (Corte di Appello e Procura Generale della Repubblica) e “D” (Tribunale per i minorenni, Tribunale di Sorveglianza e Giudice di Pace), e ha incluso, per quanto di rilievo, in particolare, i seguenti allegati: l’elaborato progettuale BAB0400-ADD-RELCONLEE-XX-RT-Z-D00001 - Verifica di conformità del progetto alla certificazione EDv4 BD+C e il Capitolato ED - oneri e obblighi dell’appaltatore.
7. Al fine di implementare gli interventi ED e il relativo punteggio posti a base di gara (66/67 punti, come sopra illustrato), il Disciplinare ha previsto uno specifico criterio premiale in riferimento alle azioni migliorative proponibili nell’offerta tecnica da parte dell’operatore economico concorrente, segnatamente il Criterio D.2 - Ottimizzazione del livello di certificazione ED, disponendo testualmente che (pag. 54):
“ È attribuito un punteggio premiante alle offerte ove l’Operatore Economico proporrà il miglioramento del livello di certificazione energetico-ambientale ED BD+C rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo posto a base gara; potranno essere proposte migliorie progettuali e/o costruttive le quali permetteranno l’ottenimento di crediti attualmente indicati come ottenibili (cfr. colonna “?” della check list di progetto) ”, stabilendo - come detto - l’assegnazione di n. 1 punto per ogni credito aggiuntivo raggiunto, fino ad un massimo di 11 punti (11 crediti aggiuntivi).
8. A sua volta, la check list di progetto, cui il Disciplinare di gara testualmente rinvia, è contenuta nell’elaborato progettuale denominato: “ Verifica di conformità del progetto alla certificazione EDv4 BD + C ”.
Tale elaborato, nel recepire i criteri di valutazione del ridetto Protocollo ED (richiamati e riportati nel loro complesso), articola al paragrafo 3 (pagine da 7 a 40) l’analisi dei crediti, estrapolati dal Protocollo medesimo e comprensivi di tutte le azioni ivi previste in via generale, riportando la suddivisione di tutti i crediti in cui si articola la certificazione ED, individuando i punteggi ritenuti ottenibili, possibili e non ottenibili sulla base dell’analisi del progetto sviluppato.
Il medesimo elaborato riporta (pagine 45 e 46) la checklist EDv4 BD+C di sintesi per ciascuno dei quattro edifici da realizzare, con indicazione schematica e di diversa colorazione, oltre che dei prerequisiti obbligatori e privi di punteggio ( Required , in grigio), anche partitamente dei punteggi/crediti per ciascun credito, come segue:
- colonna verde “Y” (“SI”): obbligatori sulla scorta del progetto definitivo in gara, riferiti agli interventi “di base” ivi già previsti, con la preliminare/automatica attribuzione di totali 66 punti per ciascuno degli edifici “A” e “B” e totali 67 punti per ciascuno degli edifici “C” e “D”, necessari al raggiungimento del livello di certificazione Gold prescelto dalla Stazione appaltante/committente e, pertanto, non valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale dell’offerta tecnica;
- colonna gialla “?”: migliorativi (in forse), totali 15 per ciascuno degli edifici “A” e “B”, totali 14 per ciascuno degli edifici “C” e “D”, lasciati alla discrezionalità dell’appaltatore in sede di presentazione dell’offerta tecnica;
- colonna arancione “N”, ossia i punti/crediti ritenuti non ottenibili (“NO”): totali 29 per ciascuno degli edifici “A”, “B”, “C” e “D”.
9. In particolare, è dirimente, ai fini in esame, il suddetto punto D.2 del Disciplinare – rubricato: “ Ottimizzazione del livello di certificazione ED ” (p. 54) che come detto stabilisce testualmente quanto segue:
“ È attribuito un punteggio premiante alle offerte ove l’Operatore Economico proporrà il miglioramento del livello di certificazione energetico-ambientale ED BD+C rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo posto a base gara; potranno essere proposte migliorie progettuali e/o costruttive le quali permetteranno l’ottenimento di crediti attualmente indicati come ottenibili (cfr. colonna “?” della check list di progetto) ”.
10. Orbene, in punto di ermeneusi negoziale, questa Sezione ha da tempo chiarito, e di recente ribadito, che: “ Nelle procedure di gara ai fini dell'interpretazione delle clausole della lex specialis , vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, a mente degli articolo 1362 e 1363 cod. civ. ; conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole al concorrente ” (C.d.S, V, 18.12.2025, n. 10032. In termini confermativi, C.d.S, V, 11.11.2025, n. 8786).
11. Tale essendo il criterio che deve guidare l’interprete, non si vede quale altro significato debba attribuirsi alla suddetta previsione della legge di gara, se non quello secondo cui i “ crediti attualmente indicati come ottenibili ”, non possono che essere quelli di cui alla “ colonna “?” della check list di progetto ”.
In claris non fit interpretatio .
12. In particolare, a differenza di quanto sostenuto dall’Agenzia del Demanio (cfr. atto di appello, pp. 31 e ss.), tale conclusione non è in alcun modo smentita dalla restante parte del cennato criterio D.2, il quale indica i seguenti relativi “ Criteri di valutazione ”:
“ N. 1 punto per ogni credito aggiuntivo raggiunto, fino ad un massimo di 11 punti (11 crediti 54 Disciplinare di gara aggiuntivi).
I punti aggiuntivi saranno assegnati solo se ottenibili per tutti i quattro edifici del progetto (A, B, C, D); il punteggio verrà assegnato anche nel caso in cui i crediti siano ottenibili solo per alcuni edifici, in quanto per gli altri il credito risulta già raggiunto.
Per il riconoscimento dei punteggi aggiuntivi, la Relazione tecnica dovrà contenere una specifica sezione relativa al sub-criterio D.2 nel quale saranno puntualmente e in maniera tabellare indicate, per ogni credito proposto, le seguenti informazioni:
1. descrizione del credito;
2. valutazione del credito secondo progetto definitivo posto a base gara;
3. descrizione della proposta offerta dall’Operatore Economico, in particolare dettagliando le
caratteristiche tecniche e/o metodologiche che permetteranno di garantire il raggiungimento del
credito non contemplato nella fase progettuale precedente; dovranno in particolare essere allegate
schede tecniche o calcoli specialistici, i quali permetteranno di comprovare il miglioramento offerto;
4. evidenza di tutte le variazioni quantitative e qualitative che vengono offerte rispetto al progetto posto a base gara ”.
13. All’evidenza, tali criteri non sconfessano in alcun modo l’ incipit iniziale del suddetto criterio D.2, ma ne costituiscono attuazione, nel rispetto di quanto stabilito in via preliminare e assorbente, vale a dire che sarebbero stati valutabili ai fini del conseguimento del punteggio aggiuntivo solo i “ crediti attualmente indicati come ottenibili ”, e segnatamente quelli di cui alla: “ colonna “?” della check list di progetto ”.
Piuttosto, è l’interpretazione dell’Amministrazione ad essere del tutto irrazionale, pretendendo essa di porre nel nulla – mediante rinvio alla seconda parte del criterio D.2 – quanto poco prima stabilito in termini chiari e precisi dal medesimo articolato.
14. Né è decisivo, nel senso affermato dall’Amministrazione, il fatto che: “ laddove la Stazione Appaltante ha voluto effettivamente escludere l’attribuzione di un punteggio a specifici elementi lo ha fatto espressamente, come nel caso dei prerequisiti annoverati come “Required”, ossia quelli necessari e che nella tabella sono riportati in grigio ” (atto di appello, p. 35), atteso che tali criteri costituiscono requisiti minimi e inderogabili (“ Required ”) della prestazione, sicché è del tutto logico che essi non attribuiscano alcun punteggio, ma anzi comportino l’esclusione dalla gara del concorrente che ne sia sprovvisto.
15. Alla stessa stregua, non persuade l’ulteriore argomentazione di parte appellante, secondo cui: “ seguendo il ragionamento del TAR, la lex specialis avrebbe previsto un’intera colonna, appunto la colonna “N” della check list posta a base di gara, in maniera del tutto superflua, ridondante e priva di effetti, dato che nessun punteggio avrebbe potuto essere inserito nella stessa ” (atto di appello, p. 39).
Tale aporia è in realtà soltanto apparente: invero, essendosi l’Amministrazione avvalsa dei Criteri di Valutazione della Certificazione Internazionale Protocollo ED, non poteva che richiamare tali disposizioni nel suo complesso, non potendo certamente “spacchettarle” a proprio piacimento.
E tali Criteri sono stati concepiti per coprire un’ampia gamma di ipotesi, non tutte necessariamente sussistenti in sede di predisposizione delle singole gare. La qual cosa è tanto più vera se si considera che, come sopra detto, la check list di cui al Disciplinare di gara prevedeva tre distinte colonne – e segnatamente: la colonna verde, denominata “Y”; la colonna gialla, denominata “?”; la colonna arancione, denominata “N” – indicanti ciascuna la rilevanza concreta ( quoad premium ) degli interventi offerti dai vari concorrenti.
Pertanto, essendosi l’Amministrazione autovincolata in sede di attribuzione dei criteri premiali, avendoli previsti unicamente in relazione agli interventi riconducibili alla colonna “?”, non poteva poi assegnarli anche in relazione ad interventi rientranti nella colonna arancione (“N”).
16. Per tali ragioni, l’appello principale è infondato, e va dunque rigettato.
17. Per le medesime considerazioni, va altresì rigettato il primo motivo di appello incidentale proposto da AR s.p.a, che reitera le medesime censure dedotte dall’Agenzia del Demanio, esaminate e disattese dal Collegio nei termini sinora esposti.
18. Vanno ora esaminati gli ulteriori motivi di gravame incidentale proposti da AR s.p.a.
In particolare, con il secondo motivo di appello incidentale AR s.p.a. lamenta la mancata esclusione di LI s.p.a, per aver reso: “ dichiarazioni … fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni” della commissione giudicatrice (rientranti nella casistica di cui all’art. 98, comma 3, lettera b) del Codice) e, quindi, idonee a concretizzare la causa di esclusione di cui all’art. 95, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 36/2023 … ” (atto di appello, p. 34), in relazione ai “ due interventi oggetto di valutazione nell’ambito del subcriterio A.2 ” e, in particolare, all’intervento relativo al Nuovo Ospedale San Cataldo di Taranto.
In particolare, ad avviso dell’appellante incidentale, la dichiarazione resa in sede di gara dal RTI LI sarebbe: “ errata e inveritiera, atteso che giammai la mandante Debar OS s.p.a. ha eseguito il 100% delle lavorazioni riferite al ridetto appalto (Nuovo Ospedale di Taranto), come indicato in sede di gara. Al contrario, è pacifico in atti che l’appalto indicato è stato eseguito in raggruppamento temporaneo composto da 4 operatori economici, ragion per cui non poteva essere dichiarata in sede di gara l’esecuzione al 100% di tutte le categorie di lavori da parte della Debar OS s.p.a. ” (atto di appello incidentale, p. 36).
19. Il motivo è infondato, e va pertanto disatteso, posto che, avendo il giudice di prime cure accolto il motivo di gravame in relazione al punto in cui AR s.p.a. lamentava il difetto di motivazione, l’ulteriore e suesposto profilo di gravame doveva ritenersi assorbito, in quanto non più attuale, avendo il Tar pugliese rimesso alla stazione appaltante chiarire se, in relazione al sub-criterio A.2, fosse o meno stato valutato l’intervento del Nuovo Ospedale di Taranto, non potendosi comprendere (proprio a cagione dell’incertezza assoluta sull’oggetto della valutazione) se il punteggio medio assegnato di 0,67 fosse riferibile soltanto al progetto del Consiglio Regionale pugliese, ovvero anche al Nuovo Ospedale di Taranto.
20. Con il terzo motivo di gravame incidentale, AR s.p.a. lamenta la mancata esclusione di LI s.p.a. dalla gara, per non avere quest’ultima dichiarato “ … il gravissimo inadempimento contrattuale nell’esecuzione dell’appalto per l’esecuzione dei “lavori di realizzazione delle tratte funzionali BRIN-CANEPARI e Brignole – Martinez Metropolitana di Genova ”, affidato dal Comune di Genova (atto di appello incidentale, p. 39).
Il motivo è infondato.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, trattasi di evento sopravvenuto rispetto al termine di presentazione delle offerte, giacché tale ultimo termine scadeva nel novembre 2024, nel mentre il Comunicato stampa del Comune di Genova (citato dall’appellante incidentale a p. 40 del proprio libello defensionale) è del 7.8.2025.
Non si vede pertanto in qual modo LI s.p.a. avrebbe potuto essere: “ ben consapevole delle
gravi carenze nell’esecuzione del contratto affidato dal Comune di Genova al RTI
Consorzio Conpat – Consorzio Research ” (atto di appello incidentale, p. 42), non avendo l’appellante incidentale prodotto alcun elemento a sostegno di tale assunto, se non le proprie apodittiche argomentazioni, rimaste pertanto al rango di mere petizioni di principio.
In particolare, non risultano decisivi i “ numerosi richiami e diffide ” pur citati nel citato Comunicato stampa del 7.8.2025, non essendovi alcun elemento concreto che consenta di datarli all’epoca di presentazione delle offerte (novembre 2024).
Per tali ragioni, il relativo motivo di appello incidentale è infondato, e va dunque disatteso.
21. Con il quarto motivo di gravame incidentale AR s.p.a. ha dedotto: “ l’illegittimità dei verbali della commissione aggiudicatrice nella parte in cui sono stati attribuiti ben 9 punti, su un totale di 10 punti disponibili, al RTI LI per il sub-criterio di cui alla lettera B.5 del disciplinare di gara, che prevedeva l’attribuzione del punteggio massimo di 10 punti per la Ottimizzazione delle soluzioni costruttive ” (atto di appello incidentale, p. 43).
In particolare, AR s.p.a. lamenta sia che il RTI LI abbia: “ ... previsto un solo turno di lavoro, senza impegnarsi a incrementare la dotazione della manodopera né prevedere alcuna ottimizzazione delle soluzioni sotto tale profilo, ma addirittura una riduzione dei turni di lavoro rispetto a quelli previsti dal progetto definitivo ”, e sia che “ la riduzione dei turni di lavoro rende incongruo il ribasso temporale presentato in sede di gara ” (atto di appello incidentale, p. 44).
Il motivo è infondato.
La censura attinge a valutazioni riservate discrezionalmente alla stazione appaltante, con il solo limite della manifesta erroneità/irragionevolezza/irrazionalità delle relative determinazioni. Orbene, nel caso di specie, il fatto che per tale voce la stazione appaltante abbia attribuito all’offerta LI s.p.a. 9 punti, su un massimo di 10 punti astrattamente ottenibili, rende in irragionevole la relativa valutazione, potendo desumersi che essa abbia considerato i dedotti profili di criticità mediante decurtazione di n. 1 punto, rispetto al massimale ottenibile per tale voce di gara.
Per tali ragioni, la relativa doglianza è infondata, e va dunque disattesa.
22. Alla luce di tali considerazioni, l’appello incidentale proposto da AR s.p.a. è infondato, e va dunque rigettato.
23. Va ora scrutinato il gravame incidentale proposto da LI s.p.a.
Sul punto, l’appellante incidentale premette che: “ il Demanio, pur avendo difeso in primo grado i propri atti a “tutto tondo”, opponendosi quindi sia al ricorso principale sia al ricorso incidentale proposto da RTI OS RO, ha appellato la sentenza esclusivamente sul capo che ha accolto uno dei motivi del ricorso principale, nulla dicendo invece con riferimento al capo della sentenza che ha accolto (solo in parte, peraltro) uno dei motivi del ricorso incidentale ”, aggiungendo che: “ Una simile strategia, che potrebbe ad un primo occhio apparire “originale” (non essendosi mai vista un’Amministrazione che difende in sede di gravame solo una parte del proprio operato integralmente difeso in primo grado), può spiegarsi solo in considerazione del fatto che il Tar, come detto, ha accolto il motivo dell’incidentale unicamente sotto il profilo del difetto di motivazione con riferimento all’attribuzione all’RTI LI del punteggio per il sub-criterio A2, facendo espressamente salva la facoltà dell’Amministrazione di rinnovare la valutazione e, dunque, confermando con adeguata motivazione l’attribuzione del punteggio già assegnato ”.
Di qui la conclusione che: “ è solo per scrupolo difensivo e per evitare che su questo capo di sentenza si formi il giudicato che la deducente intende contestare la sentenza sia nella parte in cui ha accolto (ma solo in parte) uno dei motivi di ricorso incidentale proposti dall’RTI AR, sia nella parte in cui ha respinto il motivo di ricorso principale relativo alla cantierizzazione ed al costo del lavoro ” (cfr. appello incidentale, pp. 15-17).
24. Ciò premesso, il proposto gravame è inammissibile, nella parte relativa all’attribuzione di punteggio per il sub-criterio A.2 (atto di appello incidentale, pp. 17-24), dovendosi l’Amministrazione nuovamente esprimere a seguito dell’accoglimento del motivo di ricorso incidentale spiegato da AR s.p.a, evidenziante il deficit motivazionale dell’Amministrazione con riferimento all’attribuzione all’RTI LI del punteggio per il suddetto sub-criterio A2, non potendo pertanto l’odierno giudicante esprimersi in questa sede, stante il divieto di sindacato su poteri non ancora esercitati (art. 34 comma 2 c.p.a.).
25. Il gravame è invece infondato, nella parte avente ad oggetto il motivo di ricorso principale riguardante la cantierizzazione e il costo del lavoro (atto di appello incidentale, pp. 24-31, motivi II. II.1, II.2, II.3).
26. Sul punto, rileva il Collegio che il progetto definitivo a base di gara prevedeva, nel cronoprogramma, che: “ L’organizzazione temporale presentata nel seguente diagramma di Gantt, prevede la realizzazione dell’intero progetto in 807 giorni naturali e consecutivi, equivalenti a circa due anni e tre mesi, articolati in 11 fasi. Le durate sono calcolate su turni allungati di 12 ore ”.
27. Orbene, nella propria relazione tecnica, AR s.p.a. ha indicato le seguenti proposte di ottimizzazione delle lavorazioni:
- cantiere funzionante H24, sette giorni su sette;
- suddivisione in macro-cantieri;
- ottimizzazione logistica di cantiere;
- acquisto di 6 gru con bracci fino a 60 m e carico in punta fino a 11,8 ton;
- utilizzo magazzini locali.
Per quel che attiene al sub-criterio B.4.2 (“ Proposte tese a ottimizzazione delle lavorazioni con eventuali sovrapposizioni di più squadre di cantiere su più turni, nell’ottica della riduzione dei tempi ”), AR s.p.a. ha precisato che:
“ l’introduzione di un sistema di lavoro articolato su tre turni consentirà di ottimizzare i processi riducendo l'affollamento e aumentando la sicurezza. Il turno notturno sarà dedicato a operazioni a basso impatto acustico e a rifornimenti strategici per i turni diurni, oltre che alla pulizia dell’aree di lavoro ”.
Ancora, per quel che attiene al sub-criterio B.4.9, AR ha previsto due varchi aggiuntivi, con una corsia per il transito e una per lo stazionamento dei mezzi di approvvigionamento, con pannelli informativi e orari di consegna materiali pianificati con i fornitori nelle ore non di punta, al fine di ridurre il disagio al traffico locale.
Infine, AR s.p.a. ha previsto un deposito temporaneo e officina di preassemblaggio nell’area ex Enel.
28. All’evidenza, AR s.p.a ha analiticamente esposto le proprie soluzioni in vista dell’ottimizzazione dei tempi di esecuzione e della riduzione dei rischi all’interno del cantiere.
Di contro, sono frutto di mere petizioni di principio le argomentazioni di LI s.p.a. in ordine ai presunti rischi e/o disagi derivanti da tali soluzioni (es. rischi per la posa in opera delle gru; rischi da interferenze; rischi connessi alla gestione del flusso giornaliero delle 500 unità lavorative, ecc.), non essendo supportate da alcun elemento oggettivo, ma solo da una lettura personale e soggettiva delle predette soluzioni tecnico-organizzative proposte da AR s.p.a.
Per tali ragioni, l’attribuzione del punteggio nella misura massima (12 punti) costituisce manifestazione di esercizio non irragionevole della discrezionalità amministrativa, e come tale deve ritenersi immune dalle lamentate censure.
29. Per quel che attiene poi alle censure relative al costo della manodopera (atto di appello incidentale, p. 28, punto II.3), rileva il Collegio che essi sono stati quantificati dalla stazione appaltante in € 68.020.426,17.
Rispetto a tale importo, entrambi i concorrenti hanno presentato un rialzo: LI s.p.a. ha indicato un costo pari a € 68.270.425,00, mentre AR s.p.a. ha esposto un costo pari a € 71.494.087,68, ossia un rialzo maggiore rispetto alla LI.
Tale dato è di per sé dirimente, in quanto idoneo ex se a revocare l’assunto di LI s.p.a, di violazione da parte di AR s.p.a. dei minimi salariali.
30. A ciò aggiungasi poi che il costo giornaliero unitario di € 224,00 riportato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento rappresenta solo una soglia utilizzata per finalità di pianificazione e sicurezza, ma è priva di efficacia cogente, talché non può in alcun modo essere utilizzata al fine di calcolare un costo medio orario, come invece erroneamente fatto da LI s.p.a. dividendo meccanicamente il suddetto importo di € 224,00 per n. 8 ore giornaliere.
31. Ancora, è erroneo il criterio di calcolo del costo medio orario operato da LI s.p.a. mediante divisione dell’importo complessivo dichiarato da AR (€ 71.494.087,68) per i giorni e le unità medie impiegate, e successivamente per le ore di lavoro giornaliere. Ciò in quanto tale metodologia di calcolo non tiene conto del diverso trattamento dei singoli lavoratori, in ragione dei livelli, qualifiche, anzianità di servizio, ecc.
32. Per tali ragioni, le affermazioni dell’appellante incidentale, secondo cui AR avrebbe violato il trattamento minimo inderogabile contemplato dal CCNL applicabile ai lavoratori impegnati nella commessa in esame, riposano sui predetti errori metodologici, e non possono che essere disattese.
33. Per quel che attiene infine alla supposta negazione, da parte di AR s.p.a: “ di aver dichiarato l’impiego di 500 unità di lavoro a fronte di 394 (=317.969,27 uomini/giorno: 807 giorni lavorativi contrattuali) unità lavorative giornaliere rivenienti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento ” (atto di appello incidentale, pp. 29-30), rileva il Collegio che nel numero di 500 unità devono ritenersi comprese non solo le maestranze direttamente impiegate per la realizzazione delle opere, ma anche il personale non computabile nei costi della manodopera (es. i 40 impiegati, imputabili ai costi indiretti), nonché personale terzo (es. fornitori, trasportatori, subappaltatori, ecc.), talché nessuna discrasia può nella specie ritenersi sussistente.
34. Per tali ragioni, tale capo di appello incidentale è infondato, e va dunque disatteso.
35. Pertanto, riassumendo:
- l’appello principale proposto dall’Agenzia del Demanio, e quello incidentale proposto da AR s.p.a, sono infondati, e vanno dunque rigettati;
- l’appello incidentale proposto da LI s.p.a. va in parte dichiarato inammissibile, e in parte rigettato.
36. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, così provvede:
- rigetta l’appello principale proposto dall’Agenzia del Demanio;
- rigetta l’appello incidentale proposto da AR - OS RO s.p.a;
- dichiara l’appello incidentale proposto da LI Impresa s.p.a. in parte inammissibile, e in parte lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
DI TI, Presidente
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
TO MI ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO MI ER | DI TI |
IL SEGRETARIO