TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 05/11/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
D.ssa GE DI GIROLAMO Presidente Dr. MA CANOSA Giudice rel. D.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 651/2025 R.G., rimessa a decisione all'udienza del
28.10.2025 e vertente
TRA
n. a Castelfrentano il 1.12.1959, CF Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Maria Pina Benedetti
RICORRENTE
C/
, CF Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a trattamento sanitario obbligatorio
CONCLUSIONI
L'Avv. Maria Pina Benedetti per la ricorrente conclude: “Voglia il Tribunale dichiarare che il TSO è stato illegittimamente disposto ed illegittimamente convalidato in assenza dei presupposti di legge e pertanto annullare o revocare il decreto di convalida e comunque adottare ogni necessario provvedimento a tutela della libertà personale della ricorrente”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il decreto gravato ha convalidato il provvedimento di sottoposizione a trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera adottato nei confronti di con ordinanza del Sindaco di Parte_1
in data 2.10.2025 CP_1
Con l'impugnazione proposta, la difesa della ricorrente evidenzia principalmente l'assoluta mancanza di motivazione sia del certificato medico originario (a firma della d.ssa sia della convalida della Persona_1 Parte proposta di ad opera della d.ssa , che, Persona_2 conseguentemente, dell'ordinanza gravata, evidenziando in particolare che:
La motivazione del certificato della d.ssa è del tutto carente Per_3 nel'individuare alla diagnosi posta alla base della propria decisione
Non vi è specificazione dei necessari ed urgenti trattamenti terapeutici e delle ragioni di urgenza degli stessi
Non vi è un vero e proprio rifiuto della terapia ad opera della reclamante, che aveva semplicemente chiesto maggiori delucidazioni sul tipo di terapia alla quale dovesse essere sottoposta
L'opponente ha una propria dimora tale da non legittimare un trattamento sanitario in regime ospedaliero, con conseguente infondatezza della valutazione circa la non abitabilità della dimora della
Pt_1
Il , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, Controparte_1 per cui in questa sede deve dichiararsene la contumacia.
Questo collegio, a fronte della documentazione in atti e delle motivazioni dell'atto di opposizione, evidenzia quanto segue: Non vi è dubbio che, in ragione della particolare struttura del giudizio di convalida del trattamento sanitario obbligatorio (connotato principalmente dall'assoluta ristrettezza dei tempi per l'adozione del provvedimento) e della natura dei provvedimenti e dei giudizi formulati dagli operatori sanitari che hanno consigliato e disposto tale trattamento, il provvedimento di convalida del Giudice tutelare, pur dopo l'audizione dell'interessata, appare come una mera delibazione circa la sussistenza di elementi tali da poter formulare un giudizio di legittimità del disposto trattamento (finalizzato alla cura urgente di una alterazione psichica manifestatasi in capo al paziente) sulla base di elementi presenti nel fascicolo (costituiti, all'epoca del decreto di convalida, delle sole certificazioni mediche, esprimenti una situazione di fatto ed un giudizio diagnostico in ordine al quale il Giudice procedente non ha alcuna possibilità di sindacarne la corrispondenza o meno alla realtà, valendo presuntivamente la loro efficacia probatoria fino a querela di falso)
Nel presente caso, inoltre, la diagnosi formulata dai sanitari doveva ritenersi sufficientemente riscontrata dalle stesse dichiarazioni della dalle quali evincere che l'odierna opponente continuava ad Pt_1 accusare presunti complotti di organizzazioni criminali (la cd. massoneria deviata) ai suoi danni, manifestando l'intenzione di depositare delle istanze al Ministero della Giustizia in quanto tutti i propri esposti erano stati precedentemente arichiviati;
si tratta di dichiarazioni, a tutta evidenza, tali da manifestare quantomeno il sospetto di una alterazione psichica di tipo paranoide, caratterizzata cioè dal timore di pericoli inesistenti o di ipotetiche condotte delittuose ai propri danni mai dimostrate o accertate nelle competenti sedi giudiziarie
A fronte di tali elementi convergenti (certificazioni mediche e dichiarazioni dell'interessata) il provvedimento di convalida del primo giudicante non appare censurabile sotto il profilo della sua legittimità e del suo contenuto motivazionale.
Poste queste premesse in ordine alla piena legittimità del giudizio di convalida, deve peraltro rilevarsi che nel presente giudizio di opposizione le contestazioni mosse da parte ricorrente (adeguatamente motivate e rappresentate) imponevano al di provare in modo inequivocabile la Controparte_1 sussistenza degli ulteriori presupposti per l'adozione dell'impugnato provvedimento di TSO;
in particolare, poiché la difesa della non Pt_1 contesta solo il principale presupposto del disposto trattamento sanitario (ossia l'alterazione psichica dell'interessata), ma anche gli altri due fondamentali requisiti per la sua adozione (ossia il dissenso della paziente e l'impossibilità di eseguire le prestazioni sanitarie ritenute necessarie nel domicilio della ricorrente, anziché nell'Ospedale di Lanciano), sarebbe stato onere di parte resistente provare che:
L'odierna opponente non ha una dimora abitabile: sul punto la segnalazione dei Servizi Sociali menzionata nel certificato medico della d.ssa del 2.10.2025 ben poteva essere prodotta nel presente Per_1 giudizio al fine di contrastare un documento (il certificato di residenza della che parrebbe smentire l'ordinanza del Sindaco di Pt_1
circa l'irreperibilità dell'interessata CP_1
Parte opponente ha espresso il proprio rifiuto consapevole in ordine ai trattamenti sanitari che le venivano proposti, e ciò mediante l'audizione delle d.sse e testi che potevano essere eventualmente Per_1 Per_2 addotti al fine di provare anche il comportamento della in Pt_1 occasione della propria visita del 2.10.2025 e circa lo stato di necessità che aveva determinato la conduzione della presso il servizio Pt_1 psichiatrico dell'ospedale di Lanciano.
Idoneità dei trattamenti praticati a risolvere i problemi della e Pt_1 ciò mediante l'audizione o delle dottoresse proponenti o attraverso l'audizione del personale medico dell'Ospedale di Lanciano.
La scelta del di non costituirsi in giudizio e di non Controparte_1 assolvere a quello che, in un giudizio di opposizione, costituisce un suo preciso onere probatorio (che invece, ripetesi, non sussiste nella fase di convalida, in ragione del carattere estremamente sommario della delibazione del giudicante, anche in considerazione dei tempi brevissimi nei quali deve intervenire il provvedimento definitorio) rappresenta motivo più che valido per disporre la revoca del provvedimento impugnato, non essendo in questa sede dimostrato (in un giudizio che, seppure nelle forme del rito semplificato, si caratterizza come procedimento a cognizione piena) che sussistessero effettivamente tutti i presupposti per l'adozione del trattamento sanitario obbligatorio convalidato (e ciò anche in ragione del successivo provvedimento di non convalida della proproga del TSO adottato il giorno 11.10.2025, fatto sopravvenuto che induce quantomeno a dubitare della effettiva sussistenza dei presupposti per l'adozione dello stesso provvedimento originario); essendo il trattamento sanitario ormai cessato, non vi sono ulteriori provvedimenti da adottare in ordine alla posizione della ricorrente.
Le ragioni della disposta revoca e la mancata costituzione del
[...]
sono motivi più che sufficienti per disporre l'integrale CP_1 compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto:
Dichiara la contumacia del Controparte_1
Revoca il decreto di convalida di T.S.O. del Sindaco di Controparte_1 del 2.10.2025 emesso in data 3.10.2025
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 29.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
MA CA GE Di MO