Articolo 6 della Legge 15 settembre 1964, n. 765
Articolo 5Articolo 7
Versione
9 ottobre 1964
Art. 6.
L' articolo 5 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048 , e' sostituito dal seguente:
"Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, puo' deliberare in via d'urgenza su materie che non eccedono l'ordinaria amministrazione, convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione e la Giunta esecutiva, e ne esegue le deliberazioni.
Puo' inoltre assumere impegni di spesa per importo non superiore ai 10 milioni.
Le deliberazioni assunte in via d'urgenza devono essere sottoposte all'esame della Giunta esecutiva, che deve essere convocata entro il termine di venti giorni.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente e' sostituito da uno dei vice presidenti da lui incaricato".
Entrata in vigore il 9 ottobre 1964
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