Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 23/03/2026, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01956/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06522/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della IA
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6522 del 2025, proposto da
DA UO, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Polito e Leonardo Sagnibene, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’esecuzione
della sentenza n. 1145/2023 del 31 luglio 2023 del Tribunale di Torre Annunziata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. ID CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, notificato il e depositato il 26 novembre 2025, la ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza n. 1145/2023 del 31 luglio 2023 del Tribunale di Torre Annunziata, confermata dalla sentenza n. 1547/2024 del 15 aprile 2024 della Corte d’Appello di Napoli, nel presupposto del suo passaggio in giudicato.
In particolare, premesso che con tale sentenza il ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato “ all’immediata assunzione delle ricorrenti nei ruoli dei Dirigenti scolastici della Regione IA sulla base dei punteggi effettivamente ricoperti nella graduatoria di concorso indetto con D.D.G. del 13-7-2011 oltre che alla ricostruzione della posizione previdenziale delle stesse ” (il riferimento a “ricorrenti” discende dalla circostanza che la sentenza è stata pronunciata a favore, oltre che della odierna ricorrente, anche di una sua collega), viene denunciato che la sentenza non è stata ancora eseguita; in particolare, la ricorrente ha rinunciato all’immissione in servizio in IA e ha preso servizio a Milano, ma l’ufficio scolastico regionale della IA – che, nella sua prospettazione, sarebbe competente alla gestione del suo rapporto di impiego – non ha provveduto “ alla retrodatazione giuridica nell’inquadramento nei ruoli dirigenziali e precisamente dal 1.9.2018 e con la ricostruzione della posizione previdenziale dal 1.9.2018 e fino al 31.8.2023 con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti a partire dalla data di maturazione del diritto all’immissione in ruolo per differenza rispetto a quelli già versati per la dott.ssa UO nel relativo periodo per la posizione di docente fino ad allora ricoperta, con l’adozione di tutti gli atti di competenza a tal uopo finalizzati e con la trasmissione all’I.N.P.S. competente ”. Sul punto la ricorrente denuncia di aver diffidato sia l’ufficio scolastico della IA (ove presta servizio) sia quello della IA (ove prestava servizio al tempo della proposizione dell’originario ricorso al giudice ordinario del lavoro) a dare esecuzione alla sentenza che le riconosce il titolo alla retrodatazione del suo inquadramento e alla ricostruzione della posizione previdenziale, ma entrambi gli uffici si sono dichiarati incompetenti a provvedere (quello della IA sostenendo esplicitamente la competenza dell’ufficio della IA e quello della IA negando la propria competenza e affermando, sia pure implicitamente, la competenza di quello della IA).
La ricorrente – che ritiene che la competenza a provvedere spetti all’ufficio scolastico regionale della IA, che è ormai il responsabile e gestore del suo rapporto di impiego – chiede quindi che la sezione, dichiarata la nullità per violazione o elusione del giudicato della nota 6 ottobre 2025 con cui l’U.S.R. per la IA si è dichiarato incompetente, ordini all’amministrazione intimata di eseguire il provvedimento fissando allo scopo un termine; in caso di ulteriore inerzia, la ricorrente chiede che la sezione provveda alla nomina di un commissario che si sostituisca all’amministrazione e la condanna di quest’ultima al pagamento di una penalità di mora a norma dell’articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura di euro 50 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
Il ricorso è fondato e va accolto non avendo l’amministrazione, costituita con atto di stile, fornito elementi ostativi.
E’ indiscutibile, infatti, che la ricorrente, in forza del giudicato, abbia titolo a ottenere la retrodatazione del suo inquadramento e la regolarizzazione della posizione previdenziale secondo quanto statuito dal giudice del lavoro. In punto di competenza a provvedere, il Collegio condivide la prospettazione della ricorrente, nel senso che la gestione del rapporto di impiego del personale scolastico spetta all’ufficio scolastico regionale nella cui circoscrizione l’interessato presta attualmente servizio (cfr. articolo 3 D.P.C.M. 30 settembre 2020), per cui la competenza a provvedere spetta all’U.S.R. per la IA che ovviamente, al fine di ottenere documenti e informazioni eventualmente occorrenti, potrà e dovrà richiedere la collaborazione dell’ufficio scolastico della IA (circoscrizione di precedente assegnazione della ricorrente); la nota del 6 ottobre 2025 con cui l’ufficio scolastico regionale della IA si è dichiarato incompetente è quindi effettivamente elusiva degli obblighi scaturenti dal giudicato e pertanto è nulla.
Di conseguenza deve ordinarsi all’ufficio scolastico regionale per la IA di procedere all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento; in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
L’amministrazione intimata è altresì condannata a corrispondere la penalità di mora.
Essa è fissata in misura pari ad euro cinquecento per ogni mese o frazione di mese di ulteriore ritardo (con il limite massimo di euro cinquemila; cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 maggio 2019, n. 7); essa decorrerà dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione della presente sentenza e sarà dovuta sino al giorno dell’adempimento sino a concorrenza dell’importo sopra indicato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della IA, sede di NAPOLI, sezione V, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di eseguire la sentenza indicata in premessa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; condanna il ministero dell’istruzione e del merito al pagamento della penalità di mora secondo quanto precisato in motivazione ; dispone che in caso di ulteriore inerzia all’amministrazione inottemperante si sostituisca un commissario ad acta che è nominato in persona del Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito con facoltà di delega ad altro dirigente.
Condanna il ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro duemila, oltre accessori di legge, con distrazione ai difensori della ricorrente per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR BB, Presidente
ID CE, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID CE | AR BB |
IL SEGRETARIO