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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/12/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5076/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]3, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Carla Caccamo (C.F. , che lo rappresenta e lo C.F._2 difende, come da procura in atti e
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
ed ivi residente in [...]5B, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Filippo Da Passano (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._4
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 28/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Aulla (MS) il 10/06/2006 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
[...]
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di essi di fissare altrove la propria residenza. Si dà atto che la sig.ra d'accordo con il sig. ha Pt_2 Pt_1
di fatto già lasciato la casa coniugale sita a Mele (GE) in via Biscaccia 6/3, di esclusiva proprietà del sig. ed identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Mele foglio Pt_1
15, particella 117, sub 3, cat A/3 cl. 1, cons 5,5, piano 1, superf. 102, rendita € 383,47; 2)il figlio , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, studia presso il Per_1
Liceo Cristoforo Colombo di Genova, dove frequenta l'ultimo anno. Anche per motivi logistici di vicinanza alla scuola rispetto alla casa di Mele, il ragazzo trascorre la maggior parte del suo tempo con la madre nell'appartamento di Genova via Lomellini 5/5 let B (di esclusiva proprietà della sig.ra , pur tornando a Mele, dove, in ogni caso, dimora Pt_2
circa una settimana al mese con il padre.
3) In considerazione di quanto al punto 2 nella casa coniugale di Mele via Biscaccia 6/3 abiterà il marito, al quale viene definitivamente comunque assegnata, tranne che dal 14 giugno 2025 al 31 agosto 2025, periodo in cui vi ha dimorato e vi dimorerà la sig.ra Pt_2 con il figlio . Il sig. si è già spostato temporaneamente in altra abitazione e Per_1 Pt_1
rientrerà nella casa di Mele l'1/9/2025 dove rimarrà definitivamente.
La sig.ra potrà rientrare nella casa di Mele via Biscaccia 6/3 una settimana, nelle Pt_2
ore diurne, nel mese di dicembre 2025 o in altro mese stabilito di comune accordo tra i coniugi, per asportare i propri effetti personali eventualmente ancora rimasti (libri, vestiti ecc) e per ritirare uno specchio in radica con cassettiera in radica e due poltroncine: il rimanente mobilio rimane definitivamente assegnato al marito.
Nello stesso periodo verranno divisi i quadri presenti nell'appartamento nella misura del
50% ciascuno. La su indicata regolamentazione dell'utilizzo della casa di Mele, via Biscaccia
6/3, è stabilita esclusivamente per l'anno 2025. Tutte le utenze relative alla casa sita a Mele via Biscaccia 6/3 (gas, luce, acqua), attualmente addebitate su conto corrente cointestato tra i coniugi, presso IntesaSanpaolo n. 0031/51000000075918 ed intestate al sig. Pt_1
rimarranno intestate a quest'ultimo e verranno suddivise in base ai periodi di godimento di ciascuno, a far data da gennaio 2025 fino al 31/8/2025; la sig.ra ha già rimborsato Pt_2 al marito i costi delle utenze relative ai periodi di utilizzo e comunque fino al 31/8/2025, costi calcolati forfettariamente sulla base delle annualità precedenti in euro 150,00
(centocinquanta/00) mensili.
Le spese di amministrazione ordinaria, pari a circa € 300,00 annue (€ 25,00 mensili), per l'anno 2025, saranno sostenute integralmente dal sig. Le spese della TARI rimarranno Pt_1
a carico del solo sig. Nell'ambito delle convenute composizioni economiche - Pt_1
patrimoniali tra i coniugi, considerato che la casa di Mele via Biscaccia 6/3 per l'anno 2025 verrà utilizzata prevalentemente dal sig. per 9 mesi, mentre la sig.ra la Pt_1 Pt_2 occuperà solamente per 3 mesi, ciascuno corrisponderà all'altro la somma di € 200.00 mensili (ovvero 50.00 euro settimanali) per i periodi in cui ne usufruirà.
Si dà atto che il sig. per l'anno 2025, in considerazione di quanto sopra indicato, Pt_1
verserà alla sig.ra la somma di € 1.200,00 (€ 1.800,00 detratte € 600,00) in quote Pt_2 mensili pari a € 100,00 ciascuna.
Le parti si danno reciprocamente atto che il sig. ha già corrisposto alla sig.ra Pt_1 Pt_2 le mensilità da gennaio 2025 a luglio 2025, come concordato e così provvederà per il mese di agosto 2025. 4) il sig. in considerazione del maggior tempo che il figlio passerà Pt_1
presso la madre, quale contributo al mantenimento di , corrisponderà alla sig.ra Per_1
entro il 10 del mese, a far data dal mese di marzo 2025 la somma di € 200,00 Pt_2
(duecento/00), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Inoltre ciascun genitore provvederà al versamento diretto al figlio della somma di € 130,00 Per_1
(centotrenta/00) mensili, come fino ad oggi avvenuto, per le piccole spese del ragazzo.
5) le spese straordinarie come individuate e disciplinate dal Documento di orientamento uniforme della Sezione famiglia del 15.09.2016, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, avendone avuto copia dai rispettivi difensori, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
6) i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e di non avere alcunché
a pretendere reciprocamente a titolo di contributo al proprio mantenimento;
7) nell'ambito delle convenute composizioni economico-patrimoniali tra i coniugi a definizione e tacitazione definitiva di ogni rapporto patrimoniale tra gli stessi e di ogni qualsivoglia questione economica e comunque a definizione e tacitazione definitiva di ogni rapporto patrimoniale dipendente e/o collegata e/o connessa dal/al rapporto di coniugio,
l'appartamento di esclusiva proprietà del sig. già casa coniugale in pendenza Parte_1
della convivenza durante il matrimonio, sito a Mele (GE) in via Biscaccia 6 interno 3, con le relative pertinenze e/o comproprietà indivise rimane definitivamente assegnata al marito;
anche in considerazione del fatto che, dall'acquisto dello stesso immobile ad oggi e così fino ad agosto 2025, la sig.ra ha contribuito e contribuirà al pagamento di tutte Parte_2 le spese in misura del 50% del mutuo e dell'acquisto della mobilia ivi esistente, a definizione e tacitazione di qualsivoglia questione economica anche relativa all'immobile su indicato ed alle relative pertinenze di cui all'atto a rogito Notaio di Genova del 27/5/2009, Persona_2
il sig. le corrisponderà la somma omnicomprensiva di € 48.000,00 Pt_1
(quarantottomila/00), che verrà versata a mezzo bonifico bancario su conto corrente indicato dalla moglie (conto intestato IBAN [...] Parte_2 presso Intesa San Paolo filiale Voltri), con le seguenti modalità: € 20.000,00 (ventimila/00) entro il 31/8/2025 ed € 28.000,00 (ventottomila/00) entro il 15/10/2025. La sig.ra Pt_2 accetta che tale somma le venga corrisposta a tacitazione e definizione di ogni pretesa inerente al rapporto patrimoniale dipendente e/o collegata a quello di coniugio, anche afferente il suo contributo al pagamento di tutte le spese in misura del 50% del mutuo dell'immobile sito a Mele (GE) via Biscaccia 6/3 e dell'acquisto della mobilia ivi esistente, essendo tale corresponsione necessaria e funzionale all'accordo di separazione, per la composizione delle posizioni dei coniugi ed a sistemazione dei reciproci rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio. Con la corretta esecuzione di quanto sopra la sig.ra Parte_2 dichiara di nulla più avere a pretendere.
[...]
8) il mutuo contratto dal sig. con atto notaio , n. 81.723 di Parte_1 Persona_3
Repertorio, N. 38877 di Raccolta, del 21/1/2021, registrato il 19/2/2021 n. 6297 Serie 1T
Agenzia delle Entrate Ufficio di Genova 2 - “ Contratto di mutuo di scopo con surrogazione per volontà del debitore “ - presso UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.p.A.(UBI Banca) oggi
INTESA NP SPA appoggiato su conto 0031/51000000075918 relativo all'immobile sito a Mele (GE) via Biscaccia 6 interno 3 e alle relative pertinenze rimane dalla rata di settembre 2025 di esclusiva competenza del sig. Pt_1
9) nell'ambito delle convenute composizioni economico-patrimoniali tra i coniugi la metà della somma presente al 31/01/2025 sul conto corrente cointestato, pari a 1.150,00 euro tra i coniugi presso IntesaSanpaolo n. 0031/51000000075918 è già stata corrisposta dal sig. alla sig.ra tramite bonifico;
Pt_1 Pt_2
10) le parti si danno espressamente atto che con la corretta e puntuale esecuzione di tutte le clausole di cui sopra hanno provveduto a regolare con reciproca soddisfazione tutti i loro rapporti giuridici e patrimoniali.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2006, Numero 10, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]3, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Carla Caccamo (C.F. , che lo rappresenta e lo C.F._2 difende, come da procura in atti e
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
ed ivi residente in [...]5B, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Filippo Da Passano (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._4
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 28/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Aulla (MS) il 10/06/2006 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
[...]
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di essi di fissare altrove la propria residenza. Si dà atto che la sig.ra d'accordo con il sig. ha Pt_2 Pt_1
di fatto già lasciato la casa coniugale sita a Mele (GE) in via Biscaccia 6/3, di esclusiva proprietà del sig. ed identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Mele foglio Pt_1
15, particella 117, sub 3, cat A/3 cl. 1, cons 5,5, piano 1, superf. 102, rendita € 383,47; 2)il figlio , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, studia presso il Per_1
Liceo Cristoforo Colombo di Genova, dove frequenta l'ultimo anno. Anche per motivi logistici di vicinanza alla scuola rispetto alla casa di Mele, il ragazzo trascorre la maggior parte del suo tempo con la madre nell'appartamento di Genova via Lomellini 5/5 let B (di esclusiva proprietà della sig.ra , pur tornando a Mele, dove, in ogni caso, dimora Pt_2
circa una settimana al mese con il padre.
3) In considerazione di quanto al punto 2 nella casa coniugale di Mele via Biscaccia 6/3 abiterà il marito, al quale viene definitivamente comunque assegnata, tranne che dal 14 giugno 2025 al 31 agosto 2025, periodo in cui vi ha dimorato e vi dimorerà la sig.ra Pt_2 con il figlio . Il sig. si è già spostato temporaneamente in altra abitazione e Per_1 Pt_1
rientrerà nella casa di Mele l'1/9/2025 dove rimarrà definitivamente.
La sig.ra potrà rientrare nella casa di Mele via Biscaccia 6/3 una settimana, nelle Pt_2
ore diurne, nel mese di dicembre 2025 o in altro mese stabilito di comune accordo tra i coniugi, per asportare i propri effetti personali eventualmente ancora rimasti (libri, vestiti ecc) e per ritirare uno specchio in radica con cassettiera in radica e due poltroncine: il rimanente mobilio rimane definitivamente assegnato al marito.
Nello stesso periodo verranno divisi i quadri presenti nell'appartamento nella misura del
50% ciascuno. La su indicata regolamentazione dell'utilizzo della casa di Mele, via Biscaccia
6/3, è stabilita esclusivamente per l'anno 2025. Tutte le utenze relative alla casa sita a Mele via Biscaccia 6/3 (gas, luce, acqua), attualmente addebitate su conto corrente cointestato tra i coniugi, presso IntesaSanpaolo n. 0031/51000000075918 ed intestate al sig. Pt_1
rimarranno intestate a quest'ultimo e verranno suddivise in base ai periodi di godimento di ciascuno, a far data da gennaio 2025 fino al 31/8/2025; la sig.ra ha già rimborsato Pt_2 al marito i costi delle utenze relative ai periodi di utilizzo e comunque fino al 31/8/2025, costi calcolati forfettariamente sulla base delle annualità precedenti in euro 150,00
(centocinquanta/00) mensili.
Le spese di amministrazione ordinaria, pari a circa € 300,00 annue (€ 25,00 mensili), per l'anno 2025, saranno sostenute integralmente dal sig. Le spese della TARI rimarranno Pt_1
a carico del solo sig. Nell'ambito delle convenute composizioni economiche - Pt_1
patrimoniali tra i coniugi, considerato che la casa di Mele via Biscaccia 6/3 per l'anno 2025 verrà utilizzata prevalentemente dal sig. per 9 mesi, mentre la sig.ra la Pt_1 Pt_2 occuperà solamente per 3 mesi, ciascuno corrisponderà all'altro la somma di € 200.00 mensili (ovvero 50.00 euro settimanali) per i periodi in cui ne usufruirà.
Si dà atto che il sig. per l'anno 2025, in considerazione di quanto sopra indicato, Pt_1
verserà alla sig.ra la somma di € 1.200,00 (€ 1.800,00 detratte € 600,00) in quote Pt_2 mensili pari a € 100,00 ciascuna.
Le parti si danno reciprocamente atto che il sig. ha già corrisposto alla sig.ra Pt_1 Pt_2 le mensilità da gennaio 2025 a luglio 2025, come concordato e così provvederà per il mese di agosto 2025. 4) il sig. in considerazione del maggior tempo che il figlio passerà Pt_1
presso la madre, quale contributo al mantenimento di , corrisponderà alla sig.ra Per_1
entro il 10 del mese, a far data dal mese di marzo 2025 la somma di € 200,00 Pt_2
(duecento/00), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Inoltre ciascun genitore provvederà al versamento diretto al figlio della somma di € 130,00 Per_1
(centotrenta/00) mensili, come fino ad oggi avvenuto, per le piccole spese del ragazzo.
5) le spese straordinarie come individuate e disciplinate dal Documento di orientamento uniforme della Sezione famiglia del 15.09.2016, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, avendone avuto copia dai rispettivi difensori, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
6) i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e di non avere alcunché
a pretendere reciprocamente a titolo di contributo al proprio mantenimento;
7) nell'ambito delle convenute composizioni economico-patrimoniali tra i coniugi a definizione e tacitazione definitiva di ogni rapporto patrimoniale tra gli stessi e di ogni qualsivoglia questione economica e comunque a definizione e tacitazione definitiva di ogni rapporto patrimoniale dipendente e/o collegata e/o connessa dal/al rapporto di coniugio,
l'appartamento di esclusiva proprietà del sig. già casa coniugale in pendenza Parte_1
della convivenza durante il matrimonio, sito a Mele (GE) in via Biscaccia 6 interno 3, con le relative pertinenze e/o comproprietà indivise rimane definitivamente assegnata al marito;
anche in considerazione del fatto che, dall'acquisto dello stesso immobile ad oggi e così fino ad agosto 2025, la sig.ra ha contribuito e contribuirà al pagamento di tutte Parte_2 le spese in misura del 50% del mutuo e dell'acquisto della mobilia ivi esistente, a definizione e tacitazione di qualsivoglia questione economica anche relativa all'immobile su indicato ed alle relative pertinenze di cui all'atto a rogito Notaio di Genova del 27/5/2009, Persona_2
il sig. le corrisponderà la somma omnicomprensiva di € 48.000,00 Pt_1
(quarantottomila/00), che verrà versata a mezzo bonifico bancario su conto corrente indicato dalla moglie (conto intestato IBAN [...] Parte_2 presso Intesa San Paolo filiale Voltri), con le seguenti modalità: € 20.000,00 (ventimila/00) entro il 31/8/2025 ed € 28.000,00 (ventottomila/00) entro il 15/10/2025. La sig.ra Pt_2 accetta che tale somma le venga corrisposta a tacitazione e definizione di ogni pretesa inerente al rapporto patrimoniale dipendente e/o collegata a quello di coniugio, anche afferente il suo contributo al pagamento di tutte le spese in misura del 50% del mutuo dell'immobile sito a Mele (GE) via Biscaccia 6/3 e dell'acquisto della mobilia ivi esistente, essendo tale corresponsione necessaria e funzionale all'accordo di separazione, per la composizione delle posizioni dei coniugi ed a sistemazione dei reciproci rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio. Con la corretta esecuzione di quanto sopra la sig.ra Parte_2 dichiara di nulla più avere a pretendere.
[...]
8) il mutuo contratto dal sig. con atto notaio , n. 81.723 di Parte_1 Persona_3
Repertorio, N. 38877 di Raccolta, del 21/1/2021, registrato il 19/2/2021 n. 6297 Serie 1T
Agenzia delle Entrate Ufficio di Genova 2 - “ Contratto di mutuo di scopo con surrogazione per volontà del debitore “ - presso UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.p.A.(UBI Banca) oggi
INTESA NP SPA appoggiato su conto 0031/51000000075918 relativo all'immobile sito a Mele (GE) via Biscaccia 6 interno 3 e alle relative pertinenze rimane dalla rata di settembre 2025 di esclusiva competenza del sig. Pt_1
9) nell'ambito delle convenute composizioni economico-patrimoniali tra i coniugi la metà della somma presente al 31/01/2025 sul conto corrente cointestato, pari a 1.150,00 euro tra i coniugi presso IntesaSanpaolo n. 0031/51000000075918 è già stata corrisposta dal sig. alla sig.ra tramite bonifico;
Pt_1 Pt_2
10) le parti si danno espressamente atto che con la corretta e puntuale esecuzione di tutte le clausole di cui sopra hanno provveduto a regolare con reciproca soddisfazione tutti i loro rapporti giuridici e patrimoniali.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2006, Numero 10, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca