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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/11/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1113/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari, seconda sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandra Piliego Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 1113/2023 promossa da:
(avv. MASCOLO VITO e avv. SANTAMATO DANIELA TERESA) Parte_1
contro
(avv. LANZOLLA Controparte_1
NICOLA BARTOLO)
All'udienza del 31.10.2025, sentito il Presidente istruttore, la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
, opponente in primo grado unitamente a , ha proposto appello avverso Parte_1 Parte_2
ordinanza ex art. 307, ult. comma cpc depositata in data 08.03.2023 con cui il Tribunale di Bari, rilevata la mancata riassunzione a seguito di interruzione, dichiarava l'estinzione dei procedimenti riuniti.
Emerge dagli atti e non è oggetto di contestazione che il Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di
Altamura, su istanza della , emetteva decreto Controparte_1
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 362/2010 per euro 55.116,80 oltre interessi, per scoperto del c/c n. 4717037, in danno del correntista e del fideiussore . Parte_2 Parte_1
Il debitore ingiunto , proponeva opposizione a ministero dell'avv. Parte_2 Controparte_2
con apertura del procedimento recante il n. 1214 del 2010.
Anche , proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo a ministero Parte_1 dell'avv. Marisa Clemente, con apertura del procedimento recante il n. 1226 del 2010.
pagina 1 di 3 La opposta si costituiva in entrambi i Controparte_1
procedimenti di opposizione deducendo l'infondatezza delle spiegate opposizioni di cui chiedeva il rigetto.
Con comparsa di costituzione del 06.03.2012, nell'ambito del procedimento n. 1226/10 rg, si costituivano, anche disgiuntamente, per la , in sostituzione dell'avv. che aveva Pt_1 Pt_2
rinunciato al mandato, gli avv.ti Michele Stornelli e Alessandro Loizzi.
Il Giudice disponeva la riunione di detto procedimento a quello recante il n. 1214/10.
All'udienza del 06.03.2012, nell'ambito del procedimento n. 1214/10 rg, si costituivano, anche disgiuntamente, per , in sostituzione dell'avv. rinunciante al Parte_2 Controparte_2
mandato, gli avv.ti Michele Stornelli e Alessandro Loizzi
Con comparsa di costituzione depositata il 28.12.2020, per , si costituiva in giudizio anche Parte_1
l'avv. Controparte_2
La procedura, subiva reiterati rinvii sempre per la decisione e discussione ex art. 281 sexies cpc e da ultimo, veniva disposto rinvio al 28.11.2022.
A seguito del deposito del certificato di morte dell'opponente , ad opera del difensore Parte_2
avv.to Loizzi, il Giudice, in data 10.11.2022, dichiarava l'interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c
Con ordinanza depositata in data 08.03.2023, ex art. 307, ult. comma cpc, rilevata la mancata riassunzione del procedimento interrotto, dichiarava l'estinzione dei procedimenti riuniti
Ha proposto appello eccependo la nullità della ordinanza di estinzione pronunciata dal Parte_1
primo Giudice l'08.03.2023, in quanto, il difensore, avvocato che il 28.12.2020 si era Controparte_2
costituito in giudizio in sostituzione dell'avv. Michele Stornelli, in data precedente al predetto provvedimento di estinzione, era stato attinto da provvedimento disciplinare di radiazione dall'albo, con conseguente perdita dello jus postulandi.
L'appellante eccepiva la nullità di tutti gli atti successivi alla pubblicazione della decisione disciplinare di radiazione avvenuta il 24.02.2021.
Si è costituita la contestando la fondatezza Controparte_1 dell'appello ed instando per il rigetto.
L'appello non può essere accolto.
Ed infatti, parte appellante ha dichiarato ma non documentato la avvenuta radiazione dell'avv.to
CP_2
In ogni caso, emerge dagli atti che, alla data del 28.12.2020 in cui è avvenuto il deposito della comparsa di costituzione a firma dell'avv. la era difesa, anche disgiuntamente, CP_2 Pt_1
dagli avvocati Michele Stornelli e Alessandro Loizzi
pagina 2 di 3 Ne consegue che, il prospettato venir meno dello jus postulandi in capo all'avv. non CP_2
comporta alcuna nullità degli atti processuali adottati successivamente, in quanto la risultava Pt_1
assistita, disgiuntamente, anche dall'avv. Loizzi.
Parte appellante, solo con le note scritte autorizzate per l'udienza del 12.01.2024, ha depositato la fotocopia di atto di rinuncia al mandato da parte dell'avv. Loizzi datata 20.11.2019.
La produzione non solo è tardiva ma è irrilevante atteso il tenore dell'ordinanza appellata che di seguito si riporta: “letta la nota depositata in data 04.11.2022 dall'avv. Alessandro Loizzi in qualità di procuratore costituito per l'attore in cui si dà atto del decesso del predetto come da Parte_2
certificato di morte allegato visto l'art. 300 c.p.c.;
DICHIARA
l'interruzione del giudizio”.
E' indubbio, pertanto che la pronuncia estintiva è stata adottata dal primo giudice sulla base della nota depositata il 4.11.2022 proprio dall'avv.to Loizzi.
Peraltro, il procedimento menzionato nell'atto di rinuncia è il n. 92001214/2010 che è quello originariamente instaurato a seguito dell'opposizione presentata da . Parte_2
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi con assenza di istruttoria)
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza depositata dal Tribunale di Bari in data 08.03.2023, Parte_1
così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore della Controparte_1
delle spese del grado che liquida in € 3.380,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA
[...]
come per legge.
- sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del 31.10.2025
Il Presidente est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari, seconda sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandra Piliego Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 1113/2023 promossa da:
(avv. MASCOLO VITO e avv. SANTAMATO DANIELA TERESA) Parte_1
contro
(avv. LANZOLLA Controparte_1
NICOLA BARTOLO)
All'udienza del 31.10.2025, sentito il Presidente istruttore, la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
, opponente in primo grado unitamente a , ha proposto appello avverso Parte_1 Parte_2
ordinanza ex art. 307, ult. comma cpc depositata in data 08.03.2023 con cui il Tribunale di Bari, rilevata la mancata riassunzione a seguito di interruzione, dichiarava l'estinzione dei procedimenti riuniti.
Emerge dagli atti e non è oggetto di contestazione che il Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di
Altamura, su istanza della , emetteva decreto Controparte_1
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 362/2010 per euro 55.116,80 oltre interessi, per scoperto del c/c n. 4717037, in danno del correntista e del fideiussore . Parte_2 Parte_1
Il debitore ingiunto , proponeva opposizione a ministero dell'avv. Parte_2 Controparte_2
con apertura del procedimento recante il n. 1214 del 2010.
Anche , proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo a ministero Parte_1 dell'avv. Marisa Clemente, con apertura del procedimento recante il n. 1226 del 2010.
pagina 1 di 3 La opposta si costituiva in entrambi i Controparte_1
procedimenti di opposizione deducendo l'infondatezza delle spiegate opposizioni di cui chiedeva il rigetto.
Con comparsa di costituzione del 06.03.2012, nell'ambito del procedimento n. 1226/10 rg, si costituivano, anche disgiuntamente, per la , in sostituzione dell'avv. che aveva Pt_1 Pt_2
rinunciato al mandato, gli avv.ti Michele Stornelli e Alessandro Loizzi.
Il Giudice disponeva la riunione di detto procedimento a quello recante il n. 1214/10.
All'udienza del 06.03.2012, nell'ambito del procedimento n. 1214/10 rg, si costituivano, anche disgiuntamente, per , in sostituzione dell'avv. rinunciante al Parte_2 Controparte_2
mandato, gli avv.ti Michele Stornelli e Alessandro Loizzi
Con comparsa di costituzione depositata il 28.12.2020, per , si costituiva in giudizio anche Parte_1
l'avv. Controparte_2
La procedura, subiva reiterati rinvii sempre per la decisione e discussione ex art. 281 sexies cpc e da ultimo, veniva disposto rinvio al 28.11.2022.
A seguito del deposito del certificato di morte dell'opponente , ad opera del difensore Parte_2
avv.to Loizzi, il Giudice, in data 10.11.2022, dichiarava l'interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c
Con ordinanza depositata in data 08.03.2023, ex art. 307, ult. comma cpc, rilevata la mancata riassunzione del procedimento interrotto, dichiarava l'estinzione dei procedimenti riuniti
Ha proposto appello eccependo la nullità della ordinanza di estinzione pronunciata dal Parte_1
primo Giudice l'08.03.2023, in quanto, il difensore, avvocato che il 28.12.2020 si era Controparte_2
costituito in giudizio in sostituzione dell'avv. Michele Stornelli, in data precedente al predetto provvedimento di estinzione, era stato attinto da provvedimento disciplinare di radiazione dall'albo, con conseguente perdita dello jus postulandi.
L'appellante eccepiva la nullità di tutti gli atti successivi alla pubblicazione della decisione disciplinare di radiazione avvenuta il 24.02.2021.
Si è costituita la contestando la fondatezza Controparte_1 dell'appello ed instando per il rigetto.
L'appello non può essere accolto.
Ed infatti, parte appellante ha dichiarato ma non documentato la avvenuta radiazione dell'avv.to
CP_2
In ogni caso, emerge dagli atti che, alla data del 28.12.2020 in cui è avvenuto il deposito della comparsa di costituzione a firma dell'avv. la era difesa, anche disgiuntamente, CP_2 Pt_1
dagli avvocati Michele Stornelli e Alessandro Loizzi
pagina 2 di 3 Ne consegue che, il prospettato venir meno dello jus postulandi in capo all'avv. non CP_2
comporta alcuna nullità degli atti processuali adottati successivamente, in quanto la risultava Pt_1
assistita, disgiuntamente, anche dall'avv. Loizzi.
Parte appellante, solo con le note scritte autorizzate per l'udienza del 12.01.2024, ha depositato la fotocopia di atto di rinuncia al mandato da parte dell'avv. Loizzi datata 20.11.2019.
La produzione non solo è tardiva ma è irrilevante atteso il tenore dell'ordinanza appellata che di seguito si riporta: “letta la nota depositata in data 04.11.2022 dall'avv. Alessandro Loizzi in qualità di procuratore costituito per l'attore in cui si dà atto del decesso del predetto come da Parte_2
certificato di morte allegato visto l'art. 300 c.p.c.;
DICHIARA
l'interruzione del giudizio”.
E' indubbio, pertanto che la pronuncia estintiva è stata adottata dal primo giudice sulla base della nota depositata il 4.11.2022 proprio dall'avv.to Loizzi.
Peraltro, il procedimento menzionato nell'atto di rinuncia è il n. 92001214/2010 che è quello originariamente instaurato a seguito dell'opposizione presentata da . Parte_2
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi con assenza di istruttoria)
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza depositata dal Tribunale di Bari in data 08.03.2023, Parte_1
così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore della Controparte_1
delle spese del grado che liquida in € 3.380,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA
[...]
come per legge.
- sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del 31.10.2025
Il Presidente est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 3 di 3