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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/10/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1289/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1289/2025, promossa da:
(P.I: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'Avv. ROBERTO Controparte_1
IACOVACCI del Foro di Latina;
APPELLANTE contro
(C.F: , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Prefetto p.t., con il patrocinio per legge dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano;
APPELLATO
Oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981.
Conclusioni:
- parte appellante: “in riforma della sentenza del GdP di Pavia, n° 26/2025 pubblicata il
05.02.25, dichiarare l'illegittimità della ordinanza della e del presupposto Controparte_3 verbale, in premessa indicati, con conseguente declaratoria di annullamento dei medesimi. 2)
Condannare in ogni caso la , in persona del Prefetto p.t., al pagamento delle Controparte_3 spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Iacovacci, procuratore antistatario”;
- parte appellata: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del presente grado.”.
Concisa esposizione del fatto e svolgimento del processo
pagina 1 di 7 Il Prefetto della Provincia di visto il verbale n. V/76999X/2023 del 04.08.2023, redatto dal CP_3
Servizio Polizia Locale di Belgioioso (PV) a carico della Controparte_1
relativo alla violazione dell'art. 142, comma 8 C.d.S. commessa in data 04.08.2023
[...] sulla S.P. 234, Alt. Km 12+938, direzione Cremona, con il veicolo targato “FC824GS”, accertata attraverso dispositivo di rilevamento “Autosc@n Speed”, con ordinanza-ingiunzione prot. n. M_IT PR
PVSPC 00003948 del 06.03.2024 ingiungeva al legale rappresentante della società il pagamento della somma di € 346,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre spese di accertamento, procedimento e notifica.
Con ricorso in data 11.04.2024, la proponeva Controparte_1 opposizione innanzi al Giudice di Pace di (R.G. n. 869/2024), chiedendo l'annullamento e/o la CP_3 revoca dell'ordinanza ingiunzione. A fondamento del ricorso, l'opponente eccepiva, in sintesi: - la carenza motivazionale dell'ordinanza-ingiunzione; - l'illegittima collocazione dell'autovelox su strada priva di banchine;
-la mancata indicazione degli estremi dell'ordinanza istitutiva del limite di velocità; -
l'assenza di omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per gli accertamenti, diversa rispetto alla mera approvazione;
- la mancata prova in ordine alla taratura e alle verifiche periodiche di funzionalità della strumentazione elettronica di rilevamento;
- la mancata indicazione nel verbale di contestazione degli estremi del Decreto prefettizio di autorizzazione al rilevamento della velocità con autovelox sul tratto stradale in questione;
- l'assenza e comunque l'inidoneità della cartellonistica stradale di segnalazione;
- la mancata segnalazione delle postazioni di controllo;
- l'inidoneità della prova fotografica;
-
l'affidamento della gestione dell'apparecchiatura di rilevamento delle infrazioni stradali ad una società privata esterna.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione opposta, depositando documentazione fotografica delle infrazioni rilevate, nonché producendo il certificato di taratura, il verbale di collaudo ed il decreto ministeriale di approvazione del modello di apparecchio utilizzato per la rilevazione della velocità, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 26/2025, pubblicata in data 05.02.2025 e non notificata, il Giudice di Pace di CP_3 rigettava tutti i motivi di opposizione, ritenendoli infondati, confermando l'ordinanza-ingiunzione impugnata e nulla disponendo sulle spese di lite.
Con ricorso in appello del 31.03.2025, notificato il 15.04.2025, la Controparte_1 impugnava la sentenza di primo grado, relativamente al capo della decisione
[...] censurato nell'unico motivo di cui al ricorso, chiedendo, in riforma della sentenza, l'annullamento del provvedimento prefettizio, vinte le spese del doppio grado da distrarsi in favore del procuratore antistatario. pagina 2 di 7 L si costituiva ritualmente in appello con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, CP_4 chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
La causa, documentalmente istruita e pronta per la decisione, veniva rimessa per la discussione orale all'udienza del 09.10.2025 mediante collegamenti audiovisivi a distanza ex art. 127-bis c.p.c.; all'esito, il Giudice dava lettura del dispositivo alle parti collegate da remoto, riservando il deposito della sentenza nei successivi quindici giorni.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Con l'unico motivo di gravame, l'appellante censura la decisione assunta dal Giudice di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto la legittimità dell'accertamento eseguito, sul tratto stradale in questione, con apparecchio di rilevamento della velocità conforme al modello “autorizzato”, ma non “debitamente omologato”, come invece prescrive l'art. 142, comma 6 c.d.s.
1.1 La difesa erariale, al contrario, sostiene la non obbligatorietà della omologazione del dispositivo autovelox approvato, rilevando come lo stesso legislatore mostri di considerare le procedure tecnico- amministrative di “autorizzazione” e di “omologazione” del tutto equivalenti sul piano sostanziale e dunque utilizzabili in via alternativa tra loro;
a sostegno della tesi perorata, produce anche la recente
Circolare del Ministero dell'Interno del 23.01.2015 che recepisce il motivato parere dell'Avvocatura
Generale dello Stato sulla sostanziale identità tra le due procedure, espresso all'indomani dell'indirizzo giurisprudenziale inaugurato da Cass. civ., sez. II, ord. n. 10505/2024.
1.2 Il motivo è fondato.
1.3 Il Giudice di Pace ha mostrato di ritenere sufficiente, ai fini della legittimità dell'accertamento della contestata violazione al C.d.S. (eccesso di velocità), la documentazione prodotta in primo grado dall'Amministrazione opposta (cfr. all. 2 fasc. app.).
È tuttavia pacifico che l'apparecchio autovelox utilizzato per il rilevamento della velocità sul tratto stradale in questione (“Autosc@n Speed” matricola n. 2022.0025), non era omologato ed era stato soltanto approvato con Decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 356 del 18.08.2021 (v. all. 2 cit., pag. 9-13).
1.4 Ciò posto, nel considerare - sia pure implicitamente - l'approvazione dello strumento elettronico di misurazione della velocità dei veicoli del tutto equipollente alla sua omologazione, la decisione impugnata si pone in senso contrario al principio enunciato da Cass. civ., sez. II, ord. n. 10505 del
18.04.2024, la quale ha affermato che “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio "autovelox" approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale pagina 3 di 7 prescritta dall'art. 142, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.”.
1.4 La statuizione - già condivisa dall'indirizzo sezionale di questo Tribunale con le sentenze n. 1144 del
12.09.2024, n. 1422 del 25.10.2024, n. 60 e 61 del 16.01.2025, n. 590 e 591 del 19.05.2025, n. 599 del
20.05.2025, n. 783 del 03.07.2025 e n. 1014 del 20.09.2025 - è stata ribadita dalle successive pronunce conformi della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 20913/2024; Cass. n. 2857/2025; Cass. n. 12924/2025; Cass.
n. 13966/2025; da ultimo, Cass. n. 26521 del 01.10.2025).
In particolare, l'ormai consolidato orientamento si basa su queste considerazioni:
a) letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. prevede, riguardo alla determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, che solo le “apparecchiature debitamente omologate”, forniscono dati da ritenersi “fonti di prova” (la stessa espressione – sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento – si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n.
120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali);
b) il complementare ed esplicativo art. 192 del Regolamento di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n.
495/1992) – il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) – contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: “L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…).” Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: “Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2”. Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che:
pagina 4 di 7 “Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero
e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante”;
c) l'art. 45, comma 6, del c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire
“fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox).
1.5 La , nella memoria di costituzione in appello, non offre argomenti decisivi per Controparte_3 discostarsi dai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel dettaglio, non è persuasiva la tesi per la quale la verifica tecnica di funzionalità dei rilevatori di velocità viene assolta dalla “taratura” e dalle verifiche periodiche di funzionalità, che nella specie sarebbero state correttamente effettuate.
È al contrario evidente, per le ragioni illustrate dalla giurisprudenza di legittimità (qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118, comma 2 disp. att. c.p.c. in quanto vertente sugli stessi principi di diritto), che
“l'esistenza o meno della taratura annuale dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità - che, secondo la rappresentazione dell'ente territoriale, giocherebbe un ruolo decisivo ai fini della legittima verifica del superamento dei limiti di velocità - è cosa diversa e, in rapporto alle difese del soggetto sanzionato, recessiva rispetto alla contemporanea necessità che l'apparecchiatura “autovelox” sia stata
(altresì, approvata e) “omologata” (in questi termini, Cass. n. 12924/2025 in motivazione).
1.6 Inoltre, al contrario di quanto si sostiene nella memoria difensiva in appello, non vi è stato alcun revirement della Corte di Cassazione (si cita in tal senso Cass. n. 2857 del 05.02.2025) con riferimento all'assimilazione tra l'autorizzazione ministeriale ex art. 192, comma 3, Regolamento C.d.S. e l'omologazione prevista dall'art. 142 comma 6 C.d.S., come d'altronde confermano anche i successivi e pagina 5 di 7 più recenti arresti;
l'ordinanza citata, peraltro, non si esprime nel senso indicato dall'opposta, anzi al contrario, dalla lettura della motivazione (p. 3.1), la stessa Corte mostra di presupporre la diversità sostanziale dei due provvedimenti (autorizzazione ed omologazione), limitandosi a rigettare il motivo di ricorso sul rilievo, per inciso, che “l'opponente (…) non aveva dimostrato che nessuna delle due autorizzazioni non si riferisse anche all'omologazione, rilevandosi, altresì, dalla sentenza qui impugnata che già il giudice di pace aveva accertato l'avvenuta omologazione”.
1.7 Quanto, infine, alla tesi sostenuta con la Circolare del Ministero dell'Interno n. 995 del 23.01.2025
(all. 6 fasc. app.), recettiva del parere reso in argomento dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si può dimenticare (richiamando Cass. n. 12924/2025, in motiv.) che, naturalmente, non possono avere un'influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara esegesi basata sulle fonti normative primarie
- le circolari ministeriali, che avallano una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, la quale non trova supporto in fonti primarie. Ed infatti “le circolari ministeriali sono meri atti amministrativi non provvedimentali, che non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all'amministrazione da cui promanano” (tra le più recenti, Cass. n. 23524 /2024).
1.8 In mancanza, dunque, della debita omologazione dello strumento di rilevazione della velocità in questione, non può ritenersi che le risultanze dell'apparecchiatura medesima siano sufficienti a dare prova della violazione contestata.
1.9 Ne consegue che, in totale riforma della sentenza di primo grado, l'ordinanza-ingiunzione n. prot.
M_IT PR PVSPC 00003948 del 06.03.2024 deve essere annullata.
1.10 Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e devono essere poste a carico dell'appellata. Ed invero, premesso che il giudice del merito non è tenuto a motivare sull'insussistenza dei motivi atti a giustificare la compensazione delle spese, allorquando condanni alla refusione delle stesse la parte soccombente (per tutte Cass. n. 26912/2020), nella fattispecie non è ravvisabile l'ipotesi del “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c., atteso che la controversia, fin dal primo grado, si è pienamente svolta nel suddetto quadro di riferimento.
1.11 La liquidazione degli onorari è svolta come nel dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M.
55/2014 e s.m. da ultimo con D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (fino ad €
1.100,00), del rito e delle fasi processuali effettivamente svolte in entrambi i gradi di giudizio (esclusa la fase istruttoria o di trattazione, non essendosi svolta attività dedicata;
v. Cass. n. 10206/2021), con distrazione in favore dell'Avv. Iacovacci, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, sull'appello promosso da
[...] avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 26/2025, depositata Controparte_1 CP_3 in data 05.02.2025, in sua riforma così dispone:
• annulla l'ordinanza-ingiunzione n. prot. n. 00003948 del 06.03.2024 nei Parte_1 confronti della società Controparte_1
• condanna l'appellato soccombente al rimborso in favore dell'appellante Controparte_4 vittorioso delle spese del doppio grado di giudizio, distratte in favore del difensore antistatario
Avv. Roberto Iacovacci, che liquida: - per il primo grado in € 43,00 per esborsi ed € 278,00 per compensi (di cui: € 68,00 fase studio, € 68,00 fase intr., € 142,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per le spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge;
- per il presente grado in € 91,50 per esborsi ed € 515,00 per compensi (di cui: € 210,00 fase studio, € 126,00 fase intr., € 179,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per le spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge;
• visti gli artt. 437, 429, co. 1, 438 e 430 c.p.c., fissa il termine di giorni quindici per il deposito della sentenza.
Così deciso in Pavia, lì 09 ottobre 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1289/2025, promossa da:
(P.I: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'Avv. ROBERTO Controparte_1
IACOVACCI del Foro di Latina;
APPELLANTE contro
(C.F: , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Prefetto p.t., con il patrocinio per legge dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano;
APPELLATO
Oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981.
Conclusioni:
- parte appellante: “in riforma della sentenza del GdP di Pavia, n° 26/2025 pubblicata il
05.02.25, dichiarare l'illegittimità della ordinanza della e del presupposto Controparte_3 verbale, in premessa indicati, con conseguente declaratoria di annullamento dei medesimi. 2)
Condannare in ogni caso la , in persona del Prefetto p.t., al pagamento delle Controparte_3 spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Iacovacci, procuratore antistatario”;
- parte appellata: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del presente grado.”.
Concisa esposizione del fatto e svolgimento del processo
pagina 1 di 7 Il Prefetto della Provincia di visto il verbale n. V/76999X/2023 del 04.08.2023, redatto dal CP_3
Servizio Polizia Locale di Belgioioso (PV) a carico della Controparte_1
relativo alla violazione dell'art. 142, comma 8 C.d.S. commessa in data 04.08.2023
[...] sulla S.P. 234, Alt. Km 12+938, direzione Cremona, con il veicolo targato “FC824GS”, accertata attraverso dispositivo di rilevamento “Autosc@n Speed”, con ordinanza-ingiunzione prot. n. M_IT PR
PVSPC 00003948 del 06.03.2024 ingiungeva al legale rappresentante della società il pagamento della somma di € 346,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre spese di accertamento, procedimento e notifica.
Con ricorso in data 11.04.2024, la proponeva Controparte_1 opposizione innanzi al Giudice di Pace di (R.G. n. 869/2024), chiedendo l'annullamento e/o la CP_3 revoca dell'ordinanza ingiunzione. A fondamento del ricorso, l'opponente eccepiva, in sintesi: - la carenza motivazionale dell'ordinanza-ingiunzione; - l'illegittima collocazione dell'autovelox su strada priva di banchine;
-la mancata indicazione degli estremi dell'ordinanza istitutiva del limite di velocità; -
l'assenza di omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per gli accertamenti, diversa rispetto alla mera approvazione;
- la mancata prova in ordine alla taratura e alle verifiche periodiche di funzionalità della strumentazione elettronica di rilevamento;
- la mancata indicazione nel verbale di contestazione degli estremi del Decreto prefettizio di autorizzazione al rilevamento della velocità con autovelox sul tratto stradale in questione;
- l'assenza e comunque l'inidoneità della cartellonistica stradale di segnalazione;
- la mancata segnalazione delle postazioni di controllo;
- l'inidoneità della prova fotografica;
-
l'affidamento della gestione dell'apparecchiatura di rilevamento delle infrazioni stradali ad una società privata esterna.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione opposta, depositando documentazione fotografica delle infrazioni rilevate, nonché producendo il certificato di taratura, il verbale di collaudo ed il decreto ministeriale di approvazione del modello di apparecchio utilizzato per la rilevazione della velocità, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 26/2025, pubblicata in data 05.02.2025 e non notificata, il Giudice di Pace di CP_3 rigettava tutti i motivi di opposizione, ritenendoli infondati, confermando l'ordinanza-ingiunzione impugnata e nulla disponendo sulle spese di lite.
Con ricorso in appello del 31.03.2025, notificato il 15.04.2025, la Controparte_1 impugnava la sentenza di primo grado, relativamente al capo della decisione
[...] censurato nell'unico motivo di cui al ricorso, chiedendo, in riforma della sentenza, l'annullamento del provvedimento prefettizio, vinte le spese del doppio grado da distrarsi in favore del procuratore antistatario. pagina 2 di 7 L si costituiva ritualmente in appello con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, CP_4 chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
La causa, documentalmente istruita e pronta per la decisione, veniva rimessa per la discussione orale all'udienza del 09.10.2025 mediante collegamenti audiovisivi a distanza ex art. 127-bis c.p.c.; all'esito, il Giudice dava lettura del dispositivo alle parti collegate da remoto, riservando il deposito della sentenza nei successivi quindici giorni.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Con l'unico motivo di gravame, l'appellante censura la decisione assunta dal Giudice di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto la legittimità dell'accertamento eseguito, sul tratto stradale in questione, con apparecchio di rilevamento della velocità conforme al modello “autorizzato”, ma non “debitamente omologato”, come invece prescrive l'art. 142, comma 6 c.d.s.
1.1 La difesa erariale, al contrario, sostiene la non obbligatorietà della omologazione del dispositivo autovelox approvato, rilevando come lo stesso legislatore mostri di considerare le procedure tecnico- amministrative di “autorizzazione” e di “omologazione” del tutto equivalenti sul piano sostanziale e dunque utilizzabili in via alternativa tra loro;
a sostegno della tesi perorata, produce anche la recente
Circolare del Ministero dell'Interno del 23.01.2015 che recepisce il motivato parere dell'Avvocatura
Generale dello Stato sulla sostanziale identità tra le due procedure, espresso all'indomani dell'indirizzo giurisprudenziale inaugurato da Cass. civ., sez. II, ord. n. 10505/2024.
1.2 Il motivo è fondato.
1.3 Il Giudice di Pace ha mostrato di ritenere sufficiente, ai fini della legittimità dell'accertamento della contestata violazione al C.d.S. (eccesso di velocità), la documentazione prodotta in primo grado dall'Amministrazione opposta (cfr. all. 2 fasc. app.).
È tuttavia pacifico che l'apparecchio autovelox utilizzato per il rilevamento della velocità sul tratto stradale in questione (“Autosc@n Speed” matricola n. 2022.0025), non era omologato ed era stato soltanto approvato con Decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 356 del 18.08.2021 (v. all. 2 cit., pag. 9-13).
1.4 Ciò posto, nel considerare - sia pure implicitamente - l'approvazione dello strumento elettronico di misurazione della velocità dei veicoli del tutto equipollente alla sua omologazione, la decisione impugnata si pone in senso contrario al principio enunciato da Cass. civ., sez. II, ord. n. 10505 del
18.04.2024, la quale ha affermato che “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio "autovelox" approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale pagina 3 di 7 prescritta dall'art. 142, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.”.
1.4 La statuizione - già condivisa dall'indirizzo sezionale di questo Tribunale con le sentenze n. 1144 del
12.09.2024, n. 1422 del 25.10.2024, n. 60 e 61 del 16.01.2025, n. 590 e 591 del 19.05.2025, n. 599 del
20.05.2025, n. 783 del 03.07.2025 e n. 1014 del 20.09.2025 - è stata ribadita dalle successive pronunce conformi della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 20913/2024; Cass. n. 2857/2025; Cass. n. 12924/2025; Cass.
n. 13966/2025; da ultimo, Cass. n. 26521 del 01.10.2025).
In particolare, l'ormai consolidato orientamento si basa su queste considerazioni:
a) letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. prevede, riguardo alla determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, che solo le “apparecchiature debitamente omologate”, forniscono dati da ritenersi “fonti di prova” (la stessa espressione – sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento – si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n.
120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali);
b) il complementare ed esplicativo art. 192 del Regolamento di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n.
495/1992) – il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) – contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: “L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…).” Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: “Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2”. Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che:
pagina 4 di 7 “Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero
e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante”;
c) l'art. 45, comma 6, del c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire
“fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox).
1.5 La , nella memoria di costituzione in appello, non offre argomenti decisivi per Controparte_3 discostarsi dai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel dettaglio, non è persuasiva la tesi per la quale la verifica tecnica di funzionalità dei rilevatori di velocità viene assolta dalla “taratura” e dalle verifiche periodiche di funzionalità, che nella specie sarebbero state correttamente effettuate.
È al contrario evidente, per le ragioni illustrate dalla giurisprudenza di legittimità (qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118, comma 2 disp. att. c.p.c. in quanto vertente sugli stessi principi di diritto), che
“l'esistenza o meno della taratura annuale dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità - che, secondo la rappresentazione dell'ente territoriale, giocherebbe un ruolo decisivo ai fini della legittima verifica del superamento dei limiti di velocità - è cosa diversa e, in rapporto alle difese del soggetto sanzionato, recessiva rispetto alla contemporanea necessità che l'apparecchiatura “autovelox” sia stata
(altresì, approvata e) “omologata” (in questi termini, Cass. n. 12924/2025 in motivazione).
1.6 Inoltre, al contrario di quanto si sostiene nella memoria difensiva in appello, non vi è stato alcun revirement della Corte di Cassazione (si cita in tal senso Cass. n. 2857 del 05.02.2025) con riferimento all'assimilazione tra l'autorizzazione ministeriale ex art. 192, comma 3, Regolamento C.d.S. e l'omologazione prevista dall'art. 142 comma 6 C.d.S., come d'altronde confermano anche i successivi e pagina 5 di 7 più recenti arresti;
l'ordinanza citata, peraltro, non si esprime nel senso indicato dall'opposta, anzi al contrario, dalla lettura della motivazione (p. 3.1), la stessa Corte mostra di presupporre la diversità sostanziale dei due provvedimenti (autorizzazione ed omologazione), limitandosi a rigettare il motivo di ricorso sul rilievo, per inciso, che “l'opponente (…) non aveva dimostrato che nessuna delle due autorizzazioni non si riferisse anche all'omologazione, rilevandosi, altresì, dalla sentenza qui impugnata che già il giudice di pace aveva accertato l'avvenuta omologazione”.
1.7 Quanto, infine, alla tesi sostenuta con la Circolare del Ministero dell'Interno n. 995 del 23.01.2025
(all. 6 fasc. app.), recettiva del parere reso in argomento dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si può dimenticare (richiamando Cass. n. 12924/2025, in motiv.) che, naturalmente, non possono avere un'influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara esegesi basata sulle fonti normative primarie
- le circolari ministeriali, che avallano una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, la quale non trova supporto in fonti primarie. Ed infatti “le circolari ministeriali sono meri atti amministrativi non provvedimentali, che non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all'amministrazione da cui promanano” (tra le più recenti, Cass. n. 23524 /2024).
1.8 In mancanza, dunque, della debita omologazione dello strumento di rilevazione della velocità in questione, non può ritenersi che le risultanze dell'apparecchiatura medesima siano sufficienti a dare prova della violazione contestata.
1.9 Ne consegue che, in totale riforma della sentenza di primo grado, l'ordinanza-ingiunzione n. prot.
M_IT PR PVSPC 00003948 del 06.03.2024 deve essere annullata.
1.10 Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e devono essere poste a carico dell'appellata. Ed invero, premesso che il giudice del merito non è tenuto a motivare sull'insussistenza dei motivi atti a giustificare la compensazione delle spese, allorquando condanni alla refusione delle stesse la parte soccombente (per tutte Cass. n. 26912/2020), nella fattispecie non è ravvisabile l'ipotesi del “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c., atteso che la controversia, fin dal primo grado, si è pienamente svolta nel suddetto quadro di riferimento.
1.11 La liquidazione degli onorari è svolta come nel dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M.
55/2014 e s.m. da ultimo con D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (fino ad €
1.100,00), del rito e delle fasi processuali effettivamente svolte in entrambi i gradi di giudizio (esclusa la fase istruttoria o di trattazione, non essendosi svolta attività dedicata;
v. Cass. n. 10206/2021), con distrazione in favore dell'Avv. Iacovacci, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, sull'appello promosso da
[...] avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 26/2025, depositata Controparte_1 CP_3 in data 05.02.2025, in sua riforma così dispone:
• annulla l'ordinanza-ingiunzione n. prot. n. 00003948 del 06.03.2024 nei Parte_1 confronti della società Controparte_1
• condanna l'appellato soccombente al rimborso in favore dell'appellante Controparte_4 vittorioso delle spese del doppio grado di giudizio, distratte in favore del difensore antistatario
Avv. Roberto Iacovacci, che liquida: - per il primo grado in € 43,00 per esborsi ed € 278,00 per compensi (di cui: € 68,00 fase studio, € 68,00 fase intr., € 142,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per le spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge;
- per il presente grado in € 91,50 per esborsi ed € 515,00 per compensi (di cui: € 210,00 fase studio, € 126,00 fase intr., € 179,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per le spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge;
• visti gli artt. 437, 429, co. 1, 438 e 430 c.p.c., fissa il termine di giorni quindici per il deposito della sentenza.
Così deciso in Pavia, lì 09 ottobre 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
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