Sentenza 12 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di impedimento a comparire, può legittimamente procedersi in contumacia dell'imputato -detenuto per altra causa - allorché tale condizione non risulti dagli atti, sia sconosciuta al giudice e l'imputato, pur potendo, non si sia attivato, con un minimo di diligenza, per comunicarla, posto che l'impossibilità oggettiva a comparire, per essere rilevante, implica l'irresistibilità dell'ostacolo e la prova che l'interessato ha tenuto un comportamento adeguato all'intenzione di superarlo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/10/2006, n. 40292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40292 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 12/10/2006
Dott. DE GRAZIA Benito Romano V. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 1276
Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 002970/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO TA MA NZ, N. IL 20/01/1964;
avverso SENTENZA del 13/10/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPANATO GRAZIANA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PALOMBARINI Giovanni che ha concluso per inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di MILANO confermava la condanna di MA ZO LO TA, pronunciata in giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di BUSTO ARSIZIO, per il delitto di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 1, per avere, in concorso con RI
KA IM, RÀ AN IA, spacciato grammi venti di eroina e grammi tre di cocaina, i primi due vendendola e Lo NO acquistandola e trasportandola sino al suo domicilio sito in LO (Trento) per la successiva rivendita, fatto commesso in LE (NO) e AN (TN) il 29 aprile 2002.
1.1. I giudici di appello reputavano, anzi tutto, insussistente l'invocata nullità dell'udienza del 6 ottobre 2003, celebratasi dinanzi al giudice per le indagini preliminari, e degli atti consecutivi, segnatamente della sentenza di primo grado. L'imputato - che si trovava detenuto per altra causa - aveva lamentato la mancata traduzione all'udienza e sostenuto la conseguente illegittimità dell'ordinanza dichiarativa della contumacia.
Secondo la Corte, invece, lo stato di detenzione non risultava dagli atti, ne' era stato comunicato dal difensore, previamente "sentito", come previsto dall'articolo 420 ter c.p.p., sulla dichiarazione di contumacia.
1.2. La Corte di merito riteneva, poi, destituita di fondamento la questione di incompetenza territoriale riproposta dall'imputato. Affermava, in particolare, che la detenzione e la cessione dello stupefacente erano avvenute in LE;
si trattava, però, di fatti connessi ad altri contestati ai venditori KA RI (detto SS) e AN IA RÀ per i quali era competente l'autorità giudiziaria di BUSTO ARSIZIO.
1.3. I giudici di appello negavano, infine, all'imputato il riconoscimento della circostanza attenuante di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 5, affermando che il fatto aveva ad oggetto sostanze stupefacenti di tipo diverso per quantitativi non modici.
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per mezzo del difensore.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'articolo 420-ter c.p.p., rilevando che dalla sentenza di primo grado risultava che lo status dell'imputato era quello di detenuto, essendo stato il medesimo arrestato il 26 settembre 2002 e posto agli arresti domiciliari il 23 ottobre dello stesso anno.
Detta situazione - osserva il ricorrente - era tale anche all'epoca dell'udienza preliminare tenutasi il 6 ottobre 2003. 2.2. Con il secondo motivo lamenta l'erronea applicazione degli articoli 8, 9 e 16 c.p.p. in materia di competenza per territorio determinata dalla connessione. Ribadisce che il fatto era indicato in imputazione come commesso in LE o in GARDOLO, comunque in località estranee alla competenza territoriale del Tribunale di BUSTO ARSIZIO. A questo deve aggiungersi - secondo il ricorrente - che eventuali ragioni di connessione avrebbero dovuto comportare, per tutti i fatti connessi, il radicamento della competenza del Tribunale di MILANO, non certo quello di BUSTO ARSIZIO.
2.3. Con il terzo motivo si duole della violazione del citato D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 5, e del vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della lieve entità del fatto.
Gli aspetti qualitativi e quantitativi del medesimo imponevano, a suo avviso, il riconoscimento della circostanza attenuante. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato e va rigettato.
3.1. Il primo motivo del ricorso è generico.
Al riguardo occorre osservare che - secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, l'onere di specificare i motivi di ricorso, quando si tratta di questioni processuali, non è assolto con la semplice trattazione della questione, occorrendo invece la specifica allegazione o trascrizione degli atti processuali ai quali la questione si riferisce (cfr. Cass. 6^, 6 marzo 1998, Ripa, RV 210378; Cass. 6^, 12 marzo 2002, Gionta, RV 221352; Cass. 2^, 18 febbraio 1999, Trimboli, RV 212767). Ciò nondimeno, nel caso di specie, la censura è formulata senza alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata.
Mentre la Corte afferma, infatti, che, al momento dell'udienza, non vi era in atti notizia dello stato di detenzione dell'imputato, questi replica affermando che detto stato era comunque già esistente in quel momento.
Ma, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, ciò che conta, perché si proceda legittimamente contumacia dell'imputato, è che la situazione di detenzione (per altra causa) non risulti agli atti e l'imputato non si sia attivato per darne idonea comunicazione al giudice procedente.
Come è noto, la situazione di detenzione dell'imputato impone la sua traduzione in udienza a pena di nullità della medesima ex art. 178 c.p.p., comma 1, lettera c) e art. 179 c.p.p. (v. ex plurimis Cass. 1^, 9 novembre 1994, De Vito, RV 199613). Ne consegue, inevitabilmente, che la mancata traduzione costituisca un legittimo impedimento ai fini dell'articolo 420 ter c.p.p., atteso che l'imputato è certamente impossibilitato a comparire autonomamente.
Se lo stato di detenzione disposto nello stesso procedimento per cui viene celebrata l'udienza preliminare non pone profili interpretativi particolari, più articolata è la questione concernente la rilevanza dello stato di detenzione disposto in altro procedimento. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha sin dall'entrata in vigore del codice del 1988 ritenuto, con riguardo all'articolo 486 c.p.p., che fosse onere dell'imputato comunicare all'autorità
giudiziaria di essere detenuto per altra causa, affinché questa potesse adottare gli opportuni provvedimenti per garantire la sua partecipazione al procedimento, dovendosi ritenere altrimenti non rilevante la situazione (v. ad esempio Cass. 2^, 8 luglio 1992, Rotondo).
La stessa giurisprudenza, peraltro, ha ammesso la rilevanza dell'impedimento anche nel caso in cui lo stato di detenzione risulti agli atti o sia comunque venuto a conoscenza del giudice. Ed in proposito le pronunzie più recenti spiegano come la legge processuale non faccia gravare sull'imputato l'obbligo di comunicare tempestivamente l'impedimento persino nel caso in cui lo stato di detenzione sia prospettato dal difensore "anche soltanto nel corso dell'udienza" (v. Cass. 1^, 21 gennaio 1998, Cariolo, RV 209449;
Cass. 6^, 25 luglio 1997, Prinno, RV 209739; Cass. 1^, 8 ottobre 1992, Birra, RV 191891). In altre parole, la detenzione "per altra causa" costituisce certamente un legittimo impedimento, ma, al contempo, è legittimo che si proceda in contumacia dell'imputato quando detta situazione non risulti agli atti e lo stesso non si sia attivato per darne idonea comunicazione al giudice procedente, non adottando quel minimo di diligenza che avrebbe eliminato ogni ostacolo alla sua partecipazione all'udienza (in proposito si v. anche Cass. 5^, 6 febbraio 1997, Doria, RV 207004). L'apparente inconciliabilità tra i principi affermati trova composizione nell'analisi del concetto di "assoluta impossibilità a comparire". Infatti, se è indubbio che lo stato di detenzione dovrebbe essere ritenuto un impedimento "oggettivo" a comparire - come è nella sostanza delle cose - e come tale rilevante indipendentemente dalla sua sollecita comunicazione al giudice, è altrettanto vero che l'articolo 486 c.p.p. 1930, prima, e l'art. 420 ter c.p.p., ora, non si limitano a valorizzare una situazione oggettiva in quanto tale, ma la selezionano qualificandola attraverso la specificazione del particolare effetto che produce, per l'appunto l'assoluta impossibilità a comparire.
Ebbene, come condivisibilmente affermato da questa Corte, nel carattere che tale impossibilità deve assumere per essere rilevante, non può ritenersi espressa solo l'oggettiva irresistibilità dell'ostacolo che ha impedito la partecipazione dell'imputato - giacché, altrimenti, l'aggettivazione sarebbe stata perfino inutile e iperbolica - ma soprattutto il raggiungimento della prova che questi ha tenuto un contegno sufficiente a impedire che l'impedimento divenga insormontabile.
Non si tratta di considerare rilevante solo l'impedimento incolpevole, come già detto, ma di valutare se l'imputato si sia comportato in modo tale da evitare che questo rendesse, per l'appunto, non più possibile la sua comparizione.
3.2. Il secondo motivo del ricorso è infondato.
Come si è detto (supra 1.2), la Corte di appello ha affermato che la detenzione e la cessione dello stupefacente erano avvenute in LE;
pur tuttavia il fatto era "connesso" ad altri contestati ai venditori KA RI e AN IA RÀ per i quali era competente l'autorità giudiziaria di BUSTO ARSIZIO.
In altre parole, i giudici di appello, ritenuta la connessione, sub specie di continuazione, tra i reati contestati ai fornitori e stabilita, per i medesimi, la competenza territoriale del Tribunale di BUSTTO ARSIZIO, aveva considerato attratto anche il fatto attribuito all'imputato.
Questo principio è condivisibile e la stessa difesa del ricorrente concorda nel ravvisare nel principio della connessione il criterio per l'individuazione del giudice territorialmente competente, ma sostiene che si doveva tenere conto del più grave reato desumibile tra tutti quelli contestati e non solo dei reati contestati agli imputati KA RI e AN IA RÀ.
Questo tipo di argomentazione non ha pregio perché la corte d'appello ha correttamente individuato la connessione sulla base del legame soggettivo con altri imputati, mentre l'indicazione del ricorrente che ravvisa un legame con tutti i soggetti nei cui confronti si procede vorrebbe stabilire una connessione per la sola occasionante di essere inserito in un'ampia indagine che si è sviluppata per più rivoli.
Quanto alla connessione con il reato associativo, questo è stato giudicato separatamente, essendo oggetto di altra indagine.
3.3. Il terzo motivo del ricorso è privo del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, la quale ha peraltro ineccepibilmente desunto l'insussistenza della lieve entità del fatto dalla non modicità del quantitativo di sostanze stupefacenti illegalmente detenute e dalla diversa tipologia delle stesse.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2006