Decreto cautelare 22 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 22 marzo 2023
Ordinanza collegiale 7 aprile 2023
Ordinanza collegiale 12 maggio 2023
Sentenza breve 26 luglio 2023
Sentenza 26 marzo 2026
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- 1. Ponte sullo Stretto di Messina e Corte dei conti: il presidio della legalità finanziaria tra presente e futuroSergio Foà · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 9 dicembre 2025
Sommario: Premessa – 1. La delibera CIPESS oggetto del controllo: il “riavvio” delle attività di programmazione e progettazione dell'opera – 2. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti in funzione prognostica: evitare pregiudizi nella realizzazione dell'opera – 3. Nel merito: le singole censure di illegittimità e il sindacato “rafforzato” (di legalità finanziaria) rispetto alla cognizione del giudice amministrativo – 3.1. Violazione della direttiva 92/43/CE del 21 maggio 1992 (c.d. direttiva Habitat). Tra politica e tecnica - 3.2. Violazione dell'art. 72 della direttiva n. 2014/24/UE (c.d. direttiva Appalti). “Reviviscenza contrattuale” e necessità di nuova procedura …
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Sommario: Premessa – 1. La delibera CIPESS oggetto del controllo: il “riavvio” delle attività di programmazione e progettazione dell'opera – 2. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti in funzione prognostica: evitare pregiudizi nella realizzazione dell'opera – 3. Nel merito: le singole censure di illegittimità e il sindacato “rafforzato” (di legalità finanziaria) rispetto alla cognizione del giudice amministrativo – 3.1. Violazione della direttiva 92/43/CE del 21 maggio 1992 (c.d. direttiva Habitat). Tra politica e tecnica - 3.2. Violazione dell'art. 72 della direttiva n. 2014/24/UE (c.d. direttiva Appalti). “Reviviscenza contrattuale” e necessità di nuova procedura …
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Sommario: Premessa – 1. La delibera CIPESS oggetto del controllo: il “riavvio” delle attività di programmazione e progettazione dell'opera – 2. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti in funzione prognostica: evitare pregiudizi nella realizzazione dell'opera – 3. Nel merito: le singole censure di illegittimità e il sindacato “rafforzato” (di legalità finanziaria) rispetto alla cognizione del giudice amministrativo – 3.1. Violazione della direttiva 92/43/CE del 21 maggio 1992 (c.d. direttiva Habitat). Tra politica e tecnica - 3.2. Violazione dell'art. 72 della direttiva n. 2014/24/UE (c.d. direttiva Appalti). “Reviviscenza contrattuale” e necessità di nuova procedura …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02072/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00940/2023 REG.RIC.
N. 03231/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 940 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Reload s.p.a. (già OD s.p.a.), in proprio e nella qualità di capofila mandataria dell’Associazione Temporanea di Scopo con Ak-12 s.r.l. e Cerict s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti Antonio Brancaccio e Alberto La Gloria, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Enrico Bonelli in Napoli, via Melisurgo n. 23, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. AR Vittoria de Gennaro, dell’Avvocatura Regionale, con domicilio fisico eletto presso la sede dell’Ente in Napoli, Via Santa Lucia n. 81, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Commissione Europea - Ufficio di Rappresentanza in Italia - non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 3231 del 2024, proposto da Reload s.p.a. (già OD s.p.a.), in proprio e nella qualità di capofila mandataria dell’Associazione Temporanea di Scopo con Ak-12 s.r.l. e Cerict s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti Antonio Brancaccio e Alberto La Gloria, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Enrico Bonelli in Napoli, via Melisurgo n. 23, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. AR Vittoria de Gennaro, dell’Avvocatura Regionale, con domicilio fisico eletto presso la sede dell’Ente in Napoli, Via Santa Lucia n. 81, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Commissione Europea - Ufficio di Rappresentanza in Italia - non costituita in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 940 del 2023:
quanto al ricorso introduttivo:
“a) del decreto dirigenziale n. 5 del 13.1.2023, a firma del Dirigente ad interim della UOD 50.10.05 Startup Innovative ed Economia Digitale - Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione della Giunta Regionale della Campania, con il quale è stata revocata l’ammissione a finanziamento e la concessione del contributo, già assunte con precedente D.D. n. 645 del 30.10.2018 in favore dell’Associazione Temporanea di Scopo tra le società “OD s.p.a.” (ora società “Reload s.p.a.”), “AK-12 s.r.l.” e “CERICT s.c.a.r.l.” per la realizzazione del progetto “MYWAY2GO” di importo pari ad € 1.047.548,80 e, per l’effetto, è stata intimata ai beneficiari, tra loro coobbligati in solido, la restituzione delle somme che sarebbero state indebitamente percepite pari a complessivi € 942.793,92, oltre interessi legali;
b) della relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento prot. n. VE/2023/0000011 del 12.1.2023, richiamata nel decreto dirigenziale di revoca, atto non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;
c) della relazione finale di audit della Commissione Europea prot. n. ARES/2022/6485966 del 20.9.2022, richiamata nel decreto dirigenziale di revoca, atto non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;
d) della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo (ex art. 21 quinquies L. n. 241/1990) prot. n. PG/2022/0564218 del 15.11.2022, a firma dello stesso Dirigente;
e) di ogni altro atto e/o provvedimento istruttorio assunto e/o acquisito dalla Regione Campania nel corso del procedimento di revoca, atti non conosciuti, con espressa riserva di motivi aggiunti;
f) della nota operativa per la restituzione delle somme revocate e di escussione della polizza fideiussoria (per l’importo garantito di € 419.020,00) prot. n. PG/2023/0028891 del 19.1.2023, a firma dello stesso Dirigente;
g) dell’ulteriore nota di sollecito alla restituzione dell’importo garantito prot. n. PG/2023/0069801 dell’8.2.2023, a firma dello stesso Dirigente;
h) ove e per quanto occorra, del provvedimento di diniego dell’istanza di accesso agli atti (presentata dalla società ricorrente in data 24.11.2022) prot. n. PG/2023/0003970 del 3.1.2023, a firma dello stesso Dirigente, nella parte in cui ha, altresì, ritenuto “non accoglibili” le controdeduzioni della stessa società;
i) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali;”
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 18 maggio 2023:
“a) della relazione finale di audit della Commissione Europea prot. n. Ares (2022)6485966 del 20.9.2022, richiamata nell’impugnato decreto dirigenziale di revoca del contributo, conosciuta solo in data 17.3.2023 a mezzo del suo deposito nel presente giudizio da parte dell’Avvocatura Regionale;
b) della relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento prot. n. VE/2023/0000011 del 12.1.2023, richiamata nell’impugnato decreto dirigenziale di revoca del contributo, conosciuta solo in data 8.5.2023 a mezzo del suo deposito da parte dell’Avvocatura Regionale nel connesso giudizio in materia di accesso agli atti (R.G. n. 769/2023);
c) della relazione provvisoria di audit della Commissione Europea prot. n. Ares (2012)4252721 del 30.6.2021, richiamata nel frontespizio della relazione di cui al precedente punto a), atto non atto non conosciuto, con espressa riserva di ulteriori motivi aggiunti;
d) di ogni altro atto e/o provvedimento istruttorio assunto e/o acquisito dalla Regione Campania nel corso del procedimento di revoca, atti non conosciuti, con espressa riserva di ulteriori motivi aggiunti;
e) ove e per quanto occorra e se lesive, delle note di risposta della Regione Campania ai revisori della Commissione Europea prot. n. Ares (2021)4862541 del 29.7.2021, prot. n. Ares (2021)6489998 del 21.10.2021 e prot. n. Ares (2021)7404918 dell’1.12.2021, richiamate nel frontespizio e/o nel corpo della relazione di cui al precedente punto a), atti non conosciuti, con espressa riserva di ulteriori motivi aggiunti;
f) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali.”
quanto al ricorso n. 3231 del 2024:
per la riassunzione ex art. 105, comma 3, c.p.a. del giudizio R.G. n. 940/2023 per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
“a) del decreto dirigenziale n. 5 del 13.1.2023, a firma del Dirigente ad interim della UOD 50.10.05 Startup Innovative ed Economia Digitale - Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione della Giunta Regionale della Campania, con il quale è stata revocata l’ammissione a finanziamento e la concessione del contributo, già assunte con precedente D.D. n. 645 del 30.10.2018 in favore dell’Associazione Temporanea di Scopo tra le società “OD s.p.a.” (ora società “Reload s.p.a.”), “AK-12 s.r.l.” e “CERICT s.c.a.r.l.” per la realizzazione del progetto “MYWAY2GO” di importo pari ad € 1.047.548,80 e, per l’effetto, è stata intimata ai beneficiari, tra loro coobbligati in solido, la restituzione delle somme che sarebbero state indebitamente percepite pari a complessivi € 942.793,92, oltre interessi legali;
b) della relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento prot. n. VE/2023/0000011 del 12.1.2023, richiamata nel decreto dirigenziale di revoca, atto non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;
c) della relazione finale di audit della Commissione Europea prot. n. ARES/2022/6485966 del 20.9.2022, richiamata nel decreto dirigenziale di revoca, atto non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;
d) della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo (ex art. 21 quinquies L. n. 241/1990) prot. n. PG/2022/0564218 del 15.11.2022, a firma dello stesso Dirigente;
e) di ogni altro atto e/o provvedimento istruttorio assunto e/o acquisito dalla Regione Campania nel corso del procedimento di revoca, atti non conosciuti, con espressa riserva di motivi aggiunti;
f) della nota operativa per la restituzione delle somme revocate e di escussione della polizza fideiussoria (per l’importo garantito di € 419.020,00) prot. n. PG/2023/0028891 del 19.1.2023, a firma dello stesso Dirigente;
g) dell’ulteriore nota di sollecito alla restituzione dell’importo garantito prot. n. PG/2023/0069801 dell’8.2.2023, a firma dello stesso Dirigente;
h) ove e per quanto occorra, del provvedimento di diniego dell’istanza di accesso agli atti (presentata dalla società ricorrente in data 24.11.2022) prot. n. PG/2023/0003970 del 3.1.2023, a firma dello stesso Dirigente, nella parte in cui ha, altresì, ritenuto “non accoglibili” le controdeduzioni della stessa società;
i) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali;”
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 18 maggio 2023:
“a) della relazione finale di audit della Commissione Europea prot. n. Ares (2022)6485966 del 20.9.2022, richiamata nell’impugnato decreto dirigenziale di revoca del contributo, conosciuta solo in data 17.3.2023 a mezzo del suo deposito nel presente giudizio da parte dell’Avvocatura Regionale;
b) della relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento prot. n. VE/2023/0000011 del 12.1.2023, richiamata nell’impugnato decreto dirigenziale di revoca del contributo, conosciuta solo in data 8.5.2023 a mezzo del suo deposito da parte dell’Avvocatura Regionale nel connesso giudizio in materia di accesso agli atti (R.G. n. 769/2023);
c) della relazione provvisoria di audit della Commissione Europea prot. n. Ares (2012)4252721 del 30.6.2021, richiamata nel frontespizio della relazione di cui al precedente punto a), atto non atto non conosciuto, con espressa riserva di ulteriori motivi aggiunti;
d) di ogni altro atto e/o provvedimento istruttorio assunto e/o acquisito dalla Regione Campania nel corso del procedimento di revoca, atti non conosciuti, con espressa riserva di ulteriori motivi aggiunti;
e) ove e per quanto occorra e se lesive, delle note di risposta della Regione Campania ai revisori della Commissione Europea prot. n. Ares (2021)4862541 del 29.7.2021, prot. n. Ares (2021)6489998 del 21.10.2021 e prot. n. Ares (2021)7404918 dell’1.12.2021, richiamate nel frontespizio e/o nel corpo della relazione di cui al precedente punto a), atti non conosciuti, con espressa riserva di ulteriori motivi aggiunti;
f) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali.”
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania nel ricorso n. 940 del 2023;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania nel ricorso n. 3231 del 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa LB IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo, depositato il 21 febbraio 2023, assunto al numero di registro generale n. 940 del 2023, la Reload s.p.a. (già OD s.p.a.), in proprio e nella qualità di capofila mandataria dell’Associazione Temporanea di Scopo con Ak-12 s.r.l. e Cerict s.c.a.r.l., ha chiesto l’annullamento “a) del decreto dirigenziale n. 5 del 13.1.2023, a firma del Dirigente ad interim della UOD 50.10.05 Startup Innovative ed Economia Digitale - Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione della Giunta Regionale della Campania, con il quale è stata revocata l’ammissione a finanziamento e la concessione del contributo, già assunte con precedente D.D. n. 645 del 30.10.2018 in favore dell’Associazione Temporanea di Scopo tra le società “OD s.p.a.” (ora società “Reload s.p.a.”), “AK-12 s.r.l.” e “CERICT s.c.a.r.l.” per la realizzazione del progetto “MYWAY2GO” di importo pari ad € 1.047.548,80 e, per l’effetto, è stata intimata ai beneficiari, tra loro coobbligati in solido, la restituzione delle somme che sarebbero state indebitamente percepite pari a complessivi € 942.793,92, oltre interessi legali;
b) della relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento prot. n. VE/2023/0000011 del 12.1.2023, richiamata nel decreto dirigenziale di revoca, atto non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;
c) della relazione finale di audit della Commissione Europea prot. n. ARES/2022/6485966 del 20.9.2022, richiamata nel decreto dirigenziale di revoca, atto non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;
d) della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo (ex art. 21 quinquies L. n. 241/1990) prot. n. PG/2022/0564218 del 15.11.2022, a firma dello stesso Dirigente;
e) di ogni altro atto e/o provvedimento istruttorio assunto e/o acquisito dalla Regione Campania nel corso del procedimento di revoca, atti non conosciuti, con espressa riserva di motivi aggiunti;
f) della nota operativa per la restituzione delle somme revocate e di escussione della polizza fideiussoria (per l’importo garantito di € 419.020,00) prot. n. PG/2023/0028891 del 19.1.2023, a firma dello stesso Dirigente;
g) dell’ulteriore nota di sollecito alla restituzione dell’importo garantito prot. n. PG/2023/0069801 dell’8.2.2023, a firma dello stesso Dirigente;
h) ove e per quanto occorra, del provvedimento di diniego dell’istanza di accesso agli atti (presentata dalla società ricorrente in data 24.11.2022) prot. n. PG/2023/0003970 del 3.1.2023, a firma dello stesso Dirigente, nella parte in cui ha, altresì, ritenuto “non accoglibili” le controdeduzioni della stessa società;
i) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali;”.
Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 18 maggio 2023, la società ricorrente ha chiesto altresì l’annullamento “a) della relazione finale di audit della Commissione Europea prot. n. Ares (2022)6485966 del 20.9.2022, richiamata nell’impugnato decreto dirigenziale di revoca del contributo, conosciuta solo in data 17.3.2023 a mezzo del suo deposito nel presente giudizio da parte dell’Avvocatura Regionale;
b) della relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento prot. n. VE/2023/0000011 del 12.1.2023, richiamata nell’impugnato decreto dirigenziale di revoca del contributo, conosciuta solo in data 8.5.2023 a mezzo del suo deposito da parte dell’Avvocatura Regionale nel connesso giudizio in materia di accesso agli atti (R.G. n. 769/2023);
c) della relazione provvisoria di audit della Commissione Europea prot. n. Ares (2012)4252721 del 30.6.2021, richiamata nel frontespizio della relazione di cui al precedente punto a), atto non atto non conosciuto, con espressa riserva di ulteriori motivi aggiunti;
d) di ogni altro atto e/o provvedimento istruttorio assunto e/o acquisito dalla Regione Campania nel corso del procedimento di revoca, atti non conosciuti, con espressa riserva di ulteriori motivi aggiunti;
e) ove e per quanto occorra e se lesive, delle note di risposta della Regione Campania ai revisori della Commissione Europea prot. n. Ares (2021)4862541 del 29.7.2021, prot. n. Ares (2021)6489998 del 21.10.2021 e prot. n. Ares (2021)7404918 dell’1.12.2021, richiamate nel frontespizio e/o nel corpo della relazione di cui al precedente punto a), atti non conosciuti, con espressa riserva di ulteriori motivi aggiunti;
f) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali.”.
Con sentenza n. 4478 del 26 luglio 2023 questa Sezione “ attesa la competenza giurisdizionale esclusiva del giudice dell’Unione a conoscere di tutti gli atti del procedimento, anche di quelli dell’autorità nazionale ”, ha dichiarato il ricorso inammissibile “ rilevandosi la competenza esclusiva degli organi di giustizia dell’Unione ai sensi dei Trattati (TFUE). ”.
Con sentenza n. 4468 del 20 maggio 2024 la Sezione V del Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto avverso la suddetta sentenza e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, ha annullato la sentenza impugnata, e ha rimesso la causa a questo giudice di primo grado, a norma dell’art. 105 c.p.a..
Con autonomo ricorso, tempestivamente notificato il 27 giugno 2024 e depositato in data 3 luglio 2024, assunto al numero di registro generale 3231 del 2024, la Reload s.p.a. (già OD s.p.a.), in proprio e nella qualità di capofila mandataria dell’Associazione Temporanea di Scopo con Ak-12 s.r.l. e Cerict s.c.a.r.l., ha riassunto, ex art. 105, comma 3, c.p.a., il suddetto processo, ed ha chiesto l’annullamento dei medesimi atti sopra richiamati e specificati in epigrafe, di cui al ricorso introduttivo ed al ricorso per motivi aggiunti.
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale regionale n. 5 del 13 gennaio 2023, con il quale era stata revocata l’ammissione a finanziamento e la concessione del contributo all’Associazione Temporanea di Scopo tra le società “OD s.p.a.” (ora società “Reload s.p.a.”), “AK-12 s.r.l.” e “CERICT s.c.a.r.l.” per la realizzazione del progetto “MYWAY2GO” di importo pari ad € 1.047.548,80 e, per l’effetto, era stata intimata ai beneficiari, coobbligati in solido, la restituzione delle somme che sarebbero state indebitamente percepite, pari a complessivi € 942.793,92, oltre interessi legali; ha chiesto altresì l’annullamento degli altri atti specificati in epigrafe.
Con ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato i medesimi atti del ricorso introduttivo nonché quelli ulteriori specificati in epigrafe ed ha dedotto ulteriori specifiche censure all’esito della conoscenza, in particolare, della relazione finale di audit della Commissione Europea prot. n. Ares (2022)6485966 del 20 settembre 2022, impugnata con il ricorso introduttivo in quanto richiamata nell’impugnato decreto dirigenziale di revoca del contributo, ma conosciuta solo in data 17 marzo 2023 a mezzo del suo deposito nel presente giudizio da parte dell’Avvocatura Regionale, nonché della relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento prot. n. VE/2023/0000011 del 12 gennaio 2023, anch’essa richiamata nell’impugnato decreto dirigenziale di revoca del contributo, ma conosciuta solo in data 8 maggio 2023, a mezzo del suo deposito da parte dell’Avvocatura Regionale nel connesso giudizio in materia di accesso agli atti (R.G. n. 769/2023).
La OD s.p.a. (ora, Reload s.p.a., per effetto della modificazione della propria ragione sociale) aveva partecipato, quale impresa proponente e capofila mandataria dell’ATI di scopo con le società “AK-12 s.r.l.” e CERICT s.c. a r.l., all’avviso pubblico per “ il sostegno alle imprese campane nella realizzazione di studi di fattibilità (fase 1) e progetti di trasferimento tccnologico (fase 2) coerenti con la RIS3 ” approvato dalla Regione Campania con decreto dirigenziale del 21 maggio 2018.
Il progetto presentato dalla società OD (denominato “MYWAY2GO”) era stato inserito nell’elenco dei progetti ammissibili della fase 2 approvato con decreto dirigenziale n. 532 del 10 ottobre 2018. Con successivo decreto dirigenziale n. 645 del 30 ottobre 2018 la OD s.p.a., quale capofila dell’ATI di scopo, era risultata assegnataria di un contributo complessivo pari ad € 1.047.548,80 per il progetto ammesso a finanziamento, di cui è poi stato erogato un importo di € 942.793,92. Il progetto, nel corso degli anni successivi, era stato regolarmente realizzato, contabilizzato e ultimato, residuando solo il pagamento dell’ultima quota a saldo del contributo concesso.
Con nota del 15 novembre 2022 era stato avviato il procedimento di revoca del contributo approvato con determinazione dirigenziale n. 645 del 30 ottobre 2018, motivato con riguardo alla ritenuta impossidenza dell’originario requisito soggettivo da parte della capofila OD s.p.a., che avrebbe erroneamente dichiarato, al momento della domanda di partecipazione del 5 luglio 2018, di essere una “media impresa” (PMI), e cioè di non superare la soglia dimensionale di 250 unità lavorative. E’ poi intervenuto il provvedimento di revoca dell’ammissione a finanziamento e di concessione del contributo, motivato sulla base di due criticità: la prima sull’assunto che, come emerso in sede di audit con i revisori della Commissione europea, la società OD non avrebbe soddisfatto le condizioni per essere considerata una PMI, disponendo di oltre 250 unità lavorative, e la seconda, contestata direttamente dalla Regione Campania, che, a seguito degli approfondimenti in merito a quanto sopra emerso in sede di audit, aveva contestato il comportamento omissivo della OD s.p.a. relativamente ad operazioni e variazioni societarie, sia prima che dopo il provvedimento di concessione del contributo, emerse a seguito di verifiche d’ufficio di estrazione di visure camerali storiche; in particolare, come rappresentato nella comunicazione di avvio del procedimento, depositata in giudizio, parte resistente aveva ritenuto che nel corso del 2018, prima della presentazione della domanda, il proponente aveva proceduto alla costituzione di nuove società finalizzate a operazioni straordinarie e tali circostanze rappresentavano la causa dell’incremento del dato degli occupati oltre i limiti fissati dalla normativa e, conseguentemente, della perdita del requisito di PMI.
A sostegno del ricorso introduttivo sono state dedotte le seguenti censure: I- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 6.5.2003 N. 361, DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PROUTTIVE DEL 18.4.2005, DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 18.12.2012 N. 838, DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA 17.6.2014 N. 651 E DELLA GUIDA DELL’UTENTE ALLA DEFINIZIONE DI PMI - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 2, 3, 7, 10 BIS, 21 QUINQUIES E 21 NONIES L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I: ART. 24, 97, 111 E 113 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO - PERPLESSITÀ - ABNORMITÀ - SVIAMENTO) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
Parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento di revoca, impugnato per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per violazione del diritto di difesa, in quanto la Regione Campania le aveva contestato la impossidenza del requisito (del numero delle unità lavorative per anno o ULA) per poter essere classificata come media impresa (PMI), ma si sarebbe limitata ad affermare tale circostanza, senza spiegare in che modo e sulla base di quale calcolo dimensionale sarebbe giunta a tale conclusione. Ha rappresentato di avere espressamente chiesto alla Regione, con controdeduzioni procedimentali del 24 novembre 2022, di chiarire la contestazione e di fornirle la documentazione dell’audit con la Commissione Europea, al fine di poter meglio articolare le proprie argomentazioni difensive. Considerato che l’accesso agli atti era stato denegato con provvedimento prot. n. PG/2023/0003970 del 3 gennaio 2023, oggetto di impugnazione con autonomo ricorso dinanzi a questo Tribunale, si è comunque riservata di proporre ricorso per motivi aggiunti all’esito dell’auspicato accoglimento del suddetto ricorso, ferma restando la deduzione della carenza di motivazione della decisione impugnata.
II- VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 2, 3, 7, 10 BIS, 21 QUINQUIES E 21 NONIES L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I: ART. 24, 97, 111 E 113 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO - PERPLESSITÀ - ABNORMITÀ - SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
Ad avviso di parte ricorrente il provvedimento di revoca impugnato sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990. Premesso che, in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, aveva presentato le proprie controdeduzioni (con P.E.C. del 24 novembre 2022, prot. n. PG/2022/0585506 del 25 novembre 2022) mediante uno scritto difensivo estremamente dettagliato e documentato, con il quale, anche a mezzo dell’allegazione dei prospetti di calcolo redatti ai sensi del D.M. 18 aprile 2005, aveva comprovato la possidenza del requisito dimensionale dell’impresa in conformità alla vigente normativa di settore, ha lamentato che parte resistente, nel provvedimento finale, si sarebbe limitata ad affermare che “ non risultano accoglibili le controdeduzioni offerte dalla Reload s.p.a. già OD s.p.a. (…), che cedono rispetto alla necessaria e, ad oggi, improcrastinabile attuazione delle misure correttive e raccomandazioni imposte dalla Commissione Europea ” e, pertanto, non avrebbe dato conto e ragione delle osservazioni da essa società prodotte. Inoltre, parte resistente avrebbe ulteriormente violato l’art. 10 bis L. n. 241/1990, in quanto, dopo la presentazione delle controdeduzioni, aveva acquisito un’ulteriore relazione istruttoria (prot. n. VE/2023/0000011 del 12 gennaio 2023), richiamata nel provvedimento impugnato assunto il giorno successivo e non comunicata previamente ad essa società ricorrente.
III- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 6.5.2003 N. 361, DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PROUTTIVE DEL 18.4.2005, DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 18.12.2012 N. 838, DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA 17.6.2014 N. 651 E DELLA GUIDA DELL’UTENTE ALLA DEFINIZIONE DI PMI - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 2, 3, 7, 10 BIS, 21 QUINQUIES E 21 NONIES L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I: ART. 24, 97, 111 E 113 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO - PERPLESSITÀ - ABNORMITÀ - SVIAMENTO) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
Nel merito delle contestazioni regionali, come formulate nell’impugnato decreto di revoca, parte ricorrente ha, innanzitutto, dedotto la manifesta erroneità e illegittimità della prima “criticità” ivi espressa e, cioè, che la società OD s.p.a. non avrebbe soddisfatto le condizioni per essere considerata una media impresa (PMI) perché avrebbe avuto oltre 250 ULA (o unità lavorative per anno), con conseguente irregolarità dell’aiuto concessole.
Come già rappresentato nel primo motivo di ricorso, tale contestazione sarebbe perplessa e immotivata, non avendo l’Ufficio Regionale mai concretamente spiegato perché e in che modo - dagli atti della procedura di audit intercorsa tra la Regione Campania e la Commissione Europea - sarebbe emergerso che la società OD s.p.a. aveva superato il prescritto limite dimensionale all’atto della presentazione della domanda di partecipazione (5 luglio 2018).
In particolare si tratterebbe di una circostanza estremamente rilevante ai fini di causa, in quanto i calcoli necessari per potersi dire effettivamente superata la soglia dimensionale di 250 ULA discenderebbero dall’applicazione di una complessa normativa comunitaria e nazionale (la Raccomandazione della Commissione Europea 6 maggio 2003 n. 361, il D.M. 18 aprile 2005, la Decisione della Commissione Europea 18 dicembre 2012 n. 838, il Regolamento della Commissione Europea 17 giugno 2014 n. 651, la Guida dell’Utente alla definizione di PMI). Pertanto avrebbero dovuto essere puntualmente illustrati e dimostrati dall’Amministrazione regionale.
Al riguardo parte ricorrente ha lamentato che la società OD s.p.a. (oggi Reload s.p.a.) avrebbe correttamente dichiarato, al momento della presentazione della domanda di partecipazione in data 5 luglio 2018, di essere una media impresa (PMI).
In particolare ha sostenuto che, ai sensi dell’ordinamento vigente, nella specie, poiché la domanda di partecipazione era stata presentata in data 5 luglio 2018, il dato relativo al numero dei lavoratori impiegati avrebbe dovuto essere desunto dall’ultimo esercizio contabile chiuso a bilancio (quello del 2017) e, ove dallo stesso fosse emerso il superamento della soglia dimensionale delle 250 ULA, avrebbe dovuto essere preso in considerazione anche il precedente esercizio contabile (quello del 2016), onde potersi verificare, alla stregua della normativa comunitaria, se il superamento fosse avvenuto per due esercizi consecutivi. Solo in tale ultimo caso l’impresa avrebbe potuto dirsi effettivamente non appartenente alla categoria delle PMI. Ebbene, come comprovato a mezzo della “ dichiarazione della dimensione di impresa ” del 18 novembre 2022, resa dall’Amministratore Delegato ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, con allegati prospetti per il calcolo dei parametri dimensionali redatti ai sensi del D.M. 18 aprile 2005, comprensivi anche delle imprese associate e collegate, che era stata prodotta alla Regione Campania unitamente alle controdeduzioni del 24 novembre 2022, emergerebbe che la società OD s.p.a., pur avendo registrato un numero di ULA pari a 316,74 per l’esercizio finanziario 2017, aveva tuttavia registrato un numero di ULA pari a 162,5 per l’esercizio finanziario 2016. La soglia dimensionale di 250 ULA non era stata, pertanto, superata per due esercizi finanziari consecutivi e, quindi, la società OD s.p.a. ben avrebbe potuto dichiarare, alla data del 5 luglio 2018, di essere una media impresa (PMI).
Ad avviso di parte ricorrente non avrebbe rilevanza la circostanza, contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento del 15 novembre 2022, per la quale la società OD s.p.a., nel corso del 2018, prima di presentare la domanda di partecipazione, aveva proceduto alla “ costituzione di due nuove società finalizzata ad operazioni straordinari e” (che, in tesi, avrebbe determinato l’incremento del numero degli occupati e la perdita del requisito di PMI). Al riguardo, premesso che in data 28 maggio 2018, con atto notarile rep. n. 4327, aveva provveduto alla costituzione della società “Next-Era Prime s.r.l.” (con sede in Napoli), sottoscrivendone l’intero capitale sociale di € 10.000,00, e in data 4 giugno 2018, con atto notarile rep. n. 4351, aveva provveduto alla costituzione della società “OD Net s.r.l.”, sottoscrivendone, anche in tal caso, l’intero capitale sociale di € 10.000,00, parte ricorrente ha sostenuto che tali operazioni sarebbero state di per sé ininfluenti ai fini del calcolo dimensionale della società OD s.p.a. alla data del 5 luglio 2018 di presentazione della domanda di partecipazione, in quanto le due società neocostituite non avevano ancora chiuso il primo bilancio sociale e avevano un numero di dipendenti pari a zero.
IV- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 6.5.2003 N. 361, DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PROUTTIVE DEL 18.4.2005, DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 18.12.2012 N. 838, DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA 17.6.2014 N. 651 E DELLA GUIDA DELL’UTENTE ALLA DEFINIZIONE DI PMI - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 2, 3, 7, 10 BIS, 21 QUINQUIES E 21 NONIES L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I: ART. 24, 97, 111 E 113 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO - PERPLESSITÀ - ABNORMITÀ - SVIAMENTO) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
La società ricorrente ha altresì lamentato che sarebbe erronea e illegittima anche la seconda “criticità” contestata dalla Regione Campania nel provvedimento impugnato che, sempre in maniera ritenuta perplessa ed apodittica, aveva contestato un “ comportamento omissivo della OD s.p.a. relativamente a numerose operazioni e variazioni societarie, sia ante che post decreto dirigenziale di concessione del contributo ”, che sarebbero emerse a seguito di verifiche di ufficio e di estrazione di visure camerali storiche.
In particolare, ha sostenuto di avere correttamente dichiarato al momento della presentazione della domanda di partecipazione, in data 5 luglio 2018, di essere una media impresa (PMI) e di non avere mai perso tale requisito soggettivo di partecipazione neanche successivamente, e pertanto non sarebbe venuta meno ai suoi obblighi informativi e/o di comunicazione nel corso del successivo rapporto con la Regione. Inoltre parte resistente non le avrebbe mai rappresentato quali sarebbero state, precisamente, le “ numerose operazioni e variazioni societarie ” che le erano state imputate, e che sarebbero emerse da verifiche d’ufficio e dai dati camerali, con la conseguenza che essa società non avrebbe potuto difendersi, in quanto non sarebbe stata messa in condizione di conoscere l’esatto ambito oggettivo della contestazione a suo carico. Inoltre, rispetto a quanto contestato con la comunicazione di avvio del procedimento, con la quale si erano segnalate delle operazioni societarie anteriori al decreto dirigenziale di concessione del contributo, con il provvedimento di revoca impugnato erano state richiamate anche vicende societarie posteriori allo stesso decreto che, parimenti, non sarebbero state chiarite e illustrate dalla Regione. Ciò con conseguente illegittima “novazione” della contestazione.
V- ILLEGITTIMITA’ DERIVATA DEI SUCCESSIVI ATTI REGIONALI CON I QUALI SI È ESCUSSA LA POLIZZA FIDEIUSSORIA E SI È SOLLECITATA L’IMMEDIATA RESTITUZIONE DELL’IMPORTO GARANTITO.
Parte ricorrente ha lamentato che i vizi dedotti si estenderebbero, in via derivata, anche alla successiva nota regionale (prot. n. PG/2023/0028891 del 19 gennaio 2023) con la quale era stata chiesta l’immediata restituzione delle somme revocate ed era stata escussa la polizza fideiussoria n. 1366067 del 18 dicembre 2018 (per l’importo garantito di € 419.020,00), e all’ulteriore nota di sollecito (prot. n. PG/2023/0069801 dell’8 febbraio 2023) per la restituzione dell’importo garantito; nonché, ove e per quanto occorrente, anche al provvedimento di diniego dell’istanza di accesso agli atti (prot. n. PG/2023/0003970 del 3 gennaio 2023) già impugnato con ricorso ex art. 116 c.p.a. (R.G. n. 769/2023), nella parte in cui erano state ritenute “ non accoglibili ” le controdeduzioni di essa società ricorrente.
A sostegno del ricorso per motivi aggiunti sono state, poi. dedotte le seguenti censure: I- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 6.5.2003 N. 361, DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PROUTTIVE DEL 18.4.2005, DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 18.12.2012 N. 838, DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA 17.6.2014 N. 651 E DELLA GUIDA DELL’UTENTE ALLA DEFINIZIONE DI PMI - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 2, 3, 7, 10 BIS, 21 QUINQUIES E 21 NONIES L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I: ARTT. 24, 97, 111 E 113 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO - PERPLESSITÀ - ABNORMITÀ - SVIAMENTO) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
Parte ricorrente ha rappresentato che, a seguito della conoscenza degli atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti, emergerebbe l’erroneità e infondatezza della contestazione regionale per la quale la società OD s.p.a. non avrebbe soddisfatto le condizioni per essere considerata una media impresa (PMI), ovvero avrebbe avuto oltre 250 ULA (unità lavorative per anno).
Il primo errore riguarderebbe la violazione del dato normativo vigente. In particolare parte ricorrente ha lamentato che, dall’avvenuta conoscenza della relazione finale di audit, risulterebbe violato anche il paragrafo 1.1.3.1, numero 6, lettera e), della Decisione della Commissione n. 838/2012 (che ha adottato le regole per la verifica dell’esistenza e dello status giuridico delle PMI) che, de jure , avrebbe dovuto condurre alla piena conferma della qualificazione della società OD s.p.a. come media impresa. Ad avviso di parte ricorrente, anche laddove il dato dimensionale emergente dal bilancio di esercizio 2017 avesse comportato il superamento del numero di 250 ULA, sia i revisori della Commissione Europea che la Regione Campania avrebbero dovuto correttamente e conseguentemente applicare il paragrafo 1.1.3.1, numero 6, lettera e), della Decisione della Commissione n. 838/2012 che, da un lato conferma che “ secondo l’articolo 4, paragrafo 2, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE, lo status di PMI si perde solo dopo aver superato i massimali di cui all’articolo 2 della raccomandazione per due esercizi contabili consecutivi; ” e dall’altro, soprattutto, specifica che “ pertanto, i richiedenti la cui validazione come PMI è stata rifiutata per aver superato i massimali di cui all’articolo 2 della raccomandazione 2003/361/CE nell’ultimo esercizio contabile, potranno ricevere la validazione se dimostrano che i massimali non sono stati raggiunti nel penultimo esercizio ”. Pertanto i due bilanci di esercizio consecutivi da prendere in considerazione ai fini della verifica dello stato di PMI della società OD s.p.a. avrebbero dovuto essere, de jure , il 2017 (ultimo esercizio) e il 2016 (penultimo esercizio). Al riguardo parte ricorrente ha specificato di avere inviato alla Regione Campania tutti i dati relativi all’esercizio 2017 e all’esercizio 2016, e che, inspiegabilmente, la medesima Regione non aveva tenuto conto di tale decisiva e dirimente circostanza, già evidenziata con il terzo motivo del ricorso introduttivo; inoltre nella risposta del 29 luglio 2021 non avrebbe rappresentato ai revisori della Commissione che dati del bilancio di esercizio 2016, che aveva acquisito già in data 18 maggio 2021, dimostravano che non si era verificato il superamento della soglia dimensionale per due esercizi contabili consecutivi e cioè per il 2017 per il 2016. Peraltro comunque gli stessi revisori avrebbero dovuto conoscere la normativa e non avrebbero quindi potuto affermare che la OD s.p.a. - al momento della sottoscrizione della convenzione, sulla base dei dati del bilancio di esercizio 2017, facesse già parte di gruppo di imprese con oltre 250 ULA. Inoltre, dalla documentazione successivamente conosciuta - relazione finale di audit del 20 settembre 2022 e tenore delle interlocuzioni intercorse con la Regione Campania ivi richiamate - emergerebbe che era stato preso in considerazione soltanto il bilancio di esercizio 2017 ed il numero di addetti al 31 dicembre 2017, e a tali dati risultano essere stati poi sommati, per effetto dell’analisi aggiuntiva svolta dalle Regione Campania, anche quelli relativi alle operazioni societarie di riorganizzazione del gruppo avvenute nel 2018 (e involgenti la costituzione della Holding OD Group s.r.l. e delle società Next-Era Prime s.r.l. e OD Net s.r.l.). Quanto sopra, ad avviso di parte ricorrente, non significherebbe affatto che sia stata svolta un’analisi complessiva sull’esercizio finanziario 2018, di cui non vi sarebbe traccia nella nozione finale di audit del 20 settembre 2022.
Il secondo errore, imputabile in tal caso esclusivamente ai revisori della Commissione Europea, sarebbe stato quello di ritenere che i rapporti di collegamento tra la società OD s.p.a. e altre società della stessa Holding (o gruppo) avessero determinato, a carico della prima, nel corso del 2018, il superamento della soglia dimensionale di 250 ULA. Prima di tutto parte ricorrente ha escluso che la Holding OD Group s.r.l. potesse essere considerata “ una società collegata, dato il controllo di fatto esercitato attraverso l’amministratore delegato e data la composizione azionaria ”, errore decisivo che fonda sostanzialmente l’intera contestazione che ha condotto a ritenere la società OD s.p.a. non qualificabile come PMI.
Ha comunque sostenuto, in sintesi, che l’unico tipo di operazione societaria che, de jure , avrebbe potuto modificare in peius lo status di PMI sarebbe quella prevista dallo stesso paragrafo 1.1.3.1, numero 6, lettera e), della Decisione n. 838/2012, innanzi richiamato, per il quale la regola del superamento della soglia dimensionale per due esercizi consecutivi “ non si applica se una PMI è coinvolta in una fusione o acquisizione da parte di un gruppo più grande, nel qual caso perde immediatamente il proprio status dalla data della transazione ”. E tuttavia tale condizione non ricorrerebbe nel caso di specie, perché non vi sarebbe stata né una fusione né un’acquisizione da parte di un gruppo più grande, né mai nessuno lo avrebbe eccepito e/o contestato.
La società ricorrente ha comunque ribadito quanto già rappresentato nel terzo motivo del ricorso introduttivo, laddove aveva dedotto che la costituzione delle due società Next-Era Prime s.r.l. e OD Net s.r.l. sarebbero ininfluenti ai fini del calcolo dimensionale alla data di presentazione della domanda, in quanto le due società neocostituite non ancora avevano ancora chiuso il primo bilancio sociale, e avevano un numero di dipendenti pari a zero.
II- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 6.5.2003 N. 361, DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PROUTTIVE DEL 18.4.2005, DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 18.12.2012 N. 838, DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA 17.6.2014 N. 651 E DELLA GUIDA DELL’UTENTE ALLA DEFINIZIONE DI PMI - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 2, 3, 7, 10 BIS, 21 QUINQUIES E 21 NONIES L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I: ARTT. 24, 97, 111 E 113 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO - PERPLESSITÀ - ABNORMITÀ - SVIAMENTO) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
Parte ricorrente ha rappresentato che l’avvenuta conoscenza della relazione finale di audit del 20 settembre 2022 le aveva consentito di apprendere che in realtà i revisori della Commissione Europea non avevano sollevato alcuna contestazione circa l’omessa comunicazione da parte della società OD s.p.a. di eventuali operazioni e/o variazioni societarie.
Sarebbe emerso pertanto che (con la sola eccezione della relazione istruttoria del 12 gennaio 2023, conosciuta solo da ultimo, ove si accennava alla sola operazione societaria di una scissione con coeva costituzione della nuova società OD Group s.r.l.), la Regione non aveva mai specificato e dettagliato, nel corso del procedimento di revoca, quali sarebbero state le operazioni e/o variazioni societarie omesse o non comunicate. Essa società ricorrente non sarebbe stata pertanto messa in condizione di difendersi appieno nel corso del procedimento, né all’atto della proposizione del ricorso introduttivo. Una più precisa indicazione delle operazioni e/o variazioni societarie ritenute non comunicate sarebbe stata resa per la prima volta dalla Regione Campania solo nella memoria difensiva del 17 marzo 2023, in violazione del principio del divieto di integrazione postuma della motivazione del provvedimento a mezzo degli scritti difensivi. Comunque parte ricorrente ha sostenuto di non avere mai omesso alcuna comunicazione, né di aver mai taciuto alcuna variazione, per cui non sarebbe incorsa nella violazione degli artt. 12 e 13 dell’avviso pubblico e dell’art. 5 della convenzione, così come opposto dalla Regione Campania.
Innanzitutto ai sensi dell’art. 12, ultimo comma, l’avviso pubblico non avrebbe richiesto affatto l’obbligo di comunicare le variazioni ex ante , ma solo quelle successive alla presentazione della domanda e, quindi, successive al 5 luglio 2018; il che non avrebbe potuto essere diversamente, in quanto tutte le vicende societarie che precedono la richiesta di accesso al finanziamento sarebbero già ricomprese nell’ambito della struttura finanziaria, patrimoniale e/o tecnica della stessa impresa richiedente e, quindi, ne farebbero già parte integrante e sostanziale al momento della stipula.
Per quanto concerne quelle successive, ricomprese nel periodo tra il 3 agosto 2018 e il 15 dicembre 2020 e corrispondenti ai numeri da 6) a 12) dell’elenco contenuto nella citata memoria difensiva regionale, parte ricorrente ha sostenuto che le stesse non sarebbero state assolutamente taciute, ma anzi sarebbero state debitamente e testualmente comunicate agli Uffici Regionali in più occasioni, specificamente indicate nel ricorso per motivi aggiunti.
III- ILLEGITTIMITA’ DERIVATA DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL 12.1.2023.
Parte ricorrente ha lamentato che i vizi dedotti nei precedenti motivi di ricorso si estenderebbero, in via derivata, anche alla relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento prot. n. VE/2023/0000011 del 12 gennaio 2023, conosciuta solo in data 8 maggio 2023. Ha comunque precisato che, diversamente da quanto rappresentato nell’impugnato decreto dirigenziale n. 5/2023, tale relazione istruttoria non avrebbe affatto “ dettagliatamente illustrato le motivazioni che condurrebbero alla revoca del D.D. 645 del 30/10/2018 con il quale è stato ammesso a finanziamento e concesso il contributo alla OD s.p.a. ora Reload s.p.a. quale Capofila della ATS per la realizzazione del progetto MYWAYGO ”, ma avrebbe soltanto riassunto lo sviluppo del procedimento di audit tra la Commissione Europea e la Regione Campania, già innanzi ampiamente confutato e contraddetto.
Si è costituita in giudizio la Regione Campania con atto di stile, e in data 3 ottobre 2025 ha poi depositato una memoria con la quale ha innanzitutto rappresentato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente all’esito dell’Audit UE, non sarebbe residuata in capo alla Regione Campania alcun margine di discrezionalità decisoria, bensì solo l’obbligo di revocare la ammissione a finanziamento/concessione del contributo e recuperare le somme erogate, in esecuzione della misura correttiva della Commissione Europea n. b1) del Verbale Finale (Ref. Ares 2022_6485966 del 20 settembre 2022).
Dopo aver richiamato la normativa a riguardo, ha altresì controdedotto in relazione all’obbligo di revoca della ammissione a finanziamento/concessione contributo, e recupero delle somme erogate in conseguenza delle omesse comunicazioni di plurime variazioni e operazioni societarie, sia ante che post decreto concessorio; in particolare ha rappresentato che la OD s.p.a., in sede di presentazione della domanda, aveva dichiarato di essere media impresa, e tale status era stato conservato anche in sede di concessione dell’aiuto, avendo la medesima omesso ogni comunicazione in merito alle operazioni societarie straordinarie e alle variazioni societarie, emerse – per la prima volta - solo durante l’Audit CE.
Ha sostenuto l’erroneità dell’affermazione di parte ricorrente secondo la quale non avrebbe perso lo status di media impresa, in quanto, pur in presenza di sforamento della soglia ULA pari a 250 (ex art. 2 comma 1 dell’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 e art. 2 del D.M. 18/04/20159), lo stesso non si sarebbe verificato per due esercizi consecutivi, secondo quanto prescritto dalla normativa medesima, per la circostanza che il principio biennale sarebbe inapplicabile al caso della Reload s.p.a.. Ciò in quanto tale principio subirebbe una deroga in forza dell’art. 1.1.3.1. comma 6 lett. e) della Decisione della Commissione del 18 dicembre 2012, alla luce del quale, nel caso di operazione straordinaria, lo status di media impresa si perderebbe istantaneamente, non trovando, dunque, applicazione la necessità di sforamento biennale. La OD s.p.a., rispetto alla domanda di cofinanziamento presentata in data 5 luglio 2018, avrebbe già posto in atto, tra le altre, l’operazione straordinaria della scissione, alla quale, poi, si sarebbero accompagnate anche le ulteriori operazioni societarie imputabili alla Reload s.p.a. e qualificate, nella prospettiva del diritto commerciale, anch’esse come straordinarie da autorevole dottrina che, oltre, appunto, ad individuare le tradizionali ma non esaustive operazioni di trasformazione, fusione, e scissione, ricondurrebbero in tali ambiti, come nel caso in esame, anche la costituzione di nuove società.
Parte resistente ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha prodotto una memoria e una memoria di replica a quanto sostenuto dalla Regione Campania con la suddetta memoria ed ha insistito sulle proprie posizioni chiedendo, pertanto, l’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del 5 novembre 2025 entrambe le cause sono state chiamate e assunte in decisione.
Si ritiene di disporre preliminarmente la riunione dei ricorsi in epigrafe, ai sensi del comma 1 dell’art. 273 c.p.c. - Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa - che dispone: “ Se più procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, ne ordina la riunione. ”, in quanto i ricorsi sono riferiti alla stessa causa, riassunta ai sensi dell’art. 105, comma 3, c.p.a., ragion per cui sussiste l’identità soggettiva (le medesime parti) ed oggettiva (causa petendi e petitum).
Il ricorso in riassunzione n. 3231 del 2024 ed il ricorso n. 940 del 2023 sono fondati e vanno, pertanto, accolti.
Il Collegio deve innanzitutto rilevare che non può accogliersi la tesi della Regione Campania, sostenuta con la memoria depositata in data 3 ottobre 2025, alla luce della quale all’esito dell’Audit UE non le sarebbe residuato alcun margine di discrezionalità decisoria, bensì solo l’obbligo di revocare la ammissione a finanziamento/concessione del contributo e recuperare le somme erogate, in esecuzione della misura correttiva della Commissione Europea n. b1) del Verbale Finale (Ref. Ares 2022_6485966 del 20 settembre 2022.
Ed invero, come condivisibilmente sostenuto da parte ricorrente nella memoria di replica prodotta per l’udienza di discussione, tale questione è stata definitivamente chiarita dalla Sezione V del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4468 del 20 maggio 2024 - che ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, ha annullato la sentenza di questa Sezione n. 4478 del 26 luglio 2023 e rimesso la causa a questo giudice di primo grado; causa poi riassunta con l’odierno gravame - che ha fatto chiarezza in merito. Al riguardo tale sentenza, passata in giudicato, ha infatti sancito che “ La fattispecie controversa, diversamente da quella ora ricordata, non è caratterizzata da un effettivo potere di decisione finale in capo ad organi della Commissione europea, trovando applicazione la disciplina europea in materia di FESR (regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013), enucleante un procedimento di competenza regionale, amministrazione cui è rimesso il potere di valutare le domande presentate (cfr. artt. 125/127); ai revisori della Commissione europea spettano le funzioni di controllo di cui all’art. 75 del predetto regolamento UE n. 1303 del 2013 (che possono, al più, compendiarsi nella richiesta allo Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire l’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo).
Il che trova conferma nella circostanza che i revisori hanno reso la relazione finale di audit del 20 settembre 2022, contenente la raccomandazione circa le eventuali azioni da intraprendere nei confronti dei beneficiari dei contributi per i quali sono state riscontrate irregolarità. Con una certa dose di inevitabile approssimazione terminologica, può dirsi che la raccomandazione consiste in un’azione indicata dall’auditor all’esito del controllo effettuato, allo scopo di raggiungere una piena conformità. Nonostante la non agevole interpretazione dell’art. 75 del regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013, deve ritenersi che la raccomandazione evochi il concetto di atto non vincolante, secondo la tassonomia evincibile dall’art. 288 TFUE. Ciò non significa peraltro che la raccomandazione sia priva di effetti giuridici, ma in genere non è tale da “vincolare” il processo decisionale, in ragione di ciò giustificando l’attrazione della giurisdizione, in caso di controversia, sul giudice europeo.
Peraltro la relazione finale di audit della Commissione europea in data 20 settembre 2022 qualifica la propria raccomandazione come “aperta”, locuzione che, in relazione al contenuto, sembrerebbe alludere ad un carattere interlocutorio, dialettico, ma non vincolante. Si dà atto che i revisori hanno tenuto conto delle informazioni fornite dall’autorità di programma per valutare lo status di PMI dell’impresa beneficiaria e della valutazione effettuata dalla stessa autorità, pur confermando la propria opinione circa la non qualificabilità come PMI della società OD al momento della concessione dell’aiuto. ”.
Ciò posto, colgono nel segno le censure di difetto di istruttoria dedotte da parte ricorrente nel terzo motivo del ricorso introduttivo e nel primo motivo del ricorso per motivi aggiunti proposto all’esito della conoscenza, in particolare, della relazione finale di audit della Commissione Europea prot. n. Ares (2022)6485966 del 20 settembre 2022, impugnata con il ricorso introduttivo in quanto richiamata nell’impugnato decreto dirigenziale di revoca del contributo, ma conosciuta solo in data 17 marzo 2023 a mezzo del suo deposito nel presente giudizio da parte dell’Avvocatura Regionale, nonché della relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento prot. n. VE/2023/0000011 del 12 gennaio 2023, anch’essa richiamata nell’impugnato decreto dirigenziale di revoca del contributo, ma conosciuta solo in data 8 maggio 2023, a mezzo del suo deposito da parte dell’Avvocatura Regionale nel connesso giudizio in materia di accesso agli atti (R.G. n. 769/2023).
Occorre ribadire che il provvedimento di revoca dell’ammissione a finanziamento e di concessione del contributo è motivato sulla base di due criticità che, tuttavia, come emerge chiaramente dalla comunicazione di preavviso di diniego e come già sopra rappresentato, concernono la medesima circostanza, ovvero che la società OD s.p.a., alla data di presentazione della domanda di partecipazione, 5 luglio 2018, non avrebbe soddisfatto le condizioni per essere considerata una PMI.
Al riguardo si precisa che, come rappresentato da parte ricorrente nel ricorso per motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 3 dell’avviso pubblico, i soggetti richiedenti dovevano possedere i requisiti di partecipazione, compreso quello relativo alla qualifica di micro, piccola o media impresa (MPMI), al momento della presentazione della domanda (nella specie, avvenuta in data 5 luglio 2018) ed il provvedimento impugnato è stato adottato in quanto si è ritenuto che parte ricorrente non avrebbe potuto partecipare per mancanza del suddetto requisito, e quindi ha fatto riferimento solo alla data di partecipazione.
Il medesimo art. 3 - Soggetti ammissibili - dell’avviso pubblico al comma 1 chiarisce che “ Possono presentare le proposte per l’accesso ai finanziamenti previsti dal presente Avviso, le micro, piccole e medie imprese (MPMI), per come classificate nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, … ”.
Il Regolamento della comunità Europea 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE, richiamato nell’avviso, all’Allegato I Definizione di PMI, art. 2 - Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese – comma 1, prevede: “ 1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. ”.
Il successivo art. 4 - Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento - per quello che in questa sede interessa, al comma 2 dispone: “ 2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi. ”.
Si precisa che ai sensi dell’art. 5 “ Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti: a) dai dipendenti dell'impresa; b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa; c) dai proprietari gestori; d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata. ”.
Pertanto deve ritenersi che già alla luce di quanto previsto dal Regolamento della Comunità Europea 17/06/2014, n. 651/2014/UE, richiamato nell’avviso, occorreva fare riferimento ai due esercizi consecutivi e, pertanto, nel caso di specie alle annualità 2016 e 2017.
Inoltre, la Decisione della Commissione del 18 dicembre 2012 n. 838 sull’adozione delle regole destinate a garantire una verifica coerente dell'esistenza e dello status giuridico, nonché della capacità operativa e finanziaria dei partecipanti alle azioni indirette finanziate mediante sovvenzioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, e nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, richiamata sia da parte ricorrente che da parte resistente a fondamento delle rispettive tesi difensive, all’art. 1.1.3.1. Definizioni, comma 6 lett. e) recita: “ e) Secondo l’articolo 4, paragrafo 2 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE, lo status di PMI si perde solo dopo aver superato i massimali di cui all’articolo 2 della raccomandazione per due esercizi contabili consecutivi. Questa regola non si applica se una PMI è coinvolta in una fusione o acquisizione da parte di un gruppo più grande, nel qual caso perde immediatamente il proprio status dalla data di transazione.
Pertanto, i richiedenti la cui validazione come PMI è stata rifiutata per aver superato i massimali di cui all’articolo 2 della raccomandazione 2003/361/CE nell’ultimo esercizio contabile potranno ricevere la validazione se dimostrano che i massimali non sono stati raggiunti nel penultimo esercizio. Ciò non vale se una PMI ha superato le soglie a seguito di una fusione o acquisizione. ”.
Premesso che, come dato atto nella sopra richiamata sentenza n. 4468 del 20 maggio 2024 dalla Sezione V del Consiglio di Stato “… i revisori hanno tenuto conto delle informazioni fornite dall’autorità di programma per valutare lo status di PMI dell’impresa beneficiaria e della valutazione effettuata dalla stessa autorità, pur confermando la propria opinione circa la non qualificabilità come PMI della società OD al momento della concessione dell’aiuto. ”, il provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo in quanto affetto dal vizio di carenza di istruttoria per avere la Regione Campania omesso di trasmettere alla Commissione Europea tutti gli elementi necessari per l’esatta verifica del requisito dimensionale dell’impresa ed in particolare i dati del bilancio 2016 (e delle sue imprese associate e/o collegate) nonché di riferire alla stessa Commissione, come suo preciso obbligo procedimentale, tutte le informazioni che le erano state debitamente trasmesse dalla società; pertanto, la verifica dimensionale di 250 ULA risulta effettuata soltanto sul bilancio di esercizio 2017, e non può dirsi completa ed esaustiva.
Comunque, come pure dedotto da parte ricorrente, la stessa Commissione Europea avrebbe dovuto richiedere i dati riferiti alle annualità di riferimento 2017 (ultimo esercizio) e il 2016 (penultimo esercizio) di cui parte resistente era in possesso, come risultante in atti, in quanto avrebbe dovuto conoscere la normativa europea applicabile sopra richiamata.
Conclusivamente, il Collegio ritiene che i su illustrati profili di illegittimità abbiano una indubbia valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicché la fondatezza delle dedotte censure comporta l’accoglimento di entrambi i ricorsi in epigrafe, con l’assorbimento degli ulteriori motivi d’impugnazione e, conseguentemente, l’annullamento del decreto dirigenziale n. 5 del 13 gennaio 2023 della Giunta Regionale della Campania.
Le spese per entrambi i ricorsi, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della Regione Campania in favore di parte ricorrente resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo; sussistono giusti motivi per disporne la compensazione nei confronti della Commissione Europea - Ufficio di Rappresentanza in Italia, non costituita in entrambi i giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi R.G. n. 940 del 2023 e R.G. 3231 del 2024, come in epigrafe proposti:
-li riunisce;
- li accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il decreto dirigenziale n. 5 del 13 gennaio 2023 della Giunta Regionale della Campania.
Condanna la Regione Campania al pagamento di € 3.000,00 (euro tremila/00) in favore di parte ricorrente, a titolo di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, nella misura effettivamente versata.
Spese compensate nei confronti della Commissione Europea - Ufficio di Rappresentanza in Italia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL AR LI, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
LB IA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LB IA | EL AR LI |
IL SEGRETARIO