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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Isernia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Isernia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ISERNIA Sezione 2, all'esito dell'udienza del 16/01/2026, in composizione monocratica:
RUSCITO ANTONIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 170/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale di Isernia
elettivamente domiciliato presso dp.isernia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025-00000-16 SUCCESSIONI E DONAZIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: si riporta agli atti. Resistente: si riporta agli atti. Svolgimento del processo
Ricorrente_1 e Ricorrente_2, per mezzo dell'amministratore di sostegno Avv.
Difensore_1, impugnavano l'avviso di accertamento n. A001 – successione n. 2025-00000-16, emesso dall'Agenzia dell'Entrate per asserita omessa dichiarazione di successione in morte di Nominativo_1, deceduta il Data morte_1.
Si dolevano, in estrema sintesi, della violazione delle norme processuali in materia di capacità e rappresentanza e dell'infondatezza sostanziale dell'accertamento tributario, con specifico riferimento alle modalità di notifica anche degli schemi di atto ed all'intervenuta dichiarazione di successione in data 24.03.2025, con contestuale versamento delle sanzioni per ritardo pari a € 36,10 e degli interessi per € 66,77, vale a dire prima delle valide notifiche di atti all'amministratore di sostegno;
eccepivano, inoltre, la decadenza dell'ente impositore ex art. 27, co.
4, d.lgs. n. 346 del 1990. Chiedevano, quindi, i ricorrenti: l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese e con condanna della resistente al risarcimento del danno ex art. 96, co. 1, c.p.c.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate di Isernia, in sintesi confutando i suddetti motivi, salva la richiesta di parziale cessazione della materia del contendere in relazione ai versamenti eseguiti in autoliquidazione previa tardiva presentazione della dichiarazione di successione, e concludendo, dunque, per il residuo rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 16.01.2026 la causa veniva trattenuta in decisione, seguendo l'emissione del dispositivo.
Motivi della decisione In via preliminare, deve darsi conto, a seguito della proposizione di un ricorso congiunto, dell'istaurazione di due
Ricorrente_1distinti rapporti processuali tra l'Agenzia delle Entrate di Isernia e, rispettivamente, e
Ricorrente_2 Difensore_1, per mezzo del loro comune amministratore di sostegno (Avv. ), certamente legittimato all'impugnazione in questa sede (cfr. Cass. civ. 6518/2019).
Ciò posto, sono documentati e/o pacifici i seguenti dati: 1) entrambi i ricorrenti sono sottoposti ad amministrazione Nominativo_1 Data morte_1di sostegno;
2) in seguito al decesso della loro dante causa , avvenuto in data , non venne presentata la dichiarazione di successione nel termine di cui all'art. 31 d.lgs. 346/1990, con la dovuta
Ricorrente_1autoliquidazione delle imposte dovute;
3) lo schema d'atto ex art. 6 bis L. 212/2000 è stato notificato a Nominativo_2 Ricorrente_2, nelle mani di (persona addetta alla casa), in data 28.02.2025 ed a , dopo alcuni tentativi infruttuosi, nei confronti dell'amministratore di sostegno in data 05.05.2025; 4) l'avviso di Ricorrente_1 Nominativo_3accertamento impugnato risulta notificato a in data 16.07.2025, nelle mani di
Ricorrente_2(persona al servizio del destinatario), ed a tramite l'amministratore di sostegno in data 12.09.2025; 5) in data 24.03.2025 veniva presentata la dichiarazioni di successione. Per quanto concerne il regime delle notifiche nei confronti di persone sottoposte ad amministrazione di sostegno,
è stato di recente affermato in giurisprudenza di legittimità il condivisibile principio secondo cui: “Al fine di verificare la capacità processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, destinatario della notifica dell'atto introduttivo di un giudizio (e con essa la regolarità del contraddittorio introdotto nei suoi confronti), occorre distinguere a seconda che l'amministratore sia titolare di poteri sostitutivi o di mera assistenza: nel primo caso gli atti del processo, ancorché diretti al beneficiario, vanno notificati esclusivamente all'amministratore; nel secondo caso, invece, il procedimento di notificazione assume carattere complesso e può ritenersi perfezionato esclusivamente quando l'atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto dell'amministratore, così da permettere a quest'ultimo di svolgere la sua funzione di assistenza.” – Cass. pen. 3762/2024.
Si tratta, invero, di una ricostruzione riferita ad un atto giudiziale, ma che, data la funzione anche di provocatio ad opponendum propria degli atti impositivi, deve ritenersi pertinente anche rispetto a tale ultimo ambito.
Ebbene, l'esame del decreto di apertura urgente dell'amministrazione di sostegno di Ricorrente_1, emesso dal Giudice tutelare di Isernia in data Data_1, non lascia dubbio alcuno in ordine alla natura sostitutiva, e non meramente assistenziale, dei poteri di riferimento.
Ne consegue che, non risultando mai eseguita una notifica all'Avv. Difensore_1 in ordine all'avviso riguardante
Ricorrente_1, il ricorso proposto in questa sede deve reputarsi tempestivo.
I medesimi caratteri sostitutivi possono essere estesi ai poteri conferiti all'amministratore di sostegno per quanto concerne Ricorrente_2, contemplando il decreto del Data_2 una totale rappresentanza anche nei confronti del fisco. Pertanto, schema d'atto ed avviso di accertamento potevano essere notificati esclusivamente all'amministratore di sostegno.
Tanto premesso, l'art. 27 d.lgs. 346/1990 prevede quanto segue:
1. La successione deve essere dichiarata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, a norma degli articoli da 28 a 30, nel termine stabilito dall'art. 31.
2. L'imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione, a norma dell'articolo 33, ed è nuovamente autoliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all'articolo 28, comma 6.
2-bis. L'ufficio procede al controllo dell'autoliquidazione, ai sensi dell'articolo 33.
3. Successivamente l'ufficio, se ritiene che la dichiarazione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele ai sensi dell'art. 32, commi 2 e 3, procede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta a norma dell'art. 34. La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale.
4. Se la dichiarazione della successione è stata omessa, l'imposta è accertata e liquidata d'ufficio a norma dell'articolo 35. Se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui all'art. 28, comma 6, si procede d'ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell'imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa.
5. Se nelle liquidazioni di cui ai commi 2-bis, 3 e 4 vi sono stati errori od omissioni, l'ufficio può provvedere alla correzione e liquidare la maggiore imposta che ne risulta dovuta. Il relativo avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza stabilito per la liquidazione alla quale si riferisce la correzione.
6. L'imposta è dovuta anche se la dichiarazione è presentata oltre il termine di decadenza stabilito nel comma 4; in questo caso le disposizioni dei commi 2, 3 e 5 si applicano con riferimento a tale dichiarazione.
7. È principale l'imposta autoliquidata dai soggetti obbligati al pagamento e quella liquidata dall'ufficio a seguito del controllo della regolarità dell'autoliquidazione in base alle dichiarazioni presentate;
è complementare l'imposta o la maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di rettifica.
L'art. 31, co. 1, d.lgs. 346/1990, come modificato con L. 296/2006, prevede ad oggi un termine di dodici mesi dall'apertura della successione.
Da tempo si è affermato in giurisprudenza di legittimità il principio, da ritenersi ancora attuale, secondo cui “Il termine di sei mesi dall'apertura della successione, stabilito dall'art. 31 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 per la presentazione della denuncia di successione, non ha carattere perentorio, non essendo espressamente qualificato come tale dalla legge, la quale non sanziona specificamente la sua inosservanza, ma solo l'omissione della dichiarazione, prevedendo anzi espressamente che essa possa essere presentata anche dopo la scadenza del termine, purché prima della notifica dell'accertamento d'ufficio, e disponendo che in tal caso l'Ufficio tenga conto delle dichiarazioni integrative o modificative tardivamente presentate.” – Cass. 10358/2006.
Dunque, l'Ufficio ha accertato l'omessa presentazione della dichiarazione, benché l'adempimento fosse stato già curato, sia pur molto tardivamente ma in difetto di una preclusione ancora sopravvenuta, in data 24.03.2025.
Di conseguenza, il ricorso deve essere per ciò solo accolto, ferma restando per l'ente impositore la possibilità di procedere all'emissione di un atto di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta ex art. 27, comma 3, d.lgs.
346/1990.
******
Quanto alle spese processuali, la complessità della questione interpretativa riguardante le modalità di notifica agli amministrati di sostegno, associata alla (molto) tardiva presentazione della dichiarazione di successione, induce all'integrale compensazione per entrambi i rapporti processuali di cui si è detto, il che esclude logicamente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. invocati dai ricorrenti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
compensa le spese processuali.
Così deciso il 16.01.2026
Il Giudice monocratico - dott. Antonio Ruscito
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ISERNIA Sezione 2, all'esito dell'udienza del 16/01/2026, in composizione monocratica:
RUSCITO ANTONIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 170/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale di Isernia
elettivamente domiciliato presso dp.isernia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025-00000-16 SUCCESSIONI E DONAZIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: si riporta agli atti. Resistente: si riporta agli atti. Svolgimento del processo
Ricorrente_1 e Ricorrente_2, per mezzo dell'amministratore di sostegno Avv.
Difensore_1, impugnavano l'avviso di accertamento n. A001 – successione n. 2025-00000-16, emesso dall'Agenzia dell'Entrate per asserita omessa dichiarazione di successione in morte di Nominativo_1, deceduta il Data morte_1.
Si dolevano, in estrema sintesi, della violazione delle norme processuali in materia di capacità e rappresentanza e dell'infondatezza sostanziale dell'accertamento tributario, con specifico riferimento alle modalità di notifica anche degli schemi di atto ed all'intervenuta dichiarazione di successione in data 24.03.2025, con contestuale versamento delle sanzioni per ritardo pari a € 36,10 e degli interessi per € 66,77, vale a dire prima delle valide notifiche di atti all'amministratore di sostegno;
eccepivano, inoltre, la decadenza dell'ente impositore ex art. 27, co.
4, d.lgs. n. 346 del 1990. Chiedevano, quindi, i ricorrenti: l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese e con condanna della resistente al risarcimento del danno ex art. 96, co. 1, c.p.c.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate di Isernia, in sintesi confutando i suddetti motivi, salva la richiesta di parziale cessazione della materia del contendere in relazione ai versamenti eseguiti in autoliquidazione previa tardiva presentazione della dichiarazione di successione, e concludendo, dunque, per il residuo rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 16.01.2026 la causa veniva trattenuta in decisione, seguendo l'emissione del dispositivo.
Motivi della decisione In via preliminare, deve darsi conto, a seguito della proposizione di un ricorso congiunto, dell'istaurazione di due
Ricorrente_1distinti rapporti processuali tra l'Agenzia delle Entrate di Isernia e, rispettivamente, e
Ricorrente_2 Difensore_1, per mezzo del loro comune amministratore di sostegno (Avv. ), certamente legittimato all'impugnazione in questa sede (cfr. Cass. civ. 6518/2019).
Ciò posto, sono documentati e/o pacifici i seguenti dati: 1) entrambi i ricorrenti sono sottoposti ad amministrazione Nominativo_1 Data morte_1di sostegno;
2) in seguito al decesso della loro dante causa , avvenuto in data , non venne presentata la dichiarazione di successione nel termine di cui all'art. 31 d.lgs. 346/1990, con la dovuta
Ricorrente_1autoliquidazione delle imposte dovute;
3) lo schema d'atto ex art. 6 bis L. 212/2000 è stato notificato a Nominativo_2 Ricorrente_2, nelle mani di (persona addetta alla casa), in data 28.02.2025 ed a , dopo alcuni tentativi infruttuosi, nei confronti dell'amministratore di sostegno in data 05.05.2025; 4) l'avviso di Ricorrente_1 Nominativo_3accertamento impugnato risulta notificato a in data 16.07.2025, nelle mani di
Ricorrente_2(persona al servizio del destinatario), ed a tramite l'amministratore di sostegno in data 12.09.2025; 5) in data 24.03.2025 veniva presentata la dichiarazioni di successione. Per quanto concerne il regime delle notifiche nei confronti di persone sottoposte ad amministrazione di sostegno,
è stato di recente affermato in giurisprudenza di legittimità il condivisibile principio secondo cui: “Al fine di verificare la capacità processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, destinatario della notifica dell'atto introduttivo di un giudizio (e con essa la regolarità del contraddittorio introdotto nei suoi confronti), occorre distinguere a seconda che l'amministratore sia titolare di poteri sostitutivi o di mera assistenza: nel primo caso gli atti del processo, ancorché diretti al beneficiario, vanno notificati esclusivamente all'amministratore; nel secondo caso, invece, il procedimento di notificazione assume carattere complesso e può ritenersi perfezionato esclusivamente quando l'atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto dell'amministratore, così da permettere a quest'ultimo di svolgere la sua funzione di assistenza.” – Cass. pen. 3762/2024.
Si tratta, invero, di una ricostruzione riferita ad un atto giudiziale, ma che, data la funzione anche di provocatio ad opponendum propria degli atti impositivi, deve ritenersi pertinente anche rispetto a tale ultimo ambito.
Ebbene, l'esame del decreto di apertura urgente dell'amministrazione di sostegno di Ricorrente_1, emesso dal Giudice tutelare di Isernia in data Data_1, non lascia dubbio alcuno in ordine alla natura sostitutiva, e non meramente assistenziale, dei poteri di riferimento.
Ne consegue che, non risultando mai eseguita una notifica all'Avv. Difensore_1 in ordine all'avviso riguardante
Ricorrente_1, il ricorso proposto in questa sede deve reputarsi tempestivo.
I medesimi caratteri sostitutivi possono essere estesi ai poteri conferiti all'amministratore di sostegno per quanto concerne Ricorrente_2, contemplando il decreto del Data_2 una totale rappresentanza anche nei confronti del fisco. Pertanto, schema d'atto ed avviso di accertamento potevano essere notificati esclusivamente all'amministratore di sostegno.
Tanto premesso, l'art. 27 d.lgs. 346/1990 prevede quanto segue:
1. La successione deve essere dichiarata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, a norma degli articoli da 28 a 30, nel termine stabilito dall'art. 31.
2. L'imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione, a norma dell'articolo 33, ed è nuovamente autoliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all'articolo 28, comma 6.
2-bis. L'ufficio procede al controllo dell'autoliquidazione, ai sensi dell'articolo 33.
3. Successivamente l'ufficio, se ritiene che la dichiarazione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele ai sensi dell'art. 32, commi 2 e 3, procede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta a norma dell'art. 34. La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale.
4. Se la dichiarazione della successione è stata omessa, l'imposta è accertata e liquidata d'ufficio a norma dell'articolo 35. Se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui all'art. 28, comma 6, si procede d'ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell'imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa.
5. Se nelle liquidazioni di cui ai commi 2-bis, 3 e 4 vi sono stati errori od omissioni, l'ufficio può provvedere alla correzione e liquidare la maggiore imposta che ne risulta dovuta. Il relativo avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza stabilito per la liquidazione alla quale si riferisce la correzione.
6. L'imposta è dovuta anche se la dichiarazione è presentata oltre il termine di decadenza stabilito nel comma 4; in questo caso le disposizioni dei commi 2, 3 e 5 si applicano con riferimento a tale dichiarazione.
7. È principale l'imposta autoliquidata dai soggetti obbligati al pagamento e quella liquidata dall'ufficio a seguito del controllo della regolarità dell'autoliquidazione in base alle dichiarazioni presentate;
è complementare l'imposta o la maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di rettifica.
L'art. 31, co. 1, d.lgs. 346/1990, come modificato con L. 296/2006, prevede ad oggi un termine di dodici mesi dall'apertura della successione.
Da tempo si è affermato in giurisprudenza di legittimità il principio, da ritenersi ancora attuale, secondo cui “Il termine di sei mesi dall'apertura della successione, stabilito dall'art. 31 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 per la presentazione della denuncia di successione, non ha carattere perentorio, non essendo espressamente qualificato come tale dalla legge, la quale non sanziona specificamente la sua inosservanza, ma solo l'omissione della dichiarazione, prevedendo anzi espressamente che essa possa essere presentata anche dopo la scadenza del termine, purché prima della notifica dell'accertamento d'ufficio, e disponendo che in tal caso l'Ufficio tenga conto delle dichiarazioni integrative o modificative tardivamente presentate.” – Cass. 10358/2006.
Dunque, l'Ufficio ha accertato l'omessa presentazione della dichiarazione, benché l'adempimento fosse stato già curato, sia pur molto tardivamente ma in difetto di una preclusione ancora sopravvenuta, in data 24.03.2025.
Di conseguenza, il ricorso deve essere per ciò solo accolto, ferma restando per l'ente impositore la possibilità di procedere all'emissione di un atto di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta ex art. 27, comma 3, d.lgs.
346/1990.
******
Quanto alle spese processuali, la complessità della questione interpretativa riguardante le modalità di notifica agli amministrati di sostegno, associata alla (molto) tardiva presentazione della dichiarazione di successione, induce all'integrale compensazione per entrambi i rapporti processuali di cui si è detto, il che esclude logicamente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. invocati dai ricorrenti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
compensa le spese processuali.
Così deciso il 16.01.2026
Il Giudice monocratico - dott. Antonio Ruscito