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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rimini, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rimini |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FAZZINI CARLA, Presidente e Relatore
GASPERI PIER FRANCESCO, Giudice
ARDIGO' LUCIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 284/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Rimini
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13720259003778589 IRES-LIQUIDAZIONE ORDINARIA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13720259003778589 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13720259003778589 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2021 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13776202500000822000 IRES-LIQUIDAZIONE ORDINARIA
2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13776202500000822000 IRPEF-REDDITI LAVORO
DIPENDENTE E ASSIMILATI 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13776202500000822000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ha impugnato una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (notificata in data 28/8/25)
e un'intimazione di pagamento (notificata in data 16/9/25), atti entrambi relativi a precedente cartella esattoriale, per la quale aveva chiesto e ottenuto la rateizzazione ai sensi dell'art. 19 DPR 602/73.
Afferma di non essere incorsa in decadenza, di essere in regola con i pagamenti delle rate fino alla numero
24, scadente ad agosto 2025, avendo omesso unicamente il pagamento delle rate relative ai mesi di settembre e ottobre 2025, per non aver ricevuto i moduli di pagamento, non forniti da AdER.
I motivi di ricorso possono così riassumersi:
ASSENZA DI MOTIVAZIONE: non si comprende se AdER sia incorsa in un errore, o se abbia ritenuto realizzata la decadenza, pur non essendosi verificata alcuna delle ipotesi di decadenza dal beneficio, in quanto: la società non versa in stato di liquidazione giudiziale, l'ultima rata del Piano di Rateazione non è scaduta, non si è verificato il mancato pagamento di otto rate. Il Piano di Rateizzazione è dunque ancora vigente. Gli atti sono stati notificati in violazione delle previsioni del menzionato art. 7 L. 212/2000 che impone,
a pena nullità, il rispetto del principio del contradditorio e l'indicazione di una espressa motivazione in relazione ai presupposti, ai mezzi di prova ed alle ragioni giuridiche su cui si fonda la pretesa.
GLI ATTI SONO NULLI perché non sono stati preceduti dalla notifica di un provvedimento o da una comunicazione formale di decadenza o revoca del piano. La società non è in grado di difendersi dinanzi a possibili errori e richiedere eventualmente la riattivazione della dilazione. La ricorrente richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale in virtù del quale, verificatasi l'eventuale decadenza del Piano di Rateazione, è necessaria non solo la notifica del provvedimento, ma anche l'esplicitazione dei motivi della revoca assicurando al contribuente la possibilità di chiedere al giudice tributario di valutare la legittimità del provvedimento stesso.
Si è costituito l'Ufficio esponendo che:
- mentre le prime tre rate sono state pagate nei termini, la rata n. 4 è stata pagata in ritardo, e così pure le rate dalla n. 6 alla 12; la rata 13 è stata, anch'essa, pagata in ritardo, di sei mesi;
la rata 17 è stata pagata in ritardo;
le rate dalla 18 alla 24 sono state pagate nella stessa data, in ritardo e dopo la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dell'intimazione;
- allorquando il debitore, utilizzando il bollettino prestampato per il pagamento tempestivo della rata, provvede al pagamento di questa oltre la prevista scadenza, non può ritenere di averla saldata in quanto questa è “andata in mora”, ha maturato interessi giornalieri, di spettanza non dell'agente della riscossione, bensì dell'ente impositore;
sicché la somma pervenuta, dovendo coprire anche tali interessi, non potrà saldare per intero gli importi rateali inizialmente concordati - se si considera che ben 20 rate della rateizzazione sono state pagate con mesi di ritardo, ben si comprende che, alla fine, sono risultate non integralmente saldate le quote tributo/imposta di quelle 8 rate che, in sede di accoglimento dell'istanza di rateizzazione si era raccomandato al debitore di non lasciare impagate;
- avendo pagato numerose rate con rilevanti ritardi, il contribuente è decaduto, posto che nel piano di ammortamento era specificato che “il pagamento delle singole rate deve avvenire, a decorrere dal
26/09/2023, alle scadenze indicate nel piano allegato”, con la conseguenza che rispettare le date di scadenza dei pagamenti non era una mera facoltà, ma un vero e proprio obbligo;
- nel piano era anche specificato che in caso di omesso pagamento di otto rate il contribuente sarebbe decaduto automaticamente dal beneficio, come del resto espresso dall'art. 19 a mente del quale: “In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può più essere rateizzato.
Con memoria ex art. 32 comma 3 D.Lgs. 546/92 la ricorrente ribadisce le proprie ragioni, evidenzia che la controparte cerca di porre rimedio alla carenza totale di motivazione degli atti impugnati impostando la costituzione in giudizio sul tentativo di provare, solo ora e fallacemente, la decadenza per mancato pagamento di otto rate. L'Ufficio, in tal modo, viola il principio secondo il quale le motivazioni, i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fondano gli atti dell'amministrazione devono infatti essere forniti al contribuente in sede di notifica, non in corso di contenzioso. Il contribuente ha tentato di instaurare un contraddittorio stragiudiziale con la controparte presentando istanza di riesame in autotutela ex art. 10- quinquies D.Lgs. 212_2000 del 19/09/2025. Nessun riscontro è stato ricevuto, perdurando la condotta dell'Amministrazione contraria ai principi di buon andamento e imparzialità. Inoltre, non sono mai state superate le otto rate non pagate. Quanto agli interessi di mora, essi non sono noti al contribuente nell'an; non sono noti al contribuente nel quantum;
non fanno certamente parte del debito per il quale l'Ufficio medesimo ha concesso inizialmente la rateazione. Il pagamento di sette rate dopo la notifica degli atti impugnati è conforme a buona fede;
non potevano essere pagate le due rate di settembre e ottobre essendo necessaria la consegna, mai avvenuta, dei moduli di pagamento, che contengono un codice attraverso il quale è possibile risalire al numero della rata pagata, e senza il quale è impossibile procedere al versamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunte le posizioni delle parti, ritiene la Corte che il ricorso possa accogliersi.
È vero che il contribuente ha pagato in ritardo varie rate, e tale condotta non può che valutarsi negativamente.
Ma è certo che al momento della notifica degli atti impugnati risultavano non pagate sette rate, non otto.
Come scrive l'Ufficio, “le rate dalla 18 alla 24 sono state pagate nella stessa data, in ritardo e dopo la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dell'intimazione”. La rata n. 17 all'epoca era stata pagata, sia pure in ritardo.
Tuttavia, il ritardo non determina decadenza del piano, posto che ciò non è previsto dalla norma applicabile alla fattispecie. In particolare, la disciplina dell'art. 19 DPR 602/73 prevede la decadenza al mancato pagamento di otto rate, nulla disponendo per il caso di ritardo. È pertanto errata l'affermazione dell'Ufficio secondo cui la decadenza si verifica non solo al “mancato” ma anche al “tardivo” pagamento delle rate.
Neppure si può accogliere la tesi che l'Ufficio sostiene (soltanto) nella sua costituzione in giudizio, secondo cui il pagamento in ritardo, determinando il maturare di interessi, finisce per essere equivalente all'omesso integrale pagamento delle rate, e che in tal modo il contribuente sarebbe decaduto per mancato pagamento di otto rate;
tale interpretazione non appare in linea con la norma citata.
L'interpretazione dell'art. 19 proposta dall'Ufficio non appare alla Corte corretta.
Ma vi è di più. In questo caso, è pacifico che le rate siano state versate, ancorchè in ritardo. In buona sostanza, non si era verificato il mancato pagamento di otto rate come (unica) circostanza che determina, in base alla legge applicabile, la decadenza, e che, nella prospettazione dell'Ufficio, lo legittima alla riscossione senza alcun avviso (“In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può più essere rateizzato.”). Si può convenire sul fatto che la norma non richiede la notifica di un atto di decadenza, trattandosi di decadenza automatica, o ope legis, ma solo per il caso ivi previsto del mancato pagamento di otto rate. Nella fattispecie, diversa, che ci occupa, era certamente necessario, per sostenere la tesi dell'equiparazione del tardivo pagamento al mancato pagamento, o quella della equiparazione del mancato pagamento al pagamento senza gli interessi da ritardo, che l'Ufficio motivasse chiaramente gli atti, il che non è avvenuto. Tanto che: il ricorso si allarga a ricercare ogni possibile causa della condotta dell'Ufficio, compreso l'errore; solo nella memoria di costituzione (quindi tardivamente) l'Ufficio spiega le ragioni della sua condotta;
solo nella memoria successiva la ricorrente prende posizione sugli argomenti introdotti dalla controparte.
È noto che “La motivazione dell'atto tributario costituisce lo strumento essenziale di garanzia del diritto di difesa del contribuente e, pertanto, nell'atto impositivo devono essere indicati tutti gli elementi che l'Ufficio pone alla base della pretesa fiscale. Questi elementi costituiscono i limiti del processo tributario stante la natura impugnatoria, per cui l'Amministrazione non può integrare le proprie ragioni dopo che l'atto sia stato impugnato in Commissione Tributaria, oppure in corso di giudizio (Cass. n. 4176 del 2019).” Così, in parte motiva, Cass. n. 31976/21. Si tratta di giurisprudenza costante. Può citarsi Cass. Sez. 6, 21/05/2018, n.
12400, che recita “L'avviso di accertamento privo, in violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, di una congrua motivazione è illegittimo, senza che la stessa possa, peraltro, essere "integrata" in giudizio dall'Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario.” Conformi Cass. n. 2382/18, n. 23248/14 e molte altre.
Il ricorso viene, pertanto, accolto.
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite. Correttamente l'Ufficio afferma che la ricorrente era consapevole del fatto che stava effettuando pagamenti a distanza di mesi dalla data indicata sul piano di ammortamento;
si tratta di ritardi ripetuti e rilevanti, e tale condotta è meritevole di essere censurata.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese di lite
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FAZZINI CARLA, Presidente e Relatore
GASPERI PIER FRANCESCO, Giudice
ARDIGO' LUCIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 284/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Rimini
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13720259003778589 IRES-LIQUIDAZIONE ORDINARIA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13720259003778589 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13720259003778589 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2021 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13776202500000822000 IRES-LIQUIDAZIONE ORDINARIA
2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13776202500000822000 IRPEF-REDDITI LAVORO
DIPENDENTE E ASSIMILATI 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13776202500000822000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ha impugnato una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (notificata in data 28/8/25)
e un'intimazione di pagamento (notificata in data 16/9/25), atti entrambi relativi a precedente cartella esattoriale, per la quale aveva chiesto e ottenuto la rateizzazione ai sensi dell'art. 19 DPR 602/73.
Afferma di non essere incorsa in decadenza, di essere in regola con i pagamenti delle rate fino alla numero
24, scadente ad agosto 2025, avendo omesso unicamente il pagamento delle rate relative ai mesi di settembre e ottobre 2025, per non aver ricevuto i moduli di pagamento, non forniti da AdER.
I motivi di ricorso possono così riassumersi:
ASSENZA DI MOTIVAZIONE: non si comprende se AdER sia incorsa in un errore, o se abbia ritenuto realizzata la decadenza, pur non essendosi verificata alcuna delle ipotesi di decadenza dal beneficio, in quanto: la società non versa in stato di liquidazione giudiziale, l'ultima rata del Piano di Rateazione non è scaduta, non si è verificato il mancato pagamento di otto rate. Il Piano di Rateizzazione è dunque ancora vigente. Gli atti sono stati notificati in violazione delle previsioni del menzionato art. 7 L. 212/2000 che impone,
a pena nullità, il rispetto del principio del contradditorio e l'indicazione di una espressa motivazione in relazione ai presupposti, ai mezzi di prova ed alle ragioni giuridiche su cui si fonda la pretesa.
GLI ATTI SONO NULLI perché non sono stati preceduti dalla notifica di un provvedimento o da una comunicazione formale di decadenza o revoca del piano. La società non è in grado di difendersi dinanzi a possibili errori e richiedere eventualmente la riattivazione della dilazione. La ricorrente richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale in virtù del quale, verificatasi l'eventuale decadenza del Piano di Rateazione, è necessaria non solo la notifica del provvedimento, ma anche l'esplicitazione dei motivi della revoca assicurando al contribuente la possibilità di chiedere al giudice tributario di valutare la legittimità del provvedimento stesso.
Si è costituito l'Ufficio esponendo che:
- mentre le prime tre rate sono state pagate nei termini, la rata n. 4 è stata pagata in ritardo, e così pure le rate dalla n. 6 alla 12; la rata 13 è stata, anch'essa, pagata in ritardo, di sei mesi;
la rata 17 è stata pagata in ritardo;
le rate dalla 18 alla 24 sono state pagate nella stessa data, in ritardo e dopo la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dell'intimazione;
- allorquando il debitore, utilizzando il bollettino prestampato per il pagamento tempestivo della rata, provvede al pagamento di questa oltre la prevista scadenza, non può ritenere di averla saldata in quanto questa è “andata in mora”, ha maturato interessi giornalieri, di spettanza non dell'agente della riscossione, bensì dell'ente impositore;
sicché la somma pervenuta, dovendo coprire anche tali interessi, non potrà saldare per intero gli importi rateali inizialmente concordati - se si considera che ben 20 rate della rateizzazione sono state pagate con mesi di ritardo, ben si comprende che, alla fine, sono risultate non integralmente saldate le quote tributo/imposta di quelle 8 rate che, in sede di accoglimento dell'istanza di rateizzazione si era raccomandato al debitore di non lasciare impagate;
- avendo pagato numerose rate con rilevanti ritardi, il contribuente è decaduto, posto che nel piano di ammortamento era specificato che “il pagamento delle singole rate deve avvenire, a decorrere dal
26/09/2023, alle scadenze indicate nel piano allegato”, con la conseguenza che rispettare le date di scadenza dei pagamenti non era una mera facoltà, ma un vero e proprio obbligo;
- nel piano era anche specificato che in caso di omesso pagamento di otto rate il contribuente sarebbe decaduto automaticamente dal beneficio, come del resto espresso dall'art. 19 a mente del quale: “In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può più essere rateizzato.
Con memoria ex art. 32 comma 3 D.Lgs. 546/92 la ricorrente ribadisce le proprie ragioni, evidenzia che la controparte cerca di porre rimedio alla carenza totale di motivazione degli atti impugnati impostando la costituzione in giudizio sul tentativo di provare, solo ora e fallacemente, la decadenza per mancato pagamento di otto rate. L'Ufficio, in tal modo, viola il principio secondo il quale le motivazioni, i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fondano gli atti dell'amministrazione devono infatti essere forniti al contribuente in sede di notifica, non in corso di contenzioso. Il contribuente ha tentato di instaurare un contraddittorio stragiudiziale con la controparte presentando istanza di riesame in autotutela ex art. 10- quinquies D.Lgs. 212_2000 del 19/09/2025. Nessun riscontro è stato ricevuto, perdurando la condotta dell'Amministrazione contraria ai principi di buon andamento e imparzialità. Inoltre, non sono mai state superate le otto rate non pagate. Quanto agli interessi di mora, essi non sono noti al contribuente nell'an; non sono noti al contribuente nel quantum;
non fanno certamente parte del debito per il quale l'Ufficio medesimo ha concesso inizialmente la rateazione. Il pagamento di sette rate dopo la notifica degli atti impugnati è conforme a buona fede;
non potevano essere pagate le due rate di settembre e ottobre essendo necessaria la consegna, mai avvenuta, dei moduli di pagamento, che contengono un codice attraverso il quale è possibile risalire al numero della rata pagata, e senza il quale è impossibile procedere al versamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunte le posizioni delle parti, ritiene la Corte che il ricorso possa accogliersi.
È vero che il contribuente ha pagato in ritardo varie rate, e tale condotta non può che valutarsi negativamente.
Ma è certo che al momento della notifica degli atti impugnati risultavano non pagate sette rate, non otto.
Come scrive l'Ufficio, “le rate dalla 18 alla 24 sono state pagate nella stessa data, in ritardo e dopo la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dell'intimazione”. La rata n. 17 all'epoca era stata pagata, sia pure in ritardo.
Tuttavia, il ritardo non determina decadenza del piano, posto che ciò non è previsto dalla norma applicabile alla fattispecie. In particolare, la disciplina dell'art. 19 DPR 602/73 prevede la decadenza al mancato pagamento di otto rate, nulla disponendo per il caso di ritardo. È pertanto errata l'affermazione dell'Ufficio secondo cui la decadenza si verifica non solo al “mancato” ma anche al “tardivo” pagamento delle rate.
Neppure si può accogliere la tesi che l'Ufficio sostiene (soltanto) nella sua costituzione in giudizio, secondo cui il pagamento in ritardo, determinando il maturare di interessi, finisce per essere equivalente all'omesso integrale pagamento delle rate, e che in tal modo il contribuente sarebbe decaduto per mancato pagamento di otto rate;
tale interpretazione non appare in linea con la norma citata.
L'interpretazione dell'art. 19 proposta dall'Ufficio non appare alla Corte corretta.
Ma vi è di più. In questo caso, è pacifico che le rate siano state versate, ancorchè in ritardo. In buona sostanza, non si era verificato il mancato pagamento di otto rate come (unica) circostanza che determina, in base alla legge applicabile, la decadenza, e che, nella prospettazione dell'Ufficio, lo legittima alla riscossione senza alcun avviso (“In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può più essere rateizzato.”). Si può convenire sul fatto che la norma non richiede la notifica di un atto di decadenza, trattandosi di decadenza automatica, o ope legis, ma solo per il caso ivi previsto del mancato pagamento di otto rate. Nella fattispecie, diversa, che ci occupa, era certamente necessario, per sostenere la tesi dell'equiparazione del tardivo pagamento al mancato pagamento, o quella della equiparazione del mancato pagamento al pagamento senza gli interessi da ritardo, che l'Ufficio motivasse chiaramente gli atti, il che non è avvenuto. Tanto che: il ricorso si allarga a ricercare ogni possibile causa della condotta dell'Ufficio, compreso l'errore; solo nella memoria di costituzione (quindi tardivamente) l'Ufficio spiega le ragioni della sua condotta;
solo nella memoria successiva la ricorrente prende posizione sugli argomenti introdotti dalla controparte.
È noto che “La motivazione dell'atto tributario costituisce lo strumento essenziale di garanzia del diritto di difesa del contribuente e, pertanto, nell'atto impositivo devono essere indicati tutti gli elementi che l'Ufficio pone alla base della pretesa fiscale. Questi elementi costituiscono i limiti del processo tributario stante la natura impugnatoria, per cui l'Amministrazione non può integrare le proprie ragioni dopo che l'atto sia stato impugnato in Commissione Tributaria, oppure in corso di giudizio (Cass. n. 4176 del 2019).” Così, in parte motiva, Cass. n. 31976/21. Si tratta di giurisprudenza costante. Può citarsi Cass. Sez. 6, 21/05/2018, n.
12400, che recita “L'avviso di accertamento privo, in violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, di una congrua motivazione è illegittimo, senza che la stessa possa, peraltro, essere "integrata" in giudizio dall'Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario.” Conformi Cass. n. 2382/18, n. 23248/14 e molte altre.
Il ricorso viene, pertanto, accolto.
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite. Correttamente l'Ufficio afferma che la ricorrente era consapevole del fatto che stava effettuando pagamenti a distanza di mesi dalla data indicata sul piano di ammortamento;
si tratta di ritardi ripetuti e rilevanti, e tale condotta è meritevole di essere censurata.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese di lite