Ordinanza cautelare 21 maggio 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00005/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01313/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1313 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Firenze, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del decreto prot. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, del Questore di Firenze, notificato il -OMISSIS-, di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (su istanza inoltrata il -OMISSIS-);
- di ogni atto presupposto e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. DR CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) La ricorrente, cittadina cinese, impugna il decreto, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui la Questura di Siena ha dichiarato improcedibile la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato inviata il -OMISSIS-. A tale diniego faceva seguito il decreto di espulsione del Prefetto del -OMISSIS-.
2) La ricorrente espone che:
- a) era titolare di permesso (per motivi familiari) emesso dalla Questura di Siena con scadenza -OMISSIS-, del quale aveva chiesto il rinnovo il -OMISSIS-;
- b) si è recata in Cina nel 2021, dove vi è rimasta fino al -OMISSIS-, sia a causa dell’emergenza Covid-19 che per la nascita, in data -OMISSIS-, della figlia, che ha dovuto accudire nel primo anno e mezzo di vita;
- c) in data -OMISSIS-, è sbarcata all’aeroporto di Fiumicino e, in tale circostanza, senza essere respinta alla frontiera, le è stato notificato il decreto di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno (di cui all’istanza di rinnovo del -OMISSIS-) nr. Cat. -OMISSIS- emesso il -OMISSIS- dal Questore di Siena, ritirandole la ricevuta di richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno;
- d) previa denuncia di smarrimento dell’originario permesso di soggiorno, in data -OMISSIS- richiedeva nuovamente alla Questura di Firenze il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
3) Veniva quindi adottato l’impugnato diniego prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- per improcedibilità della domanda di rinnovo del -OMISSIS-, in quanto, nel dare atto che la prima domanda di rinnovo era stata respinta con decreto Cat. -OMISSIS- (notificato alla ricorrente il -OMISSIS-, alla frontiera di Fiumicino), si evidenziava che la ricorrente si era presentata, presso gli Uffici della Questura in data -OMISSIS- per l’acquisizione delle impronte digitali e per la fotografia, senza visto di reingresso sul territorio nazionale e risultava quindi essere irregolare.
4) La ricorrente deduce l’illegittimità del suddetto diniego perché:
- a) è stato omesso il preavviso di rigetto, non trattandosi nel caso di specie di provvedimento vincolato (v. primo motivo);
- b) l’Amministrazione (v. secondo motivo), a fronte dell’istanza presentata il -OMISSIS-, ha adottato e notificato il provvedimento soltanto il -OMISSIS- e pertanto avrebbe dovuto valutare il duraturo svolgimento di attività lavorativa regolare, produttivo di redditi con ammontare di euro 20.774,00 nell’anno 2024 e i legami familiari della ricorrente con il coniuge presente in Italia con titolo per lungo soggiornanti;
- c) la P.A. non ha considerato che l’assenza della ricorrente è stata giustificata dall’emergenza pandemica e dalla nascita della figlia minore in Cina il -OMISSIS-, con necessità di accudirla nel primo anno e mezzo di vita in Cina;
- d) sarebbe stato violato l’art. 8 CEDU.
5) Con ordinanza n. 273 del 21 maggio 2025, la domanda cautelare veniva accolta e veniva ordinato all’Amministrazione di depositare, entro 45 giorni dalla comunicazione di quella ordinanza una relazione sui fatti di causa, corredata dalla relativa documentazione. Veniva quindi fissata l’udienza pubblica del 19 dicembre 2025.
6) La P.A. non forniva riscontro alla suddetta ordinanza.
7) Con memoria difensiva del 17 novembre 2025, parte ricorrente evidenziava che, a seguito della suddetta ordinanza cautelare n. 273/2025, la Questura di Firenze si è limitata a restituire alla ricorrente la assicurata postale attestante la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato inviata il -OMISSIS- (cfr. nota Questura Firenze -OMISSIS-, doc. 8 ricorrente).
8) Quindi, all’udienza pubblica del 19 dicembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
9) Osserva il Collegio quanto segue.
10) È fondato il primo motivo di ricorso, in quanto il provvedimento impugnato non è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e, conseguentemente, l’Amministrazione non ha valutato, nel contraddittorio procedimentale, le circostanze dedotte dalla ricorrente nel secondo motivo di ricorso, al riguardo precisandosi che il diniego impugnato non può considerarsi atto vincolato, perché è stato reso su una domanda della ricorrente per permesso di soggiorno per motivi di lavoro e l’Amministrazione non ha esplicitato, né nel provvedimento impugnato né nella presente sede giurisdizionale, eventuali cause automaticamente ostative di tale richiesta.
11) In ragione di quanto appena osservato, il secondo motivo di ricorso risulta assorbito, perché, con esso, si veicolano circostanze che non sono ancora state oggetto di valutazione della P.A., al riguardo tuttavia precisandosi che, limitatamente alle difficoltà di rientro dalla Cina conseguenti alla pandemia da Covid-19, questo T.A.R. ha più volte affermato che è fatto notorio che “ le misure restrittive alla libertà di spostamento legate alla pandemia da Covid-19 sono venute meno, da parte del Governo Cinese, solo a partire dall’8 gennaio 2023 (v. T.A.R. Toscana n. 746 del 17 giugno 2024, n. 1051 del 27 settembre 2024, n. 91 del 20 gennaio 2025) ” (così, riassuntivamente, T.A.R. Toscana n. 574 del 31 marzo 2025 e, più recentemente, n. 1626 del 9 ottobre 2025).
12) In ragione della fondatezza del primo motivo, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato – con caducazione automatica degli atti ad esso conseguenti –, con salvezza della riedizione del potere amministrativo a seguito del presente annullamento giurisdizionale, nei termini sopra detti.
13) Le spese di lite possono essere compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO CA, Presidente
DR CC, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR CC | RO CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.