TAR Firenze, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 5
TAR
Ordinanza cautelare 21 maggio 2025
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Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Accolto
    Omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

    Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo, poiché il provvedimento impugnato non è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e l’Amministrazione non ha valutato, nel contraddittorio procedimentale, le circostanze dedotte dalla ricorrente. Il diniego non è considerato atto vincolato.

  • Inammissibile
    Valutazione del duraturo svolgimento di attività lavorativa regolare e dei legami familiari

    Questo motivo risulta assorbito in ragione della fondatezza del primo motivo. Tuttavia, si precisa che, limitatamente alle difficoltà di rientro dalla Cina conseguenti alla pandemia da Covid-19, è considerato fatto notorio che le misure restrittive sono venute meno dall'8 gennaio 2023.

  • Inammissibile
    Giustificazione dell'assenza per emergenza pandemica e nascita della figlia

    Questo motivo risulta assorbito in ragione della fondatezza del primo motivo. Tuttavia, si precisa che, limitatamente alle difficoltà di rientro dalla Cina conseguenti alla pandemia da Covid-19, è considerato fatto notorio che le misure restrittive sono venute meno dall'8 gennaio 2023.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 5
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 5
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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