Art. 2.
La durata massima di due anni stabilita dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 , per le operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 18 della legge stessa, gia' elevata a cinque anni con l' articolo 4 della legge 16 settembre 1960, n. 1016 , e' ulteriormente elevata a 7 anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese.
La durata massima di due anni stabilita dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 , per le operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 18 della legge stessa, gia' elevata a cinque anni con l' articolo 4 della legge 16 settembre 1960, n. 1016 , e' ulteriormente elevata a 7 anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese.