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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/09/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 838 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
C.F.: e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F.: rappresentati e difesi dall'avv. Campana Piero C.F._2
ATTORI
E
( già codice fiscale e Controparte_1 Controparte_2 numero d'iscrizione al registro delle Imprese di Roma
E-Distribuzione S.p.A. ( già ) – Società con unico socio Controparte_3 soggetta a direzione e coordinamento di (cod. fisc. e P. IVA CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Oriolo Carmela P.IVA_1
CONVENUTI
Avente ad oggetto: opposizione pagamento somme
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 20 giugno 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 7
Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori convenivano in giudizio ed E-Distribuzione S.p.A., nello spiegare le Controparte_1 ragioni di fatto e di diritto stilate in atti, concludevano per l'accoglimento della domanda previa sospensione della procedura esecutiva in essere.
Si costituivano i convenuti che contestavano le avverse argomentazioni e deduzioni, chiedendone il rigetto.
Previa istruzione, sulle conclusioni precisate in atti, la causa era assegnata a sentenza
****
La domanda proposta è infondata e deve essere rigettata.
Risulta il mancato pagamento della fattura per prelievi irregolari n.78598087101321A di €. 5.336,67 del 24.09.2018, a carico dell'attore
[...]
, ove sono stati contabilizzati i maggiori consumi ricostruiti dal Parte_1 distributore nel periodo di vigenza contrattuale ( 04.09.2013 - 7.09.2017- data cessazione fornitura), nonchè la fattura n. 78598087101328A di 2.029,08 del
20.09.2018, comprensiva dell'importo delle relative spese di verifica, amministrativa e commerciale, a carico , fruitore e utilizzatore Parte_2 dell'energia in assenza di regolare contratto di fonitura, per il successivo periodo (
7.09.2017- 03.09.2018- data di verifica del misuratore ) della somma di € 9.344,00, oggetto della fattura di ricalcolo n. 78425198062092A del 04.07.2017 concernente il servizio di somministrazione di energia elettrica relativo all'utenza dell'immobile sito in Rende, via D. Buonarroti n. 57 sono documentati.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n.
13533 del 30.10.2001).
Pagina 2 di 7 In particolare, non ha contestato l'esistenza del Parte_1 rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica in relazione all'immobile nel quale è ubicato il contatore e la sua già residenza, ma ha eccepito la mancanza di prova della corretta rilevazione dei consumi da parte della società di erogazione, l'avvenuto regolare pagamento di tutte le bollette concernenti il periodo in contestazione e l'addebito di consumi eccessivi, con applicazione di tariffe superiori a quelle dovute.
Secondo i principi giurisprudenziali espressi in materia, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr. Cass., n. 19154 del
19.7.2018).
In particolare, in tema di riparto dell'onere probatorio, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti sulla base delle indicazioni del contatore centrale non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione.
Al riguardo, deve presumersi il buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi mediante i contatori centrali delle società che erogano il servizio, le cui risultanze fanno piena prova dei consumi, in difetto di contestazione da parte dell'utente. Se il buon funzionamento è contestato, costituisce onere della società esercente il servizio offrire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti.
Nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite, nonchè provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero
Pagina 3 di 7 alterare il normale funzionamento del contatore (cfr. Cass. civ., n. 397 del
9.1.2020; n. 13193 del 16.6.2011).
Inoltre, in relazione al valore probatorio della fattura, l'orientamento senz'altro prevalente è nel senso di ritenere che le semplici fatture possano costituire prova dei crediti in questione limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo o dell'ordinanza-ingiunzione ex art.186 ter c.p.c., e fatta salva ogni ulteriore valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio a cognizione piena
(cfr. Cass. n.3090/79; Cass. n.3261/79).
D'altra parte, la giurisprudenza riconosce che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio (cfr. Cass. Civ., n. 9593 del 20.4.2004).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, è documentato che in data 03.09.2018, gli
Ufficiali e Agenti di P.G. Maresciallo Ca Persona_1 Persona_2
e della Legione Carabinieri
[...] Per_2 Parte_3 Per_3
, nell' ambito di diversa perquisizione, eseguita nell' abitazione di residenza
[...] in Via G. Galilei n. 41 di , accertavano in flagranza il reato di Parte_2 furto di energia elettrica, segnalato tempestivamente anche al gestore di rete E-
Distribuzione spa , odierna convenuta, per gli opportuni controlli .
- I tecnici di E-Distribuzione spa, giunti sul posto, nominati ausiliari di Polizia
Giudiziaria, effettuavano la verifica sul complesso di misura, matricola 03881420 codice identificativo 04E1E5152, al termine della quale accertavano in corrispondenza del POD IT001E782312367, precedentemente intestato al Sig.
sino alla data del 7.9.2017, la manomissione del Parte_1 contatore con allaccio diretto alla rete, tramite bypass del misuratore , funzionale ad un prelievo fraudolento e non conforme alle previsioni contrattuali, in buona sostanza, idoneo ad utilizzare energia elettrica senza che questa venisse rilevata e conseguentemente fatturata.
La verifica n. 548110612 e la rilevazione delle letture ( 6269 - 7638-23619) è documentata dal verbale 335 /2018 del 3.09.2018, sottoscritto e consegnato a controparte dopo la conclusione delle operazioni.
Pagina 4 di 7 La società notiziava unitamente all'attore Controparte_1
, effettivo utilizzatore dell'energia, privo di regolare contratto Parte_2 al momento della verifica e a , precedente intesta tario Parte_1 della detta fornitura fino al 5.09.2017, della manomissione del contatore nonchè della ricostruzione dei prelievi di energia sulla base della potenza tecnicamente prelevabile pari a 7,8 KW, determinata dalla sezione del cavo (sez. Cavo abusivo
2x6 mmq, Sez. Cavo e-distribuzione 2x6 mmq - Rif. CEI -UNEL 35024- Cavi unipolari in Rame), e sulle ore di utilizzo della fornitura ( 900 ) nell' ambito della prescrizione quinquennale..
La fatturazione, indi, è avvenuta sulla base del calcolo dei consumi quantificati in base alla potenza “tecnicamente prelevabile”, ovvero alla potenza prelevabile dalla rete in regime continuativo in relazione alle caratteristiche elettriche della connessione, come previsto dall'art. 16.3 della Delibera ARERA n. 654/2015 (c.d.
“TIME”), secondo il quale: “per il periodo in cui si è verificata una irregolarità di funzionamento delle apparecchiature di misura, la ricostruzione dei dati di misura è effettuata dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica delle apparecchiature di misura, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, con le modalità richiamate al comma 16.1”.
Inoltre, tale ricostruzione è stata effettuata sulla base della portata del cavo e non tiene conto del quantum già addebitato al , ma dei soli Parte_1 consumi rilevati in misura maggiore rispetto a quelli già fatturati, a causa della predetta manomissione.
Orbene, la circostanza che vi sia stata manomissione del contatore, mediante by pass del misuratore attraverso una derivazione abusiva a monte del contatore con cavo è stata pacificamente accertata per come ut supra stilato. , da CP_2 Parte_1 parte sua, non ha fornito alcuna prova dell'attività illecita di un terzo a cui fosse imputabile simile alterazione, né ha dimostrato di avere adottato ogni possibile cautela o di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (cfr. Cass. civ., n. 13605 del
26.2.2019).
Consegue che, in difetto di tale prova, l'utilizzo, anche se abusivo, dell'utenza con manomissione del contatore determina egualmente l'imputazione di tali consumi a tale soggetto che ha beneficiato dell'erogazione di energia elettrica, pagando un corrispettivo inferiore rispetto al consumo reale.
Pagina 5 di 7 Inoltre, la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile, dovendosi esclusivamente individuare il criterio di liquidazione del "quantum" in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato. Simile prova, deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente.
Nella fattispecie in esame, la ricostruzione dei consumi da parte della Società di
Distribuzione e la successiva emissione della fattura è stata compiuta sulla base dei criteri previsti dalla normativa di settore, in applicazione del criterio della potenza
“tecnicamente prelevabile”, laddove le contestazioni sollevate dall'opponente appaiono generiche in relazione all'eccessività delle somme imputate.
Le medesime argomentazioni sono stilate per ralationem a quanto sopra argomentato, per la posizione di per il successivo periodo ( Parte_2
7.09.2017- 03.09.2018- data di verifica del misuratore ) in cui il medesimo ha di fatto utilizzato la fornitura in assenza di regolare contratto per come emerge dagli accertamenti cristallizzati nei verbali di cui si è detto ut supra.
Alla stregua delle argomentazioni esposte e dei principi giuridici richiamati, deve ritenersi fondata la richiesta di pagamento.
In conclusione, la domanda proposta deve essere rigettata.
^^^
Mancando la prova in ordine all'esistenza di un pregiudizio aggiuntivo rispetto agli oneri derivanti dal presente contenzioso, già coperti mediante la liquidazione delle spese di lite, la domanda ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte convenuta va rigettata.
In proposito si osserva che, per giurisprudenza costante, è onere della parte che chiede il risarcimento ex art. 96 c.p.c. dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno lamentato conseguente al comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza
(Cfr.: Cass. 13335/04; Cass. 18168/04).
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Pagina 6 di 7
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 838/2019 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta la domanda proposta da parte attrice;
rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta;
condanna gli attori in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dai convenuti che liquida in Euro 3.600,00 (di studio euro 600,00, introduttiva euro
600,00, istruttoria euro 1.200,00, decisoria euro 1.200,00) per compensi oltre IVA,
CAP e rimborso forfetario come per legge .
Così deciso in Castrovillari il 04 settembre 2025
Il giudice G.O.P.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 838 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
C.F.: e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F.: rappresentati e difesi dall'avv. Campana Piero C.F._2
ATTORI
E
( già codice fiscale e Controparte_1 Controparte_2 numero d'iscrizione al registro delle Imprese di Roma
E-Distribuzione S.p.A. ( già ) – Società con unico socio Controparte_3 soggetta a direzione e coordinamento di (cod. fisc. e P. IVA CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Oriolo Carmela P.IVA_1
CONVENUTI
Avente ad oggetto: opposizione pagamento somme
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 20 giugno 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 7
Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori convenivano in giudizio ed E-Distribuzione S.p.A., nello spiegare le Controparte_1 ragioni di fatto e di diritto stilate in atti, concludevano per l'accoglimento della domanda previa sospensione della procedura esecutiva in essere.
Si costituivano i convenuti che contestavano le avverse argomentazioni e deduzioni, chiedendone il rigetto.
Previa istruzione, sulle conclusioni precisate in atti, la causa era assegnata a sentenza
****
La domanda proposta è infondata e deve essere rigettata.
Risulta il mancato pagamento della fattura per prelievi irregolari n.78598087101321A di €. 5.336,67 del 24.09.2018, a carico dell'attore
[...]
, ove sono stati contabilizzati i maggiori consumi ricostruiti dal Parte_1 distributore nel periodo di vigenza contrattuale ( 04.09.2013 - 7.09.2017- data cessazione fornitura), nonchè la fattura n. 78598087101328A di 2.029,08 del
20.09.2018, comprensiva dell'importo delle relative spese di verifica, amministrativa e commerciale, a carico , fruitore e utilizzatore Parte_2 dell'energia in assenza di regolare contratto di fonitura, per il successivo periodo (
7.09.2017- 03.09.2018- data di verifica del misuratore ) della somma di € 9.344,00, oggetto della fattura di ricalcolo n. 78425198062092A del 04.07.2017 concernente il servizio di somministrazione di energia elettrica relativo all'utenza dell'immobile sito in Rende, via D. Buonarroti n. 57 sono documentati.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n.
13533 del 30.10.2001).
Pagina 2 di 7 In particolare, non ha contestato l'esistenza del Parte_1 rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica in relazione all'immobile nel quale è ubicato il contatore e la sua già residenza, ma ha eccepito la mancanza di prova della corretta rilevazione dei consumi da parte della società di erogazione, l'avvenuto regolare pagamento di tutte le bollette concernenti il periodo in contestazione e l'addebito di consumi eccessivi, con applicazione di tariffe superiori a quelle dovute.
Secondo i principi giurisprudenziali espressi in materia, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr. Cass., n. 19154 del
19.7.2018).
In particolare, in tema di riparto dell'onere probatorio, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti sulla base delle indicazioni del contatore centrale non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione.
Al riguardo, deve presumersi il buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi mediante i contatori centrali delle società che erogano il servizio, le cui risultanze fanno piena prova dei consumi, in difetto di contestazione da parte dell'utente. Se il buon funzionamento è contestato, costituisce onere della società esercente il servizio offrire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti.
Nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite, nonchè provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero
Pagina 3 di 7 alterare il normale funzionamento del contatore (cfr. Cass. civ., n. 397 del
9.1.2020; n. 13193 del 16.6.2011).
Inoltre, in relazione al valore probatorio della fattura, l'orientamento senz'altro prevalente è nel senso di ritenere che le semplici fatture possano costituire prova dei crediti in questione limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo o dell'ordinanza-ingiunzione ex art.186 ter c.p.c., e fatta salva ogni ulteriore valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio a cognizione piena
(cfr. Cass. n.3090/79; Cass. n.3261/79).
D'altra parte, la giurisprudenza riconosce che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio (cfr. Cass. Civ., n. 9593 del 20.4.2004).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, è documentato che in data 03.09.2018, gli
Ufficiali e Agenti di P.G. Maresciallo Ca Persona_1 Persona_2
e della Legione Carabinieri
[...] Per_2 Parte_3 Per_3
, nell' ambito di diversa perquisizione, eseguita nell' abitazione di residenza
[...] in Via G. Galilei n. 41 di , accertavano in flagranza il reato di Parte_2 furto di energia elettrica, segnalato tempestivamente anche al gestore di rete E-
Distribuzione spa , odierna convenuta, per gli opportuni controlli .
- I tecnici di E-Distribuzione spa, giunti sul posto, nominati ausiliari di Polizia
Giudiziaria, effettuavano la verifica sul complesso di misura, matricola 03881420 codice identificativo 04E1E5152, al termine della quale accertavano in corrispondenza del POD IT001E782312367, precedentemente intestato al Sig.
sino alla data del 7.9.2017, la manomissione del Parte_1 contatore con allaccio diretto alla rete, tramite bypass del misuratore , funzionale ad un prelievo fraudolento e non conforme alle previsioni contrattuali, in buona sostanza, idoneo ad utilizzare energia elettrica senza che questa venisse rilevata e conseguentemente fatturata.
La verifica n. 548110612 e la rilevazione delle letture ( 6269 - 7638-23619) è documentata dal verbale 335 /2018 del 3.09.2018, sottoscritto e consegnato a controparte dopo la conclusione delle operazioni.
Pagina 4 di 7 La società notiziava unitamente all'attore Controparte_1
, effettivo utilizzatore dell'energia, privo di regolare contratto Parte_2 al momento della verifica e a , precedente intesta tario Parte_1 della detta fornitura fino al 5.09.2017, della manomissione del contatore nonchè della ricostruzione dei prelievi di energia sulla base della potenza tecnicamente prelevabile pari a 7,8 KW, determinata dalla sezione del cavo (sez. Cavo abusivo
2x6 mmq, Sez. Cavo e-distribuzione 2x6 mmq - Rif. CEI -UNEL 35024- Cavi unipolari in Rame), e sulle ore di utilizzo della fornitura ( 900 ) nell' ambito della prescrizione quinquennale..
La fatturazione, indi, è avvenuta sulla base del calcolo dei consumi quantificati in base alla potenza “tecnicamente prelevabile”, ovvero alla potenza prelevabile dalla rete in regime continuativo in relazione alle caratteristiche elettriche della connessione, come previsto dall'art. 16.3 della Delibera ARERA n. 654/2015 (c.d.
“TIME”), secondo il quale: “per il periodo in cui si è verificata una irregolarità di funzionamento delle apparecchiature di misura, la ricostruzione dei dati di misura è effettuata dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica delle apparecchiature di misura, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, con le modalità richiamate al comma 16.1”.
Inoltre, tale ricostruzione è stata effettuata sulla base della portata del cavo e non tiene conto del quantum già addebitato al , ma dei soli Parte_1 consumi rilevati in misura maggiore rispetto a quelli già fatturati, a causa della predetta manomissione.
Orbene, la circostanza che vi sia stata manomissione del contatore, mediante by pass del misuratore attraverso una derivazione abusiva a monte del contatore con cavo è stata pacificamente accertata per come ut supra stilato. , da CP_2 Parte_1 parte sua, non ha fornito alcuna prova dell'attività illecita di un terzo a cui fosse imputabile simile alterazione, né ha dimostrato di avere adottato ogni possibile cautela o di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (cfr. Cass. civ., n. 13605 del
26.2.2019).
Consegue che, in difetto di tale prova, l'utilizzo, anche se abusivo, dell'utenza con manomissione del contatore determina egualmente l'imputazione di tali consumi a tale soggetto che ha beneficiato dell'erogazione di energia elettrica, pagando un corrispettivo inferiore rispetto al consumo reale.
Pagina 5 di 7 Inoltre, la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile, dovendosi esclusivamente individuare il criterio di liquidazione del "quantum" in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato. Simile prova, deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente.
Nella fattispecie in esame, la ricostruzione dei consumi da parte della Società di
Distribuzione e la successiva emissione della fattura è stata compiuta sulla base dei criteri previsti dalla normativa di settore, in applicazione del criterio della potenza
“tecnicamente prelevabile”, laddove le contestazioni sollevate dall'opponente appaiono generiche in relazione all'eccessività delle somme imputate.
Le medesime argomentazioni sono stilate per ralationem a quanto sopra argomentato, per la posizione di per il successivo periodo ( Parte_2
7.09.2017- 03.09.2018- data di verifica del misuratore ) in cui il medesimo ha di fatto utilizzato la fornitura in assenza di regolare contratto per come emerge dagli accertamenti cristallizzati nei verbali di cui si è detto ut supra.
Alla stregua delle argomentazioni esposte e dei principi giuridici richiamati, deve ritenersi fondata la richiesta di pagamento.
In conclusione, la domanda proposta deve essere rigettata.
^^^
Mancando la prova in ordine all'esistenza di un pregiudizio aggiuntivo rispetto agli oneri derivanti dal presente contenzioso, già coperti mediante la liquidazione delle spese di lite, la domanda ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte convenuta va rigettata.
In proposito si osserva che, per giurisprudenza costante, è onere della parte che chiede il risarcimento ex art. 96 c.p.c. dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno lamentato conseguente al comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza
(Cfr.: Cass. 13335/04; Cass. 18168/04).
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Pagina 6 di 7
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 838/2019 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta la domanda proposta da parte attrice;
rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta;
condanna gli attori in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dai convenuti che liquida in Euro 3.600,00 (di studio euro 600,00, introduttiva euro
600,00, istruttoria euro 1.200,00, decisoria euro 1.200,00) per compensi oltre IVA,
CAP e rimborso forfetario come per legge .
Così deciso in Castrovillari il 04 settembre 2025
Il giudice G.O.P.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
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