Cass. pen., sez. III, sentenza 07/03/2024, n. 18214
CASS
Sentenza 7 marzo 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della configurabilità del delitto di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, di cui all'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nella formulazione risultante dalla parziale declaratoria di incostituzionalità effettuata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 115 del 2022, non è sufficiente il solo inoltro, in via telematica, all'Agenzia delle entrate della dichiarazione del sostituto d'imposta, posto che tale adempimento non si traduce nella materiale consegna ai sostituiti della certificazione, né può ritenersi a questa equipollente.

Commentario1

  • 1Omesso versamento di ritenute: l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate non prova il rilascio delle certificazioni ai sostituiti
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/03/2024, n. 18214
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18214
Data del deposito : 7 marzo 2024

Testo completo