CASS
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/12/2025, n. 40699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40699 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - NN AR DE AN SE CO R.G.N. 24453/2025 AL IZ SENTENZA Sui ricorsi proposti da: DI CC AN nato a [...] il [...] DI CC AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SE CO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di AN DI CC limitatamente alla contestata recidiva con declratoria di inamimssibilità nel resto del ricorso, e dichiararsi inammissibile il ricorso di AL DI CC;
lette le conclusioni del difensore della parte civile FABIO DI EUGENIO,Avv. DIANA GIULIANI, ed udita la stessa, che si è riportata alle conclusioni depositate, con conferma della sentenza di primo grado;
Udito il difensore di AN DI CC, Avv. TULLIOLA ALOE’, la quale si è associata alla richiesta del Procuratore generale di accoglimento del motivo relativo alla recidiva ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
Udito il difensore di AL DI CC, Avv. VINCENZO DI NNN, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza del 28/01/2025 confermava la condanna di Di OC IO e Di OC AL per il reato di tentata estorsione;
in base al capo di imputazione, IO RE, UG UC e UC AC qyale concorrenti morali ed istigatori, IO Di OC, AL Di OC e CO AN quali agenti, minacciavano BI D’NI per costringerlo a firmare una liberatoria nei confornti della AC, sua ex datrice di lavoro nei cui confronti aveva in corso una causa innanzi al giudice del lavoro;
avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di AL Di OC, eccependo:
1.1 violazione degli artt. 521 e 530 cod. proc. pen. e carenza e/o manifesta illogicità della motivazione;
nel momento in cui il tribunale aveva assolto i mandanti, non si Penale Sent. Sez. 2 Num. 40699 Anno 2025 Presidente: ER GIOVNN Relatore: CO SE Data Udienza: 29/10/2025 comprendeva a che titolo avessero agito i presunti esecutori materiali;
una volta assolti i mandanti, o avrebbero dovuto essere assolti anche gli esecutori materiali, o avrebbe dovuto essere modificato il capo di imputazione, per cui non era vero, come sostenuto dalla Corte di appello, che le condotte contestate agli imputati erano le stesse accertate in sentenza;
1.2 errata qualificazione giuridica dei reati contestati e/o manifesta illogicità della motivazione: tutti gli imputati avevano agito nella piena, fondata e ragionevole convinzione di tutelare il diritto della datrice di lavoro in causa contro la persona offesa, in modo da ottenere il soddisfacimento di una pretesa che ben avrebbe potuto formare oggetto di azione giudiziaria, per cui il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
1.3 violazione dell’art. 110 cod. pen. e carenza e/o manifesta illogicità della motivazione: la motivazione della Corte di appello finiva per confondere la questione circa la ricorrenza di un contributo anche solo morale che poteva essere rappresentato dalla presenza fisica di AL Di OC, padre di IO, ai fatti, con il dolo di concorso, che presupponeva la piena consapevolezza in capo al ricorrente della condotta posta in essere dal figlio;
la conclusione della Corte di appello era puramente ipotetica e forzata, effettuata senza alcun approfondimento istruttorio sulla gravità della ipoacusia da cui era affetto il ricorrente il quale, se pure per assurdo avesse udito una parte del discorso, non arebbe potuto in ogni caso rappresentarsi un quadro sufficiente da raggiungere quella consapevolezzaminima indispensabile per ritenere integrato il dolo di concorso.
2. Propone ricorso il difensore di IO Di OC, eccependo:
2.1 violazione degli artt. 56, 100 e 629 cod. pen.: la Corte di appello aveva ritenuto la responsabilità del ricorrente in concorso, pur avendo assolto i presunti mandanti UC AC, UG UC ed IO RE, qualificati in imputazione come concorrenti morali;
la giurisprudenza di legittimità richiede, per il concorso ex art. 110 cod. pen., la coscienza e volontà di contribuire alla realizzazione dell’altrui disegno criminoso, ma non era stato accertato alcun profitto per il ricorrente, né era stato dimostrato che egli agisse per interesse proprio o altrui;
2.2 violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.: la sentenza aveva condannato l'imputato sulla base di un fatto nuovo, difforme rispetto alla contestazione, senza disporre la modifica dell'imputazione o la trasmissione degli atti al pubblico ministero: il fatto accertato (azione autonoma, non commissionata) era diverso rispetto a quello descritto nel capo di imputazione (azione in esecuzione del mandato dei datori di lavoro della vittima);
2.3 vizio di motivazione per travisamento della prova: la motivazione non teneva conto del cd audio e della denuncia querela della persona offesa, da cui emergeva che era stata quest'ultima ad insistere per incontrare i soggetti definiti “cancri”; il ricorrente aveva cercato più volte di dissuadere la persona offesa e la motivazione si palesava errata anche nella qualificazione del ricorrente come intimidatoria, sebbene la persona offesa non avesse manifestato alcun timore;
2.4 inidoneità della condotta a costituire tentativo punibile e configurabilità della desistenza: la presunta minaccia non aveva prodotto alcun effetto, la richiesta di firma non era stata ritirata e le parti si erano dati appuntamento per un secondo incontro mai avvenuto;
2.5 insussistenza del dolo specifico di estorsione: mancava la prova dell'intenzione del ricorrente di ottenere vantaggi indebiti per sé o per altri;
2.6 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla recidiva ed alla dosimetria della pena: la recidiva era stata ritenuta in modo generico, senza alcuna valutazione sulla sua attualità, gravità o effettiva incidenza sul comportamento dell'imputato; inoltre la Corte di 2 appello aveva omesso ogni motivazione sulla misura della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell’interesse di AL Di OC deve essere dichiarato inammissibile 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si osserva come da tempo nella giurisprudenza di legittimità sia stato affermato il principio secondo cui, “in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01): nel caso in esame, sia AL Di OC che IO Di OC hanno avuto la possibilità di difendersi dall’imputazione, in quanto la condotta materiale descritta nel capo di imputazione è rimasta sempre identica nel suo contenuto fattuale;
quanto al fatto che sono stati assolti UC AC ed IO RE, i ricorsi non chiariscono in alcun modo quale sia stata la sorte processuale di UG UC, definito nella sentenza di primo grado gestore dell’esercizio commerciale intestato alla AC;
inoltre, l’assoluzione di AC e RE è stata pronunciata “per non aver commesso il fatto”, quindi fa stato sulla sussistenza del fatto.
1.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso;
la nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020 ha precisato che per aversi esercizio arbitrario è necessario che l'agente abbia posto in essere la condotta per la realizzazione di una pretesa giuridica esattamente tutelabile senza travalicarne il contenuto;
le Sezioni Unite hanno quindi sottolineato come per aversi esercizio arbitrario è necessario che l'agente ponga in essere una condotta a tutela di un diritto azionabile in sede giudiziaria altrimenti vertendosi nella più grave fattispecie di cui all'art. 629 cod.pen.. Principio questo affermato da quell'inciso secondo cui:" Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967)". Ciò premesso, nel caso in esame non era sicuramente azionabile in giudizio la pretesa di far rinunciare la persona offesa ad un credito vantato di 80.000 euro dietro la correisponsione di 1.000 euro, per cui non vi era alcun diritto essere suscettibile di effettiva realizzazione giudiziale.
1.3 Quanto alle censure contenute nel terzo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella 3 compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Nel caso in esame, il contributo apportato da AL di OC alla commissione è descritto a pag.8 della sentenza impugnata, con motivazione congrua e coerente con le risultanze processuali, sulle quali il motivo di ricorso propone inammissibili valutazioni di merito.
2. Il ricorso di IO Di OC deve essere dichiarato inammissibile.
2.1 Sui primi due motivi di ricorso si richiamano le considerazioni già espresse a propoisto dell’analogo motivo proposto da AL Di OC 2.2 Il terzo motivo di ricorso propone inammissibili valutazioni di merito, senza alcun confronto con la sentenza impugnata che, a pag. 6, ha evidenziato gli elementi a carico del ricorrente (“dapprima ha avvicinato la vittima, poi ha fissato l’appuntamento con gli altri estorsori, infine ha preso parte all’incontro attivamente, tentando di convincere il querelante a firmare anche facendo leva sulla pericolosità degli altri soggetti”).
2.3 Anche il quarto motivo di ricorso non si confronta con la sentenza impugnata, che a pag. 7 ha sottolineato che l’estorsione è rimasta allo stadio del tentativo per l’opposizione della persona offesa, e non vi è stata alcuna desistenza, tanto che gli autori del reato, di fronte al rifiuto di firmare la liberatoria, avevano avvisato la persona offesa che si sarebbero rivisti: è stato quindi correttamente applicato il principio di questa Corte secondo cui “in tema di estorsione va considerata integrata l'ipotesi tentata ed esclusa la desistenza quando la consegna della somma di denaro, costituente oggetto di una richiesta effettuata con violenza o minaccia, non abbia avuto luogo non per autonoma volontà dell'imputato, bensì per la ferma resistenza opposta dalla vittima” (Sez.2, n.3793 del 11/09/2019, Rv. 277969).
2.4 Relativamente al dolo, si deve ribadire la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita;
ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la individuazione della persona alla quale versare la somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana” (Sez.2, n. 37896 del 20/07/2017, Rv. 270723); nel caso in esame, la Corte di appello ha escluso che l’intervento di IO Di OC fosse intervenuto per solidarietà con la persona offesa, evidenziando i toni miniacciosi utilizzati (pag. 7 sentenza di appello).
2.5 Quanto al motivo sulla recidiva e sulla dosimetria della pena, si deve rilevare innanzitutto che la contestazione svolta in grado di appello riguardava in realtà soltatnto la recidiva, per cui nessun onere motivazione aveva la Corte di appello sulla misura della pena;
con riferimento alla recidiva, a frornte della motivazione della Corte di appello,(“Tenuto conto che il delitto per cui si procede, considerato insieme precedenti penali da cui risulta aggravato il prevenuto, è sintomo dell’accresciuta pericolosità sociale dello stesso”), la contestazione sul punto è stata estremamente generica, posto che il motivo di ricorso non contesta gli elementi posti a base della decisione.
1.4 Relativamente, infine, al motivo, esposto soltanto in sede di discussione orale, di inutilizzabilità del cd contenente la registrazione del collopuio tra la persona offesa e gli imputati in quanto mancava l’autorizzazione del Pubblico ministero all’acquisizione, la stessa 4 presuppone accertamenti di merito che non possono essere esperiti nella presente sede.
2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
inoltre, i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese in favore della parte civile in virtù del principio della soccombenza, non sussistendo motivi per la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Di NI BI, che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 29/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente SE CO GIOVNN ER 5
udita la relazione svolta dal Consigliere SE CO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di AN DI CC limitatamente alla contestata recidiva con declratoria di inamimssibilità nel resto del ricorso, e dichiararsi inammissibile il ricorso di AL DI CC;
lette le conclusioni del difensore della parte civile FABIO DI EUGENIO,Avv. DIANA GIULIANI, ed udita la stessa, che si è riportata alle conclusioni depositate, con conferma della sentenza di primo grado;
Udito il difensore di AN DI CC, Avv. TULLIOLA ALOE’, la quale si è associata alla richiesta del Procuratore generale di accoglimento del motivo relativo alla recidiva ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
Udito il difensore di AL DI CC, Avv. VINCENZO DI NNN, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza del 28/01/2025 confermava la condanna di Di OC IO e Di OC AL per il reato di tentata estorsione;
in base al capo di imputazione, IO RE, UG UC e UC AC qyale concorrenti morali ed istigatori, IO Di OC, AL Di OC e CO AN quali agenti, minacciavano BI D’NI per costringerlo a firmare una liberatoria nei confornti della AC, sua ex datrice di lavoro nei cui confronti aveva in corso una causa innanzi al giudice del lavoro;
avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di AL Di OC, eccependo:
1.1 violazione degli artt. 521 e 530 cod. proc. pen. e carenza e/o manifesta illogicità della motivazione;
nel momento in cui il tribunale aveva assolto i mandanti, non si Penale Sent. Sez. 2 Num. 40699 Anno 2025 Presidente: ER GIOVNN Relatore: CO SE Data Udienza: 29/10/2025 comprendeva a che titolo avessero agito i presunti esecutori materiali;
una volta assolti i mandanti, o avrebbero dovuto essere assolti anche gli esecutori materiali, o avrebbe dovuto essere modificato il capo di imputazione, per cui non era vero, come sostenuto dalla Corte di appello, che le condotte contestate agli imputati erano le stesse accertate in sentenza;
1.2 errata qualificazione giuridica dei reati contestati e/o manifesta illogicità della motivazione: tutti gli imputati avevano agito nella piena, fondata e ragionevole convinzione di tutelare il diritto della datrice di lavoro in causa contro la persona offesa, in modo da ottenere il soddisfacimento di una pretesa che ben avrebbe potuto formare oggetto di azione giudiziaria, per cui il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
1.3 violazione dell’art. 110 cod. pen. e carenza e/o manifesta illogicità della motivazione: la motivazione della Corte di appello finiva per confondere la questione circa la ricorrenza di un contributo anche solo morale che poteva essere rappresentato dalla presenza fisica di AL Di OC, padre di IO, ai fatti, con il dolo di concorso, che presupponeva la piena consapevolezza in capo al ricorrente della condotta posta in essere dal figlio;
la conclusione della Corte di appello era puramente ipotetica e forzata, effettuata senza alcun approfondimento istruttorio sulla gravità della ipoacusia da cui era affetto il ricorrente il quale, se pure per assurdo avesse udito una parte del discorso, non arebbe potuto in ogni caso rappresentarsi un quadro sufficiente da raggiungere quella consapevolezzaminima indispensabile per ritenere integrato il dolo di concorso.
2. Propone ricorso il difensore di IO Di OC, eccependo:
2.1 violazione degli artt. 56, 100 e 629 cod. pen.: la Corte di appello aveva ritenuto la responsabilità del ricorrente in concorso, pur avendo assolto i presunti mandanti UC AC, UG UC ed IO RE, qualificati in imputazione come concorrenti morali;
la giurisprudenza di legittimità richiede, per il concorso ex art. 110 cod. pen., la coscienza e volontà di contribuire alla realizzazione dell’altrui disegno criminoso, ma non era stato accertato alcun profitto per il ricorrente, né era stato dimostrato che egli agisse per interesse proprio o altrui;
2.2 violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.: la sentenza aveva condannato l'imputato sulla base di un fatto nuovo, difforme rispetto alla contestazione, senza disporre la modifica dell'imputazione o la trasmissione degli atti al pubblico ministero: il fatto accertato (azione autonoma, non commissionata) era diverso rispetto a quello descritto nel capo di imputazione (azione in esecuzione del mandato dei datori di lavoro della vittima);
2.3 vizio di motivazione per travisamento della prova: la motivazione non teneva conto del cd audio e della denuncia querela della persona offesa, da cui emergeva che era stata quest'ultima ad insistere per incontrare i soggetti definiti “cancri”; il ricorrente aveva cercato più volte di dissuadere la persona offesa e la motivazione si palesava errata anche nella qualificazione del ricorrente come intimidatoria, sebbene la persona offesa non avesse manifestato alcun timore;
2.4 inidoneità della condotta a costituire tentativo punibile e configurabilità della desistenza: la presunta minaccia non aveva prodotto alcun effetto, la richiesta di firma non era stata ritirata e le parti si erano dati appuntamento per un secondo incontro mai avvenuto;
2.5 insussistenza del dolo specifico di estorsione: mancava la prova dell'intenzione del ricorrente di ottenere vantaggi indebiti per sé o per altri;
2.6 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla recidiva ed alla dosimetria della pena: la recidiva era stata ritenuta in modo generico, senza alcuna valutazione sulla sua attualità, gravità o effettiva incidenza sul comportamento dell'imputato; inoltre la Corte di 2 appello aveva omesso ogni motivazione sulla misura della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell’interesse di AL Di OC deve essere dichiarato inammissibile 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si osserva come da tempo nella giurisprudenza di legittimità sia stato affermato il principio secondo cui, “in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01): nel caso in esame, sia AL Di OC che IO Di OC hanno avuto la possibilità di difendersi dall’imputazione, in quanto la condotta materiale descritta nel capo di imputazione è rimasta sempre identica nel suo contenuto fattuale;
quanto al fatto che sono stati assolti UC AC ed IO RE, i ricorsi non chiariscono in alcun modo quale sia stata la sorte processuale di UG UC, definito nella sentenza di primo grado gestore dell’esercizio commerciale intestato alla AC;
inoltre, l’assoluzione di AC e RE è stata pronunciata “per non aver commesso il fatto”, quindi fa stato sulla sussistenza del fatto.
1.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso;
la nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020 ha precisato che per aversi esercizio arbitrario è necessario che l'agente abbia posto in essere la condotta per la realizzazione di una pretesa giuridica esattamente tutelabile senza travalicarne il contenuto;
le Sezioni Unite hanno quindi sottolineato come per aversi esercizio arbitrario è necessario che l'agente ponga in essere una condotta a tutela di un diritto azionabile in sede giudiziaria altrimenti vertendosi nella più grave fattispecie di cui all'art. 629 cod.pen.. Principio questo affermato da quell'inciso secondo cui:" Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967)". Ciò premesso, nel caso in esame non era sicuramente azionabile in giudizio la pretesa di far rinunciare la persona offesa ad un credito vantato di 80.000 euro dietro la correisponsione di 1.000 euro, per cui non vi era alcun diritto essere suscettibile di effettiva realizzazione giudiziale.
1.3 Quanto alle censure contenute nel terzo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella 3 compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Nel caso in esame, il contributo apportato da AL di OC alla commissione è descritto a pag.8 della sentenza impugnata, con motivazione congrua e coerente con le risultanze processuali, sulle quali il motivo di ricorso propone inammissibili valutazioni di merito.
2. Il ricorso di IO Di OC deve essere dichiarato inammissibile.
2.1 Sui primi due motivi di ricorso si richiamano le considerazioni già espresse a propoisto dell’analogo motivo proposto da AL Di OC 2.2 Il terzo motivo di ricorso propone inammissibili valutazioni di merito, senza alcun confronto con la sentenza impugnata che, a pag. 6, ha evidenziato gli elementi a carico del ricorrente (“dapprima ha avvicinato la vittima, poi ha fissato l’appuntamento con gli altri estorsori, infine ha preso parte all’incontro attivamente, tentando di convincere il querelante a firmare anche facendo leva sulla pericolosità degli altri soggetti”).
2.3 Anche il quarto motivo di ricorso non si confronta con la sentenza impugnata, che a pag. 7 ha sottolineato che l’estorsione è rimasta allo stadio del tentativo per l’opposizione della persona offesa, e non vi è stata alcuna desistenza, tanto che gli autori del reato, di fronte al rifiuto di firmare la liberatoria, avevano avvisato la persona offesa che si sarebbero rivisti: è stato quindi correttamente applicato il principio di questa Corte secondo cui “in tema di estorsione va considerata integrata l'ipotesi tentata ed esclusa la desistenza quando la consegna della somma di denaro, costituente oggetto di una richiesta effettuata con violenza o minaccia, non abbia avuto luogo non per autonoma volontà dell'imputato, bensì per la ferma resistenza opposta dalla vittima” (Sez.2, n.3793 del 11/09/2019, Rv. 277969).
2.4 Relativamente al dolo, si deve ribadire la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita;
ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la individuazione della persona alla quale versare la somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana” (Sez.2, n. 37896 del 20/07/2017, Rv. 270723); nel caso in esame, la Corte di appello ha escluso che l’intervento di IO Di OC fosse intervenuto per solidarietà con la persona offesa, evidenziando i toni miniacciosi utilizzati (pag. 7 sentenza di appello).
2.5 Quanto al motivo sulla recidiva e sulla dosimetria della pena, si deve rilevare innanzitutto che la contestazione svolta in grado di appello riguardava in realtà soltatnto la recidiva, per cui nessun onere motivazione aveva la Corte di appello sulla misura della pena;
con riferimento alla recidiva, a frornte della motivazione della Corte di appello,(“Tenuto conto che il delitto per cui si procede, considerato insieme precedenti penali da cui risulta aggravato il prevenuto, è sintomo dell’accresciuta pericolosità sociale dello stesso”), la contestazione sul punto è stata estremamente generica, posto che il motivo di ricorso non contesta gli elementi posti a base della decisione.
1.4 Relativamente, infine, al motivo, esposto soltanto in sede di discussione orale, di inutilizzabilità del cd contenente la registrazione del collopuio tra la persona offesa e gli imputati in quanto mancava l’autorizzazione del Pubblico ministero all’acquisizione, la stessa 4 presuppone accertamenti di merito che non possono essere esperiti nella presente sede.
2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
inoltre, i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese in favore della parte civile in virtù del principio della soccombenza, non sussistendo motivi per la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Di NI BI, che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 29/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente SE CO GIOVNN ER 5