Articolo 11 della Legge 3 aprile 1980, n. 115
Articolo 10Articolo 12
Versione
6 aprile 1980
Art. 11.
Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, le regioni Umbria, Marche e Lazio e le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate ad assumere impegni, fino alla concorrenza degli importi previsti dalla legge stessa, ancor prima dell'iscrizione in bilancio di detti importi.
I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
Entrata in vigore il 6 aprile 1980